il recesso previsto dell’articolo 1385 c.c., comma 2, presupponendo l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelli di cui agli articoli 1454, 1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale preventiva del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall’inadempimento dell’altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione “ex tunc” degli effetti del contratto.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|20 giugno 2019| n. 16624

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12388/15) proposto da:

S.R.L. (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

S.A.S. (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 410/2014, depositata il 26 marzo 2014 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17 aprile 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi l’Avv. (OMISSIS) per la ricorrente e l’Avv. (OMISSIS) (per delega) nell’interesse della controricorrente.

FATTI DI CAUSA

Con citazione del novembre 2006 la s.r.l. (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, la s.a.s. (OMISSIS) chiedendo di accertare l’inadempimento della convenuta in ordine ad un contratto preliminare di compravendita del 3 maggio 2006 con il quale la stessa aveva promesso di vendere ad essa attrice un’area edificabile (composta da sei lotti), nel Comune di (OMISSIS), confermando – previo progetto di fattibilita’ presentato a cura della promissaria acquirente – gli accessi carrai e pedonali da v. (OMISSIS) e da una strada privata con riferimento ai lotti oggetto della convenzione.

La suddetta domanda di accertamento – alla quale si correlava quella consistente nella dichiarazione di legittimita’ dell’intervenuto recesso a causa dell’impossibilita’ della promittente venditrice di mantenere la promessa prima richiamata inserita in apposita clausola del concluso contratto, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra versata – veniva accolta con sentenza n. 969/2008 dall’adito Tribunale, che respingeva, al contempo, la domanda riconvenzionale della convenuta s.a.s. (OMISSIS) di accertamento dell’inadempimento della controparte con relativa dichiarazione di legittimita’ del recesso dalla stessa operato e riconoscimento del diritto a trattenere la caparra incamerata.

Sull’appello formulato dalla soccombente convenuta e nella costituzione della s.r.l. (OMISSIS), che insisteva nel rigetto del gravame, previa formulazione di eccezione di improcedibilita’ dello stesso, la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 410/2014 (depositata il 26 marzo 2014), accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, in riforma dell’appellata decisione, accertava l’inadempimento dell’appellata in ordine alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare dedotto in giudizio e la legittimita’ del recesso operato dall’appellante in data 13 ottobre 2006, con la derivante dichiarazione del diritto di quest’ultima a trattenere la somma corrisposta dalla controparte a titolo di caparra confirmatoria.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di appello di Brescia, respinta la pregiudiziale eccezione di improcedibilita’ dell’appello avuto riguardo all’asserita “invalidita’” della costituzione in giudizio dell’appellante sul presupposto che la causa fosse stata iscritta a ruolo ad opera di procuratore non legittimamente costituito per la stessa appellante, riteneva fondato il formulato gravame sulla scorta della condivisione dei motivi con lo stesso prospettati.

In particolare, la Corte territoriale sottolineava che, in effetti, l’appellante non aveva – in virtu’ del contratto preliminare in questione – assunto l’obbligazione di far ottenere (entro il pattuito breve termine previsto per la stipula del contratto definitivo) l’autorizzazione del Comune all’apertura di nuovi accessi, bensi’ si era unicamente impegnata a mettere in atto quanto da essa dipendeva (quale proprietaria del bene) per chiedere l’anzidetta autorizzazione (sulla scorta del progetto che sarebbe stato predisposto dalla promissaria acquirente) ed a realizzare, poi, quale lottizzante, nell’ambito delle opere di urbanizzazione a suo carico (gia’ in corso di esecuzione) pure i predetti accessi; pertanto, tale impegno – per come evincibile dalla concorde volonta’ della parti manifestata nel testo del contratto – concerneva un’attivita’ diretta ad ottenere un risultato che, parzialmente, non rientrava nella disponibilita’ della promittente venditrice, siccome subordinato alla condizione del rilascio della necessaria autorizzazione da parte del Comune, in ordine al quale essa si era prontamente attivata e che, a fronte del diniego del suddetto Ente, aveva anche proposto ricorso al TAR.

Da cio’ il giudice di appello desumeva che non fosse ravvisabile nel comportamento della (OMISSIS) s.a.s. alcun inadempimento (e, comunque, eventualmente non un inadempimento tale da importare la risoluzione del contratto), che, percio’, aveva legittimamente esercitato il suo diritto di recesso con l’introito della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, dovendosi, quindi, qualificare come illegittimo quello operato dalla s.r.l. (OMISSIS).

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. (OMISSIS), affidato a sei motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimata (OMISSIS) s.a.s..

Il difensore della societa’ ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 347 c.p.c., in relazione agli articoli 165 e 348 c.p.c., avuto riguardo al rigetto dell’eccezione di improcedibilita’ dell’appello per la prospettata invalidita’ della costituzione in secondo grado della (OMISSIS) s.a.s..

1.2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’articolo 1362 c.c., con riferimento all’interpretazione data dal giudice di appello alla clausola C delle premesse del controverso contratto preliminare in data 3 maggio 2006, siccome da ritenersi non rispondente alla comune intenzione delle parti.

1.3. Con la terza censura la ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’articolo 1385 c.c., comma 2, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 1218 e 1453 c.c., sul presupposto dell’assunta erroneita’ dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva escluso un inadempimento colpevole in capo alla (OMISSIS) s.a.s., che invece si era assunta il rischio che l’obbligazione non potesse essere adempiuta per ragioni indipendenti dalla sua volonta’, con la conseguente configurazione della legittimita’ del recesso esercitato da essa ricorrente.

1.4. Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dello stesso articolo 1385 c.c., comma 2, anche in relazione all’articolo 1460 c.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riguardo alla ravvisata illegittimita’ del recesso da essa operata e alla rilevata legittimita’ di quello intervenuto da parte della (OMISSIS) s.a.s..

1.5. Con la quinta doglianza la ricorrente ha lamentato la ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1385 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 1455 c.c., congiuntamente all’omesso esame di un fatto decisivo della controversia in ordine all’asserita erroneita’ dell’impugnata sentenza laddove, pur qualora fosse stato ravvisabile un inadempimento imputabile alla (OMISSIS) s.a.s., lo stesso, nell’economia complessiva del rapporto ed avuto riguardo all’interesse di essa ricorrente, non sarebbe stato tale da giustificare il recesso della medesima (OMISSIS) s.a.s..

1.6. Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’articolo 1455 c.c., con riferimento a quello di cui all’articolo 1455 c.c., articolo 1453 c.c., comma 2, articolo 1458 c.c. e, ancora, articolo 1385 c.c., comma 2, prospettando che la Corte territoriale aveva sottovalutato la domanda da essa formulata in via subordinata ed incidentale di ritenere, comunque, risolto il contratto, non ritenendo configurabile l’ipotesi per cui, in presenza di reciproci atti di recesso per inadempimento, qualora non fosse stato possibile dichiarare la risoluzione del contratto per colpa di taluna delle parti, sarebbe stato necessario dare atto dell’impossibilita’ dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta compiuta ai sensi dell’articolo 1453 c.c., comma 2, da parte di entrambe le contraenti.

2. Rileva, in via pregiudiziale, il collegio che, ancorche’ nei formulati motivi non si ponga espresso riferimento alla riconducibilita’ delle prospettate violazioni all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e, per quanto riguarda gli assunti omessi esame di fatti decisivi, al n. 5 della stessa norma), essi non incorrono in alcuna sanzione di ammissibilita’ essendo chiaramente evincibile dal loro svolgimento la riferibilita’ proprio a tali norme.

3. Cio’ premesso, il collegio ritiene che il primo motivo e’ destituito di fondamento e va respinto.

Invero, essendo pacifico che la procura “ad litem” risultava sottoscritta da entrambi i difensori avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) (peraltro ambedue indicati anche nell’intestazione dell’atto di appello), il mancato richiamo, nel testo della procura, anche all’avv. (OMISSIS) deve ritenersi frutto di mera omissione materiale, non configurandosi, percio’, alcun difetto di “ius postulandi” in capo al medesimo difensore.

Del resto, e’ incontestabile che – anche per effetto dell’applicazione del principio generale di conservazione degli effetti negoziali in difetto di espressa previsione di nullita’ – la procura ad litem non puo’ essere considerata avulsa dall’atto processuale in calce al quale o a margine del quale e’ stata apposta, con la conseguenza che le eventuali inesatte indicazioni in essa contenute non sono idonee a produrre alcun effetto qualora dall’esame complessivo d unitario dell’atto cui si riferisce sia comunque possibile accertare gli elementi soggettivi ed oggettivi della rappresentanza in giudizio.

Pertanto, all’avv. (OMISSIS) era da riconoscersi la piena legittimazione anche a richiedere l’iscrizione a ruolo della causa in secondo grado (oltretutto risultando irrilevante tale circostanza per effetto del gia’ radicatosi contraddittorio), il tutto senza trascurare che la procura era stata conferita ai due legali gia’ nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, con riferimento all’intero giudizio, ovvero “in ogni stato e grado” dello stesso.

4. La seconda censura e’ anch’essa non meritevole di accoglimento.

La stessa investe una evidente valutazione di merito sull’applicazione del (solo) criterio ermeneutico previsto dall’articolo 1362 c.c., invece adeguatamente motivata dalla Corte di appello di Brescia, risultando, peraltro, contestato essenzialmente il risultato dell’operata attivita’ interpretativa.

La Corte territoriale si e’, infatti, attenuta all’osservanza del contestato criterio interpretativo rilevando l’aderenza della controversa clausola alla comune intenzione delle parti come esteriorizzata, anche tenendo del loro comportamento successivo alla conclusione del contratto preliminare.

In particolare, il giudice di appello ha logicamente e compiutamente sostenuto in modo conforme a diritto che, in effetti, la controversa clausola subordinava la possibilita’ di aprire nuovi accessi alla presentazione di un “progetto di fattibilita’” a cura della societa’ promissaria acquirente e che l’ (OMISSIS) s.a.s. non avesse assunto, in effetti, l’obbligazione di far ottenere l’autorizzazione del Comune a aprire nuovi accessi ma che si era sola impegnata, nella qualita’ di proprietaria del complesso immobiliare, a chiedere tale autorizzazione (proprio in base alla predisposizione del suddetto progetto che incombeva alla s.r.l. (OMISSIS), quale promissaria acquirente), l’esito del cui procedimento – nella consapevolezza di entrambe le parti stipulanti – non avrebbe potuto ritenersi preventivamente, con certezza, sicuramente positivo, eventualita’ che, in effetti, non ebbe a verificarsi per il diniego della P.A., che era stato prontamente impugnato, nell’appropriata sede giurisdizionale amministrativa, ma senza l’ottenimento dell’auspicato risultato (ovvero dell’annullamento del provvedimento amministrativo).

Da cio’ la Corte di appello ha legittimamente desunto che l’impegno della (OMISSIS) s.a.s. riguardava solo l’instaurazione di tale procedimento amministrativo ma che il risultato era sottratto alla sua disponibilita’ (siccome subordinato all’assenso, non prevedibile all’atto della stipula del preliminare, del Comune).

La Corte bresciana ha, inoltre, motivatamente e congruamente escluso che, sulla base del tenore della clausola e del comportamento delle parti, con essa queste ultime avessero inteso configurare come condizione essenziale il mancato rilascio di detta autorizzazione, tale da comportare un inadempimento colpevole in caso alla promittente acquirente, non avendo, peraltro, subordinato, neppure implicitamente, la conclusione del contratto definitivo alla verificazione (necessaria ed imprescindibile) dell’evento del rilascio del provvedimento autorizzativo, futuro e, soprattutto, incerto.

5. Il terzo, quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente essendo all’evidenza tra loro connessi, riguardando – sotto diversi profili – la medesima questione sulla possibile violazione dell’articolo 1385 c.c., comma 2, avuto riguardo agli articoli 1218 e 1453 c.c., all’articolo 1460 c.c. e all’articolo 1455 c.c., e duolendosi la societa’ ricorrente dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in ordine all’accertato suo inadempimento e, quindi, all’illegittimita’ del suo esercitato recesso con riferimento al contratto preliminare di compravendita dedotto in controversia.

In primo luogo devono ritenersi insussistenti gli assunti omessi esami di fatti addotti come decisivi poiche’ la Corte territoriale ha valorizzato compiutamente tutto lo svolgimento della vicenda negoziale relativa al controverso contratto preliminare avuto riguardo sia alla corretta interpretazione dell’inerente contenuto – con specifico riferimento, soprattutto, alla determinante clausola oggetto del secondo motivo come precedentemente esaminato – sia alla condotta osservata dalle parti al fine di rilevare l’emergenza in concreto dell’inadempimento imputato alla stessa societa’ ricorrente.

Anche le asserite violazioni di legge risultano infondate.

Esse investono, invero, tipiche valutazione di merito che la Corte di appello ha logicamente ed adeguatamente motivato e che sono, dunque, incensurabili nella presente sede di legittimita’.

In proposito il giudice di secondo grado (superando argomentatamente il diverso convincimento raggiunto dal primo giudice) ha ritenuto – non illogicamente ma sulla scorta della congrua interpretazione, come evidenziato, del tenore delle pattuizioni previste dalle parti e, soprattutto, della concreta e pronta attivazione della (OMISSIS) s.a.s. per l’ottenimento del rilascio della necessaria autorizzazione, che non poteva essere certo al momento della stipula del preliminare – che detta societa’ non si era resa inadempiente all’obbligazione che si era assunta nei termini come innanzi precisati, cosi’ pervenendo a ritenere illegittimo il recesso che era stato operato dall’odierna ricorrente e, di contro, legittimo quello esercitato dalla (OMISSIS) s.a.s. per effetto del rifiuto della s.r.l. (OMISSIS) di sottoscrivere il contratto definitivo.

A tal proposito la Corte bresciana ha compiuto tale valutazione di merito rilevando, altresi’, in base ad un condivisibile percorso logico adeguatamente motivato, che la mancata esecuzione dei passaggi da v. (OMISSIS) non poteva costituire un inadempimento di tale rilevanza da legittimare il recesso dal contratto preliminare da parte della s.r.l. (OMISSIS), considerando, inoltre, che la menzionata impossibilita’ di realizzare tali passaggi non modificava l’economia complessiva del rapporto contrattuale, posto che non era escluso il possibile ricorso a soluzione alternative.

Pertanto, al fine di pervenire alla ritenuta configurazione dell’inadempimento in capo alla s.r.l. (OMISSIS), il giudice di secondo grado ha considerato, avuto riguardo al contenuto contrattuale come convenuto, che:

– la (OMISSIS) s.a.s. si era attivata, nell’ambito delle concrete e possibili attivita’ dalla stessa esigibili, per consentire la realizzazione dei predetti accessi e, quindi, a fare in modo che venisse conseguito il risultato dell’accordo;

– che, dunque, l’inadempimento della s.r.l. (OMISSIS), per l’appunto consistente nel rifiuto a concludere il contratto definitivo di compravendita, era idoneo a giustificare il recesso operato dalla societa’ controricorrente ai sensi dell’articolo 1385 c.c., comma 2, con la conseguente legittimita’ della ritenzione, da parte di quest’ultima, della somma corrisposta a titolo di caparra al momento della stipula del contratto preliminare;

– che, pertanto, sul presupposto che la mancata ma incolpevole esecuzione dei passaggi di v. (OMISSIS) non poteva configurare un inadempimento della (OMISSIS) s.a.s. di tale importanza da incidere, in modo determinante, sull’economia complessiva del contratto, era l’inadempimento dell’attuale societa’ ricorrente alla suddetta obbligazione a doversi ritenere grave e tale da giustificare le precisate conseguenze e, quindi, la legittimita’ del recesso operato dalla stessa (OMISSIS) s.a.s..

Decidendo motivatamente in tal senso il giudice di appello si e’ conformato alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 7083/2006, Cass. n. 22346/2014 e Cass. n. 10995/2015) secondo la quale, in generale, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravita’, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento della prestazione attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entita’, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), si’ da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonche’ di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, e un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alla particolarita’ del caso, attenuarne l’intensita’.

In senso ancora piu’ specifico e’ stato precisato (v. Cass. 409/2012) che, ai fini della legittimita’ del recesso di cui all’articolo 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non e’ sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall’articolo 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilita’ del contratto alla stregua dell’economia complessiva del medesimo.

E cio’ e’ quanto ha verificato – in virtu’ di una logica ed adeguata motivazione la Corte bresciana nel valutare la condotte delle parti e nel ravvisare, conseguentemente, la gravita’ dell’inadempimento dell’odierna societa’ ricorrente.

Del resto il recesso previsto dell’articolo 1385 c.c., comma 2, presupponendo l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelli di cui agli articoli 1454, 1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale preventiva del danno risarcibile.

Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall’inadempimento dell’altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione “ex tunc” degli effetti del contratto (cfr. Cass. n. 18266/2011 e Cass. n. 2969/2019).

6. Anche il sesto ed ultimo motivo non coglie nel segno e va respinto.

Rileva, innanzitutto, il collegio che – a prescindere dalla valutazione circa la fondatezza o meno dell’eccezione di inammissibilita’ (prospettata dalla controricorrente) della domanda avanzata dall’appellata (oggi ricorrente) sul presupposto della sua tardiva formulata – la censura e’ infondata dal momento che essa, implicando, in caso di reciproci atti di recesso per inadempimento, l’impossibilita’ di pronunciare la risoluzione del contratto per colpa di una delle parti, e’ da ritenersi in ogni caso superata dalla congrua motivazione compiuta dal giudice di appello, che ha rilevato – alla stregua di quanto precedentemente posto in risalto, in virtu’ della conferente valutazione comparativa tra le due condotte osservate tra le parti nello svolgimento complessivo del rapporto contrattuale (v. Cass. n. 4011/1984, Cass. n. 1046/1990 e la citata Cass. n. 18266/2011) – la liceita’ del recesso operato dalla s.a.s. (OMISSIS) per effetto del grave inadempimento dell’odierna ricorrente, ravvisando, quindi, l’illegittimita’ del recesso dalla stessa esercitato.

7. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo.

Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.