in tema di responsabilità del depositario, l’art. 1780 c.c., che prevede il caso della sottrazione della cosa depositata per ricollegarvi un obbligo di avviso al depositante, ripete la regola stabilita dall’art. 1218 c.c.; per ottenere la liberazione il depositario è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. La prova liberatoria verte non tanto sulla diligenza quanto sul fatto che ha causato l’evento; la prova sulla diligenza può rilevare sotto il profilo dell’evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile secondo il modello del buon padre di famiglia. Pertanto, il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve a questo fine provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Tribunale Milano, Sezione 6 civile Sentenza 14 febbraio 2019, n. 1483

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente sentenza

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 67004 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2014

TRA

(…) (…) (C.f. e P.IVA (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore (…), rappresentato e difeso dall’Avv. Ma.Sc. del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via (…), come da procura in calce all’atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

(…) S.R.L. (C.F. e P IVA (…)), in persona legale rappresentante pro tempore Amministratore Unico (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Em.Pe. del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Nova Milanese (MB), Via (…), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E

CONTRO

(…) S.p.a. (P IVA (…)) in persona del responsabile del servizio sinistri (…), rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv. Gi.Ma. – Ta. e Ma.Co. del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via (…), come da procura in calce all’atto di citazione notificato

TERZA CHIAMATA

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.11.2014 (…) S.p.a ha convenuto in giudizio la società (…) S.r.l., surrogandosi ai diritti del proprio assicurato ai sensi dell’art. 1916 c.c., ed ha esercitato l’azione di regresso nei confronti della convenuta ritenuta responsabile del furto dell’autovettura (…), modello Turbo targata (…) di proprietà di (…) S.p.a. ed assicurato con la (…) contro il furto con polizza n. (…), al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta e di condanna al pagamento dell’importo di Euro 76.995,90 oltre alla rivalutazione e agli interessi e con vittoria di spese.

A fondamento della propria pretesa esponeva:

– che in data 19.9.2012 all’incirca alle 19,30 l’ing. (…), amministratore delegato della società (…) S.p.a. (che aveva noleggiato l’autovettura) parcheggiava la (…), modello Turbo targata (…) di proprietà di (…) S.p.a. presso il (…) sito in Via (…);

– che al ritorno al parcheggio il sig. (…) non ritrovava l’auto ed apprendeva dal custode che l’auto era stata consegnata ad una persona che si era dichiarata socio dell’ingegnere;

– a seguito della denuncia di furto veniva liquidata la somma di Euro 76.995,90 dalla (…) garante della società (…) proprietaria del veicolo;

– che in data 7.1.2014 la (…) in risposta alla richiesta di adempimento escludeva l’operatività della polizza.

Si costituiva il (…) S.r.l. che, contestando la ricostruzione del fatto storico che presentava i caratteri della rapina anziché del furto, chiedeva, preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in giudizio la compagnia assicuratrice società (…) con la quale aveva stipulato una polizza e nei cui confronti svolgeva domanda di garanzia, oltre alla sospensione del giudizio in attesa dell’esito del procedimento penale e nel merito concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.

Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva la società (…) S.p.a. che, eccependo l’inoperatività della polizza sul presupposto della condotta gravemente negligente del custode del garage, contestava sia il verificarsi dell’evento nelle modalità dedotte da parte attrice che la quantificazione del danno concludendo per il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese.

Ammesse le istanze istruttorie nei limiti di cui all’ordinanza del 17.11.2016, all’udienza del 20.1.2017 e del 24.3.2017 venivano escussi sette testimoni e all’udienza del 25 ottobre 2018 per la precisazione delle conclusioni ed in quella sede, mutato l’organo giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per eventuali repliche.

Preliminarmente, considerato che le parti nelle conclusioni precisate hanno reiterato le istanze istruttorie già formulate nelle memorie istruttorie depositate in corso causa, deve essere confermata l’ordinanza istruttoria emessa in data 17.11.2016 e devono essere ritenute superflue le istanze istruttorie dedotte e non ammesse. Sempre in via preliminare va osservato che correttamente il presente giudizio non è stato sospeso in attesa della definizione del processo penale stante l’autonomia dei due giudizi.

È incontestato tra le parti, e documentato dall’attrice (doc. 2 produzione attorea) che la medesima (…) S.p.a., ebbe a versare in favore dell’assicurato (…) S.p.a. la somma di Euro 76.995,90, in virtù di polizza assicurativa per l’evento furto intercorrente tra le parti, di modo che correttamente l’attrice agisce nell’odierno giudizio in forza dell’art. 1916 cod. civ. (“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”).

L’azione esercitata dalla (…), come appare chiaramente dal testo dell’atto di citazione, è di natura contrattuale, in quanto la società si è surrogata al suo assicurato nei suoi diritti ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile.

Nelle assicurazioni contro i danni, per surrogazione dell’assicuratore si intende il diritto dell’assicuratore che ha corrisposto l’indennizzo, di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato.

Effetto della surrogazione è la successione a titolo particolare nel diritto controverso che non determina un mutamento della natura del credito che si vuol far valere, per cui la società assicuratrice si trova nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato il suo assicurato (cfr. Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza 14 ottobre 2016, n. 20740).

Pertanto, l’azione di risarcimento posta in essere dalla (…) trova il suo fondamento nel contratto di parcheggio stipulato tra il sig. (…) e il (…), come di seguito si avrà cura di precisare, che è da qualificare come “contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito e che l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia… dall’applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità “ex recepto” del gestore” (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 28/10/2014, Sez. 3, Sentenza n. 5837 del 13/03/2007).

Con riferimento, quindi, alla regola del riparto dell’onere probatorio, in tema di responsabilità del depositario, l’art. 1780 c.c., che prevede il caso della sottrazione della cosa depositata per ricollegarvi un obbligo di avviso al depositante, ripete la regola stabilita dall’art. 1218 c.c.; per ottenere la liberazione il depositario è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

La prova liberatoria verte non tanto sulla diligenza quanto sul fatto che ha causato l’evento; la prova sulla diligenza può rilevare sotto il profilo dell’evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile secondo il modello del buon padre di famiglia.

Pertanto, il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve a questo fine provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 28/10/2014 , Cass. n. 26353/2013 e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13359del19/07/2004; Cass. 12.6.1995, n. 6592; Cass. 8.8.1997, n. 7363).

Le cause di non imputabilità debbono essere individuate in base alla valutazione della diligenza usata dal depositario nell’adempimento della prestazione di custodia.

La giurisprudenza ha richiamato in proposito i concetti di inevitabilità ed adeguatezza, affermando la responsabilità quando il depositario non dimostri dì avere adottato tutte le misure di protezione richieste dal caso (Cass. 27.5.1982, n. 3288).

Tra i fatti non imputabili rientrano quelli che risultino evitabili solo con costi umani o economici talmente elevati da non potere essere richiesti ad un debitore che sia tenuto a comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia.

A tal fine è senz’altro ravvisabile fatto non imputabile idoneo a liberare il depositario della responsabilità per mancata restituzione della cosa depositata quando “la cosa stessa gli venga sottratta nel luogo in cui è custodita mediante la commissione di rapina a mano armata senza che rilevi se egli abbia adoperato particolari accorgimenti o cautele nella custodia, essendo i medesimi resi inutili dal diretto impiego della violenza sulla sua persona” (vedi Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13359 del19/07/2004).

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame si deve ritenere infondata la domanda attorea in quanto parte convenuta (…), depositaria dell’autoveicolo al momento della sottrazione violenta dello stesso, ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il fatto non imputabile che la ha liberata dall’obbligo di restituire la cosa ricevuta in custodia, dando prova nel corso del giudizio, non solo di avere usato la diligenza del buon padre di famiglia nella custodia dell’autovettura (…), ma di avere subito la sottrazione del bene in custodia mediante l’uso di violenza e minaccia da parte di terzi malfattori e, quindi, per effetto di una condotta di terzi non evitabile né prevedibile né tanto meno imputabile al custode.

Nel presente giudizio risulta controversa la ricostruzione del fatto storico accaduto in data 19.9.2012 presso il (…) che, secondo la ricostruzione attorea sarebbe stato un furto, mentre secondo la prospettazione di parte convenuta avrebbe presentato le caratteristiche di una rapina e secondo le allegazioni della terza chiamata (…) sarebbe una condotta gravemente negligente del custode del garage.

Dall’istruttoria orale e documentale svolta nel corso del processo è possibile ricostruire la dinamica dei fatti nei termini che seguono.

Il giorno 19.9.2012 il sig. (…) alle ore 19,36 (come risulta dal tagliando di parcheggio doc. n. 10 fascicolo attoreo) entrava nel (…) ed affidava l’autovettura (…), modello Turbo targata (…), al sig. P.O., dipendente di turno, il quale dopo avere consegnato il tagliando di parcheggio, aveva cura di parcheggiare il veicolo vicino alla guardiola in modo da controllarlo a vista e di custodire le chiavi nella bacheca all’interno della guardiola.

Dopo un po’ di tempo si presentava nel parcheggio un signore distinto che minacciava verbalmente il sig. (…) chiedendogli insistentemente di consegnargli le chiavi dell’autovettura (…) e alle resistenze opposte dal custode, che chiedeva all’uomo di esibirgli la ricevuta di ingresso al parcheggio, questi gli mostrava un coltello che nascondeva nella parte destra del pantalone, sotto la giacca.

Intimorito il sig. (…) consegnava le chiavi al malvivente che saliva a bordo dell’auto e si allontanava dal parcheggio facendo perdere le proprie tracce (vedi verbale di sommarie informazioni rese nell’immediatezza dei fatti il 19.9.2012 dal sig. (…) all’agente di P.S. della Questura di Milano doc. n. 3 fascicolo (…)).

Immediatamente dopo avere subito la rapina il sig. (…) contattava telefonicamente il sig. (…) titolare del parcheggio al quale riferiva l’accaduto e le minacce subite e alla telefonata, avvenuta in viva voce sul cellulare assisteva il sig. (…) che era in auto con l’amico.

Il sig. (…) invitava il dipendente a contattare il 113 e chiamava telefonicamente un altro dipendente, (…), chiedendogli di raggiungere il parcheggio per supportare il sig. (…) (vedi deposizioni testimoniali univoche e coincidente dei testi (…)). Giunto sul posto il sig. (…) riferiva al collega di avere subito una rapina essendo stato minacciato con un coltello da un uomo che aveva rubato la (…).

All’arrivo del sig. (…) il custode, intimorito dall’accaduto e dalla reazione del cliente che non vedeva più la sua auto parcheggiata poco prima all’interno del garage, riferiva che l’auto era stata consegnata ad un tale che si era qualificato come “socio” del (…) (vedi querela sporta da (…) e dichiarazioni testimoniali del (…), oltre che deposizione testimoniale dell’agente di polizia P.M.).

Questi, adiratosi, chiamava il 113.

All’arrivo degli agenti presso il parcheggio il sig. (…) veniva sentito dalla Polizia e dichiarava all’agente M. di “non avere detto nulla della rapina” al sig. (…), prima del loro arrivo, e di avere offerto al cliente la versione della consegna al “socio” dell’auto in quanto era “molto scosso”.

Invece all’agente aveva descritto le minacce subite dall’uomo che aveva sottratto la (…) che gli “aveva mostrato il coltello nascosto nella cintura dei pantaloni…senza puntare il coltello” (vedi deposizione testimoniale P.M.). Peraltro, in sede di escussione testimoniale il sig. (…) ha ammesso di essere stato reso edotto dagli agenti di polizia delle minacce subite dal custode.

Parte attrice in sede di comparsa conclusionale continua a ritenere credibile la prima versione dei fatti data dal custode al sig. (…) che, peraltro, più che integrare gli estremi di un reato di furto avrebbe integrato gli estremi di una truffa stante i raggiri usati nell’indurre in errore il custode che si sarebbe convinto a consegnare l’auto ad un soggetto diverso dal titolare.

Tale tesi risulta del tutto smentita dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel processo in quanto i testimoni nell’immediatezza dei fatti hanno visto il sig. (…) “molto agitato” (teste (…)) era “molto agitato e confuso” ( teste M.), hanno sentito per telefono che “per l’agitazione balbettava” (teste (…)) e che “era molto agitato e confuso nel riferire l’accaduto” (teste A.G.).

Tale stato d’animo ben risulta compatibile con le minacce subite dal custode al quale il rapinatore aveva mostrato al il coltello che aveva indosso per convincerlo a consegnargli le chiavi dell’auto, minacce che sono state descritte in maniera univoca, precisa e concordante da tutti i testimoni che hanno ricevuto dal sig. (…) le dichiarazioni nell’immediatezza dei fatti.

La diversa versione dei fatti raccontata al sig. (…) ben si giustifica con lo stato d’animo di timore per avere subito la rapina, di preoccupazione per la reazione del cliente e al contempo di vergogna per avere ceduto alle minacce subite, peraltro, tale giustificazione è stata fornita dal sig. (…) stesso all’agente M. la sera stessa del fatto.

L’eccezione di incapacità a testimoniare del testimone (…) sollevata da parte attrice e dalla terza chiamata è infondata in quanto il sig. (…) sebbene socio al 25% del (…) non “è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo” (vedi Cass. Civ. Sez. 2 – , Sentenza n. 167 del 05/01/2018). Né si può dubitare della sua attendibilità atteso che le dichiarazioni rese sono circostanziate e precise e peraltro confermate dal testimone (…) che si trovava in auto con il (…) quando ha ricevuto la telefonata dal sig. (…).

Alla luce delle deposizioni testimoniali e della documentazione acquisita si deve ritenere che la rapina a mano armata subita dal sig. P.O. è stata, quindi, un evento del tutto imprevedibile per la rapidità e destrezza con cui è avvenuta ed esonera quindi da ogni responsabilità sia il dipendente che il (…)

Alla luce di tali argomentazioni deve essere respinta la domanda attorea in quanto l’assicurazione surrogandosi ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile si è vista opporre la prova liberatoria del depositario che vale ad esonerarlo da responsabilità.

Il rigetto della domanda attorea esonera il giudice dall’esaminare la domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.

Le spese processuali seguono la soccombenza di parte attrice sia nei confronti della convenuta che della terza chiamata e si liquidano in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta, facendo applicazione dello scaglione da Euro 52.200,00 ad Euro 260.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da (…) S.p.a. contro (…) S.r.l. e contro (…) S.p.a., così provvede:

1. rigetta le domande attoree;

2. condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che liquida nella somma di Euro 8.269,00 (di cui Euro 769,00 per spese ed Euro 7.500,00 per compenso di avvocato) oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;

3. condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da (…) S.p.a. che liquida nella somma di Euro 7.521,80 ( di cui Euro 7.500,00 per compenso di avvocato ed Euro 21,80 per spese) oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 13 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.