posto che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salva la prova del caso fortuito (inteso come fatto estraneo, avente impulso causale autonomo, comprensivo del fatto del terzo e dello stesso danneggiato), nel compiere tale valutazione si deve tener conto che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere, pertanto, la responsabilità del custode.

 

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:

La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte d’Appello Napoli, Sezione 4 civile Sentenza 5 giugno 2018, n. 2678

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:

Dott. Margherita D’Amore – Presidente

Dott. Vito Riccardo Cervelli – Consigliere

Dott. Renato Milano – Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2608 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2014, avente ad oggetto risarcimento danni, riservata in decisione all’udienza del 23.01.2018 e vertente

TRA

(…), C.F. (…), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Co.Ma. e Co.La. e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Napoli, via (…), come da procura a margine dell’atto di citazione in appello

appellante

E

COMUNE di SANT’ANASTASIA, C.F.(…), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. An.Co. e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Napoli, via (…), come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1322/2013 del 02.05.2013, il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, ha respinto la domanda proposta da (…) (con atto di citazione notificato in data 12.04.2006) per ottenere la condanna del Comune di Sant’Anastasia al risarcimento dei darmi riportati in conseguenza della caduta occorsagli in data 19.01.2004, alle ore 11,00 circa, quando, camminando sul marciapiedi lato farmacia (…) del corso (…), era inciampato in una sporgenza non segnalata del marciapiede stesso ed aveva subito lesioni con esiti permanenti. Il Tribunale ha condannato l’istante al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA e Cassa, se dovute, ed ha posto definitivamente a suo carico le spese di ctu.

Il (…) impugna la sentenza censurandone carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo in particolare che il Tribunale non ha fondato la ritenuta ricorrenza dell’esimente del caso fortuito su alcuna situazione di fatto e/o di diritto emergente dall’istruttoria della causa e lamentando che il giudice di prime cure non ha disposto la ctu tecnica richiesta dalle parti al fine di accertare l’inosservanza o meno, da parte del Comune convenuto, della normativa in materia di costruzione di strade. L’appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna del Comune di Sant’Anastasia al pagamento di tutti i danni subiti, quantificati nella complessiva misura di Euro 15.434,00, nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, con attribuzione ai difensori anticipatari; vinte le spese del secondo grado, anche queste da attribuire ai detti difensori.

Il Comune di Sant’Anastasia resiste al gravame, eccependone preliminarmente l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nel merito sostenendo di aver osservato nella costruzione del marciapiedi in controversia la normativa in materia di costruzione delle strade ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni ed evidenziando che a giusta ragione il primo giudice ha ritenuto la sussistenza del caso fortuito ed ha escluso la responsabilità del Comune. Nelle conclusioni, l’ente di gestione chiede il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, instando – in via subordinata – perché i danni siano liquidati tenendo conto del concorso di colpa del (…) nella causazione del sinistro; con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, dopo la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 23.01.2018 la Corte si è riservata la decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre innanzitutto rilevare che il giudizio è stato validamente introdotto davanti a questa Corte, dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, è stata emessa dal Tribunale di Nola in data 02.05.2013 e che l’atto di appello è stato tempestivamente notificato al Comune di Sant’Anastasia in data 16.06.2014 e depositato in data 23.06.2014.

Si deve inoltre osservare che non ha pregio l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Sant’Anastasia in relazione all’art. 342 c.p.c., considerato che l’atto introduttivo del gravame, ancorché non segua formalmente lo schema dell’art. 342 c.p.c., deve ritenersi sufficientemente specifico, non essendo a tal fine necessario “che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto”, in quanto l’appello deve “individuare in modo chiaro ed esauriente il ‘quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dai primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., Sezione lavoro, 05.02.2015, n. 2143; v. anche Cass., Sezione III, 05.05.2017, n. 10916).

Nella fattispecie, peraltro, l’appellante ha puntualmente indicato – nelle pagine da 3 a 5 dell’atto di appello – le parti della sentenza oggetto del gravame e delle quali chiede la modifica ed ha censurato l’operato del giudice di prime cure ampiamente deducendo al riguardo.

Nel merito l’appello è infondato.

Correttamente inquadrata la fattispecie nell’ambito della responsabilità per danni da cose in custodia disciplinata dall’art. 2051 c.c., il Tribunale ha escluso qualsiasi responsabilità del Comune appellato riconoscendo la sussistenza del caso fortuito rappresentato dal comportamento dello stesso danneggiato.

Ad infirmare una tale condivisibile conclusione non valgono le deduzioni difensive formulate dall’appellante (…), il quale sostiene che la causa del danno da lui subito è “strutturale e intrinseca al modo di essere del bene (marciapiede con rampa atta a consentire la viabilità di disabili su carrozzelle), in quanto realizzato in difformità delle prescrizioni normative in tema di eliminazione delle barriere architettoniche in favore dei soggetti disabili prescritte dal D.M. n. 236 del 1989” e che l’evento dannoso “è dipeso non da caso fortuito, bensì come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia del Comune convenuto”.

Giova in contrario rilevare che la Corte di cassazione, dopo aver enunciato il principio che “il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fira la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè resistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass., Sezione III, 05.02.2013, n. 2660), ha affermato – nella stessa sentenza – che “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243)”. Ancora più recentemente, la Corte regolatrice ha affermato il principio secondo cui “posto che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salva la prova del caso fortuito (inteso come fatto estraneo, avente impulso causale autonomo, comprensivo del fatto del terzo e dello stesso danneggiato), nel compiere tale valutazione si deve tener conto che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere, pertanto, la responsabilità del custode” (Cass., Sezione III, 13.01.2015, n. 287; nello stesso senso Cass., Sezione VI – 3, Ord. 06.07.2015, n. 13930 e Cass., Sezione III, 22.10.2013, n. 23919).

Come sopra richiamato il più recente indirizzo della Corte di cassazione, al quale questo giudice intende uniformarsi, va riconosciuto che il Tribunale ne ha fatto corretta applicazione, attribuendo allo stesso danneggiato la responsabilità dell’accaduto ed al riguardo evidenziando che la presenza della rampa di accesso al marciapiede era ben visibile e che lo stesso marciapiede, ancorché bagnato, era pulito (così (…), già dipendente della farmacia (…), e (…), cognata del (…), escusse all’udienza del 03.11.2009). A ciò si aggiunga che l’evento dannoso si è verificato alle ore 11,00 circa, dunque in pieno giorno; che dai rilievi fotografici prodotti dall’istante, nei quali entrambe le predette testimoni hanno riconosciuto raffigurato lo stato dei luoghi, risulta confermata la visibilità della rampa di accesso e dei manufatti che ne delimitano l’estensione; che, infine, circostanza non meno importante per ascrivere a distrazione del danneggiato la caduta di cui lo stesso è rimasto vittima, il (…) – nell’interrogatorio libero reso all’udienza del 20.11.2008 – ha dichiarato: “Non ricordo se guardavo dove mettevo i piedi o se guardavo la strada per vedere mia cognata”.

Con riguardo alle deduzioni difensive mediante le quali l’istante assume che la realizzazione della rampa in controversia sarebbe stata realizzata dal Comune di Sant’Anastasia senza rispettare la normativa di settore, premesso che ai rilievi in proposito espressi nella perizia di parte prodotta dall’odierno appellante nel precedente grado di giudizio ha puntualmente risposto l’ente locale (sempre nel giudizio di primo grado) con ampia relazione del proprio ufficio tecnico, tra l’altro sottolineando come nella perizia di parte attrice si faccia anche riferimento a provvedimenti legislativi abrogati, va comunque osservato che, nell’evidenziata visibilità della rampa, nessun rilievo assume la pretesa difformità dagli standard di legge della sua realizzazione.

Risulta dunque condivisibile la conclusione attinta dal Tribunale, considerato da un Iato, che l’evento non si è verificato per un dinamismo proprio della cosa in custodia (il marciapiede con la rampa per disabili), di per sé statica e inerte; dall’altro, che il danneggiato non ha posto in essere il normale livello di attenzione esigibile nella circostanza, cosicché, riscontrato nella fattispecie il c.d. fortuito incidentale, va esclusa la necessaria sussistenza del nesso causale tra l’evento dannoso ed il bene in custodia (Cass., Sezione VI – 3, 11.05.2017, n. 11526).

L’appello va dunque respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 operando sugli importi previsti dalla tabella allo stesso allegata una congrua riduzione, avuto riguardo alla scarsa difficoltà della materia trattata

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, cosi provvede:

– respinge l’appello proposto da (…) avverso la sentenza n. 1322/2013 resa dal Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, in data 02.05.2013, sentenza che, per l’effetto, conferma;

– condanna (…) al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di Euro 2.700,00 per compenso di avvocato e di Euro 405,00 per rimborso spese forfetario ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre contributo CNPAF ed IVA, se dovuti;

– dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Napoli l’8 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.