in tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, l’indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati i versamenti, della loro natura di pagamenti e del periodo sospetto da prendersi in considerazione e’ idonea a rendere il convenuto in revocatoria edotto della pretesa azionata e ad escludere, pertanto, la nullita’ dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, non risultando necessaria, ai fini dell’individuazione del “petitum” e della “causa petendi”, anche la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca e’ in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7503

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17664/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1799/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2019 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha chiesto che la Corte: (i) dichiari inammissibile il ricorso, ed in subordine che lo rigetti; (ii) accolga il primo motivo del ricorso incidentale e rigetti il secondo. Conseguenze di legge.

La Corte:

RILEVATO

che:

Il Fallimento della (OMISSIS) srl (fallimento dichiarato con sentenza del (OMISSIS) dopo una fase di amministrazione controllata la cui ammissione risaliva al 3/12/2001) agiva L. Fall., ex articolo 67, comma 2 nei confronti della (OMISSIS) spa, succeduta alla (OMISSIS) spa, per ottenere la revoca delle rimesse solutorie effettuate dalla societa’ successivamente fallita sui due conti correnti n. (OMISSIS) e (OMISSIS), nel periodo 3/12/2000 – 3/12/2001, per complessivi Euro 170.741,37.

La Banca si costituiva contestando la fondatezza della domanda.

Il Tribunale accoglieva la domanda del Fallimento nel minore importo di Euro 139.780,47.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 5/11-17/12/2013, ha accolto parzialmente l’appello di (OMISSIS), riducendo l’importo della revoca ad Euro 98.301,53, con condanna della Banca a pagare detto importo alla Curatela, oltre interessi legali dal 25/10/2004 al saldo, ed ha posto a carico della Banca le spese della c.t.u. svolta in primo grado, compensando integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.

Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, per avere, a fronte della verifica del C.Testo Unico di assenza di rimesse revocabili sul conto (OMISSIS), sostituito a dette rimesse regolari le rimesse asseritamente individuate come irregolari dal C.Testo Unico sul conto (OMISSIS), in misura superiore a quanto chiesto a riguardo su detto specifico conto dalla Curatela, non potendo a riguardo valorizzarsi la formula di stile adottata nelle conclusioni, di condanna alla somma “maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU”; e per avere il C.Testo Unico indicato operazioni revocabili sul conto (OMISSIS) parzialmente diverse da quelle indicate dalla Curatela o per importi maggiori da quelli invocati.

Quanto alla sostenuta natura bilanciata delle operazioni indicate, la Corte d’appello ha rilevato che la Banca non aveva contestato quanto affermato in modo specifico alle pagine 3-4 della sentenza impugnata in ordine all’assenza di coincidenza cronologica e di equivalenza contabile nonche’ all’assenza della specifica funzione di costituire la provvista necessaria per l’esecuzione di ordini di pagamento, da cui l’inammissibilita’ della doglianza; quanto al requisito soggettivo della revocatoria, contestato dalla Banca per la ritenuta irrilevanza dei protesti elevati a carico della fallita e per il carattere fisiologico e non patologico dei dati del periodo in oggetto come risultanti dalla visura della Centrale Rischi, la Corte territoriale ha osservato che il Tribunale non aveva valutato i protesti e che le risultanze della Centrale rischi erano indicative della sofferenza, e che in ogni caso i reiterati tentativi infruttuosi per rientrare dall’esposizione bancaria costituivano un significativo indice di sofferenza, che (OMISSIS), quale operatore qualificato, non poteva ignorare o fraintendere.

La Corte ha infine ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio, vista la sproporzione tra la somma richiesta inizialmente e quanto riconosciuto come dovuto.

Ricorre avverso detta pronuncia (OMISSIS), con ricorso affidato a tre motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento, ed avanza ricorso incidentale articolato su due motivi.

(OMISSIS) ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

Il PG ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso principale, in subordine il rigetto; l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, ed il rigetto del secondo motivo.

CONSIDERATO

che:

Col primo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione, sostenendo l’omesso esame da parte della Corte di merito del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, dell’esistenza di affidamenti per complessive Lire 250.000.000, come specificato nell’atto d’appello, nel riferimento al riconoscimento operato dalla stessa Curatela nella comparsa di costituzione e risposta nei prospetti A e B allegati all’atto integrativo della citazione, e ribadito in sede di comparsa conclusionale, nonche’ nella memoria di replica ex articolo 190 c.p.c.

Il motivo e’ infondato, avendo la sentenza di appello motivato, in parte qua, per relationem alla sentenza di primo grado (cfr. pag.4, ult. cpv. nella parte in cui si richiamano le pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado) che aveva espressamente preso in considerazione l’affidamento del conto corrente (cfr. pag. 6 del controricorso, ove e’ trascritta la sentenza di primo grado nella parte che qui interessa).

Tra l’altro, come ha rilevato il PG, la sentenza di appello sul punto non si limita ad esprimere generica condivisione alla sentenza di primo grado, espressamente rilevando che la banca appellante “non aveva contestato in modo specifico quanto affermato alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in ordine all’assenza di coincidenza cronologica e di equivalenza contabile, nonche’ all’assenza della specifica funzione di costituire la provvista necessaria per l’esecuzione di ordini di pagamento”.

La ricorrente nemmeno considera il rinvio operato (in sentenza) alla c.t.u. Soprattutto, la ricorrente neanche indica gli elementi del documento contabile, non valutati o valutati male, che avrebbero invece logicamente imposto una difforme conclusione.

Col secondo mezzo, la ricorrente si duole della “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento alla L. Fall., articolo 67, articoli 2727, 2729 e 2697 c.c., articoli 115-116 c.p.c. e articolo 87 disp. att. c.p.c., nonche’ omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di fatti decisivi per il giudizio – La conoscenza dello stato di insolvenza”.

Contesta la valutazione della Corte del merito in relazione al requisito soggettivo perche’ basata su elementi controversi o non particolarmente significativi, con la confusione tra la conoscenza effettiva e la conoscibilita’, perche’ si e’ basata su elementi probatori privi dei requisiti di gravita’, precisione, concordanza; contesta in particolare che le risultanze della Centrale Rischi avessero andamento patologico e non gia’ fisiologico, e che quanto all’ultima rimessa revocata del 20/4/001, i dati indicativi di sofferenza per il periodo successivo al 30/4/2001 erano stati segnalati dopo la rimessa; sostiene la contraddittorieta’ dell’argomento utilizzato dei reiterati tentativi di rientrare nell’esposizione bancaria.

Il motivo presenta profili di inammissibilita’ ed infondatezza.

Posto che la Corte d’appello ha valorizzato la serie continua dei tentativi infruttuosi per rientrare dall’esposizione, tenendo conto della qualita’ soggettiva di (OMISSIS), quale operatore economico qualificato, a cui non poteva sfuggire il dato evidenziato, deve ritenersi inammissibile la censura nella parte in cui contesta, sostanzialmente, il risultato dell’apprezzamento di fatto operato dal Giudice del merito.

Ne’ e’ riscontrabile alcun vizio di omesso esame delle risultanze della Centrale Rischi, dato che il Giudice di merito le ha valutate, concludendo per la irrilevanza degli stessi al fine di escludere la scientia decoctionis per il periodo successivo e nel resto, la Banca sostiene che se vi fossero stati “sforamenti” del conto, gli stessi sarebbero stati segnalati dalla Centrale Rischi, cosi’ confondendo detto profilo con quello, piu’ generale, dell’andamento del conto, valorizzato dalla sentenza impugnata.

Col terzo mezzo, (OMISSIS) sostiene l’erroneita’ della declaratoria di inammissibilita’ dell’appello in relazione al motivo riguardante la rilevanza della Centrale dei Rischi.

Il motivo e’ inammissibile, dolendosi la parte del mero tipo di pronuncia adottato dalla Corte d’appello (inammissibilita’ invece che infondatezza).

Col primo motivo del ricorso incidentale, il Fallimento si duole dell’avere la sentenza impugnata ritenuto affetta la pronuncia di primo grado dal vizio di ultrapetizione, sostiene di avere articolato la domanda nei termini di condanna a restituire “la somma complessiva di Euro 179,741,37 (derivante dalla somma delle rimesse asseritamente revocabili rilevate sui 2 conti correnti in discussione)…o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU” e quindi di non avere circoscritto la domanda al solo importo specificato; precisa altresi’ che, come accertato dal C.T.U., il conto corrente (OMISSIS) rivestiva le funzioni di conto transitorio, mero strumento di passaggio delle rimesse che poi affluivano nel conto (OMISSIS), e che quindi il tutto avveniva nell’ambito di un rapporto unitario.

Il motivo e’ fondato.

Va a riguardo rilevato che, come affermato nella pronuncia del 28/1/2013, n. 1802, in tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, l’indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati i versamenti, della loro natura di pagamenti e del periodo sospetto da prendersi in considerazione e’ idonea a rendere il convenuto in revocatoria edotto della pretesa azionata e ad escludere, pertanto, la nullita’ dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, non risultando necessaria, ai fini dell’individuazione del “petitum” e della “causa petendi”, anche la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca e’ in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista.

Ed inoltre, la Procedura aveva articolato la domanda di condanna con la quantificazione specifica, aggiungendo la formula di cui sopra, proprio per consentire la giusta quantificazione della condanna, come risultante dalla CTU, e, come tra le ultime ribadito nella pronuncia del 10/8/2018, n. 20707, quando l’attore, con l’atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l’attribuzione di una somma determinata ovvero dell’importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sara’ accertato all’esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall’istante, ma acclarata come a quest’ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo.

Col secondo motivo del ricorso incidentale, il Fallimento si duole della disposta compensazione delle spese di lite.

Il motivo resta assorbito.

Conclusivamente, va respinto il ricorso principale, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; va conseguentemente cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che si atterra’ a quanto sopra ritenuto e che provvedera’ anche a statuire sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Respinge il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.