la P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosita’ di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilita’ civile

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 marzo 2019, n. 6328

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 06792/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso l’AVVOCATO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’AVVOCATO (OMISSIS), per procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA di PERUGIA, in persona del Presidente in carica, domiciliato in (OMISSIS), presso l’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’AVVOCATO (OMISSIS), per procura speciale in calce al controricorso per cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;

udito il P.M., nella persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e del quarto motivo, assorbiti i restanti;

udito l’AVVOCATO (OMISSIS);

udito l’AVVOCATO (OMISSIS) per delega orale dell’AVVOCATO (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 14 del 09/01/2017, ha rigettato l’impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede.

Il Tribunale di Perugia aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alle gravissime lesioni riportate a seguito dell’incidente stradale occorso all’ (OMISSIS) mentre percorreva, la notte del (OMISSIS), la strada provinciale n. (OMISSIS), asseritamente a causa dell’inadeguata predisposizione da parte della Provincia di Perugia, alla quale competeva la manutenzione della strada, di idonee barriere di protezione su di un ponte e comunque delle necessarie misure di sicurezza.

La sentenza della Corte territoriale e’ impugnata da (OMISSIS) con cinque motivi.

Resiste con controricorso la Provincia di Perugia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione del Decreto Legislativo 31 agosto 1992, n. 285, articolo 14, comma 1, lettera b), (C.d.S.), Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, articolo 2 e della direttiva 25/08/2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla mancanza di idoneo arredo urbano sulla strada provinciale n. (OMISSIS).

Il secondo mezzo deduce violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la sentenza impugnata esaminato le risultanze della consulenza tecnica di ufficio e gli accertamenti ed i rilievi fotografici prodotti sin dal primo grado di giudizio e non contestati.

Il terzo motivo e’ ugualmente formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e si incentra sulla mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, della ricostruzione dell’incidente effettuata dal consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado.

Il quarto mezzo deduce violazione o falsa applicazione di legge ed omesso esame in relazione agli articoli 2051, 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., non avendo la Corte territoriale, alla stregua delle risultanze di causa, ritenuto applicabile le presunzioni di legge ed onerando il (OMISSIS) della prova del nesso di causalita’ tra i danni e la condotta colpevole della Pubblica Amministrazione provinciale.

Infine l’ultimo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo in relazione all’articolo 2043 c.c. ed all’articolo 112 c.p.c., non avendo comunque la Corte territoriale pronunciato sulla domanda di responsabilita’ extracontrattuale.

I motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

La sentenza impugnata ha rilevato che le barriere apposte al piccolo ponte della strada provinciale n. (OMISSIS), sulle quali aveva impattato l’automobile dell’ (OMISSIS), erano state apposte prima dell’emanazione della normativa concernente l’installazione di dette opere e che, all’epoca dell’installazione, esse erano regolari ed ha altresi’ rilevato che dalla consulenza tecnica di ufficio non emergevano risultanze relative all’adeguatezza delle saldature in ferro ed al relativo stato di conservazione.

Il motivo primo di ricorso non censura adeguatamente dette affermazioni, in quanto afferma apoditticamente che l’arredo urbano della strada provinciale n. (OMISSIS) era inadeguato, senza, tuttavia, che l’affermazione trovi adeguato addentellato nelle risultanze di causa, in guisa tale che possa affermarsi che ricorra ipotesi di condotta negligente dell’ente pubblico (e quindi possa ritenersi sussumibile la fattispecie nel caso scrutinato da Cass. n. 22801 del 29/09/2017, secondo la quale “la P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosita’ di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilita’ civile”).

La censura del secondo mezzo e’ mossa ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ossia per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e segnatamente per mancata considerazione della consulenza tecnica di ufficio.

Il motivo e’ infondato in quanto, pur diffondendosi sulle asserite omissioni del percorso motivazionale, non inficia la sentenza della Corte territoriale, che ha affermato che il consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado non aveva potuto “verificare l’adeguatezza delle saldature della barriera in ferro ed il suo stato di conservazione dal momento che la stessa era stata rimossa”, con la conseguenza che l’addebito di omesso esame non appare utilmente formulato.

Il terzo mezzo, che afferma che la sentenza impugnata non ha adeguatamente esaminato la ricostruzione dell’incidente effettuata dal consulente tecnico di ufficio, e’ inammissibile in quanto afferma che la censura era stata proposta avverso la sentenza di prime cure ma non sono riportati i passi essenziali dell’atto di appello in cui la censura era parimenti mossa avverso la sentenza del Tribunale (Cass. n. 10222 del 04/05/2009: “Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione e’ necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio gia’ dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimita’”).

Il quarto motivo di ricorso e’ infondato, non potendosi addebitare alla Corte territoriale ne’ il vizio di violazione o di sussunzione, ne’ quello di omesso esame, in relazione all’articolo 2051 c.c., avendo la sentenza impugnata adeguatamente motivato, alla pag. 5, l’esclusione della riconducibilita’ del caso in esame al paradigma normativo invocato dal ricorrente, affermando essere verosimile che l’incidente si fosse verificato per cause diverse dall’omessa adeguata illuminazione della strada o da carenze dell’arredo urbano, escludendo, pertanto, che vi fosse luogo all’applicazione dell’articolo 2051 c.c..

Il quinto mezzo e’, infine, inammissibile, non risultando riportati i passi essenziali dell’atto di appello in cui la sentenza del Tribunale veniva censurata in relazione all’articolo 2043 c.c. (il ricorso di legittimita’ afferma soltanto che il Tribunale aveva escluso la dimostrazione di idoneo nesso causale ma non ripropone in alcun modo le censure asseritamente oggetto di omessa pronuncia).

Il ricorso e’ pertanto rigettato.

Le spese di lite di questo giudizio di cassazione possono essere compensate, in quanto sussistono giusti motivi da individuare nell’estrema controvertibilita’ dei fatti di causa e in quanto si applica, in considerazione dell’epoca di inizio del giudizio in primo grado, il regime di cui all’articolo 92 c.p.c., comma 2, introdotto dalla L. 28 dicembre 2005 articolo 2, comma 4.

L’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio comporta che non sussistono i presupposti, sebbene l’impugnazione sia stata rigettata anche in questa sede di legittimita’, affinche’ possa dichiararsi che e’ dovuto il raddoppio dell’importo del contributo unificato (Cass. n. 13935 del 05/06/2017) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di cassazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.