in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima, come nel caso di meri vizi procedurali, il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede sulla corrispondente istanza. Non osta a una simile statuizione il fatto che, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio prefallimentare fosse non nulla ma addirittura inesistente (ipotesi in cui nei procedimenti introdotti con rito ordinario il giudice d’appello deve dichiarare, anche d’ufficio, l’insanabile nullita’ della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli articoli 353 e 354 c.p.c.; cfr. Cass. n. 21219/2016), in considerazione delle peculiari modalita’ con cui il giudizio prefallimentare ha avvio.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3861

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23246/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore e (OMISSIS), domiciliati in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 172/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2018 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del (OMISSIS), dichiarava il fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l..

2. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 19 agosto 2015, riteneva che la notifica dell’istanza di fallimento dovesse considerarsi inesistente, essendo stata effettuata a un indirizzo di posta elettronica certificata corrispondente a un soggetto diverso dalla societa’ debitrice, accoglieva di conseguenza il reclamo e, previa revoca della sentenza di fallimento, rimetteva gli atti al Tribunale di Napoli per la prosecuzione del giudizio prefallimentare.

3. Ricorrono per cassazione avverso questa pronuncia (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), legale rappresentante della stessa, al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Gli intimati (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e fallimento (OMISSIS) s.r.l. non hanno svolto alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 353 e 354 c.p.c., articolo 12 preleggi, L. Fall., articoli 18 e segg., in quanto la corte territoriale avrebbe erroneamente rimesso gli atti al Tribunale di Napoli per la prosecuzione del giudizio prefallimentare invece che limitarsi a dichiarare la nullita’ della sentenza impugnata; il collegio del reclamo, al contrario, avendo proceduto alla revoca del fallimento per motivi di rito diversi da quelli contemplati dagli articoli 353 e 354 c.p.c., si sarebbe dovuto limitare a questa statuizione lasciando che i soggetti a cio’ legittimati riproponessero eventualmente una nuova domanda di fallimento.

3.2 Il motivo non merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima, come nel caso di meri vizi procedurali, il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede sulla corrispondente istanza (Cass. n. 18339/2015, Cass. n. 25218/2013).

Non osta a una simile statuizione il fatto che nel caso di specie, secondo l’accertamento della corte territoriale, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio prefallimentare fosse non nulla ma addirittura inesistente (ipotesi in cui nei procedimenti introdotti con rito ordinario il giudice d’appello deve dichiarare, anche d’ufficio, l’insanabile nullita’ della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli articoli 353 e 354 c.p.c.; cfr. Cass. n. 21219/2016), in considerazione delle peculiari modalita’ con cui il giudizio prefallimentare ha avvio.

In questo caso infatti non assume rilievo il fatto che l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo non sia (a differenza della nullita’ della notificazione) contemplata dall’articolo 354 c.p.c., norma che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione e non tiene conto della scissione tra edictio actionis e vocatio in jus tipica dei giudizi iniziati con ricorso (si vedano in questo senso Cass. n. 20757/2014, Cass. n. 12353/2014).

Occorre percio’ valorizzare la pendenza del giudizio di primo grado, che nei giudizi introdotti con ricorso si verifica con il deposito dello stesso in cancelleria, mentre nei procedimenti iniziati con citazione si verifica con la notifica della stessa.

Il collegio del reclamo, ove ravvisi l’inesistenza della notificazione del ricorso e il perfezionamento della fase dell’edictio actionis con il deposito dello stesso, ben puo’ quindi dichiarare la nullita’ della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell’articolo 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice.

4.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., poiche’ la corte distrettuale, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna dei reclamati al pagamento delle spese di giudizio espressamente avanzata dalla reclamante.

4.2 Il motivo e’ fondato.

Agli effetti del regolamento delle spese processuali la soccombenza puo’ essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l’articolo 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensi’ una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d’appello rimette le parti davanti al primo giudice ai sensi degli articoli 353 e 354 c.p.c. (Cass., Sez. U., n. 583/1999).

Il giudice d’appello dunque, laddove rimetta la causa al primo giudice nelle ipotesi previste dagli articoli 353 e 354 c.p.c., deve provvedere anche in ordine alle spese di lite.

Pertanto, cassata sul punto la sentenza impugnata, le parti reclamate nel giudizio celebrato avanti alla Corte d’Appello – intimate nel giudizio di legittimita’ – vanno condannate, con decisione nel merito assunta ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, in solido alla rifusione delle spese di quel grado in favore del reclamante, nella misura indicata in dispositivo.

5. La reciproca soccombenza delle parti sul ricorso per cassazione giustifica la parziale compensazione, per meta’, delle spese del giudizio di legittimita’; la residua parte, da porsi a carico degli intimati, e’ liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo sul punto nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, condanna in solido le parti reclamate nel giudizio celebrato avanti alla Corte d’Appello – e intimate nel giudizio di legittimita’ – al rimborso, in favore dei reclamanti, delle spese di quel grado, che liquida in Euro 3.000 oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

Compensa per meta’ le spese del giudizio di cassazione, condannando gli intimati, in solido, al rimborso in favore dei ricorrenti della residua meta’, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.