la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo “numerico” degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.

Tribunale Torre Annunziata, Sezione 2 civile Sentenza 28 febbraio 2019, n. 529

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torre Annunziata

Sezione Seconda Civile

Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES c.p.c.

nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5459/2014 R.G., vertente

TRA

(…)

elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso (…), presso lo studio degli avvocati Carlo Gargano e Gabriele Gargano, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell’atto di citazione.

ATTORE

E

COMUNE DI TORRE DEL GRECO

elettivamente domiciliato in Torre del Greco, al Viale (…), edificio “(…)”, presso la sede dell’Avvocatura Municipale e rappresentato e difeso dagli avvocati Fr.Na. ed An.Ia. in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.

CONVENUTO

E

(…)

elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, Is. E 3, presso (…) e rappresentata e difesa dall’avv. Da.Ba., che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione notificato.

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento del danno

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con atto di citazione ritualmente notificato (…) conveniva in giudizio questo tribunale il Comune di Torre del Greco ed (…), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 27-11-2012, alle ore 9,20 circa in Torre del Greco, alla via (…), a causa del morso di un cane randagio.

Con separati atti si costituivano in giudizio il Comune di Torre del Greco ed (…) eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed instando per il rigetto della domanda attorea.

Assunta la prova testimoniale ammessa, espletata CTU medico legale, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa all’odierna udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. In via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per vizi dell’editio actionis sollevata dalla convenuta (…).

Infatti “la nullità della citazione comminata dall’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando “l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell’art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l’identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall’assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. 11715/2013).

Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell’attrice, non può ritenersi sussistente l’assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.

3. La domanda della parte attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono.

(…) ha agito in giudizio allegando che il 27.11.2012 alle ore 9.20 circa, mentre percorreva la via (…), in direzione mare, giunta all’altezza del civico 12, era stata azzannata alla gamba sinistra da un cane senza collare, il quale, dopo esse stato investito da un’autovettura, si era scagliato contro l’attrice aggredendola.

L’attrice ha quindi agito per il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti al sinistro in questione.

Orbene, quanto alla qualificazione giuridica della domanda, deve premettersi che l’appellante ha evocato in giudizio il Comune di Torre del Greco ed (…), in quanto enti preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.

Al riguardo, la Suprema Corte ha di recente chiarito che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi” (Cass.18954/2017; 31957/2018).

Dunque, per un verso la domanda proposta nei confronti del Comune di Torre del Greco e dell'(…) deve ricondursi allo schema della previsione di cui all’art. 2043 c.c. e, per altro verso, occorre individuare se gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria consentano di individuare l’ente tenuto alla gestione del fenomeno del randagismo ed a ravvisare in capo ad esso una omissione colposa a cui ascrivere i danni patiti dall’attrice.

Sul punto deve osservarsi che la Suprema Corte ha posto in luce come “la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo “numerico” degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo” (Cass. 12495/2017).

Seguendo tale impostazione, la Suprema Corte ha ad esempio escluso che ai sensi degli artt. 2, 6 e 8, L.R. Puglia n. 12 del 1995, il Comune fosse dotato di legittimazione passiva in rapporto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi, posto che in base alla menzionata legislazione regionale i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani randagi recuperati, mentre al relativo “ricovero”, che presuppone l’attività di recupero e cattura, sono tenuti i Servizi veterinari delle (…) (Cass. 17060/2018).

Per converso, la Suprema Corte ha ritenuto che ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 3, lett. a), della L.R. Lazio n. 34 del 1997, sussiste la responsabilità solidale del comune e della (…) competenti per i danni causati a terzi da cani randagi dei quali tali enti non abbiano assicurato la cattura e la custodia (Cass. 15167/2017).

Nella specie, l’art. 6 della L.R. della Campania n. 16 del 2001 attribuisce ai Comuni, il compito di provvedere alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti, in modo da garantire l’assolvimento della duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero e di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle (…).

L’art. 5 della medesima legge attribuisce, invece, alle (…) il compito di predisporre ed effettuare interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili ed al controllo demografico, nonché il compito di curare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici.

Dunque nella specie compete all'(…) e non al Comune il compito di provvedere alla cattura di cani randagi.

Ciò posto, i fatti allegati dall’attrice risultano provati sulla base delle deposizioni dei testi (…) e (…), dell’annotazione prot. n. (…)del 29.11.2012 della Polizia Municipale del Comune di Torre del Greco e della documentazione medica allegata.

In particolare, il teste (…) ha dichiarato:

“A fine novembre 2012, di mattina, intorno alle nove/nove e mezzo, dopo aver lasciato i miei figli a scuola mi recai a prendere mia moglie a casa, a via S. N., 9, in T. del greco, per condurla al cimitero, quando ho assistito al sinistro per cui è causa. Io ero da solo e camminavo a piedi lungo la via S. N., che è una strada in salita a senso unico. Mentre camminavo sul lato destro della strada, vidi la signora S., che mi precedeva camminando sullo stesso lato della strada.

Vidi un piccolo cane mattone scendere dallo stesso lato che noi stavamo percorrendo.

All’improvviso da una traversa ubicata sul lato destro della strada è uscita un’auto Panda di tipo nuovo e di colore azzurro, condotta da una professoressa che conosco di vista. Nell’immettersi sulla via S. N. per salire lungo la strada, la Fiat Panda impattò il cane, il quale iniziò a lamentarsi per il dolore.

La signora S. aveva già superato la traversa e continuò a camminare nella sua direzione senza accorgersi di nulla. Il cane, che guaiva dolorante, azzannò la gamba sinistra della signora S., che si poggiò al muretto tremando.

Dopo il morso, il cane morì (…)”.

Il teste ha poi chiarito che nella zona in cui si è verificato il sinistro vi sono parecchi cani randagi, che aveva già notato in precedenza il cane in questione e che la presenza di cani randagi sui luoghi era stata più volte oggetto di segnalazione informale ai vigili da parte degli abitanti del quartiere.

(…), marito dell’attrice, ha riferito di essere sopraggiunto sui luoghi successivamente al sinistro ed ha dichiarato di aver visto la carcassa del cane in questione in zona transennata dalla Polizia Municipale nel frattempo sopraggiunta.

Ulteriore conferma delle allegazioni attoree si trae dall’annotazione della Polizia Municipale prot. (…) del 29.11.2012 e dalle fotografie ad essa allegate. Dall’annotazione in questione si trae, altresì, che il cane in questione risultava privo di collare e di microchip identificativo.

Sulla base di tali elementi deve ritenersi raggiunta la prova della dinamica del sinistro indicata dalla parte attrice.

Quanto ai profili di responsabilità ascritti ad (…), vale a dire all’ente preposto alla cattura di animali randagi, deve osservarsi che il teste (…) ha precisato che vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale di animali randagi nella zona della via S. N. e che il cane responsabile dell’aggressione era stato già notato in precedenza in quella zona.

Non può quindi ritenersi che la presenza dell’animale in questione sui luoghi di causa fosse riconducibile a circostanze imprevedibili, tali da rendere inesigibile l’intervento preventivo dell’ente preposto alla cattura.

Deve dunque ritenersi raggiunta la prova anche della colpa di (…) nella causazione del sinistro per cui è causa.

Per quel che concerne la quantificazione del danno, va rammentato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26972/2008, hanno precisato che il danno non patrimoniale, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.

Nel caso di specie, dalla espletata consulenza medico-legale (effettuata oltre che mediante la visita diretta della danneggiata, anche utilizzando la documentazione medica prodotta) è risultato quanto segue:

A) le lesioni causalmente collegate al sinistro sono “FLC da morso di cane gamba sinistra e lieve stato di ansia reattiva”;

B) l’incapacità temporanea parziale al 75% è stata di giorni 20, mentre al 55% è stata di ulteriori giorni 20;

C) residuano postumi permanenti specificamente e analiticamente indicati nella C.T.U. valutabili nella misura complessiva del 1,5% della totale invalidità.

Ne consegue che il danno non patrimoniale subito da (…) con riferimento alla sua diretta incidenza sia sugli aspetti anatomo- funzionali, sia sulla sofferenza psichica connessa alle lesioni può essere liquidato in via equitativa, in attuali Euro 1.524,19, per l’invalidità permanente al 1,5% in un soggetto leso di anni 43; Euro 2.450,00 per l’inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di Euro 98,00 per ciascun giorno.

Tale somma complessiva di Euro 3.974,19 si determina facendo riferimento alla Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano aggiornate (Cass. 12408/2011), che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale, basandosi su valori medi standardizzabili, con percentuali di aumento laddove si debba procedere ad una personalizzazione del danno sulla base di fatti allegati e provati.

Alla danneggiata va poi riconosciuto il danno patrimoniale correlato alle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro de quo e documentate nella misura di Euro 120,00.

Tale somma rivalutata all’attualità ascende ad Euro 123,36.

Oltre all’importo di Euro 4.097,55 alla danneggiata va riconosciuta in via equitativa la somma di Euro 195,21 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.

Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 co.I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712),, ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l’originario importo rivalutato anno per anno ed applicando il saggio di interessi legale.

Sull’importo complessivo di Euro 4.292,76 sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

3.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo nei rapporti tra l’attrice ed (…). Tenuto conto dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in relazione all’individuazione dell’ente tenuto alla prevenzione del randagismo, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni, alla stregua dell’art. 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite nei rapporto tra l’attrice ed il Comune di Torre del Greco.

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di (…).

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

1) Condanna (…) al pagamento, in favore di (…), dell’importo di Euro 4.292,76, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

2) Condanna (…) alla rifusione, in favore dell’attrice, delle spese di lite, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi professionali ed Euro 264,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

3) Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l’attrice ed il Comune di Torre del Greco.

4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di (…).

Così deciso in Torre Annunziata il 28 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.