Il provvedimento ablativo della responsabilita’ genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli articoli 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicche’, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, e’ impugnabile con ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6384

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16320/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di genitori dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2017 dal cons. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS Luisa che chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La Corte di appello di Bologna, con il Decreto n. 40 del 17/02/2015, ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il provvedimento definitivo del Tribunale per il Minorenni di Bologna che, facendo seguito al ricorso promosso dal P.M. ai sensi degli articoli 330 e 333 c.c., li ha dichiarati genitori decaduti dalla potesta’ sui figli (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)) e (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)), nominando tutore provvisorio il Servizio sociale affidatario fino alla definitiva pronuncia del Giudice tutelare competente; ha disposto il collocamento dei minori presso idonea famiglia o famiglie; ha mandato al tutore per la regolamentazione dei rapporti con i familiari con ogni facolta’ (di non avvisarli e/o sospenderli se disturbanti).

Secondo il giudice del gravame nessun elemento nuovo era intervenuto, idoneo a modificare il quadro che aveva portato all’adozione del provvedimento che risultava l’unico idoneo a garantire una situazione di stabilita’, affettiva e non solo, ai minori.

Il provvedimento e’ stato impugnato congiuntamente dai genitori su due motivi.

Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Preliminarmente va ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione posto che “Il provvedimento ablativo della responsabilita’ genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli articoli 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicche’, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, e’ impugnabile con ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7″ (Cass. n. 23633 del 21/11/2016).

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 336 c.c., u.c., che impone la assistenza del difensore a favore dei genitori e dei minori, nei procedimenti contemplati dalla norma.

I ricorrenti sostengono che il procedimento e’ da ritenersi nullo: a tal fine affermano che nel primo grado del procedimento ne’ i genitori, ne’ i minori risultavano assistiti da un difensore e che in sede di reclamo loro erano stati assistiti da un difensore, ma nessuno era intervenuto per i minori, ne’ un tutore provvisorio, ne’ un difensore.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 330 c.c..

I ricorrenti sostengono che nel caso in esame non sussistevano le condizioni determinanti per la declaratoria di decadenza poiche’ non ricorrevano ipotesi di violazione e trascuratezza di doveri ricompresi nel disposto delle norme ex articoli 320 e 324 c.c., ovvero di abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio dei minori.

3.1. Osserva la Corte che la questione posta con il primo motivo afferisce all’esercizio del diritto di difesa assicurato dal legislatore, nel caso in esame, mediante la previsione dell’assistenza obbligatoria del difensore sia per i genitori che per il minore, ed involge anche la valutazione circa il corretto esercizio del diritto al contraddittorio.

3.2. Invero l’articolo 336 c.c., che disciplina il procedimento previsto per l’adozione dei provvedimenti in tema di responsabilita’ genitoriale, all’ultimo comma stabilisce “Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore”.

Osserva la Corte che, in proposito, e’ stato affermato che “L’articolo 336 c.c., u.c., che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potesta’ genitoriale ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita, nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l’ascolto dello stesso, che integra un adempimento gia’ previsto dall’articolo 155 sexies c.c., divenuto necessario ai sensi dell’articolo 315 bis c.c., introdotto dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.” (Cass. n. 7478 del 31/03/2014, n. 8100 del 21/04/2015 – non massimata), cosi’ operando una distinzione applicativa della disposizione in esame tra procedimenti limitativi o ablativi della potesta’ genitoriale e procedimenti volti a disciplinare il regime dell’affidamento del minore nell’ambito della regolamentazione giudiziaria della crisi della coppia genitoriale, distinzione intesa a circoscrivere l’applicazione dell’articolo 336 c.c., u.c., solo ai primi e solo “ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore”.

3.3. Tale condivisibile principio non esaurisce tuttavia le questioni interpretative ed applicative dell’articolo 336 c.c., u.c..

Restano infatti da approfondire, con particolare attenzione alla posizione del minore, i profili della partecipazione indispensabile di tutte le parti alle fasi di merito del procedimento, di carattere, modalita’ di accesso e forma della difesa tecnica, della perimetrazione del “concreto profilo di conflitto di interessi” rilevante – per non incorrere nel rischio che sia accertato solo ex post -, delle conseguenze della inosservanza della norma stessa.

3.4. In proposito va rilevato che in un settore strettamente affine, quale quello delle adozioni, ma dotato di un corredo normativo autonomo, alcuni di questi profili sono specificamente disciplinati e sul punto questa Corte e’ intervenuta affermando che “In tema di adozione, ai sensi dell’articolo 8, u.c., e la L. n. 184 del 1983, articolo 10, comma 2, come novellati dalla I. n. 149 del 2001, il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilita’ deve svolgersi, fin dalla sua apertura, con l’assistenza legale del minore, il quale ne e’ parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto dí interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico. Ne deriva, in caso di omessa nomina di quest’ultimo cui non segua la designazione di un difensore d’ufficio, la nullita’ del procedimento “de quo”, non avendo potuto il minore esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito.” (Cass. n. 11782 del 08/06/2016).

3.5. Ritenuto che le questioni prospettate sub 3.3. meritano un preliminare studio esteso anche alla dottrina, va disposta l’acquisizione di una relazione a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo con rinvio a nuovo ruolo della causa.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

P.Q.M.

Dispone l’acquisizione di una relazione a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo nei termini di cui in motivazione e rinvia la causa a nuovo ruolo;

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

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Avv. Umberto Davide

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