Quanto agli effetti della rinuncia, e’ stato statuito che non puo’ ritenersi obbligato a rispondere dei debiti del de cuius ne’ dell’imposta di successione (nemmeno a titolo provvisorio) il chiamato che abbia rinunciato all’eredita’ ai sensi dell’articolo 519 c.c.. Una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredita’ (articolo 476 c.c.)”, del cui onere probatorio e’ onerata l’Amministrazione finanziaria e che non puo’ fondarsi sulla mera presentazione della denuncia di successione, che “non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredita.

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Corte di Cassazione|Sezione 6 TRI|Civile|Ordinanza|3 giugno 2019| n. 15133

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17408-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO di BOLZANO, depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 18/2018 dep. 26.3.2018, che in controversia su impugnazione, da parte di (OMISSIS), di cartella esattoriale, preceduta da avviso di liquidazione del 5.2.2015 – non impugnato – per imposta di successione di (OMISSIS) (deceduta il 14.10.2013, in relazione alla quale aveva effettuato dichiarazione di successione in data 10.10.2014 e rinunciato all’eredita’ in data 6.6.2015), ha accolto l’appello del contribuente, in riforma della sentenza di primo grado.

La Commissione tributaria di secondo grado ha ritenuto che la rinuncia all’eredita’, avente valore retroattivo, faccia venir meno lo stesso presupposto del tributo, con conseguente inefficacia degli atti tributari.

Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, del Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articoli 28 e 31, dei principi generali in materia di successioni, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, dell’articolo 521 c.c., dell’articolo 115 c.p.c., in combinato disposto.

Deduce che la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione che ha preceduto la cartella impugnata ha reso definitiva la pretesa, con conseguente inefficacia della successiva rinuncia.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

PREMESSO

che:

1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte (Cass. n. 19030/2018, Cass. n. 2820 del 11/02/2005, Cass. n. 6479/2002), “la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non e’ di per se’ sola sufficiente all’acquisto della qualita’ di erede, perche’ a tale effetto e’ necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione”.

2. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 346 del 1990 (all’articolo 36, comma 3, secondo cui “fino a quando l’eredita’ non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredita’, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”), il chiamato puo’ presentare la dichiarazione di successione e pagare la relativa imposta, trattandosi di atto che puo’ essere compiuto anche solo dal chiamato non erede, attribuendosi alla dichiarazione di successione mero scopo conservativo (Cass. n. 22017/2016), senza che cio’ implichi accettazione dell’eredita’.

3. Quanto agli effetti della rinuncia, e’ stato statuito che non puo’ ritenersi obbligato a rispondere dei debiti del de cuius ne’ dell’imposta di successione (nemmeno a titolo provvisorio) il chiamato che abbia rinunciato all’eredita’ ai sensi dell’articolo 519 c.c.. Cass. n. 8053 del 29/03/2017, ha precisato che “una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredita’ (articolo 476 c.c.)”, del cui onere probatorio e’ onerata l’Amministrazione finanziaria e che non puo’ fondarsi sulla mera presentazione della denuncia di successione, che “non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredita’”.

Considerato che:

in relazione alla fattispecie in esame non sussistono precedenti specifici in ordine agli effetti di una rinuncia all’eredita’ sopravvenuta alla mancata impugnazione – e quindi alla definitivita’ – di un avviso di liquidazione ritualmente notificato;

ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rimette gli atti alla pubblica udienza della Quinta sezione civile.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.