La giurisprudenza più recente, infatti, non richiede l’esistenza di un vincolo di coniugio o parentela per riconoscere l’esistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ma presuppone solo l’esistenza di vincoli affettivi affini a quelli scaturenti da detti rapporti: “È legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la vittima del reato (nella specie figlio della moglie di quest’ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, considerato che la definitiva perdita di un rapporto di “affectio familiaris” può comportare l’incisione dell’interesse all’integrità morale, ricollegabile all’art. 2 cost., “sub specie” di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la riparazione ex art. 2059 c.c.”

Tribunale|Busto Arsizio|Civile|Sentenza|3 luglio 2019| n. 1044

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Ardito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3603/2017 promossa da:

(…) (C.F. (…))

tutti con il patrocinio dell’avv. CALO’ UGO MARIA DOMENICO

ATTORI

contro

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. AB.MA.

(…) S.P.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. RI.CO.

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. AB.MA.

CONVENUTI

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato (…), (…) e (…) (quali fratelli di (…)), (…) (quale padre), (…) (quale matrigna), (…) (quale moglie) e (…) (quale figlia) chiedevano che venisse accertata la responsabilità di (…), conducente della vettura (…) tg. (…), di proprietà di (…), nella causazione del sinistro occorso il 22.2.2015 a seguito del quale era deceduto (…) e che (…) e (…) venissero condannati in solido con la compagnia di assicurazione (…) s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dagli attori.

Più nel dettaglio, la moglie e la figlia, in qualità di eredi del deceduto, chiedevano iure hereditatis il risarcimento del danno c.d. tanatologico e catastrofale, nonché iure proprio e/o iure hereditatis il risarcimento del danno patrimoniale per il mancato apporto di reddito al nucleo familiare. Tutti gli attori, inoltre, chiedevano iure proprio il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale.

(…) chiedeva infine il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per il funerale della vittima e per incarico perito.

(…) e (…) si costituivano chiedendo il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, la condanna della compagnia assicurativa a manlevarli.

Quest’ultima si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis e di tutte le domande proposte da (…) e contestando l’ammontare richiesto a titolo di risarcimento dei danni iure proprio.

Esaurita l’istruttoria, all’udienza del 22 maggio 2019 le parti precisavano le conclusioni.

Ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia parzialmente fondata.

Deve, in primo luogo, essere riconosciuta l’integrale responsabilità per il sinistro a (…).

L’imputabilità del sinistro a quest’ultimo non veniva contestata dalla compagnia d’assicurazione, mentre (…) e (…) sostenevano che la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c. non fosse stata superata.

Ritiene, invece, il Tribunale di ravvisare la responsabilità esclusiva di (…), atteso che dalla consulenza redatta dal perito del Pubblico Ministero nonché dalle dichiarazioni rese dal (…) e da (…), persona informata dei fatti, emergeva che il 22.2.2015, lungo l’autostrada A8, direzione Varese, dopo lo svincolo di Castellanza, l’autovettura guidata dal de cuius veniva violentemente tamponata da tergo e successivamente ribaltata dalla vettura guidata dal (…) a causa di una distrazione di quest’ultimo (doc. 3 degli attori). Dalla ricostruzione dei fatti, emerge chiaramente la responsabilità esclusiva del (…).

D’altronde (…) e (…) contestavano solo formalmente e genericamente la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori e neppure indicavano da cosa sarebbe derivata la corresponsabilità del defunto.

I danni subiti dagli attori devono, pertanto, essere integralmente risarciti non essendo ravvisabile alcuna responsabilità in capo a (…).

Le domande risarcitorie devono essere accolte nei limiti di cui a seguito:

1) Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis proposta da (…) (moglie) e (…) (figlia).

Deve, in primo luogo, essere respinta la domanda di risarcimento iure hereditatis del danno tanatologico e del danno catastrofale.

In relazione alla domanda di risarcimento del danno tanatologico, si rileva che le Sezioni Unite con la pronuncia n. 15350/2015 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare, in materia di danno da morte immediata, tra la pronuncia della Cassazione civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361 (citata dagli attori) e il prevalente orientamento giurisprudenziale, contrario alla risarcibilità del danno tanatologico puro (ex multis, Cass. civ., 2 marzo 1995, n. 2450, in Foro it. Rep., 1995, voce Danni civili, c. 120; Cass. civ., 20 gennaio 1999, n. 149, in Danno e resp., 1999, p. 1205; Cass. civ., 19 febbraio 2007, n. 3760, in Foro it. Rep., 2007, voce Danni civili, c. 261; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-5, in Resp. civ. prev., 2009, p. 38; in Foro it., 2009, c. 120; in Danno e resp., 2009, p. 19).

Le Sezioni Unite hanno escluso la risarcibilità iure hereditatis del danno da morte: “secondo l’orientamento che queste sezioni unite intendono confermare, la morte provoca una perdita, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ai congiunti che di tal perdita sono risarciti, mentre non si comprende la ragione per la quale la coscienza sociale sarebbe soddisfatta solo se tale risarcimento, oltre che ai congiunti (per tali intendendo tutti i soggetti che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali attuali, abbiano relazioni di tipo familiare giuridicamente rilevanti, con la vittima) per le perdite proprie, fosse corrisposto anche agli eredi (e in ultima analisi allo Stato). Come è stato osservato (Cass. n. 6754 del 2011), infatti, pretendere che la tutela risarcitoria “sia data anche al defunto corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti”.

Coglie il vero, peraltro, il rilievo secondo cui oltre che oggetto di un diritto del titolare, insuscettibile di tutela per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio, la vita è bene meritevole di tutela nell’interesse della intera collettività, ma tale rilievo giustifica e anzi impone, come è ovvio, che sia prevista la sanzione penale, la cui funzione peculiare è appunto quella di soddisfare esigenze punitive e di prevenzione generale della collettività nel suo complesso, senza escludere il diritto ex art. 185 c.p., comma 2, al risarcimento dei danni in favore dei soggetti direttamente lesi dal reato, ma non impone necessariamente anche il riconoscimento della tutela risarcitoria di un interesse che forse sarebbe più appropriato definire generale o pubblico, piuttosto che collettivo, per l’evidente difficoltà, tutt’ora esistente per quanto riguarda la tutela giurisdizionale amministrativa, di individuare e circoscrivere l’ambito della “collettività” legittimate a invocare la tutela.

3.4. Ulteriore rilievo, frequente in dottrina, è che sarebbe contraddittorio concedere onerosi risarcimenti dei danni derivanti da lesioni gravissime e negarli del tutto nel caso di illecita privazione della vita, con ciò contraddicendo sia il principio della necessaria integralità del risarcimento che la funzione deterrente che dovrebbe essere riconosciuta al sistema della responsabilità civile e che dovrebbe portare a introdurre anche nel nostro ordinamento la categoria dei danni punitivi.

L’argomento (“è più conveniente uccidere che ferire”), di indubbia efficacia retorica, è in realtà solo suggestivo, perchè non corrisponde al vero che, ferma la rilevantissima diversa entità delle sanzioni penali, dall’applicazione della disciplina vigente le conseguenze economiche dell’illecita privazione della vita siano in concreto meno onerose per l’autore dell’illecito di quelle che derivano dalle lesioni personali, essendo indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore.

Peraltro è noto che secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 132 del 1985, n. 369 del 1996, n. 148 del 1999) il principio dell’integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale ed è quindi compatibile con l’esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile dalla quale deriva che il danno risarcibile non può che consistere che in una perdita che richiede l’esistenza di un soggetto che tale perdita subisce.

Del pari non appare imposta da alcuna norma o principio costituzionale un obbligo del legislatore di prevedere che la tutela penale sia necessariamente accompagnata da forme di risarcimento che prevedano la riparazione per equivalente di ogni perdita derivante da reato anche quando manchi un soggetto al quale la perdita sia riferibile.

Da quanto già rilevato, inoltre, la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile da quella penale ha comportato l’obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza (v., tra le tante, Cass. n. 1704 del 1997, n. 3592 del 1997, n. 491 del 1999, n. 12253 del 2007, n. 6754/2011) e l’affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltre che consolatoria), tanto che si è ritenuto non delibabile, per contrarietà all’ordine pubblico interno, la sentenza statunitense di condanna al risarcimento dei danni “punitivi” (Cass. n. 1183 del 2007, n. 1781 del 2012), i quali si caratterizzano per un’ingiustificata sproporzione tra l’importo liquidato ed il danno effettivamente subito.

3.5. Pur non contestando il principio pacificamente seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (in adesione a un’autorevole dottrina e in conformità con quanto affermato da Corte cost. n. 372 del 1994) secondo il quale i danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell’evento lesivo, in sè considerato, si è affermato con la sentenza n. 1361 del 2014 che il credito risarcitorio del danno da perdita della vita si acquisirebbe istantaneamente al momento dell’evento lesivo che, salvo rare eccezioni, precede sempre cronologicamente la morte cerebrale, ponendosi come eccezione a tale principio della risarcibilità dei soli “danni conseguenza”.

Ma, a parte che l’ipotizzata eccezione alla regola sarebbe di portata tale da vulnerare la stessa attendibilità del principio e, comunque, sarebbe difficilmente conciliabile con lo stesso sistema della responsabilità civile, fondato sulla necessità ai fini risarcitori del verificarsi di una perdita rapportabile a un soggetto, l’anticipazione del momento di nascita del credito risarcitorio al momento della lesione verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra il “bene salute” e il “bene vita” sulla quale concordano sia la prevalente dottrina che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Peraltro, se tale anticipazione fosse imposta dalla difficoltà di quantificazione del lasso di tempo intercorrente tra morte (da intendersi sempre processo mortale e non come evento istantaneo) e lesione, necessario a far sorgere nel patrimonio della vittima il credito risarcitorio, sarebbe facile osservare, da un lato, che da punto di vista giuridico è sempre necessario individuare un momento convenzionale di conclusione del processo mortale, come descritto dalla scienza medica, al quale legare la nascita del credito, e dall’altro, che l’individuazione dell’intervallo di tempo tra morte e lesione, rilevante ai fini del riconoscimento del credito risarcitorio, è operazione ermeneutica certamente delicata e che presenta margini di incertezza, ma del tutto conforme a quella che il giudice è costantemente impegnato ad operare quando è costretto a fare applicazione di concetti generali e astratti”.

La non risarcibilità del danno tanatologico è stata confermata da tutte le successive pronunce della Corte di Cassazione e dei Tribunali di merito (a titolo esemplificativo Cass. n. 4146/2019; Cass. n. 12870/2016; Corte appello Palermo sez. I, 04/07/2017, n.1307).

Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno tanatologico per la morte di (…).

Deve, del pari, essere respinta anche la domanda di risarcimento del danno catastrofale, consistente nella sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni subite, nel lasso di tempo compreso tra l’evento lesivo che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita.

Tale danno è, indubbiamente, in astratto risarcibile ma non è ravvisabile nel caso di specie.

Affinché detto danno sia risarcibile, infatti, è necessario che il danneggiato sia lucido (Cass. n. 12722/2015 che ha anche chiarito che è onere della parte che agisce per il risarcimento provare detto stato di lucidità) e che fra l’evento lesivo e la morte intercorra un “apprezzabile lasso di tempo”, mentre nel caso in cui il decesso segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis (Cass. S.U. 15350/2015; Cass. n. 5684/2016; Cass. 12870/2016).

Nel caso concreto, gli attori non riuscivano a provare che (…) era rimasto lucido né vivo per un apprezzabile lasso di tempo. Nei capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. veniva dedotto solamente che (…) era cosciente al momento del tamponamento e del ribaltamento dell’autovettura, ma non anche successivamente all’impatto con la strada.

Il perito del Pubblico Ministero, inoltre, precisava: “la gravità delle osservate lesioni (e soprattutto l’emorragia subarancnoidea diffusa ad entrambi gli emisferi cerebrali e cerebellari) giustifica ampiamente un decesso intervenuto nelle fasi immediatamente successive al verificarsi del sinistro stradale”.

2) Quanto al danno patrimoniale dedotto da (…) e (…).

Deve, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della fonte di reddito collegata al lavoro della vittima.

Deve, infatti, ritenersi che le attrici abbiano subito un danno patrimoniale consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro, posto che, da un lato, il de cuis era per legge obbligato al mantenimento della moglie e della figlia nata il 3.1.2013 e che, dall’altro, contribuiva al mantenimento della famiglia portando in Marocco (ove moglie e figlia risiedono, mentre dal 2008 (…) viveva in Italia) una somma in contanti, come dichiarato dai testi E.M.H. e E.M.S. e come emerge dal verbale della Guardia di Finanza del Gruppo M. (doc. 16 di parte attrice).

Si precisa che, alla luce delle testimonianze, può ritenersi dimostrata la dazione delle somme di denaro, non anche l’importo indicato di Euro 6.000,00 all’anno, considerato che dalle buste paga e dalla dichiarazione dei redditi (doc. 18, 19, 20) risultava che il defunto percepiva meno di Euro 6.000,00 lordi all’anno.

Ciò premesso e considerato, da un lato, che (…) doveva provvedere anche alla propria sopravvivenza in Italia e, dall’altro, che gli attori non dimostravano ulteriori fonti di reddito di (…), non può ritenersi provato che il defunto consegnasse ai parenti Euro 6.000,00 annui.

Ai fini della quantificazione del danno per la perdita della fonte di reddito, che deve necessariamente essere svolta in via equitativa, ritiene il Tribunale di dover distinguere il danno emergente (consistente nel contributo economico non percepito dalla data del decesso ad oggi) ed il lucro cessante (perdita dei futuri contributi economici).

In relazione al periodo 2015 – 2019, deve essere riconosciuto alle attrici l’importo complessivo di Euro 3.000,00 all’anno, oltre rivalutazione a far data dalla scadenza di ogni anno e interessi sulla somma progressivamente rivalutata, per un totale di Euro 15.000,00 oltre rivalutazione ed interessi sino alla pronuncia.

Da tale momento sino al saldo effettivo spettano gli interessi di mora nella misura legale.

L’importo annuo è stato calcolato tenendo conto delle buste paga, della dichiarazione dei redditi, della lettera d’assunzione del 2012 (doc. 18, 19, 20 degli attori – si ribadisce che gli attori non allegavano né dimostravano l’esistenza di redditi ulteriori) e del fatto che il de cuius avrebbe necessariamente dovuto spendere parte di quanto percepito per il proprio mantenimento.

Ai fini della liquidazione del lucro cessante per la perdita dei futuri contributi economici, si rileva che la giurisprudenza di legittimità più recente ha fissato i seguenti criteri:

“L’uccisione d’una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge (ad es., ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l’avvenire).

Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.

Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, questa deve avvenire:

(a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;

(b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;

(c) moltiplicando il risultato per:

(c’) un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell’illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante; in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all’età della vittima se questa sia più giovane dell’alimentato, ed all’età di quest’ultimo nel caso contrario;

(c) un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell’illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato; in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.

3.4. Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient’altro che il danno (art. 1223 c.c.).

Da ciò consegue che l’importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra – o sottostime.

In particolare, dal reddito suddetto deve essere detratto l’ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa, e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l’illecito, e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore.

Tuttavia è altrettanto doveroso tenere conto – se la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni – dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro.

Qualsiasi reddito da lavoro, infatti, è destinato secondo l’id quod plerumque accidit a crescere col tempo: vuoi per l’affinamento delle capacità del lavoratore autonomo, dovuto all’accrescimento delle esperienze; vuoi per effetto del maturare dell’anzianità del lavoratore dipendente, che comporta di norma incrementi salariali.

Ora, poiché l’operazione di capitalizzazione consiste nel trasformare una rendita in un capitale, essa potrà avvenire in base all’ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che, se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato.

Una valutazione di questo tipo sarebbe tuttavia consentito solo nel caso di morte d’un lavoratore agee e prossimo all’età pensionabile, ovvero svolgente un lavoro che non gli consente alcun incremento reddituale futuro.

Nel caso, invece, di lavoratori giovani, corrisponde ad un criterio di normalità che il loro reddito cresca con l’andare del tempo.

Porre, pertanto, a base del calcolo di capitalizzazione l’ultimo reddito goduto dalla vittima, senza alcun incremento equitativo per tenere conto degli sviluppi futuri, costituisce una violazione dell’art. 1223 c.c., in quanto conduce per quanto appena detto ad una sottostima del risarcimento.

3.5. Questi principi sono stati da tempo, ed in varie occasioni, affermati da questa Corte, ed in particolare da Sez. 3, Sentenza n. 8177 del 06/10/1994, secondo cui nella liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto che con certezza o con rilevante grado di probabilità avrebbe continuato ad elargire ai superstiti durevoli e costanti sovvenzioni, il giudice deve tenere conto non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno dovuti (…) allo sviluppo della carriera ed ad altri consimili eventi che con prudente apprezzamento e sulla base dell’id quod plerumque accidit si sarebbero verificati”. (Cass. n. 6619/2018).

Nel caso concreto, ai fini della quantificazione del danno, in applicazione dei principi esposti, ritiene il Tribunale di dover moltiplicare l’importo di Euro 5.000,00 per il coefficiente di capitalizzazione 33,0426, con la conseguenza che alle attrici, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante, è dovuto l’importo di Euro 165.213,00, somma già rivalutata, oltre interessi dalla data della pronuncia al saldo. Non sono dovuti gli interessi per il periodo antecedente la pronuncia, trattandosi di danno futuro. Si precisa che:

– dalla dichiarazione dei redditi 2015 relativa al 2014 (doc. 20) risulta un reddito lordo di Euro 5.832,07.

Da tale somma si è arrivati all’importo di Euro 5.000,00 come base per il calcolo tenendo conto, da un lato, che il reddito del de cuius, che all’epoca della morte aveva 31 anni, sarebbe presumibilmente aumentato, quantomeno per il maturare dell’anzianità o per il passaggio al tempo pieno dal part- time, dall’altro che (…) avrebbe comunque dovuto spendere una parte non marginale di detto reddito per mantenersi in Italia.

Peraltro parte attrice non allegava quali fossero le specifiche competenze del defunto, né quali attività avrebbe potuto svolgere e quale reddito percepire, con la conseguenza che era impossibile valutare se, in concreto, vi fosse stata la perdita di chance per la privazione di possibilità di sviluppi lavorativi;

– come chiarito dalla Corte di Cassazione, la liquidazione del danno deve avvenire ponendo alla base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (Cass. n. 8896/2016);

– il calcolo è stato effettuato applicando i coefficienti diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell’incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).

A partire dal 2015, infatti, la Suprema Corte ha sancito l’illegittimità del ricorso ai coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 (“Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.” Cass. III, 14/10/2015, n. 20615.

Si veda anche Cass. III, 28/04/2017, n. 10499) ed ha esplicitamente indicato la necessità di applicare coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, dacché aggiornati e scientificamente corretti, come quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali (ad esempio, i coefficienti di cui al D.M. 22 novembre 2016 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 295 del 19/12/2016, s.o. n. 56) oppure quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a titolo indicativo, proprio i coefficienti diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura;

– in applicazione dei principi sopra esposti, si è applicato il coefficiente previsto per le donne di 25 anni (età della moglie alla data della pronuncia);

– il danno è stato calcolato unitariamente per moglie e figlia in quanto, all’esito dell’istruttoria, si deve presumere che (…) inviasse ai parenti in Marocco quanto nella sua disponibilità senza distinguere la posizione della moglie e della figlia.

3) Quanto al danno per perdita del rapporto parentale.

Tutti gli attori domandavano il risarcimento del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale.

Prima di esaminare le domande proposte dai singoli attori, in termini generali si osserva che il danno non patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto parentale, derivante dalla lesione dell’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, dell’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, è risarcibile ai sensi degli artt. 2, 29, 30 Cost e 2059 c.c.

La Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha chiarito che, nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale ed unitaria riparazione.

In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, in altre parole, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (si veda anche Cass. n. 30997/2018).

Sempre in termini generali si osserva, poi, che secondo la prevalente giurisprudenza la morte di un congiunto, quale un genitore, coniuge o fratello, appartenente ad un ristretto nucleo familiare implica un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che normalmente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale.

In tali ipotesi si configura la lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che di regola caratterizza la vita familiare, dovendosi ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo e un progetto di vita in comune.

Di talché, i soggetti danneggiati non devono provare il danno non patrimoniale effettivamente subito, spettando alla controparte offrire elementi di segno contrario tali da far superare la predetta presunzione semplice.

Ricorrere alla prova presuntiva non equivale a ritenere il danno in re ipsa.

Affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponde, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l’esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti).

Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit) (si vedano Tribunale Trani, 15/01/2019, n.819; Corte appello Napoli sez. VII, 26/02/2019, n.1048; Cass. 29332/2017; Corte appello Firenze sez. II, 09/11/2017, n.2473).

Ciò premesso ed in applicazione di detti principi, ritiene il Tribunale di accogliere le domande di (…), (…), (…), (…) e (…) (le domande di (…) e (…) verranno esaminate separatamente).

Pur in assenza di convivenza (che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, non è connotato minimo per l’esistenza di un danno risarcibile – Cass. n. 24162/2018), deve ritenersi provata per presunzioni la sofferenza degli attori per la perdita del rapporto con (…), in considerazione del legame esistente (il de cuius era rispettivamente marito e padre di (…) e (…), fratello di (…) e di (…) e figlio di (…)) e della frequenza con cui (…) si ricongiungeva alla propria famiglia. Dal passaporto del defunto, prodotto come doc. 12, risulta che (…) tornava in Marocco dal 25 novembre 2009 al 18 febbraio 2010; dal 10 dicembre 2010 al 19 febbraio 2011; dal 13 agosto 2011 al 10 settembre 2011; dal 26 febbraio 2012 al 16 aprile 2012; dal 15 marzo 2013 al 23 maggio 2013; dall’11 agosto 2013 al 26 agosto 2013; dal 15 marzo 2014 al 13 maggio 2014; dal 10 agosto 2014 al 2 settembre 2014. I testi (…) e (…) confermavano che, quando il defunto si recava in Marocco, stava con il nucleo familiare presso la fattoria sita in (…), ove risultano risiedere (…), (…), (…), (…) e (…) (doc. 13).

Pertanto, in applicazione delle Tabelle di Milano, si ritiene di liquidare:

– in favore di (…) e (…) Euro 240.000,00 per ciascuna, tenuto conto della giovane età della vittima al momento del decesso (anni 31) e delle danneggiate (anni 2 (…) e 21 (…)), del fatto che l’evento morte era del tutto inaspettato e della non convivenza fra le parti. Si precisa che le lamentate turbe psichiche della moglie di (…) non possono essere esaminate, in quanto l’esistenza di un danno di natura psichica veniva dedotta per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., quando le preclusioni assertive erano già maturate e, dunque, tardivamente.

Di tali circostanze non può, pertanto, tenersi conto né per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale né per il riconoscimento di un danno biologico, peraltro non tempestivamente richiesto dagli attori.

Per ragioni di sintesi, si evidenzia che tali considerazioni devono essere estese anche a (…), al padre ed alla matrigna di (…).

– in favore di (…) Euro 200.000,00, tenuto conto della giovane età della vittima al momento del decesso (anni 31), del fatto che l’evento morte era del tutto inaspettato e della non convivenza fra le parti;

– in favore di (…) Euro 80.000,00, tenuto conto della giovane età della vittima al momento del decesso (anni 31), del fatto che l’evento morte era del tutto inaspettato, della non convivenza fra le parti e del fatto che, quando (…) si trasferiva in Italia (nel 2008), l’attore aveva solo 8 anni, con la conseguenza che il tempo per approfondire il rapporto con il fratello maggiore di 16 anni era stato limitato.

Non può, però, neppure essere riconosciuto l’importo minimo previsto dalle Tabelle atteso che l’attore continuava a mantenere i rapporti con (…) quando quest’ultimo tornava in Marocco;

– in favore di (…) Euro 50.000,00, tenuto conto della giovane età della vittima al momento del decesso (anni 31), del fatto che l’evento morte era del tutto inaspettato, della non convivenza fra le parti e del fatto che, quando (…) si trasferiva in Italia (nel 2008), l’attore aveva solo 3 anni, con la conseguenza che il tempo per approfondire il rapporto con il fratello maggiore di 21 anni era stato molto limitato.

Non può, però, neppure essere riconosciuto l’importo minimo previsto dalle Tabelle atteso che l’attore continuava a mantenere i rapporti con (…) quando quest’ultimo tornava in Marocco.

A (…), fratello di (…), deve, invece, essere riconosciuto l’importo massimo previsto dalle Tabelle di Milano, pari ad Euro 144.000,00, tenuto conto della giovane età della vittima al momento del decesso (anni 31), del fatto che l’evento morte era del tutto inaspettato, che i due fratelli si erano trasferiti insieme in Italia ove avevano continuato a vivere insieme. I testi, infatti, confermavano che (…) e (…) avevano abitato dal 10/2/2008 sino al 2011 presso lo zio, (…), in I., Piazza U. F., 4 e dal 2011 al 2014 presso lo zio (…) in L. d’E. Via C.,6, e che dal 2/2/2014 sino alla morte di (…) avevano vissuto insieme a M. C., Via C. F. 1/A (si veda anche il doc. 15 degli attori). Il legame fra i due fratelli, dunque, doveva presumersi particolarmente intenso, così come la sofferenza causata dal decesso di (…) e lo sconvolgimento delle abitudini di vita di (…).

Da ultimo, deve essere esaminata la domanda di (…), moglie del padre di (…), la cui legittimazione ad agire per il risarcimento del danno veniva contestata dai convenuti.

La giurisprudenza più recente, infatti, non richiede l’esistenza di un vincolo di coniugio o parentela per riconoscere l’esistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ma presuppone solo l’esistenza di vincoli affettivi affini a quelli scaturenti da detti rapporti: “È legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la vittima del reato (nella specie figlio della moglie di quest’ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, considerato che la definitiva perdita di un rapporto di “affectio familiaris” può comportare l’incisione dell’interesse all’integrità morale, ricollegabile all’art. 2 cost., “sub specie” di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la riparazione ex art. 2059 c.c.” (Cass. n. 20231/2012. Si veda anche Tribunale Roma sez. XIII, 18/09/2006).

Nel caso concreto, l’esistenza di un vincolo affettivo meritevole di tutela deve presumersi considerato che, dopo il decesso della madre di (…) (doc. 10), (…) ed il padre di (…) si sposavano ed andavano a convivere nel 1997 (doc. 11), quando (…) aveva solo 13 anni. Considerata la giovane età di quest’ultimo, (…) se ne prendeva cura preparandogli da mangiare, accompagnandolo a scuola, vestendolo, educandolo, tanto che (…), quando tornava in Marocco dall’Italia, portava doni alla matrigna (si vedano le dichiarazioni rese dai testi all’udienza del 20.9.2018).

Della mancanza di un vincolo di consanguineità, del fatto che (…) iniziava a convivere con (…) quando aveva già 13 anni, della non convivenza al momento del decesso, si deve però tener conto ai fini della liquidazione.

Per tale ragione, ritiene il Tribunale di riconoscere in via equitativa a (…) l’importo minimo previsto dalle Tabelle di Milano per la morte di un fratello e, dunque, la somma di Euro 24.000,00 (detto importo differisce di poco rispetto a quello riconosciuto dal Tribunale Roma sez. XIII, 18/09/2006, cit.).

Le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sono già rivalutate ad oggi e pertanto, pur trattandosi di obbligazioni di valore, non deve procedersi ad ulteriore rivalutazione.

Sono, invece, dovuti gli interessi compensativi che – secondo l’ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell’evento di danno (aprile 2015) sino al tempo della liquidazione. Per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno progressivamente rivalutato.

Tale tasso di interesse è ottenuto “ponderando” l’interesse legale sulle somme sopra liquidate, che – “devalutate” alla data del fatto illecito, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita – si incrementano mese per mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della presente sentenza.

Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

4) Quanto al danno patrimoniale dedotto da di (…).

Deve, infine, essere risarcito a (…) il danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute a seguito del decesso del fratello, pari ad Euro 3.900,00 per spese funerarie ed Euro 1.752,00 per spese di perizia, non potendosi ritenere queste ultime superflue come dedotto dai convenuti. E’, infatti, più che comprensibile la volontà dell’attore di accertare la causa e la dinamica del decesso del fratello.

I convenuti devono, pertanto, essere condannati al pagamento di Euro 5.656,00. Trattandosi di debito di valore, deve procedersi alla rivalutazione dalla data in cui venivano sostenute le spese alla pubblicazione della presente sentenza.

Su detto importo devono, inoltre, essere riconosciuti gli interessi compensativi che dovranno essere calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno sino alla pronuncia. Da tale momento sino al saldo effettivo spettano gli interessi di mora nella misura legale.

In merito alla domanda di manleva proposta da (…) e (…) nei confronti dell’assicurazione, si osserva che il primo non ha titolo per domandare di essere manlevato dalla compagnia di assicurazione con la conseguenza che la sua domanda non può essere accolta.

Può, invece, essere accolta la domanda dell’assicurato, nulla essendo stato eccepito dall’assicurazione sull’operatività della polizza ex art. 144, comma 2, Codice delle Assicurazioni.

Il rigetto di alcune delle domande proposte da parte attrice e la riduzione del quantum debeatur rispetto a quanto richiesto comportano la compensazione di metà delle spese di lite degli attori, liquidate come in dispositivo.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

1. dichiara la responsabilità del convenuto (…) nella produzione dell’incidente stradale verificatosi il 22.2.2015;

2. condanna i convenuti, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di (…) e (…), della somma di Euro 15.000,00 per danno emergente e di Euro 165.213,00, per lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione come specificati in motivazione;

3. condanna i convenuti, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di (…), dell’importo di Euro 240.000,00 oltre interessi come in motivazione;

4. condanna i convenuti, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di (…), dell’importo di Euro 240.000,00 oltre interessi come in motivazione;

5. condanna i convenuti, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di (…), dell’importo di Euro 200.000,00 oltre interessi come in motivazione;

6. condanna i convenuti, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di (…), dell’importo di Euro 80.000,00 oltre interessi come in motivazione;

7. condanna i convenuti, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di (…), dell’importo di Euro 50.000,00 oltre interessi come in motivazione;

8. condanna i convenuti, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di (…), dell’importo di Euro 144.000,00 oltre interessi come in motivazione;

9. condanna i convenuti, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di (…), dell’importo di Euro 5.656,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;

10. condanna i convenuti, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di (…), dell’importo di Euro 24.000,00 oltre interessi come in motivazione;

11. condanna (…) S.p.a. a tenere indenne (…) di quanto quest’ultimo deve agli attori in ragione della presente sentenza;

12. rigetta le altre domande;

13. dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese processuali degli attori che liquida per l’intero in Euro 30.000,00 per compensi, oltre oneri di legge, ed Euro 518,00 per spese, e pone per il restante mezzo, pari ad Euro 15.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese pari al 15%, e ad Euro 259,00 per spese, a carico dei convenuti.

Così deciso in Busto Arsizio il 3 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.