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Tribunale Milano, Sezione 7 civile Sentenza 20 febbraio 2018, n. 1851

Con la sentenza in oggetto viene affermata la concorrente responsabilità civile del progettista del direttore dei lavori e dell’appaltatore nella misura pari al 28% per la progettazione e realizzazione di un’opera difettosa,  nonchè del proprietario di un terrazzo e del condominio per il residuo 16% quali committenti delle opere, in quanto optando per la soluzione economicamente meno dispendiosa, hanno fornito un contributo alla realizzazione dell’evento che vale a bilanciare il criterio di maggiore riparto a carico del Condominio delle spese di manutenzione del lastrico solare dettato dall’art. 1126 c.c.

 

La sentenza in oggetto tratta dei contratti di appalto e del contratto di assicurazione, nonchè di condominio per approfondimenti in merito alle figure contrattuali si consiglia la lettura dei seguente articoli:

L’appalto privato aspetti generali.

Il contratto di assicurazione aspetti generali.

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita

Mentre per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di condominio, si consiglia invece  la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione  che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf nonchè  si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La responsabilità parziaria e/o solidale per le obbligazioni condominiali

Lastrico solare ad uso esclusivo regime giuridico e responsabilità

L’impugnazione delle delibere condominiali ex art 1137 cc

L’amministratore di condominio: prorogatio imperii

La revoca dell’amministratore di condominio

Rappresentanza giudiziale del condominio: la legittimazione a resistere in giudizio ed a proporre impugnazione dell’amministratore di condominio.

L’obbligo dell’amministratore di eseguire le delibere della assemblea di condominio e la conseguente responsabilità.

La responsabilità dell’amministratore di condominio in conseguenza del potere – dovere di curare l’osservanza del regolamento condominiale.

La responsabilità (civile) dell’amministratore di condominio.

Recupero credito nei confronti del condomino moroso

Tribunale Milano, Sezione 7 civile Sentenza 20 febbraio 2018, n. 1851

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SETTIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Vullo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53429/2010 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SA.AL., elettivamente domiciliato in PIAZZA (…) ROMANA, 3 20129 MILANO presso il difensore avv. SA.AL.

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SA.AL., elettivamente domiciliato in PIAZZA (…), 3 20129 MILANO presso il difensore avv. SA.AL.

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SA.AL., elettivamente domiciliato in PIAZZA (…) ROMANA, 3 20129 MILANO presso il difensore avv. SA.AL.

ATTORE/I

contro

(…) SNC (C.F. (…)),

(…) SNC (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DI.D’A. (…), elettivamente domiciliato in VIA (…) 20123 MILANO presso il difensore avv. DI.D’A. (…)

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FU.RO. e dell’avv. VE.MA. ((…)) PIAZZETTA (…) 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in PIAZZETTA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. FU.RO.

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FU.RO. e dell’avv. VE.MA. ((…)) PIAZZETTA (…) 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in PIAZZETTA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. FU.RO.

(…) SRL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PA.AN. e dell’avv. VI.FR. ((…)) CORSO (…) 10128 TORINO;, elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. PA.AN.

COND. C. (…) 36 (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LE.FE. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIALE (…) 20129 MILANO presso il difensore avv. LE.FE.

CONVENUTI

(…) LIMITED COMPANY (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CA.DA., elettivamente domiciliato in VIALE (…) 20124 MILANO presso il difensore avv. CA.DA.

TERZO CHIAMATO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(…) e (…), proprietari di un immobile sito in C. (…) 36, hanno instaurato il giudizio RGN 53429/10 nell’ambito del quale hanno convenuto la (…) snc, in qualità di appaltatore dei lavori di sistemazione del terrazzo del suddetto immobile con funzione di copertura dello stabile condominiale, gli architetti (…) e (…), rispettivamente progettista e direttore dei suddetti lavori, (…) srl e (…) snc, quali terzi usuari le unità immobiliari sottostanti danneggiate dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo.

Gli attori hanno chiesto al Giudice l’accertamento e la quantificazione dei danni subiti da (…) srl e (…), l’accertamento della responsabilità in solido e in via concorrente degli altri convenuti e la conseguente condanna di costoro a risarcire direttamente i danni alle società danneggiate o, in alternativa, a rimborsare e manlevare gli attori di tutti i danni risarciti ai terzi danneggiati; infine hanno chiesto la condanna dei suddetti convenuti a risarcire agli attori i costi di ripristino dei lavori del terrazzo.

La (…) snc è rimasta contumace nel giudizio.

Gli architetti (…) e (…) hanno chiesto e ottenuto l’autorizzazione a estendere il contraddittorio alla (…) PLC; nel merito hanno contestato una propria responsabilità per le infiltrazioni verificatesi e, in subordine, hanno chiesto di dichiarare l’impresa assicuratrice tenuta al diretto pagamento in favore dei terzi danneggiati o a manlevarli da ogni conseguenza pregiudizievole dall’accoglimento delle domande attoree.

(…) srl e (…) snc si sono costituite eccependo la carenza di interesse e di legittimazione ad agire degli attori.

(…) ha contestato la sussistenza di una responsabilità degli assicurati ed ha eccepito l’inoperatività della polizza.

Gli attori hanno parallelamente incardinato il giudizio RGN 62954/10 nel quale hanno riproposto le medesime domande della causa RGN 53429/10 nei confronti del Condominio di C. (…) 36, corresponsabile delle infiltrazioni verificatesi ai piani sottostanti.

Il condominio ha chiesto il rigetto della domanda attorea contestando tutto quanto ex adverso dedotto.

Infine (…) spa, conduttrice dei due appartamenti sottostanti la proprietà (…), ha a propria volta convenuto in giudizio i signori (…) e il Condominio al fine di ottenere il risarcimento di danni patiti. La causa è stata iscritta al ruolo con il numero RG 83762/2010. Nel giudizio è intervenuta (…) di (…), utilizzatrice dell’unità sottostante quella occupata da (…), a sua volta interessata dalle infiltrazioni.

Le cause sono state riunite al giudizio RG N. 53429/10.

Nel corso dell’istruttoria è stato acquisito il giudizio di atp RGN 31249/2009, disposta una nuova ctu e assunta la prova per interpello e testi sui capitoli ammessi.

(…) La ricostruzione delle responsabilità nella causazione dell’evento.

A partire dal marzo 2009 si verificarono, nei due appartamenti siti al secondo piano del condominio di (…) 36 condotti da (…) srl, copiose infiltrazioni, provenienti dal terrazzo di proprietà dei signori (…), che si propalarono anche alle unità immobiliari del piano rialzato e del piano terreno dell’edificio di proprietà di (…) snc.

In epoca anteriore a tali avvenimenti, i signori (…) avevano affidato l’incarico della progettazione e direzione dei lavori di rifacimento della serra ubicata nel terrazzo di loro proprietà allo studio (…) ed appaltato le opere alla (…) snc. La fase progettuale veniva seguita dall’Arch. (…) mentre il ruolo di direttore dei lavori veniva assunto dall’Arch. (…). I lavori venivano ultimati in data 28.11.2008.

La consulenza tecnica effettuata dall’Arch. (…) che, in quanto tecnicamente e logicamente esaustivamente motivata, anche in replica ai rilievi critici delle parti (Cass. n. 1815/2015) è pienamente condivisa dal Giudice e posta a base della decisione, ha accertato che “le cause delle infiltrazioni che hanno dato luogo ai danni sono principalmente ascrivibili alle opere complementari alla realizzazione della serra sul terrazzo di proprietà (…)…in particolare le cause sono per lo più riconducibili ad una non corretta impermeabilizzazione del terrazzo e delle fioriere sulla quale si è intervenuti nel corso della realizzazione della nuova serra costruita nel 2008 sul terrazzo di proprietà (…)”. Il perito ha precisato che “un progetto di realizzazione di una serra su un terrazzo non può prescindere dalla progettazione di un corretto sistema di smaltimento delle acque meteoriche, così come la progettazione di un idoneo sistema di impermeabilizzazione interna e di raccordo con il parapetto. Si può pertanto asserire che i vizi insiti nella costruzione siano sicuramente ascrivibili ad una carente progettazione delle opere….la direzione dei lavori ha omesso di vigilare sull’operato degli esecutori materiali dell’opera, permettendo loro a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di tagliare erroneamente i giunti di dilatazione ed il cordolo presente sul terrazzo, e non verificando che venissero effettuati i corretti risvolti e le necessarie impermeabilizzazioni..”.

L’Arch. (…) ha confermato l’esito degli accertamenti svolti nel precedente atp, laddove aveva verificato, mediante una prova d’assaggio e di allagamento, che il passaggio dell’acqua dal terzo piano a quelli sottostanti era avvenuto in corrispondenza del giunto strutturale, circostanza che comprovava l’assenza di una guaina impermeabilizzante in corrispondenza del setto in c.a. Anche il massetto creato per realizzare la serra non presentava alcun risvolto della guaina sul perimetro esterno, con la conseguenza che l’acqua si era infiltrata sotto il piano di appoggio della serra e da lì sino al giunto strutturale in corrispondenza del setto in c.a.. Il ctu ha poi chiarito che il fenomeno prima non si verificava, in quanto, in corrispondenza del giunti, esisteva un cordolo più alto rispetto al piano del terrazzo che fungeva da barriera.

La ctu individua come primi responsabili delle infiltrazioni i professionisti e l’impresa appaltatrice “che non ha operato secondo le regole dell’arte”. L’Arch. (…) attribuisce la responsabilità dell’evento anche al condominio, che non è intervenuto per adeguare gli scarichi dell’acqua presenti sul terrazzo, benché fosse assolutamente necessario il rifacimento del sistema di smaltimento delle acque dal terrazzo non adeguato agli standard attuali. Dalle verifiche effettuate il lastrico solare era risultato privo di adeguate pendenze e dotato solo di due pilette di scarico del diametro non conforme alle norme UNI 10724, dettate per il dimensionamento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche del terrazzo.

In sintesi pertanto si è accertato che 1) la progettazione della serra e delle fioriere era inadeguata a garantire il corretto smaltimento delle acque meteroriche 2) la direzione lavori non avrebbe dovuto consentire l’esecuzione di un opera che presentava inadeguatezze progettuali e altresì errori costruttivi, come il taglio dei giunti di dilatazione e il cordolo presente sul terrazzo 3) le pilette di scarico e le pendenze del terrazzo, sulle quali alcuna modifica era intervenuta, erano assolutamente inadeguate a consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Sulla base delle conclusioni del ctu va conseguentemente affermata una concorrente responsabilità dei due professionisti convenuti in causa, dell’appaltatore e del Condominio.

1 I Professionisti

Come afferma la giurisprudenza di legittimità “La diligenza esigibile dal professionista o dall’imprenditore, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nell’esercizio delle loro attività, è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione a loro richiesta. Nella controversia concernente l’inadempimento contrattuale del professionista, pertanto, questi, per andare esente da un giudizio di condanna, ha l’onere di provare che l’insuccesso è dipeso da causa a lui non imputabile anche quando la prestazione richiestagli richiedeva la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, posto che problemi speciali esigono dal professionista una competenza speciale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012). Pertanto “la valutazione dell’inadempimento del professionista va fatta con riferimento alla violazione dei doveri inerenti l’esercizio della professione svolta ed in particolare, ove gli si imputi una condotta omissiva, del dovere di diligenza ex art. 1176, secondo comma, cod. civ.., cioè della diligenza che un professionista di preparazione ed attenzione media pone nell’esercizio della propria attività; (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9877 del 27/07/2000).

L’incarico affidato allo studio di progettazione architettonica era quello di realizzare una nuova serra sopra il lastrico solare in uso esclusivo ai signori (…). Il progetto avrebbe dovuto essere corredato da un efficiente sistema di smaltimento delle acque meteoriche, tanto più considerato che i professionisti, per loro stessa ammissione, erano ben consapevoli che già in passato si erano verificate delle infiltrazioni ai piani sottostanti e il terrazzo aveva una pendenza inadeguata e pilette di dimensioni ridotte. Il fatto che l’Arch. (…), nella relazione inviata al committente in data 22.4.2008, suggerisse il rifacimento completo della pavimentazione e della relativa impermeabilizzazione, segnalando che “limitarsi oggi a posare nuove piastrelle sulla pavimentazione esistente sarebbe fare un investimento a rischio” e che sia stato il committente a optare per la soluzione economicamente meno onerosa, non vale a esonerare i professionisti da responsabilità.

L’Arch. (…) è un professionista dotato delle competenze tecniche per comprendere che, il posizionamento della serra su un terrazzo, che già presentava segni di degrado nella tenuta del manto impermeabile e dal quale già in passato si erano verificate infiltrazioni, se carente di accorgimenti diretti a garantire la tenuta dell’opera, avrebbe certamente aggravato lo status quo ante. Egli, pertanto, si sarebbe dovuto rifiutare di avallare delle scelte motivate da esigenze puramente economiche del committente.

Anche volendo qualificare l’obbligazione gravante sul prestatore d’opera come obbligazione di mezzi e non di risultato, il professionista è comunque tenuto a predisporre non un progetto qualsiasi, che assecondi le richieste del committente, ma un progetto che, sotto il profilo tecnico, non manifesti lacune e consenta la realizzazione di un opera immune da vizi.

Analoghe responsabilità sono attribuibili al direttore dei lavori. Non solo è documentata per tabulas la sua consapevolezza delle carenze della soluzione prescelta di appoggiare la serra sulla pavimentazione esistente, ma non vi è prova che ella sia intervenuta per impedire il taglio dei giunti di dilatazione e del cordolo presente sul terrazzo. Proprio dalle fotografie messe a disposizione dell’Arch. (…) e da costei scattate nel corso dei lavori (doc. 13 all. 4 alla relazione di parte), secondo il ctu dimostrano il taglio del cordolo. La questione è stata oggetto di ampio contraddittorio nel corso delle operazioni peritali, tanto che le fotografie sono state riallegate anche dal ctp dei convenuti (…) e (…) Ing. (…). Il fatto che nel corso della ctu siano stati discussi tra tutte le parti in causa gli esiti delle verifiche effettuate nel precedente atp, ha reso le conclusioni formulate dall’Arch. (…) nel giudizio di istruzione preventiva e ribadite nella consulenza disposta in corso di causa, pienamente opponibili a tutte le parti dei giudizi riuniti.

E’ noto che tra i principali compiti del direttore dei lavori vi è quello di svolgere “attività di alta sorveglianza dei lavori che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass. 2012/22643).

L’Arch. (…) avrebbe pertanto dovuto vigilare affinché non fossero commessi macroscopici errori esecutivi, quali il taglio del cordolo e la mancata posa del risvolto della guaina sulla base della serra, accorgimenti che avrebbero potuto costituire un primo argine all’acqua.

La difesa dei professionisti evidenzia la circostanza che già in epoca precedente alla realizzazione della serra si erano verificate delle infiltrazioni nei locali in uso a (…). Ciò dimostrerebbe che la causa dei successivi bagnamenti non deve correlarsi agli interventi sulla serra, ma al preesistente stato di degrado del terrazzo per difetto di complanarità e inadeguatezza dei bocchettoni di scarico dell’acqua. Come ha osservato il ctu, le infiltrazioni verificatesi prima della costruzione della serra erano fenomeni alquanto modesti e per nulla paragonabili a quelli verificatisi successivamente. La correlazione causale tra i due eventi (realizzazione della serra – copiose infiltrazioni) secondo il sofisma “post hoc ergo propter hoc” poggia sull’esito degli accertamenti peritali, che hanno evidenziato come gli interventi eseguiti sul terrazzo abbiano modificato in peius il sistema di scarico e l’impermeabilizzazione del terrazzo, contribuendo alla causazione dell’evento.

2 L’appaltatore

Ugualmente responsabile è l’appaltatore. In assenza di alcuna difesa da parte della (…) snc è sufficiente rammentare che “L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cassazione n. 23594/2017).

Va dunque affermata la responsabilità dell’appaltatore sotto un duplice profilo: sia poiché avrebbe dovuto rifiutarsi di dare esecuzione a un progetto inadeguato sia per gli errori esecutivi commessi nel realizzare la serra sul terrazzo.

3 Il Condominio

Con riferimento infine al Condominio, è documentato il fatto che, prima di dare avvio ai lavori, l’Arch. (…) per conto del committente (…) informò il Condominio delle opere di rifacimento del terrazzo che riteneva necessarie. E’ altresì provato che il Condominio rifiutò qualsiasi intervento, come da comunicazione del 8.7.2008 inviata dall’allora amministratore ai signori (…).

Peraltro, secondo le verifiche del ctu, la sostituzione delle pilette con alcune nuove a norma avrebbe favorito un normale deflusso delle acque nei canali di scarico. Il sottodimensionamento degli scarichi ha invece comportato che l’acqua stagnasse contro il piano di appoggio della serra e lì, infiltrandosi sino al giunto strutturale, percolasse sino all’appartamento sottostante.

In base al principio della c.d. regolarità causale è sufficiente che la condotta omissiva o commissiva costituisca uno degli antecedenti logici senza il quale l’evento non si sarebbe mai verificato in un rapporto eziologico normale e non fuori dall’ordinario, in quanto “alla regola secondo cui in presenza di un evento dannoso tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause (abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota) fa eccezione il principio di causalità efficiente, in base al quale la causa prossima sufficiente da sola a produrre l’evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti”. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2009 del 06/03/1997) .Dall’analisi condotta dal ctu non risulta che la realizzazione della serra attribuibile alla responsabilità dei professionisti e all’appaltatore sia dotata di un’autonoma e completa efficienza causale, sicché essa è inidonea a recidere il rapporto di causalità esistente tra la condotta imputabile al Condominio – soggetto tenuto alla manutenzione del terrazzo costituente anche lastrico solare per i due piani sottostanti- l’avere omesso di sostituire gli originali bocchettoni con nuovi di dimensione conforme alla normativa di settore, e l’evento.

4 La responsabilità del custode a norma dell’art. 2051 c.c.

La responsabilità del proprietario custode del bene per i danni cagionati dalla cosa ha natura oggettiva. Infatti “in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno.

Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l’azione di rivalsa del danneggiante – custode nei confronti dello stesso costruttore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 30/10/2008; Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 05/12/2008 conf. Sez. 3 Sentenza n. 5755 del 10/08/2009).

I signori (…) non hanno fornito prova che l’evento fosse addebitabile al caso fortuito. La circostanza di avere incaricato un terzo della realizzazione delle opere sul terrazzo non vale infatti di per sé ad recidere il nesso causale tra res e danno.

Proprio in tema di danni cagionati ad un immobile a seguito di lavori effettuati nell’appartamento sovrastante, si è affermato che “la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell’evento, che può consistere anche nel fatto di un terzo” (Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20619 del 30/09/2014). Per andare esente da responsabilità il proprietario committente deve fornire prova che “l’esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all’evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito” (Cass. cit.). La consulenza ha accertato che le infiltrazioni sono da correlarsi, oltre che alla realizzazione della serra, anche alla mancata sostituzione delle pilette di scarico presenti nel terrazzo, della cui manutenzione risponde sia il proprietario, quale custode del bene, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c.. (Cassazione n. 3239/2017; Cassazione Sezioni Unite, n. 9449/2016).

Entrambi i convenuti nella causa RGN 83762/2010 sono, ai sensi dell’art. 2051 c.c., responsabili nei confronti dei terzi danneggiati.

I danni

B.1 I danni reclamati dai terzi danneggiati

Entrambi i terzi danneggiati sono legittimati ad agire per il risarcimento del danno.

Quanto a (…) spa la sua pretesa trova titolo nell’art. 1585 co. 2 c.c., che attribuisce al conduttore la facoltà di agire nei confronti dei terzi nel caso di molestie di fatto che rechino pregiudizio al godimento del bene locato (Cass. 24805/2005).

(…) snc quale utilizzatore dell’immobile è legittimato ad agire per il risarcimento del danno. Benché il contratto di leasing nulla dispone, si deve ritenere che soggetto gravato di tutti gli oneri manutentivi fosse l’utilizzatore, tanto che il conduttore dei locali, la (…) srl, al verificarsi del danno, sollecitava l’intervento di (…) snc come da lettera del 29.6.2009.

Con riferimento al quantum, i danni subiti da (…) e da (…) in conseguenza delle infiltrazioni, sono stati accertati nell’atp del 2009 rispettivamente in Euro 94.270,00 e in Euro 12.300,00. La ctu disposta in corso di causa ha poi verificato un aggravamento del danno subito da (…) stimato nell’importo di Euro 1.050,58, ascrivibile alla inerzia dei proprietari (…) nell’esecuzione dei ripristini, per opere di tinteggiatura e del quale, pertanto, sono esclusivamente responsabili i (…).

I proprietari avrebbero infatti potuto iniziare le opere di ripristino immediatamente dopo la conclusione del primo atp, nel giugno 2010. Invece risulta che le opere di ripristino del terrazzo sono iniziate solo successivamente. Né la circostanza addotta dalla difesa (…), della proposizione di due ulteriori procedimenti per atp conclusisi nel 2011, vale ad esimere i proprietari dal porre in sicurezza l’immobile al fine di impedire il verificarsi di ulteriori danni a terzi.

Quanto agli aggravamenti dei danni nell’immobile (…), alcun ulteriore costo può essere riconosciuto, in considerazione del fatto che l’aggravamento ha colpito le medesime aree già ammalorate, dove erano già presenti muffe e fenomeni di degrado, e non ancora ripristinate, a differenza di (…)., che aveva già eseguito i lavori. Gli interventi che la ctu aveva individuato e quotato per ripristinare le due unità immobiliari coprono ampiamente anche i nuovi danni.

Su detti importi è dovuta la rivalutazione dalla data del 24.5.2010 (data deposito relazione atp RGN 31249/2009) alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data del fatto a quella del pagamento.

(…) ha inoltre allegato ulteriori danni costituiti da a)canoni di locazione e spese condominiali b) trasferte del dipendente (…) c) costi per affitto sale e camere.

Il danno risarcibile va in primo luogo circoscritto temporalmente al periodo decorrente dalla data del fatto sino a quando, a seguito del primo atp promosso dagli stessi danneggiati, si sono identificate le cause dell’evento tramite la verifica dello stato dei luoghi. A seguito del deposito della prima relazione dell’Arch. (…), non vi era più alcun impedimento a che (…) si attivasse per effettuare gli interventi di ripristino dei locali. D’altro canto era proprio questo lo scopo per il quale (…) aveva promosso il giudizio per atp, tanto che nel ricorso ex artt. 696, 696 bis c.p.c. veniva dato atto della “intenzione della ricorrente far verificare prima del giudizi, la causa e l’entità del danno subito…” e della “urgenza di effettuare i lavori di riparazione necessaria”.

(…) ha invece ritenuto di non dover più procedere alla esecuzione dei lavori e ciò avrebbe comportato, secondo quanto allega la società danneggiata, che le due unità immobiliari risulterebbero, ancora oggi, a distanza di otto anni dal fatto, inabitabili e non fruibili. Il mancato utilizzo degli immobili protrattosi per l’inerzia del danneggiato costituisce tuttavia un danno non risarcibile a norma dell’art. 1227 co. 2 c.c., norma che esclude la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Come affermano i giudici di legittimità “l’obbligo di non aggravare il danno, imposto dall’art. 1227, comma secondo, cod. civ. a carico del danneggiato, impone a quest’ultimo di attivarsi per scegliere la condotta maggiormente idonea a contemperare il proprio interesse con quello del debitore alla limitazione del danno e deve ritenersi violato nel caso in cui il danneggiato trascuri di adottare tale condotta, pur potendolo fare senza sacrificio. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva escluso la risarcibilità del danno patito dal committente per avere questi, sul presupposto di non poter disperdere la prova dell’inadempimento dell’appaltatore, atteso otto anni prima di eliminare i vizi da quest’ultimo causati nella realizzazione dell’immobile, senza attivarsi a richiedere un accertamento tecnico preventivo)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7771 del 05/04/2011). Nella fattispecie in esame, peraltro, considerato che la prova era già stata cristallizzata a seguito dell’atp, le ragioni per le quali (…) non ha provveduto al ripristino della foresteria di rappresentanza e degli uffici risultano incomprensibili e non giustificabili anche sotto il profilo dell’interesse del danneggiato.

Conseguentemente tutti gli ulteriori danni indiretti che la terza danneggiata allega avere patito nel periodo successivo al deposito della prima perizia, non possono essere riconosciuti.

Nello specifico, quanto ai canoni di locazione, poiché la ctu, depositata a fine maggio 2010, ha stimato in due mesi il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori, sono dovuti a titolo di rimborso, i canoni corrisposti, come da fatture in atti debitamente registrate e quietanze di pagamento, a decorrere dal II trimestre del 2009 sino al III trimestre del 2010. Dagli importi fatturati dovrà essere detratta l’iva, trattandosi di importi fiscalmente recuperati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1688 del 27/01/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10023 del 1997). I canoni risarcibili ammontano pertanto complessivamente a Euro 92.202,57 (55.602,36 + 36.610,21).

I costi per le trasferte del dipendente (…) non possono essere riconosciuti perché non assistiti da idonea prova documentale, ma supportati da meri prospetti di parte.

Quanto al rimborso dei costi sostenuti per l’affitto delle sale per riunioni e meeting manca la prova che costituiscano voci di spesa correlate alla inutilizzabilità dei locali di Corso (…). Le fatture in questione recano come causale “affitto sale”, “banchetti”, “appartamenti” “pranzi”; tuttavia (…) srl non ha fornito prova che nei locali di Corso (…), prima degli eventi di cui è causa, si svolgessero tutte le riunioni e i meeting con i rappresentanti e che la foresteria soddisfasse tutte le esigenze di pernottamento del personale (…). La teste (…), dipendente (…), si è limitata a dichiarare “mi risulta che (…) affitti frequentemente sale presso hotel per fare riunioni. Adr non ricordo bene il periodo, ma ci fu un periodo in cui è registrato un picco di queste prenotazioni di sale presso hotel”. Dal tenore della deposizione può quindi desumersi che anche prima dei fatti la società era solita affittare sale per meeting e che successivamente vi è stato solo un incremento di tali costi. Poiché tuttavia difetta prova di quale fosse la spesa ordinariamente affrontata a tale titolo dalla società prima dei fatti, risulta impossibile individuare l’entità dei costi affrontati da (…) correlabili alla inutilizzabilità dei locali di Corso (…).

Vanno invece riconosciuti i costi per gli interventi di urgenza che (…) ha dovuto affrontare relativamente a lavori di falegnameria di cui alla fattura (…) di Euro 480,00 e asciugatura e riconsegna archivio della fattura (…) di Euro 14.000,00 , nonché i costi delle fatture n. (…) di Euro 3.800,00, n. (…) di Euro 559,91, n. (…) di Euro 150,00, n. (…) di Euro 520,00, per l’importo complessivo di Euro 19.509,91, ma non quelli per pulizia a seguito di allagamento riportati dalla fattura (…) emessa oltre un anno prima dalla data dell’evento.

B.2 I danni da inadempimento contrattuale reclamati dagli attori

I signori (…) hanno richiesto il rimborso dei costi affrontati per il rifacimento del terrazzo. Gli interventi eseguiti dagli attori corrispondono a quelli che l’arch. (…) già in sede di atp aveva indicato e, ancor prima, l’arch. (…) aveva suggerito. Le opere eseguite hanno infatti riguardato il completo rifacimento della impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo, ossia opere di gran lunga migliorative e completamente diverse da quelle eseguite dalla GCC su progetto dell’Arch. (…) e sotto la direzione lavori dell’Arch. (…). Conseguentemente i costi sostenuti per l’esecuzione di queste nuove opere non sono rimborsabili. Il risarcimento del danno mira infatti a reintegrare il patrimonio del danneggiato delle perdite subite a seguito dell’inadempimento della controparte. Poiché tuttavia l’appalto aveva ad oggetto opere diverse e minori, il danno ipotizzabile è solo quello correlato a tali lavorazioni e non già quello conseguente ai costi che i committenti hanno sostenuto per eseguire altre e ben più importanti opere che non risultano connesse all’inadempimento dell’appaltatore e del professionista. Del resto, a ragionare diversamente, i (…) verrebbero a trarre un ingiustificato arricchimento perché beneficerebbero di un’opera di gran lunga migliorativa rispetto all’intervento commissionato a costo zero. Come afferma la giurisprudenza di legittimità “In tema di appalto, il risarcimento del danno in caso di vizi dell’opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall’art. 1668 cod. civ., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall’appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori, deve essere raccordato con la particolare natura dell'”opus” commissionato. Ne consegue che, se l’oggetto dell’appalto sia costituito dalla realizzazione di una “res”, gli interventi emendativi si rapportano all’opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d’arte; mentre, se oggetto dell’appalto sia l’esecuzione di un’attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa, facendo altrimenti conseguire al danneggiato una “res” qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l’originario oggetto dell’appalto viene ricompreso” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19103 del 06/11/2012). La liquidazione del danno mira infatti a reintegrare il patrimonio del danneggiato nel medesimo stato in cui si trovava prima dell’evento, senza che possa derivarne alcun vantaggio economico, che determinerebbe una ingiustificata locupletazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8062 del 14/06/2001). Se quindi il giudice deve considerare che “il risarcimento del danno non può mai produrre un arricchimento del danneggiato rispetto alla situazione patrimoniale preesistente al fatto illecito” (Cass. 3, Sentenza n. 8992 del 05/06/2012), è evidente che i signori (…) non potranno pretendere la rifusione della somma spesa per eseguire un’opera diversa rispetto a quella progettata dallo studio di architettura ed eseguita dall’appaltatore. I costi dei quali i signori (…) chiedono la rifusione riguardano le opere descritte nella relazione di parte del geom. (…) all’allegato 5. In sintesi è stato posato un nuovo manto impermeabile e una nuova pavimentazione su tutta la terrazza, eliminate le fioriere in muratura e sostituite con vasche in resina, sistemate le bocchette di scarico con contestuale formazione di doccioni verso la strada. Si tratta pertanto di interventi che nulla hanno a che vedere con quelli originari e che coincidono con le opere preventivate originariamente dall’Arch. (…) e dall’impresa appaltatrice ma non commissionate, come emerge dal confronto tra i documenti 2-5 prodotti dai professionisti e i giustificativi di spesa prodotti dai committenti.

Deve dunque concludersi che tra le voci di spesa le uniche rimborsabili ai committenti attengono ai costi per la demolizione dei manufatti che non avrebbero dovuto essere posati.

Le fatture prodotte dagli attori non contengono alcuna specifica. Può tuttavia farsi riferimento al listino prezzi del Comune di Milano utilizzato dall’Arch. (…) per valutare la congruità dei costi di ripristino esposti dagli attori (allegato 7 alla relazione) selezionando le voci esposte sotto la categoria “demolizione”, ad esclusione delle voci 1C.18-1C.18.600-MA, e “allestimento impianto x cantiere più opere di rimozione/demolizione” che sommano un costo complessivo di Euro 6.964,04 oltre iva. Questo è l’unico importo riconoscibile a titolo di danno agli attori atteso che, anche i costi della direzione lavori pari a Euro 7.550,40, appaiono correlati alle opere di costruzione e non alle demolizioni.

Di detti danni sono contrattualmente responsabili appaltatore e professionisti, rispettivamente inadempienti al contratto d’opera professionale e al contratto di appalto.

La domanda proposta anche nei confronti del Condominio non può essere accolta al quale non è imputabile la realizzazione della serra e che può essere chiamato a rispondere solo ex art. 1123 c.c.

Il riparto di responsabilità

I gradi maggiore di responsabilità, pari al 28% ciascuno, spettano a progettista, appaltatore e direttore dei lavori, che hanno contribuito paritariamente alla realizzazione dell’evento. Il residuo 16% va suddiviso in parti uguali tra i proprietari del terrazzo e il Condominio in ragione di una quota egualitaria di responsabilità quantificabile nella misura dell’8%, in considerazione del fatto che i proprietari del terrazzo, quali committenti le opere, optando per la soluzione economicamente meno dispendiosa, hanno fornito un contributo alla realizzazione dell’evento che vale a bilanciare il criterio di maggiore riparto a carico del Condominio delle spese di manutenzione del lastrico solare dettato dall’art. 1126 c.c.

La manleva assicurativa

La chiamata in garanzia della impresa assicuratrice e la correlata domanda di manleva è stata correttamente proposta dai professionisti esclusivamente nella causa RGN 53429/2010. Questo è l’unico giudizio nei quali l’Arch. (…) e l’Arch. (…) sono stati convenuti e risultano destinatari di una pretesa risarcitoria. La riunione ha lasciato inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 13/07/2011). Negli altri due procedimenti riuniti alcuna domanda è stata proposta nei loro confronti; né per effetto della riunione vi è stato un mutamento nei fatti dei quali i professionisti sono stati chiamati a rispondere o nel titolo in virtù del quale essi hanno agito in manleva nei confronti dell’assicurazione.

La domanda di garanzia nei confronti di (…) è stata pertanto validamente proposta in quanto diretta a tenere indenne i professionisti dalle conseguenze economiche derivanti dall’accertamento della loro responsabilità professionale per i danni cagionati ai committenti e ai terzi, che è il tema del giudizio RGN 53429/2010.

Non è invece ammissibile la richiesta di condanna a risarcire direttamente il danno ai danneggiati formulata dai professionisti. La disposizione citata dagli assicurati, l’art. 1917 co. 2 c.c. attribuisce all’assicuratore la facoltà di pagare direttamente al danneggiato ma non attribuisce un diritto in tale senso al terzo, come chiarisce Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26019 del 05/12/2011 che afferma “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, in forza del secondo comma dell’art. 1917 cod. civ. – che prevede la facoltà dell’assicuratore, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta e l’obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede – non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l’assicuratore e l’assicurato, giacché l’anzidetta facoltà dell’assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l’assicurato. Ne consegue che, in capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell’assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti”. Pertanto, al di fuori dell’ambito della RC Auto nel quale è la legge che prevede espressamente l’azione diretta del danneggiato, l’obbligazione che l’assicuratore assume è solo nei confronti dell’assicurato non potendo l’assicurazione per la responsabilità civile essere inquadrata nell’ambito dei contratti a favore del terzo.

Passando all’esame della questione relativa alla operatività della polizza, la garanzia assicurativa copre “l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati. 1) a terzi (escluso il committente) nell’espletamento delle prestazioni professionali nella sua qualità di ingegnere o Architetto, limitatamente ai danni patrimoniali – compresi i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi – la garanzia è prestata nel limite di un terzo del massimale indicato in polizza e con il massimo di 250.000 Euro”. I danni provocati a (…) srl e (…) snc rientrano in questa ipotesi. In primo luogo, e in replica all’interpretazione offerta della clausola da parte di (…), si osserva che la polizza distingue il danno ai terzi dal danno al committente, non già operando una distinzione in base al soggetto (terzo o committente) che avanza la pretesa risarcitoria, quanto piuttosto sulla tipologia del danno, come si desume dal rilievo che la distinzione terzi/committente non è posta in correlazione con il soggetto autore della richiesta di pagamento ma in relazione al soggetto che subisce il danno. Il distinguo viene utilizzato per restringere l’ambito dei danni risarcibili nel caso in cui siano subiti dal committente, ipotesi in cui vengono introdotte una serie di limitazioni al rischio assicurato sotto la voce “danni alle opere progettate” e “danni patrimoniali”. Conseguentemente rientrano tra i danni ai terzi, risarcibili ai sensi della sezione A n. 1 di polizza, anche i danni di cui il committente richiede la reintegra, per averli a propria volta risarciti ai terzi, danneggiati dall’opera professionale degli assicurati, trattandosi di danni cagionati dal professionista direttamente al terzo e solo indirettamente al committente . Posto che, se richiesti direttamente dal terzo all’assicurato, i danni sarebbero pacificamente ricompresi nella garanzia assicurativa, non avrebbe alcun senso operare un discrimine in relazione al soggetto che formalmente avanza la pretesa.

Infine alla locuzione verbale “nell’espletamento” appare ricollegabile un significato di tipo causale e non di delimitazione temporale. Essa allude evidentemente alla necessità che il danno sia stato cagionato a causa (leggasi nell’espletamento) dell’attività professionale e vale esclusivamente a specificare che la garanzia copre i danni cagionati nell’esercizio della professione intellettuale svolta dall’assicurato.

Come anzi detto, la disciplina contrattuale utilizza la distinzione tra danni ai terzi e danni ai committenti al fine di delimitare il contenuto della garanzia nel caso di danni cagionati direttamente al committente. Questi ultimi non risultano coperti da garanzia assicurativa. I danni cagionati non sono conseguenti alla rovina totale o parziale dell’opera stessa (sezione A n 2 delle condizioni di polizza) né rientrano tra le ipotesi di danni patrimoniali elencati dalla polizza e coperti da risarcimento.

Né risulta invocabile l’estensione di garanzia dettata per la “mancata rispondenza dell’opera all’uso cui è destinata” (pag. 12). E’ scritto nelle condizioni generali di polizza “A parziale deroga di quanto previsto alla voce “Esclusioni” della sezione “Norme Comuni”, l’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate al committente per gravi difetti dell’opera progettata e/o diretta, che rendano inidonea l’opera stessa all’uso cui è destinata riscontrati entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ma non successivamente al collaudo ove previsto .La garanzia comprende i costi sostenuti dal committente per la demolizione e/o rimozione dell’opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto, mentre si intendono esclusi i costi per le modifiche, le migliorie e/o il rifacimento dell’opera stessa La garanzia è prestata nel limite di un terzo del massimale indicato in polizza, con il massimo di e 250,000 Euro per sinistro e per anno assicurativo”. Sono pertanto stabiliti dei precisi ambiti temporali per l’operatività della garanzia che, nella specie risultano ampiamente superati, atteso che non è contestato che i vizi si sono manifestati ben oltre i tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Va dunque affermata l’operatività della polizza in relazione ai danni cagionati ai terzi che i professionisti saranno tenuti a rimborsare ai signori (…), nei limiti delle rispettive quote di responsabilità dedotta la franchigia di Euro 5.000,00, ed entro il massimale di Euro 250.000,00.

E) Le domande delle parti

Le domande logicamente prioritarie sono quelle proposte dai terzi danneggiati nella causa RGN 83762/2010.

In base ai motivi esposti la domanda formulata da (…) srl deve essere accolta e conseguentemente, accertata la responsabilità dei signori (…) e (…) nonché del Condominio C. (…) 36 nella causazione dei danni patiti da (…) srl, tutti i convenuti devono essere condannati in via solidale a risarcire i danni così liquidati Euro 94.270,00 per costi di ripristino oltre rivalutazione dalla data del 24.5.2010 alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al saldo; Euro 92.212,57 per canoni di locazione oltre rivalutazione dalla data del 30.9.2010 alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al saldo; Euro19.509,00 oltre rivalutazione dalla data delle fatture alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al saldo. Per le medesime ragioni va altresì accolta la domanda di (…) snc con la conseguenza che (…), (…) e il Condominio C. (…) 36 devono essere condannati in via solidale a risarcire il danno cagionato all’intervenuto liquidato nell’importo di Euro 12.300,00 per costi di ripristino oltre rivalutazione dalla data del 24.5.2010 alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al saldo e i soli (…) altresì anche l’importo di Euro 1.050,58 oltre rivalutazione e accessori per gli ulteriori costi sostenuti a seguito dell’aggravamento del danno.

Quanto alle domande proposte nella causa RGN 53429/2010:

(…) srl e (…) snc hanno eccepito la carenza di interesse e di legittimazione ad agire degli attori. Nel caso di specie non può dirsi che gli attori non avessero l’interesse ad agire.

L’interesse ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c., quale condizione dell’azione, non si identifica in un mero interesse astratto, bensì consiste nell’ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile. E’ necessario quindi che l’attore prospetti l’esistenza di una situazione specifica in base alla quale la pronuncia giurisdizionale risulti indispensabile per eliminare o prevenire un pregiudizio (Cass. sez. III, Sentenza n. 8845 del 13/04/2007). A seguito dell’accertamento tecnico preventivo gli attori avevano il concreto interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento e quantificazione del danno patito dai terzi che facesse stato nei confronti di tutti i soggetti responsabili dell’evento. In prevenzione hanno quindi instaurato il contraddittorio con tutti i soggetti protagonisti, o quali concorrenti nella causazione del danno, o quali soggetti passivi dell’evento. Anche la domanda di condanna diretta dei responsabili a risarcire il danno a terzi poteva in linea di principio rispondere a tali dettami, considerato che i convenuti (…) e (…), ben avrebbero potuto proporre in questo giudizio a propria volta domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento sia nei confronti degli attori che contro gli altri convenuti. Sotto questo profilo sussiste pertanto anche un interesse proprio, autonomo e distinto degli attori rispetto a quello dei terzi ad agire in giudizio.

Fatte queste premesse, il processo ha accertato la concorrente responsabilità nella causazione dei danni subiti da (…) srl e (…) snc dei convenuti (…) snc, arch. (…), arch. (…) e del Condominio di C. (…) 36 (convenuto con la causa RGN 62954/2010) che, conseguentemente, devono essere condannati a manlevare gli attori di quanto dovessero corrispondere alle società danneggiate a titolo di capitale, interessi e spese di lite ciascuno nei limiti della quota di rispettiva responsabilità (28% e 8%). Quanto alla responsabilità contrattuale dei convenuti (…) snc, dell’arch. (…) e dell’arch. (…) essi devono risarcire il danno cagionato agli attori liquidato nell’importo di Euro 6.964,04 oltre iva e rivalutazione dalla data del 24.5.2010 alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al saldo. La manleva assicurativa di (…) opererà limitatamente alle somme che i professionisti dovranno corrispondere ai signori (…) per i danni cagionati a terzi nei limiti delle quote di responsabilità dedotta la franchigia di Euro 5.000,00 ed entro il massimale di Euro 250.000,00.

Le parti hanno reiterato le istanze istruttorie anche in sede di conclusioni. Si confermano i giudizi di inammissibilità e irrilevanza formulati in corso di causa con le ordinanze del 18.1.2013 e del 19.5.2016.

F) Le spese di lite

La regolamentazione delle spese di lite è la seguente:

I signori (…) sono soccombenti rispetto a (…) e (…) snc. Devono pertanto rifondere le spese processuali sostenute dai terzi danneggiati nel giudizio per atp e nei giudizi di merito e gli onorari corrisposti all’Arch. (…) nel giudizio di atp come liquidati dal giudice. Condominio, professionisti e appaltatore devono rifondere agli attori le spese di lite. Quanto alle spese di CTP sono ripetibili nei limiti dell’importo di Euro 1.248,00 (fatt. n. (…) e 480,00 (fatt. (…)); non rifondibili invece la fattura (…) in quanto attinente a prestazioni tecniche svolte in altro giudizio e la fattura (…) dell’importo di Euro 6.042,10 poiché manifestamente eccessivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013).

L’assicurazione, poiché prevalentemente soccombente rispetto alle domande di manleva degli assicurati, deve rifondere le spese da questi ultimi sostenute.

Le spese di ctu vanno poste a carico solidale dei proprietari, condominio, professionisti e appaltatore e suddivise nei rapporti interni secondo le quote di responsabilità.

Le spese si liquidano come da dispositivo facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato D.M. e applicando lo scaglione medio da 52.000 a 260.000.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

causa RGN 83762/2010

A)In accoglimento della domanda attorea accerta la responsabilità dei signori (…) e (…) nonché del Condominio (…) 36 nella causazione dei danni patiti da (…) srl e, per l’effetto, condanna entrambi i convenuti in via solidale a risarcire i danni che si liquidano nei seguenti importi: Euro 94.270,00 per costi di ripristino oltre rivalutazione dalla data del 24.5.2010 alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al saldo; Euro 92.212,57 per canoni di locazione oltre rivalutazione dalla data del 30.9.2010 alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al saldo; Euro19.509,00 per costi di ripristino oltre rivalutazione dalla data delle fatture alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al saldo;

B)In accoglimento delle domanda dell’intervenuto accerta la responsabilità dei signori (…) e (…) nonché del Condominio (…) 36 nella causazione dei danni patiti da (…) snc e per l’effetto condanna entrambi i convenuti in via solidale a risarcire i danni che si liquidano nell’importo di Euro 12.300,00 per costi di ripristino oltre rivalutazione dalla data del 24.5.2010 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al saldo e i soli (…) altresì anche a risarcire l’importo di Euro 1.050,58 per gli ulteriori costi sostenuti a seguito dell’aggravamento del danno oltre rivalutazione dalla data del 24.5.2010 alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al saldo;

C) in parziale accoglimento delle domande attoree accerta la concorrente responsabilità nella causazione dei danni subiti da (…) srl e (…) snc dei convenuti (…) snc, arch. (…), arch. (…) e Condominio di C. (…) 36 e, per l’effetto, condanna i suddetti convenuti a manlevare gli attori di quanto dovessero corrispondere alle società danneggiate a titolo di capitale, interessi e spese di lite come da capo A) e B) del presente dispositivo ciascuno nei limiti della quota di rispettiva responsabilità pari al 28% per (…) snc, arch. (…), arch. (…) e al 8% per il Condominio;

D)Condanna i convenuti (…) snc, arch. (…), arch. (…) a risarcire il danno cagionato agli attori liquidato nell’importo di Euro 6.964,04 oltre iva e rivalutazione dalla data del 24.5.2010 alla data della presente sentenza oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al saldo;

E) in accoglimento della domanda di manleva condanna (…) a rifondere agli architetti (…) e (…) tutto quanto dovessero corrispondere ai signori (…) in base al capo C) del dispositivo per danni rimborsati ai terzi danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese di lite nei limiti della quota di responsabilità degli assicurati (28% ciascuno) dedotta la franchigia di Euro 5.000,00 ed entro il massimale di Euro 250.000,00;

F) Rigetta ogni ulteriore domanda;

G) Condanna altresì (…) e (…) a rimborsare a (…) srl le spese di lite, che si liquidano in Euro 17.430,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% oltre agli onorari corrisposti al ctu in sede di atp; Condanna altresì (…) e (…) a rimborsare a (…) snc le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.400,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%; condanna l’Arch. (…), l’Arch. (…), (…) snc e il Condominio C. (…) 36 a rimborsare ai sigg.ri (…) le spese di lite che si liquidano in Euro 15.430,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% oltre a Euro 1.728,00 per spese di ctp; condanna (…) PLC a rimborsare a (…) e (…) le spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%; Pone definitivamente a carico solidale di (…) e (…), (…) di Ga.Gi. snc, (…), (…) e Condominio di C. (…) 36 le spese di ctu come liquidate dal Giudice.

Così deciso in Milano il 19 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2018.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.