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Ora, e’ vero che nel giudizio di verificazione dello stato passivo, l’indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensi’ integra la causa petendi della domanda di ammissione (Cass. 19/01/2017, n. 1331; Cass. 20/07/2016, n. 14936); tuttavia non e’ consentito dubitare che ove il giudice ritenga, per qualsivoglia ragione, di non riconoscere l’invocato rango privilegiato – ovvero anche la prededuzione, debba comunque pronunciare sulla pretesa principale dell’opponente che e’, in primo luogo, quella di partecipare al concorso per il medesimo credito che erroneamente si assume privilegiato, con la residua collocazione chirografaria.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 1 febbraio 2018, n. 2502

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29794/2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS).

– controricorrente –

avverso

il Decreto n. 2947/2013 del Tribunale di Foggia, depositato il 30 luglio 2013.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 25 ottobre 2017 dal Consigliere FICHERA Giuseppe.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Annamaria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Uditi l’avv. (OMISSIS) per la ricorrente e l’avv. (OMISSIS) per il controricorrente.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Foggia, con decreto depositato il 30 luglio 2013, respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, promossa dalla (OMISSIS) s.r.l. in relazione ai crediti, vantati in prededuzione, per corrispettivi del noleggio di taluni mezzi meccanici, iniziato prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore e poi proseguito anche durante l’esercizio provvisorio dell’impresa fallita, gia’ autorizzato dal tribunale.

Ritenne il giudice di merito che ai canoni maturati prima della dichiarazione di fallimento, essendosi il curatore sciolto dai contratti di noleggio prima della cessazione dell’esercizio provvisorio, non poteva essere accordata l’invocata prededuzione.

Soggiunse il tribunale che il giudice delegato non aveva operato alcuna compensazione tra crediti e debiti delle parti, limitandosi a non riconoscere all’istante i canoni per i periodi in cui i mezzi erano rimasti inutilizzati perche’ in riparazione. Giudico’ infine inammissibile la domanda di risarcimento dei danni riportati dai mezzi noleggiati, essendo stata formulata per la prima volta con il ricorso in opposizione allo stato passivo.

Avverso il detto provvedimento del tribunale, (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto mezzi, cui resiste con controricorso il fallimento (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione.

La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (OMISSIS) s.r.l. deduce violazione della L.Fall., articoli 74, 104 e 111, poiche’ il tribunale ha negato la prededuzione per il credito ammesso al passivo, nonostante il contratto di noleggio fosse proseguito dopo la dichiarazione di fallimento (OMISSIS) s.p.a., essendosi sciolto il curatore solo successivamente.

1.1. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il giudice di merito, in maniera contraddittoria, ritenuto che il curatore pure non avendo inteso sciogliersi dal contratto di noleggio, neppure aveva voluto proseguirlo.

1.2. I primi due motivi del ricorso, meritevoli di esame congiunto, sono entrambi infondati.

Questa Corte ha gia’ affermato che nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica come la somministrazione, pendenti al momento della dichiarazione di fallimento ed in presenza di esercizio provvisorio dell’impresa fallita, disposto L.Fall., ex articolo 104, i relativi crediti maturati ante fallimento sono o meno prededucibili, a seconda che, al termine dell’esercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o sciogliersi dal contratto, mentre solo quelli maturati in pendenza di esercizio provvisorio sono sempre prededucibili, al pari di quelli, successivi al termine dell’esercizio provvisorio, in caso di subentro nel contratto da parte del curatore; infatti, l’eccezionalita’ delle disposizioni dettate dalla legge fallimentare per i contratti di durata, L.Fall., ex articoli 74 e 82, in ragione dell’indivisibilita’ delle prestazioni, con il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti va contemperata con la ratio della disciplina dell’esercizio provvisorio, che limita la stessa prededucibilita’ quando la prosecuzione del rapporto e’ l’effetto diretto del provvedimento giudiziale e non della scelta del curatore (Cass. 25/09/2017, n. 22274; Cass. 19/03/2012, n. 4303).

E siffatto orientamento, al quale la ricorrente non oppone argomentazioni tali da giustificare una sua rimeditazione, trova anche un avallo normativo nell’ambito della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, laddove il Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 50 – come interpretato in via autentica dal Decreto Legge n. 134 del 2008, articolo 1 – bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 166 del 2008 – prevede espressamente la continuazione dei contratti preesistenti all’amministrazione straordinaria, unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l’esercizio della facolta’ di scioglimento o di subentro.

Ne consegue che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un’espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilita’ del relativo credito (Cass. 10/08/2017, n. 19946; Cass. 18/02/2016, n. 3193).

Dunque, nella vicenda all’esame, correttamente il tribunale ha escluso l’invocata prededuzione per i canoni dei contratti di noleggio maturati precedentemente alla dichiarazione di fallimento, atteso che il curatore, senza mai manifestare una inequivoca volonta’ di subentro nei rapporti in corso, esercitando una facolta’ a lui accordata dalla legge, comunico’ espressamente alla (OMISSIS) s.r.l. lo scioglimento dei detti contratti prima della cessazione dell’esercizio provvisorio.

2. Con il terzo motivo eccepisce violazione dell’articolo 112 c.p.c., atteso che il tribunale ha escluso una compensazione tra i reciproci crediti e debiti in sede di verifica dello stato passivo, nonostante dal tenore del provvedimento del giudice delegato emergesse chiaramente la volonta’ di compensare i crediti da restituzione maturati in favore della massa nel corso dell’esercizio provvisorio.

2.1 Il motivo e’ infondato anche se la motivazione del tribunale merita di essere corretta, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c..

E’ vero, infatti, che il giudice delegato escluse taluni crediti vantati dal noleggiatore, opponendo in compensazione le somme gia’ incassate durante l’esercizio provvisorio e che invece non gli spettavano, perche’ relative ad automezzi non utilizzati dalla curatela fallimentare.

Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, siffatta compensazione si mostrava del tutto legittima, ai sensi dell’articolo 1241 c.c., avendo il giudice delegato accertato l’esistenza contestuale di reciproche obbligazioni, l’una a carico del noleggiatore (per la restituzione delle somme indebitamente versate nel corso dell’esercizio provvisorio) e l’altra gravante sulla curatela utilizzatrice (per i canoni che erano pacificamente maturati in prededuzione).

3. Con il quarto motivo rileva vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5,, avendo il tribunale nella motivazione del provvedimento, contraddittoriamente, da un lato, negato la compensazione tra crediti e debiti, e dall’altro, ammesso che il fallimento aveva pagato talune somme nel corso dell’esercizio provvisorio.

3.1. Il motivo e’ inammissibile.

Trattandosi invero di provvedimento pubblicato il 14 settembre 2012, e’ applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la cui riformulazione, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle Prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione.

Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).

4. Con il quinto motivo lamenta violazione dell’articolo 2697 c.c., atteso che il tribunale ha onerato essa opponente di dimostrare l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla curatela, in relazione ai giorni di fermo tecnico degli automezzi.

4.1. Il motivo e’ infondato.

Resta escluso, invero, che il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova in relazione all’eccezione formulata dal curatore concernente il fermo tecnico subito da taluni tra gli automezzi noleggiati durante l’esercizio provvisorio dell’impresa, dovendosi richiamare il noto insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, a tenore del quale nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento – e’ la vicenda all’esame -, per la parte istante sara’ sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’altrui adempimento, gravando sull’altra parte l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento (Cass. s.u. 30/10/2001, n. 13533).

5. Con il sesto motivo deduce violazione della legge processuale, in quanto il giudice di merito ha giudicato nuova la domanda relativa al risarcimento del danno subito dagli automezzi, gia’ formulata davanti al giudice delegato.

5.1. Con il settimo motivo assume vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice dell’opposizione omesso di motivare sulle ragioni che inducevano a ritenere nuova la domanda di risarcimento del danno.

5.2. Il sesto e settimo motivo, da esaminare congiuntamente, sono entrambi inammissibili, per carenza di interesse all’accoglimento delle doglianze.

Il ricorrente censura invero la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto nuova – e quindi inammissibile – la domanda formulata in relazione al risarcimento del danni subiti dagli automezzi noleggiati; omette tuttavia di impugnare anche l’altra ratio decidendi chiaramente espressa dal tribunale per respingere sul punto l’opposizione.

I giudici di merito, infatti, hanno respinto la domanda in discussione affermando anche che essa risultava formulata “in maniera generica”, senza indicazione dell’entita’ dei danni riportati dagli automezzi e senza neppure la necessaria allegazione della natura straordinaria degli interventi di riparazione eseguiti sugli stessi.

6. Con l’ottavo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., considerato che il giudice dell’opposizione ha omesso di pronunciare sulla domanda concernente l’ammissione al concorso dei canoni maturati nel periodo precedente alla dichiarazione di fallimento.

6.1. Il motivo e’ fondato.

Dalla lettura degli atti processuali emerge chiaramente che l’opponente, ottenuta in sede di verifica dello stato passivo l’ammissione al concorso limitatamente alla somma di Euro 23.936,00 in prededuzione, formulo’ opposizione al fine di partecipare al concorso dei creditori, con il rango prededucibile, per la maggior somma di Euro 155.120,46, comprensiva di tutti i canoni maturati prima della dichiarazione di fallimento della societa’ utilizzatrice dei mezzi in noleggio.

Ora, e’ vero che nel giudizio di verificazione dello stato passivo, l’indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensi’ integra la causa petendi della domanda di ammissione (Cass. 19/01/2017, n. 1331; Cass. 20/07/2016, n. 14936); tuttavia non e’ consentito dubitare che ove il giudice ritenga, per qualsivoglia ragione, di non riconoscere l’invocato rango privilegiato – ovvero anche la prededuzione, debba comunque pronunciare sulla pretesa principale dell’opponente che e’, in primo luogo, quella di partecipare al concorso per il medesimo credito che erroneamente si assume privilegiato, con la residua collocazione chirografaria.

Il decreto del tribunale, invece, pure respingendo l’opposizione formulata dalla (OMISSIS) s.r.l. tesa a vedersi riconosciuta l’invocata prededuzione per tutti i canoni maturati prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore, ha poi omesso di adottare qualsiasi pronuncia sulla sua domanda di partecipare comunque al concorso per i medesimi crediti, evidentemente senza quella prelazione che il giudice riteneva non spettante.

7. In definitiva, respinti il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso, dichiarati inammissibili il quarto, il sesto e il settimo, in accoglimento dell’ottavo motivo il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, che statuira’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il primo, il secondo, il terzo, e il quinto motivo, dichiara inammissibili il quarto, il sesto e il settimo, accoglie l’ottavo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.