I rimborsi per miglioramenti apportati dal possessore al fondo spettano al solo possessore in senso proprio e non anche al detentore. La previsione di cui all’art. 1150 c.c. – che attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all’indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa – è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto.

Tribunale Nuoro, civile Sentenza 22 ottobre 2018, n. 547

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di Giudice unico,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1756/2009 R.G. promossa da:

(…) nato ad O., il (…), rappresentato e difeso dagli avv.ti TU.MO. e GI.TA.

– attore –

contro

(…) nato a O. il (…)

– convenuto contumace

e contro

(…) S.P.A. rappresentato e difeso dall’avv. PR.SI.

– terzo chiamato –

e contro

(…), nato a U. (O.), il (…) rappresentato e difeso dall’avv. RO.SI.

– terzo chiamato –

(…), nato a N. il (…) e (…) nata a N. il (…), rappresentati e difesi dall’avvocato MA.LE.,

– terzi chiamati –

(…), (…) E (…);

– terzi chiamati contumaci –

OGGETTO: USUCAPIONE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. (…) ha convenuto in giudizio il fratello (…) chiedendo di essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione del terreno sito ad O. di 8 ettari, 22 are e 13 centiare, distinto in catasto terreni al foglio (…), mappale (…) nonché di dichiarare privi d’effetto nei suoi confronti le trascrizioni pregiudizievoli presenti sul bene tra cui in particolare quelle afferenti la procedura esecutiva n. 29/86 avviata nei confronti del convenuto.

A sostegno della domanda ha allegato di aver acquistato il terreno con scrittura privata andata smarrita e di averlo posseduto dal settembre del 1968 in poi dando corso sul fondo ad una costante attività di miglioramento fondiario e operazioni colturali tra cui la pulitura delle sterpaglie, la delimitazione dei fondi con reti metalliche, la piantumazione di alberi e la loro potatura.

In subordine ha chiesto il riconoscimento del credito per i miglioramenti apportati ai fondi.

2. Il convenuto non si è costituito ed è rimasto contumace.

3. Il G.I. ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario esecutante nella procedura esecutiva n. 29/86, (…) s.p.a. e dell’aggiudicatario del bene (…).

4. Il (…) si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attorea, contestando la sussistenza dei presupposti di merito per l’accoglimento della domanda e rilevando in particolare che sul bene era stato trascritto pignoramento in data 15.3.1986 e dunque prima del termine necessario ad usucapire anche secondo quanto riferito dall’attore.

Si è costituito anche (…) chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea e in subordine la condanna in via generica del (…) e degli altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva, (…) e (…), al rimborso del prezzo versato per l’aggiudicazione ed il (…) anche al risarcimento del danno. Il convenuto (…) ha anche chiesto e ottenuto di essere autorizzato a chiamare in causa i menzionati creditori.

Nel contestare la fondatezza della domanda attorea il convenuto (…) ha esposto, in sintesi, che: il bene era stato da lui effettivamente acquistato all’asta nella procedura immobiliare n. 29/1986 e ne aveva conseguito il possesso nel maggio 2011 in esito all’immissione in possesso con cui era terminata la promossa esecuzione per rilascio (doc. 21 convenuto (…) – operazioni del 16.3.2011), l’azione spiegata dall’attore non gli era opponibile perché non introdotta in sede di opposizione all’esecuzione né per espropriazione, né per rilascio; l’acquisto per usucapione non gli sarebbe stato opponibile perché la domanda introduttiva del presente giudizio era stata trascritta dopo la trascrizione del pignoramento sull’immobile e dopo l’iscrizione ipotecaria sulla cui base era stata avviata l’esecuzione; non sussistevano i requisiti per l’accoglimento della domanda attore e in particolare l’attore non aveva mai avuto il possesso dell’immobile ma al più la detenzione; l’azione spiegata dall’attore s’inseriva in una più ampia serie di controversie avviate da tredici persone che avevano proposto domande di usucapione nei confronti del convenuto (…), allegando di aver acquistato da quest’ultimo i fondi interessati dalla procedura esecutiva 29/86 con scritture private aventi la stessa data e tutte smarrite e di averli poi posseduti sino ad usucapirne la proprietà.

5. (…) è rimasto contumace.

(…) si è costituita chiedendo il rigetto della domanda svolta dal terzo chiamato (…) nei suoi confronti.

6. Nel corso della causa (…) è tuttavia deceduta, il processo è stato interrotto e, in sede di riassunzione, oltre alle parti già in precedenza costituite, si sono costituiti anche P. e (…), figli di (…), che hanno riferito di aver rinunciato all’eredità della madre.

Gli altri successori di (…) convenuti in giudizio e cioè (…) e (…) sono rimasti contumaci.

7. La controversia è istruita documentalmente, nonché a mezzo deposizioni testimoniali. La causa è stata avviata a decisione nelle forme ordinarie.

8. In via preliminare si deve osservare che l’acquisto a titolo originario per usucapione non è impedito dalla trascrizione o iscrizione di formalità sul bene nei registri immobiliari, né tali formalità sono idonee ad interrompere il corso del possesso utile ad usucapire, né rendono inopponibile l’acquisto di colui che usucapisce il bene a coloro che trascrivono la formalità.

Da un lato, infatti, il sistema delle trascrizioni nei registri immobiliari vale esclusivamente a dirimere i conflitti tra aventi causa per atti a titolo derivativo tra vivi da un comune dante causa, mentre, da un altro, gli atti validi ad interrompere o impedire il corso dell’usucapione sono solo quelli che in concreto impediscono l’esercizio del possesso oltre agli atti introduttivi di giudizi volti a conseguire tale obiettivo, equiparati ai primi per evidenti ragioni di ordine pubblico.

In proposito la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di esprimersi. Si vedano tra le altre: Cass. civ. Sez. II, 03/02/2005, n. 2161 secondo cui “Il conflitto tra l’acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell’usucapente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione e dell’anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall’articolo 2644 del c.c., con riferimento agli atti indicati nell’articolo 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa”; Cass. civ., 30/12/2009, n. 27668 “In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell’art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell’opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l’esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo” e Cass. civ. Sez. III Sent., 18/09/2012, n. 15698 “L’usucapione ultraventennale di un bene ipotecato e sottoposto ad esecuzione forzata determina l’estinzione del diritto reale di garanzia e l’acquisto in capo al terzo del diritto di proprietà nella sua pienezza, atteso che la concessione dell’ipoteca non interrompe la continuità del possesso, necessaria al perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario”.

In relazione alla dedotta necessità di eccepire o far valere in via riconvenzionale l’acquisto per usucapione in sede di opposizione all’esecuzione, si deve osservare che in realtà tale necessità non sussiste e che in caso di accoglimento della domanda attorea nel presente giudizio non si verificherebbe alcun conflitto posto che, semplicemente, la mancata opposizione in quella sede ha reso possibile all’aggiudicatario divenire proprietario del bene e conseguirne successivamente il possesso azionando il titolo esecutivo ottenuto, mentre un successivo accertamento della proprietà in capo all’odierno attore consentirà al medesimo di riottenere la disponibilità del bene. Del resto, in ragione dell’efficacia retroattiva dell’usucapione, si deve tenere conto che l’acquisto in capo all’attore del bene priverebbe in primo luogo l’originario proprietario (il convenuto (…)) della proprietà del fondo, con conseguente impossibilità per il medesimo di trasferirne la proprietà – seppur tramite decreto di trasferimento, che integra pur sempre un metodo di trasmissione del diritto a titolo derivativo (Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 31-08-2017, n. 20608) – al terzo chiamato (…).

Per tali ragioni la domanda attorea va esaminata nel merito.

9. In tema di usucapione chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo dell’esercizio del potere di fatto sul bene, ma anche dell’intento di godere del bene quale proprietario (Cass. civ. Sez. II, 26/04/2011, n. 9325).

Tale stato soggettivo (animus possidendi) è comunque dimostrabile per presunzioni a fronte di un esercizio del potere di fatto sul bene univocamente riconducibile alla condizione del proprietario.

A questo proposito si osserva che le attività che i testimoni uditi in corso di causa hanno visto compiere dall’attore in relazione al fondo sono: manutenzione e pulizia del terreno, coltivazione e pascolo del fondo, potatura e cura delle piante, concessione a terzi di pascolare il terreno e delimitazione del fondo.

Tale ultima attività è stata tuttavia riferita solo da un testimone in modo estremamente generico (cfr. deposizione (…)) e non deve aver integrato una recinzione del fondo che è stata, invece, riferita come già presente da tempi risalenti da diversi testimoni, nessuno dei quali l’ha vista realizzare (cfr. testi (…), (…), (…)) e dev’essere comunque rimasta parzialmente incompleta atteso che nel verbale di rilascio del 2011 si dà atto che il fondo non è presidiato da un cancello (doc. 21 (…), operazioni 16.3.2011).

Le altre attività riferite ed in particolare il pascolo del bestiame, la coltivazione, la pulizia e la manutenzione del fondo non sono espressione inequivoca dell’intento di possedere, come osservato dalla giurisprudenza in casi simili (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 03-07-2018, n. 17376: “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; l’interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”; Cass. civ. Sez. II Sent., 29/07/2013, n. 18215: “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus”).

Neppure la cessione in godimento a terzi (riferita in relazione ad una parte degli anni ottanta del secolo scorso dal testimone (…)) è di per sé attività univocamente riconducibile al proprietario di un terreno o di chi ne fa le veci, posto che per stipulare un valido contratto di affitto non serve essere né proprietari, né possessori, ma è sufficiente avere la disponibilità materiale del bene, eventualmente anche a titolo di detenzione.

Anche considerate nel loro complesso, le attività dell’attore riferite dai testimoni e relative al fondo trovano negli atti di causa diversi elementi che impediscono di considerarle inequivoca espressione dell’intento di possedere in veste di proprietario.

In primo luogo, infatti, occorre tener conto che l’attore ha riferito di essere entrato in possesso del fondo per averlo acquistato dal fratello nel 1968 con scrittura privata andata smarrita e che tale identica circostanza è stata riferita da altre dodici persone in altrettante cause di usucapione analoghe alla presente (doc. 24 (…)).

Che un simile smarrimento di (…) abbia davvero avuto luogo è assolutamente inverosimile posto che non è credibile che ben tredici acquirenti abbiano smarrito i rispettivi titoli di acquisto, di cui, tra l’altro non sono stati neppure indicati i contenuti in ordine al prezzo o a qualsiasi altra condizione di acquisto. La circostanza, pertanto, dev’essere semplicemente ritenuta non veritiera e comunque non provata.

Se dunque l’attore non ha conseguito il godimento del fondo per averlo acquistato con la scrittura privata smarrita, tenuto conto che egli ha ricevuto il fondo dal fratello, si deve ritenere assai più verosimile che egli abbia iniziato a godere del fondo quale semplice detentore e cioè per benevola concessione del suo stretto parente, il vero proprietario del terreno.

In ogni caso la stretta parentela tra il proprietario e l’attore e la ritenuta inesistenza della trasmissione del terreno per compravendita, tenuto conto dell’onere probatorio incombente sull’attore, impediscono di ritenere dimostrato il conseguimento del godimento del fondo in veste di vero e proprio possessore.

In secondo luogo, si rileva che il testimone (…) ha riferito di essere nato nel (…) e di riconoscere che la famiglia (…) aveva sempre avuto il possesso del terreno. Il riferimento alla disponibilità del fondo in capo alla famiglia cui appartengono sia l’attore che il convenuto intesa nel suo complesso appare infatti significativo, considerato quanto osservato in ordine all’equivocità degli elementi inerenti l’intento con il quale l’attore godeva del fondo, nel senso di lasciar ritenere che il godimento del fondo da parte dell’attore fosse esercitato in veste di mero detentore per concessione del fratello.

In terzo luogo, il proprietario del terreno e odierno convenuto (…) ha compiuto negli anni alcuni atti qualificandosi quale proprietario del fondo e in particolare: il frazionamento n. 615 del 1990 del più ampio mappale 147a da cui è derivato il mappale 190 del F. 55 oggetto della presente controversia (doc. 12 e 31 (…)) e l’atto datato 14.03.1984 (doc. 28c (…)) con il quale (…) promise in vendita per 40.000 mq sempre il mappale 147a, da cui è derivato il mappale 190. Tali atti, seppur inidonei a interrompere l’eventuale possesso dell’attore o a provare un possesso in capo al convenuto perché non integranti atti concreti d’esercizio del possesso, costituiscono però ulteriori indizi che, letti in correlazione con l’ambiguità dell’immissione nel godimento del fondo in capo all’attore, rafforzano il giudizio di equivocità espresso in ordine all’intento dell’attore nel godere del fondo.

Le ragioni esposte consentono in definitiva di ritenere insoddisfatta la prova dell’intento di godere del fondo quale proprietario da parte di (…). La domanda svolta in via principale dall’attore dev’essere quindi rigettata.

10. La domanda proposta in via subordinata dall’attore è anch’essa infondata, atteso che i rimborsi per miglioramenti apportati dal possessore al fondo spettano al solo possessore in senso proprio e non anche al detentore (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 28/11/2017, n. 28379: “La previsione di cui all’art. 1150 c.c. – che attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all’indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa – è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto”).

11. Le domande proposte in via subordinata dal terzo chiamato (…) sono assorbite in ragione del rigetto delle domande dell’attore.

Ai sensi dell’art. 2668 c.c. si deve ordinare, subordinatamente al transito in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall’attore.

12. Il mancato scrutinio delle domande proposte solo in via subordinata dal terzo (…) nei confronti degli altri terzi chiamati determina la carenza d’interesse in capo a (…) e (…) a veder dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva (da intendere in realtà quale carenza di titolarità passiva nel senso di non essere tenuti pro quota al pagamento di debiti ereditati da (…)) in riferimento alle pretese avanzate in via subordinata dal terzo chiamato (…), comunque rilevata solo in via di eccezione.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza tra l’attore e i terzi chiamati (…) e (…) e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell’attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria.

Visto anche il tenore delle conclusioni rassegnate dai terzi chiamati (…) e comunque tenuto conto dell’esito del giudizio, nonché, sotto altro profilo, della correttezza della loro chiamata in causa in ragione della posteriorità della rinuncia all’eredità rispetto alla vocazione in giudizio, si compensano le spese tra gli stessi e il resto delle parti in causa.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, RIGETTA le domande dell’attore.

ORDINA, subordinatamente al transito in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda giudiziale trascritta dall’attore in data 14.01.2010 al r.gen.299, reg.part.195.

Condanna l’attore a rimborsare al terzo chiamato (…) e al terzo chiamato (…) S.p.A. le spese di lite, che liquida per ciascuno di essi in Euro 2.500,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.

Compensa per il resto le spese tra tutte le parti.

Così deciso in Nuoro il 22 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.