In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall’erede con un terzo), l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualita’ patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’eventus damni.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|25 settembre 2019| n. 23907

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8876-2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 118/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che il Tribunale dichiarasse ex articolo 2901 c.c. l’inefficacia dell’atto di donazione (rogato dal notaio (OMISSIS) il 29 dicembre 2011, repertorio n. (OMISSIS) raccolta n. (OMISSIS)) col quale (OMISSIS) aveva donato al nipote (OMISSIS) la piena proprieta’ dell’appartamento in (OMISSIS) (AQ) via (OMISSIS) (piano secondo, interno 2, foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) sub (OMISSIS)) e (OMISSIS), moglie del proprio figlio, (OMISSIS), la piena proprieta’ di un altro appartamento, sempre in (OMISSIS) (AQ), via (OMISSIS) (piano terzo, interno 3, foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) sub (OMISSIS)).

A sostegno della domanda, (OMISSIS) espose di essere creditrice di (OMISSIS), sulla base di una scrittura privata stipulata prima dell’atto di disposizione patrimoniale, in data 22 febbraio 2008, con cui aveva ceduto al (OMISSIS) la propria partecipazione alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. per il corrispettivo di Euro 437.000,00 da versarsi entro il 31 dicembre 2011.

I convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituirono e chiesero il rigetto della domanda, eccependo, in particolare, la carenza di legittimazione passiva di (OMISSIS) e l’infondatezza della domanda per carenza dei requisiti essenziali dell’azione revocatoria.

Si costituirono in giudizio anche gli altri convenuti, (OMISSIS) e (OMISSIS), beneficiari dell’atto dispositivo. (OMISSIS) propose domanda riconvenzionale di usucapione dell’immobile censito al foglio (OMISSIS), particolo (OMISSIS) sub (OMISSIS); entrambi i predetti convenuti contestarono la fondatezza della domanda, per carenza dei requisiti dell’azione revocatoria, ed in particolare evidenziarono la carenza di eventus damni, essendo l’immobile gia’ gravato da garanzia ipotecaria.

Successivamente, con atto di intervento volontario autonomo, si costitui’ la (OMISSIS) S.p.a., esercitando a sua volta azione revocatoria in relazione all’atto di donazione gia’ richiamato, in ragione di propri crediti verso (OMISSIS), anch’essi antecedenti all’atto dispositivo, costituiti: a) dalla fideiussione stipulata in data 28 febbraio 2011 per il credito della Banca relativo allo scoperto di conto corrente n. (OMISSIS), fino a Euro 19.718,50; e b) da una seconda fideiussione, stipulata con lettera di garanzia in data 24 dicembre 2007 per lo scoperto di conto corrente n. (OMISSIS) fino all’importo di Euro 168.334,88. Dedusse altresi’ l’istituto di credito che, in ragione di entrambe le fideiussioni, era in possesso di titoli esecutivi costituiti dai decreti ingiuntivi. n. 1013/2012 e n. 1072/2012, entrambi non opposti e dunque irrevocabili.

Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 525/2017, accolse eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da (OMISSIS); rigetto’ la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale da (OMISSIS) per carenza di animus possidendi; accolse entrambe le azioni revocatorie proposte da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) S.p.a. ritenendo sussistente la prova certa dei fatti costitutivi dei diritti azionati.

Avverso la sentenza del Tribunale (OMISSIS) propose gravame al quale resistettero, con separate comparse di costituzione e risposta, la (OMISSIS) e (OMISSIS).

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 118/2018, pubblicata il 23 gennaio 2018, rigetto’ l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado e condanno’ l’appellante alle spese di quel grado in favore di ciascuno degli appellati, dichiarando, altresi’, l’appellante tenuto al versamento di un importo pari a quello gia’ versato a titolo di contributo unificato.

Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi (OMISSIS) e la (OMISSIS).

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, si lamenta la “violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c; dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 2901 c.c.; omesso esame di un fatto allegato e provato (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per aver la Corte di merito omesso di esaminare il fatto allegato e provato, rappresentato dall’esistenza di altri beni immobili idonei a garantire il recupero del credito.

3. Con il secondo motivo, si deduce “violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, u.p., articolo 2697 c.c., articolo 2901 c.c., per mancata valutazione di un fatto storico decisivo e non contestato (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, per non aver la Corte territoriale posto a fondamento della decisione fatti allegati e non contestati, relativi alla consistenza patrimoniale del donante.

4. Con il terzo motivo, si lamenta “violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, u.p., e articolo 116 c.p.c., per mancata valutazione di un fatto storico decisivo e non contestato (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, sostenendosi che l’omissione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale – per non aver considerato la mancata contestazione dell’esistenza di altri beni – comporterebbe un ulteriore vizio di legittimita’, riconducibile all’ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione delle predette norme.

5. I tre motivi proposti, che ben possono essere congiuntamente esaminati, essendo strettamente connessi, vanno disattesi.

5.1. Ed invero, in base all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’, dal quale non vi e’ ragione di discostarsi in questa sede, era onere del debitore dimostrare non solo di essere titolare di altri immobili ma anche che il suo patrimonio residuo fosse di entita’ tale, all’epoca dell’atto di donazione di cui si discute, da essere sufficiente a garantire i creditori.

Questa Corte ha infatti affermato che “In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall’erede con un terzo), l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualita’ patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'”eventus damni”” (Cass. 3/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767).

5.2. Va altresi’ evidenziato che il primo motivo, comunque, involve questioni di fatto, inammissibili in questa sede, e difetta pure di specificita’, non essendo stato indicato specificamente in quali esatti termini sia stata allegata nel giudizio di merito la effettiva consistenza patrimoniale degli ulteriori beni cui il ricorrente fa riferimento in ricorso (non essendo certo sufficiente al riguardo la mera indicazione degli estremi catastali) (Cass. 19/08/2015, n. 16900), tenuto peraltro conto che i medesimi ulteriori beni sono stati assoggettati, per stessa ammissione del (OMISSIS), a procedura esecutiva mobiliare e che la Corte di merito ha specificamente evidenziato la mancata allegazione dell’effettiva consistenza di tali ulteriori beni (v. sentenza impugnata p. 7).

5.3. In ogni caso, non sussiste la lamenta violazione dell’articolo 2697 c.c. ne’ delle ulteriori norme cui si fa riferimento nel primo motivo, alla luce del principio consolidato di questa Corte, che va ribadito in questa sede, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dall’articolo 116 c.p.c.” (Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769).

5.4. Sono inammissibili il secondo e il terzo mezzo, alla luce del principio gia’ affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui “Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericita’ o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (Cass., ord., 22/05/2017, n. 12840).

Peraltro, l’onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, ma non anche per quelli ad essa ignoti (Cass., ord., 4/01/2019, n. 87, Cass. 18/07/2016, n. 14 652; Cass. 13/02/2013, n. 3576); pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto suffragare la denuncia di violazione del principio di non contestazione con la allegazione e dimostrazione della conoscenza, in capo alla controparte, della circostanza che si assume incontroversa (e cioe’, nella specie, della sussistenza di un patrimonio ulteriore di entita’ talmente significativa da poter soddisfare le pretese creditorie di cui si discute in causa), il che non e’ avvenuto nella specie.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attivita’ difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.