deve ritenersi infatti che l’organizzatore di una attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che inserisca in una attività sportiva di per sé non pericolosa passaggi di particolare difficoltà, in cui il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti dotati di capacità sportive medie sia più elevato della media, debba, nell’ambito della diligenza dovuta per l’esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate a che quel particolare passaggio, se affrontato, sia nondimeno svolto da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza: non pertanto di un obbligo di rimozione del rischio si parla, quanto piuttosto di un obbligo informativo e cautelativo. Pertanto, sia nel caso dell’ipotesi di cui all’art. 2050 c.c., sia in tema di generica responsabilità contrattuale, il preteso danneggiante potrà andare esente da responsabilità laddove provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: nel caso di specie, di aver adeguatamente preparato i partecipanti al rafting ai rischi cui sarebbero andati incontro ed aver fornito loro tutti gli strumenti tecnici e teorici per ridurre nella maggior misura possibile il rischio della verificazione di eventi dannosi.

Tribunale|Bolzano|Sezione 2|Civile|Sentenza|6 marzo 2020| n. 262

Data udienza 4 marzo 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Ulrike Ceresara ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1661/2016 promossa da

HE.ES., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto di citazione 23.03.2016, dall’avv. Ha.Eg. (C.F. (…)), presso il quale ha eletto domicilio in Bolzano, via (…) (fax: (…));

Attrice

contro

TI. (C.F. (…)), rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 15.06.2016, dall’avv. Lo.St. (C.F. (…)), presso il quale ha eletto domicilio in Bressanone (BZ), via (…) (fax: (…)).

Convenuta

e

AL. S.p.A. (C.F. (…)), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dd. 30.11.2016, dall’avv. Mi.Ma. (C.F. (…)), presso il quale ha eletto domicilio in Bolzano, Corso (…) (fax: (…)).

Terza chiamata

Con oggetto: responsabilità contrattuale ex art. 2050 c.c.;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione dd. 23.03.2016 la signora He.Es. conveniva in giudizio la società Ti. s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento di complessivi Euro 21.235,40, oltre interessi e spese, subiti a seguito di un sinistro avvenuto in data 14.08.2010, durante lo svolgimento di un’escursione di rafting. Espone in particolare l’attrice che in tale data partecipò ad una discesa in rafting sul fiume Is. organizzata dalla società convenuta. Al termine del percorso, il gommone ove si trovavano, non potendo accedere alla zona di riva normalmente adibita allo sbarco dei partecipanti, si spostò in una posizione diversa del fiume; l’attrice e il compagno sbarcarono allora su una riva scoscesa e invitati a raggiungere a piedi il luogo di raccolta. Poiché il percorso fino a tale punto era caratterizzato da grossi massi scivolosi, la sig.ra He. scivolò e si procurò una lesione alla parte superiore del braccio. La caduta in particolare avrebbe provocato, secondo le allegazioni dell’attrice, un danno biologico rappresentato da un’invalidità lavorativa di 90 giorni al 100%, di 30 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e un’invalidità permanente al 3,5%, il tutto da personalizzarsi con un aumento di Euro 3.000,00. Esther He. inoltre lamenta danni patrimoniali nell’ammontare complessivo di Euro 2.349,00 per spese mediche e di viaggio collegate al periodo di riabilitazione.

La convenuta si è costituita con comparsa dd. 15.06.2016 contestando la dinamica del sinistro ed in particolare affermando di aver adeguatamente istruito i partecipanti alla gita dei pericoli della disciplina e delle cautele da osservare, li avrebbe adeguatamente equipaggiati e verificato le loro capacità, ed avrebbe fatto presente che i sassi sulla riva erano naturalmente pericolosi e pertanto di prestare particolare attenzione; ciò nonostante, la He. in violazione delle istruzioni impartite, si incamminava verso l’uscita della riva con passo leggero e senza prendere in considerazione la ripidità, e quindi cadeva. In conclusione, la convenuta ha contestato la propria responsabilità, nonché il quantum debeatur, in subordine ha chiesto l’accertamento del concorso di colpa dell’attrice e comunque ha chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione R.C. Al. S.p.A. per sentirsi da questa manlevare.

Questo giudice ha autorizzato con provvedimento dd. 23.06.2016 la chiamata in causa della Al. S.p.A. la quale si è costituita con comparsa dd. 30.11.2016 aderendo nel merito alle difese di parte convenuta; in merito al quantum, contestato integralmente, ha chiesto di detrarre comunque quanto dovuto a fronte di indennità previdenziali o assistenziali percepite dall’attrice. Ha contestato anche il rapporto assicurativo con la società convenuta, eccezione poi ritirata nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. a fronte dei chiarimenti documentali e che pertanto non verrà ulteriormente trattata. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., il giudice con ordinanza dd. 20.07.2017 ha ammesso per parte attrice la prova per testi e l’interpello del legale rappresentante della convenuta, e per parte convenuta la prova per interpello dell’attrice e per testi; ha ordinato altresì all’attrice di esibire la documentazione in suo possesso attestante erogazioni da parte di enti previdenziali per il periodo di inabilità temporanea lavorativa.

La causa veniva pertanto istruita tramite l’audizione per rogatoria di due testi di parte attrice, nonché dell’interpello della stessa attrice, e l’audizione in loco di tre testi di parte convenuta.

All’udienza del 14.11.2019 la causa veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate e le parti scambiavano memorie conclusionali e repliche.

2. La domanda di parte attrice è infondata.

Premessa opportuna è che il rafting è da considerarsi un’attività sportiva con caratteristiche intrinseche di pericolosità. In linea generale, difatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato se un’attività non è specificatamente qualificata come pericolosa del legislatore, spetta al giudice effettuare la valutazione in concreto al fine di accertare se essa possa essere considerata tale per sua natura o per la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, in base alle circostanze esistenti al momento del suo esercizio (Cass. Civ., 20 maggio 2015, n. 10268).

Con specifico riferimento alla disciplina del rafting, la quale consiste nella percorrenza di un fiume (spesso, ma non necessariamente, con caratteristiche torrenziali e presenza di rapide) su un particolare tipo di gommone chiamato raft, la giurisprudenza (soprattutto della Cassazione penale) ha più volte avuto modo di annoverarla tra le discipline intrinsecamente rischiose, dove gli organizzatori si trovano in una posizione di protezione nei confronti dei soggetti che a loro si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa (cfr. Cass. pen., 22 ottobre 2004, n. 3446); i rischi tipici sono quelli del ribaltamento dell’imbarcazione e relativo annegamento, l’impatto con rocce e altri ostacoli, le perturbazioni e le imprevedibilità del comportamento dei fiumi percorsi e comunque tutto ciò che consegue ad una disciplina svolta in ambiente non totalmente controllato dall’uomo. Di conseguenza, deve essere presa in considerazione la disciplina di cui all’art. 2050 c.c., il quale stabilisce che “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

In estrema sintesi, la ratio della norma individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva che addossa all’esercente di un’attività rischiosa (da cui generalmente trae profitto), l’obbligo di provare di aver ridotto al minimo o comunque tentato di evitare il rischio concreto, altrimenti dovendo sopportare i danni eventualmente occorsi a terzi.

Nondimeno, trattandosi nella causa in questione di un rapporto contrattuale tra l’attrice He. e la società Ti. s.r.l., titolo che non è in alcun modo contestato, deve essere verificata altresì la generica responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.: per cui, allegato e provato il contratto da parte del danneggiato, ricade nella sfera del contraente asseritamente inadempiente l’onere di provare di aver adempiuto correttamente alla propria prestazione e quindi di non essere responsabile del danno subito da controparte.

Nel caso di specie l’organizzazione di gite rafting rappresenta un contratto atipico che può essere assimilato alla prestazione d’opera: l’organizzatore si obbliga pertanto a svolgere un’attività sportiva rischiosa con i diversi partecipanti, mettendo a disposizione la propria esperienza e professionalità, nonché i propri mezzi, per ridurre al minimo possibile i rischi intrinsecamente connessi con lo svolgimento di tale disciplina.

Chiaro è che l’eliminazione totale dei rischi non può essere oggetto dell’obbligazione contrattuale, non solo perché sarebbe obbiettivamente impossibile, ma altresì perché sarebbe incompatibile con la stessa essenza della disciplina, la quale è tanto attrattiva per i partecipanti proprio in quanto consista nell’affrontare un determinato grado di rischio, derivante per lo più dall’imprevedibilità della natura non antropizzata caratteristica dei fiumi percorsi.

Chi partecipa al rafting, pertanto, accetta anch’egli il rischio inerente a tale attività, sicché i danni eventualmente subiti che ricadono nell’alea contrattuale normale, o che, in altre parole, derivano da inevitabili errori del gesto sportivo proprio (cfr. Cass. Civ. 13 febbraio 2009, n. 3528), devono essere sopportati dagli stessi.

Sul punto sempre la Cassazione civile si è espressa, affermando che “deve ritenersi infatti che l’organizzatore di una attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che inserisca in una attività sportiva di per sé non pericolosa passaggi di particolare difficoltà, in cui il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti dotati di capacità sportive medie sia più elevato della media, debba, nell’ambito della diligenza dovuta per l’esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate a che quel particolare passaggio, se affrontato, sia nondimeno svolto da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza” (Cass. Civ. 28 luglio 2017, n. 18903): non pertanto di un obbligo di rimozione del rischio si parla, quanto piuttosto di un obbligo informativo e cautelativo. Pertanto, sia nel caso dell’ipotesi di cui all’art. 2050 c.c., sia in tema di generica responsabilità contrattuale, il preteso danneggiante potrà andare esente da responsabilità laddove provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: nel caso di specie, di aver adeguatamente preparato i partecipanti al rafting ai rischi cui sarebbero andati incontro ed aver fornito loro tutti gli strumenti tecnici e teorici per ridurre nella maggior misura possibile il rischio della verificazione di eventi dannosi.

Sebbene il fatto che un partecipante si sia procurato un danno possa essere ritenuto un indizio che l’organizzatore non abbia fornito adeguate istruzioni e preparazione, nondimeno ritiene questo giudice che ciò non possa trasformarsi in un’ipotesi di probatio diabolica dove il solo evento di danno sia di per sé prova sufficiente del nesso causale e dell’inadempimento stesso.

Tutto ciò premesso in punto di diritto, ritiene questo Tribunale che la convenuta Ti. s.r.l. abbia fornito sufficiente prova di aver adempiuto alla propria obbligazione contrattuale, ovvero di aver fornito anche ai sensi dell’art. 2050 c.c. la prova di aver fatto quanto possibile al fine di evitare il danno.

In primo luogo, va premesso che oggetto dell’escursione sul raft era un percorso denominato (…) e descritto come di difficoltà media. È invero la stessa testimone dell’attrice, sig.ra Sa.Ze. sentita in via di rogatoria dall'(…) in Germania, ad affermare che fu scelto tale percorso proprio perché più impegnativo e sportivo, in quanto il gruppo di conoscenti (tra cui l’attrice) aveva già svolto altre più semplici escursioni in raft e pertanto gli stessi desideravano affrontare qualcosa di più complesso (in altre parole, con un maggior grado di rischio).

La stessa teste ha confermato che gli organizzatori hanno svolto una parte di preparazione teorica e sono stati evidenziati i diversi rischi cui si poteva andare incontro. Per quanto riguarda l’oggetto della presente vertenza, la teste ha in particolare confermato che fu spiegato il comportamento da tenere nel momento in cui si usciva dal gommone, la presenza di pietre e rocce e in particolare che le stesse possono essere scivolose ed instabili per via dell’umidità (“Es ist richtig, dass auf Verhaltensweisen hingewiesen wurde im Laufe der unterschiedlichen Phasen der Abfahrt, auch einschließlich der Verhaltensweise bei Verlassen des Schlauchbootes am Ende der Exkursion (…) Insofern kann ich auch bestätigen, dass die Teilnehmer darauf hingewiesen wurden, dass die Steine am Ufer rutschig sind aufgrund der fortwährend vorhandenen Feuchtigkeit und dass sie sich beim Auftreten bewegen und verrücken können”).

Altresì la Zedler ha asserito che all’attrice fu detto dall’operatore della convenuta che sulla riva del fiume Is. dovesse essere tenuta la massima attenzione nei movimenti in virtù della pericolosità della stessa; in più lo stesso dipendente della convenuta che accompagnava i partecipanti (tale Th.Mö.) al momento dello sbarco, sempre dando credito alla circostanziata deposizione del teste attoreo, sollecitò nuovamente di fare attenzione nei movimenti e che le pietre potevano essere scivolose, suggerendo eventualmente di camminare a carponi.

Lo svolgimento e l’oggetto delle spiegazioni teoriche, nonché gli avvertimenti in fase di sbarco, sono stati confermati, sebbene in maniera comprensibilmente generica dato il tempo trascorso, anche dai testi di parte convenuta sentiti presso questo Tribunale, trattandosi invero di probabili indicazioni standard che vengono date prima di ogni escursione (cfr. deposizioni dei testi Mo. e Sc.). Confermato da tutti i testi e comunque non oggetto di contestazione, anche il fatto che ai partecipanti fosse stato fornito un equipaggiamento adeguato alla prestazione (casco, muta in neoprene, scarpe in neoprene e giacca con salvagente).

Invero le deposizioni sia dei testi di parte convenuta (in particolari gli istruttori Mo. e Sc.) che di parte attorea (teste Ze.) paiono essere sufficientemente concordanti nel delineare le ampie ed articolate spiegazioni fornite sia in via generale prima della discesa, che le indicazioni particolari al momento dello sbarco.

Con riguardo all’istruttoria, pertanto, non pare necessario approfondire l’ammissibilità del teste Ma.Bu. (marito dell’attrice), della sig.ra Ka.Eg. (socia della Ti. s.p.a.), ovvero la regolarità dell’interpello dell’attrice svolto in via di rogatoria internazionale: ciò in quanto non si tratta di dichiarazioni idonee ad alterare il convincimento di questo giudice in merito ai fatti rilevanti da provare. Il teste Bu. difatti è molto generico nella propria deposizione e non ricorda gran parte delle indicazioni che furono fornite dagli istruttori del rafting (cfr. risposte a controprova sulla memoria di parte convenuta), comprensibilmente dato il lungo tempo trascorso: per cui anche sue negazioni riguardo a specifiche indicazioni (ad esempio in risposta al cap. 15 di parte convenuta) non risultano essere idonee ad alterare quanto provato dagli altri testi. Con riferimento alla deposizione della sig.ra Eg. invece ciò che ha riferito resta comunque confermato dagli altri testi certamente disinteressati all’esito della causa; infine, l’interpello dell’attrice deve essere valutato solo quanto porti a riconoscere fatti a sé sfavorevoli, restando invece irrilevante per la prova di diversi fatti.

Per inciso, in ogni caso, ritiene comunque questo giudice siano infondate le rispettive eccezioni di rito relative all’ammissibilità dei testi: per quanto riguarda l’interpello di parte attrice, invero, una volta autorizzato l’espletamento della prova orale per via di rogatoria, trattandosi anche questo di mezzo di prova al pari della prova testimoniale, non v’è motivo di non ritenerlo ricompreso nello strumento regolato dal Regolamento UE n. 1206/2001, che sul punto non opera alcuna distinzione, per altro in espressione di un principio di natura europea relativa al diritto di parti e testimoni di essere sentiti, laddove possibile, nello Stato membro di residenza. Per quanto riguarda il testimone Bu., il rapporto di coniugio, per giurisprudenza ormai consolidata, non è ragione di inammissibilità del teste ma semmai di mera attendibilità: uguale argomento con riferimento alla teste Ka.Eg., socia semplice della s.r.l. convenuta.

In conclusione, l’istruttoria processuale porta a ritenere pienamente provato l’adempimento dell’obbligo della convenuta di istruire, preparare ed avvertire i partecipanti dei rischi cui andavano incontro, sia in linea generale, sia gli specifici rischi connessi allo sbarco nel particolare punto dove esso è poi avvenuto.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, infine, si ritiene irrilevante che il raft abbia accostato la riva in un punto diverso rispetto a quello usuale. Ammesso che effettivamente vi fosse un posto predefinito (e la prova a riguardo appare incompleta), va da sé che la natura stessa dell’attività comporta che a seconda della corrente, del carico del fiume e delle contingenti condizioni naturali, il punto di attracco possa variare. Questo per di più considerando che qualora per qualsivoglia motivo un determinato punto d’attracco non possa essere avvicinato (perché occupato da altri gommoni o anche semplicemente perché la corrente in quel punto è troppo forte) e venga quindi superato, non sarà certamente possibile percorrere il torrente in senso inverso e sarà necessario accostare la riva in un diverso punto, con tutte le accortezze del caso (le quali, si ripete, sono state prese da parte della società convenuta).

Pertanto, il fatto che il punto di discesa non possa essere scelto con assoluta certezza e che possa variare in virtù delle condizioni concrete dell’Is., è questione, oltre che provata dai testimoni assunti, anche connaturata al rischio insito nella disciplina e che gli stessi partecipanti accettano o devono accettare nel momento in cui decidono di svolgerla.

Dalle stesse foto allegate da parte convenuta (doc. 2) il punto di sbarco appare per altro consueto nel contesto naturale del fiume Is., caratterizzato da grossi massi che – con tutta evidenza – possono essere bagnati e scivolosi trovandosi in riva ad un fiume torrenziale, per cui non può parlarsi di una particolare responsabilità dell’organizzatore nell’aver scelto quel determinato luogo per la discesa; va da sé che percorrere un tale percorso richiede un grado di attenzione maggiore e di particolare cautela, ma ciò rientra con ogni evidenza nell’alea di rischio che il partecipante a questa disciplina (per l’appunto) rischiosa deve accettare.

Lo scivolamento su sassi bagnati in riva al torrente rappresenta in definitiva un rischio che rientra nella normale alea contrattuale e che la signora He. si è assunta nel momento in cui ha deciso di concludere il contratto relativo alla disciplina pericolosa; di contro la convenuta Ti. s.r.l. ha fatto quanto in suo potere per ridurre al minimo possibile il rischio assunto dalla controparte, adeguatamente istruendola e informandola del pericolo e di come avrebbe potuto evitarlo.

In conclusione, Ti. s.r.l. non può rispondere del danno subito dall’attrice.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Al rigetto della domanda di Es.He. segue la condanna della stessa a risarcire a parte convenuta e terza chiamata le spese di lite, liquidate in base al D.M. Giustizia n. 55/2014, scaglione di valore di cui alla domanda da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000, parametri medi per parte convenuta Ti. s.r.l. e quindi in complessivi Euro 4.835,00 per compensi (Euro 875,00 per fase di studio, Euro 740,00 per fase introduttiva, Euro 1.600,00 per fase di istruttoria, Euro 1.620,00 per fase decisionale), oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre IVA e CAP sulle poste gravate come per legge, oltre ad Euro 76,67 per anticipazioni; per parte terza chiamata Al. S.p.A. stante l’adesività della sua difesa alla posizione di Ti., si ritiene congruo liquidare gli stessi parametri medi ma ridotti nel totale del 30%, e quindi complessivamente Euro 3.384,00, oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre IVA e CAP sulle poste gravate come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,

1. rigetta la domanda proposta dall’attrice He.Es.;

2. condanna He.Es. a rifondere a Ti. s.r.l. le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in Euro 4.835,00 per compensi, nonché le anticipazioni di Euro 76.67, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CAP sulle poste soggette ed oltre spese future occorrende.

3. condanna He.Es. a rifondere ad Al. S.p.A. le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in Euro 3.384,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CAP sulle poste soggette ed oltre spese future occorrende.

Così deciso in Bolzano il 4 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.