la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e puo’ conseguire, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, nonche’, in virtu’ dell’articolo 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1267

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1712-2017 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante in carica Prof. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1698/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 18/10/2016, la Corte d’appello di Firenze, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), ha condannato la (OMISSIS) s.p.a. al risarcimento, in favore dell’attore, dei danni da quest’ultimo subiti a causa di un’infezione contratta a seguito di un intervento chirurgico eseguito, all’interno della struttura sanitaria convenuta, per mano del chirurgo (OMISSIS);

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilita’ della struttura sanitaria convenuta ai sensi dell’articolo 1218 c.c., ossia in relazione al fatto del medico (OMISSIS), del cui operato la struttura sanitaria si era avvalsa, a nulla rilevando l’insussistenza di alcun rapporto di dipendenza tra la casa di cura e detto medico;

che, sotto altro profilo, la corte territoriale ha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di manleva proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., rilevando come le condizioni di polizza escludessero la copertura assicurativa della responsabilita’ della struttura sanitaria per il fatto ascrivibile a personale dalla stessa non dipendente;

che, avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione illustrati da successiva memoria;

che (OMISSIS) resiste con controricorso cui ha fatto seguito il deposito di memoria;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 342, 112 e 116 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente rilevato il difetto di specificita’ dei motivi d’impugnazione sollevati in appello avverso la consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado, con riferimento alla dedotta insussistenza di alcuna rimproverabilita’, a carico della casa di cura convenuta, del processo infettivo lamentato dal (OMISSIS), nonche’ per aver erroneamente attestato l’intercorsa adesione, alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, di tutti consulenti tecnici di parte, nonche’, infine, per aver affermato la mancata dimostrazione, da parte della struttura sanitaria convenuta, dell’effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali dalla stessa assunte nei confronti del paziente;

che il motivo e’ inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, sul punto, varra’ richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della ragione, o delle ragioni, per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo;

che, in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);

che, nella specie, avendo la corte territoriale sottolineato come il giudice di primo grado avesse attestato la responsabilita’ della struttura sanitaria convenuta ai sensi dell’articolo 1228 c.c. (ossia in relazione al comportamento esecutivo del medico della cui prestazione la struttura sanitaria si era avvalsa per l’adempimento delle obbligazioni a sua volta contratte con il paziente), l’odierna censura della ricorrente, nel riproporre la distinzione della posizione della struttura sanitaria rispetto a quella del medico, e nell’insistere sulle contestazioni rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio (senza peraltro evidenziare gli aspetti della decisivita’ delle ridette contestazioni) in ordine al regolare adempimento delle prestazioni proprie della casa di cura (senza minimamente affrontare il tema della responsabilita’ della casa di cura per il fatto del medico operante e del tenore delle specifiche responsabilita’ di quest’ultimo), dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilita’ del motivo d’impugnazione per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ dell’articolo 1228 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente un rapporto di ausiliarieta’ necessaria tra il medico e la casa di cura, non considerando come, a seguito della transazione intercorsa tra il paziente e il medico, il giudizio fosse proseguito al solo scopo di accertare l’eventuale responsabilita’ della casa di cura in relazione al fatto proprio, senza piu’ alcun rilievo del comportamento del medico in relazione alla responsabilita’ della struttura sanitaria;

che, sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe erroneamente attestato una sorta di responsabilita’ oggettiva della casa di cura per il fatto del medico ausiliario, senza indagare sugli eventuali profili di colpevolezza direttamente e immediatamente imputabili alla casa di cura, in tal modo omettendo di procedere alla doverosa delimitazione delle diverse prestazioni ascrivibili alla responsabilita’ dell’una e dell’altra parte;

che il motivo e’ infondato;

che, preliminarmente, occorre precisare come il giudice a quo abbia correttamente sancito la responsabilita’ contrattuale della casa di cura per il fatto del (interamente attribuibile al) medico (ex articolo 1228 c.c.) della cui prestazione la stessa si e’ avvalsa, indipendentemente dalla circostanza dell’avvenuta scelta e indicazione di detto medico ad opera del paziente;

che, al riguardo, varra’ segnalare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalita’, in base alla quale la stessa e’ tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell’effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende a una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonche’ di quelle lato sensu alberghiere (Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007, Rv. 599205 – 01);

che, dunque, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015, Rv. 636984 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13953 del 14/06/2007, Rv. 597575 – 01);

che da tali premesse consegue che la responsabilita’ della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e puo’ conseguire, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, nonche’, in virtu’ dell’articolo 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (v. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015, cit.; Sez. 3, Sentenza n. 13953 del 14/06/200, cit.);

che, cio’ posto, ritiene il Collegio di dover ulteriormente precisare come il descritto contratto di spedalita’ – qualificabile nei termini di un contratto legalmente atipico, ma di cui appaiono agevolmente apprezzabili i profili di tipicita’ sociale -, pur essendo caratterizzato (come descritto) da contenuti di sicura articolazione e complessita’, rimane pur sempre definito, sul piano causale (in ragione degli interessi che vi sono imprescindibilmente e inestricabilmente connessi) dall’oggetto essenziale che lo distingue, e che si identifica con l’obbligazione principale integrata dalla prestazione del medico (sia essa d’indole diagnostica e/o terapeutica), rispetto alla quale ogni altra prestazione secondaria (alberghiera; di messa a disposizione del personale medico ausiliario; del personale paramedico; dell’appre-stamento delle attrezzature necessarie, etc.) assume necessariamente un carattere di natura accessoria;

che, infatti, nei casi (radicalmente diversi da quello oggetto dell’odierno esame) in cui la prestazione di una casa di cura risulti espressamente limitata alla sola messa a disposizione, in favore di un’azienda ospedaliera, del personale paramedico, dell’immobile con i relativi impianti, nonche’ del vitto per i ricoverati, la stessa non rientra nel contratto atipico di spedalita’, poiche’ di tale contratto (atipico) non ripete il connotato essenziale che consiste propriamente nell’effettuazione delle cure mediche e chirurgiche (si’ da non richiedere neppure che la casa di cura si assoggetti all’accreditamento istituzionale previsto dalla legge) (v. Sez. 3 -, Sentenza n. 25844 del 31/10/2017, Rv. 646462 – 01);

che, dunque, una volta accettato, da parte di una struttura sanitaria, l’inserimento (sia pure temporaneo, incidentale od occasionale) di un medico all’interno della propria struttura, al fine di provvedere all’esecuzione di prestazioni sanitarie di carattere diagnostico e/o terapeutico in favore di un determinato paziente (pur quando tale medico fosse di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto), la detta struttura risponde, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., dell’inadempimento della prestazione svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, i’n ragione del piu’ volte richiamato intimo collegamento (sia pure temporaneo od occasionale) tra la prestazione medica e l’organizzazione aziendale, trovando applicazione il principio generale (piu’ di recente ribadito nella L. n. 24 del 2017, articolo 7) in forza del quale la struttura sanitaria che si avvale, nell’adempimento delle proprie obbligazioni, dell’opera di operatori sanitari (pur quando scelti dal paziente e ancorche’ non dipendenti della struttura stessa) risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. – e dunque in termini oggettivi – delle loro condotte dolose o colpose;

che, cio’ posto, nel caso di specie, l’avvenuta conclusione stragiudiziale, tra il paziente e il medico (responsabile in solido con la casa di cura per il risarcimento dei danni subiti dal primo a seguito dell’inadempimento della prestazione sanitaria), di una transazione avente a oggetto la determinazione del debito risarcitorio di quest’ultimo, non vale – in assenza (come nel caso di specie) dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 1304 c.c. – a limitare l’oggetto del giudizio proseguito nei soli confronti della casa di cura ai soli pretesi danni strettamente ricollegabili all’inadempimento delle prestazioni accessorie della struttura, attesa l’immediata inerenza della responsabilita’ per l’inadempimento della principale prestazione sanitaria del medico a un’obbligazione propria della casa di cura, ai sensi dell’articolo 1218 c.c.;

che, infine, proprio la natura oggettiva (in ragione del rischio assunto) della responsabilita’ della casa di cura per l’inadempimento del medico in relazione alla prestazione a lui rimessa (ai sensi dell’articolo 1228 c.c.), esclude che alla casa di cura possa essere riconosciuta la facolta’ di avvalersi di un’eventuale prova liberatoria diretta ad accertare l’inesistenza di un’eventuale culpa in eligendo o in vigilando;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 342, 112 e 115 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile, ex articolo 342 c.p.c., il motivo di appello formulato dalla casa di cura in relazione al tema della prova dell’an e del quantum dei danni rivendicati dall’originario attore, non tenendo conto di quanto in contrario risultante dagli atti processuali richiamati in ricorso;

che il motivo e’ inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria completa allegazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 cit. disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non puo’ limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operativita’ di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

che siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo e’ tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

che e’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, e’ finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimita’ di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non puo’ ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilita’, in base alla previsione del successivo articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione puo’ esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento e’ rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

che nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la ricorrenti con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile, ex articolo 342 c.p.c., il motivo di appello formulato dalla casa di cura in relazione al tema della prova dell’an e del quantum dei danni rivendicati dall’originario attore, non tenendo conto di quanto in contrario risultante dagli atti processuali richiamati in ricorso, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con cio’ precludendo a questa Corte la possibilita’ di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

che, con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1218, 1228, 2697 c.c., nonche’ degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di manleva proposta della casa di cura nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. (avendo ritenuto non coperta da assicurazione la responsabilita’ civile della struttura sanitaria per il fatto del personale ausiliario dalla stessa non dipendente) sul presupposto che il tribunale avesse ritenuto la (OMISSIS) s.p.a. responsabile esclusivamente ai sensi dell’articolo 1228 c.c. per fatto del medico (non dipendente), in contrasto con le risultanze degli atti processuali richiamati in ricorso;

che il motivo e’ inammissibile;

che, al riguardo, e’ appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia espressamente dato atto della correttezza della sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto responsabile la casa di cura per il fatto dell’ausiliario ex articolo 1228 c.c., senza in alcun modo estendere il proprio accertamento ad eventuali responsabilita’ della struttura sanitarie in relazione all’inadempimento di prestazioni accessorie sulla stessa gravanti;

che, cio’ posto, non avendo la ricorrente in alcun modo assolto agli oneri di allegazione e produzione idonei a disarticolare sul piano documentale il ragionamento fatto proprio dal giudice d’appello, la censura in esame deve ritenersi inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6;

che, con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1411, 1362, 1363 e 1366 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato le condizioni di polizza in vigore tra la struttura sanitaria e la compagnia assicuratrice chiamata in giudizio, escludendo la copertura della responsabilita’ civile della struttura sanitaria per il fatto del personale ausiliario non dipendente, laddove l’esclusione individuata nella polizza era da intendersi unicamente limitata all’ipotesi della copertura della responsabilita’ civile diretta di tali ausiliari;

che, con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1322, 1325 e 1362 c.c., nonche’ dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di procedere all’interpretazione degli accordi contrattuali intercorsi tra la struttura sanitaria e la compagnia assicuratrice chiamata in causa alla luce della causa in concreto del contratto di assicurazione, omettendo di tener conto delle specifiche condizioni stipulate tra le parti, evidentemente dirette a tenere indenne la struttura sanitaria da ogni conseguenza economica negativa derivante dalla responsabilita’ civile conseguente all’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale;

che, con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1370 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di applicare al caso di specie il disposto di cui all’articolo 1370 c.c. che, in tema di interpretazione di clausole dubbie inserite in un modulo unilateralmente predisposto, impone l’interpretazione dello stesso in favore della controparte;

che il quinto, il sesto e il settimo motivo – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte sono infondati;

che, al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3;

che in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volonta’ delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimita’ (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);

che, nel caso di specie, l’odierna societa’ ricorrente si e’ limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’articolo 1362 c.c.), nonche’ la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex articolo 1363 c.c.), oltre alla violazione del principio di cui all’articolo 1370 c.c. (in tema di clausole dubbie), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non gia’ attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarieta’, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalita’ o intima contraddittorieta’ dell’interpretazione complessiva dell’atto (cosi’ come del carattere effettivamente dubbio delle clausole richiamate), bensi’ attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivi-sibilita’ della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimita’ alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

che, sul punto, e’ appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nei pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, ne’ spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalita’ o intima contraddittorieta’, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residui dubbi o incertezze, si’ da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimita’;

che, con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1341 c.c., comma 2, articoli 1342 e 1421 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di rilevare l’inefficacia o la nullita’ della clausola con la quale la compagnia assicuratrice chiamata in giudizio aveva escluso la copertura assicurativa per i danni derivanti dal fatto del personale non dipendente della struttura sanitaria, in ragione del relativo carattere vessatorio ai sensi dell’articolo 1341 c.c., comma 2, tenuto conto dell’unilaterale predisposizione di tale clausola all’interno di un modulo o formulario, non specificamente sottoscritto sul punto dalla struttura sanitaria ricorrente;

che il motivo e’ inammissibile;

che, sul punto, osserva preliminarmente il Collegio come la questione sollevata dalla ricorrente con il motivo in esame (con particolare riguardo al tema del carattere vessatorio, ai sensi dell’articolo 1341 c.c., comma 2, della pretesa limitazione di responsabilita’ denunciata) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata;

che, al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627975 – 01);

che non avendo la ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni, il motivo deve ritenersi per cio’ stesso inammissibile;

che, pertanto, sulla base delle argomentazioni esposte, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della societa’ ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.