il demansionamento ben puo’ essere foriero di danni al bene immateriale della dignita’ professionale del lavoratore, e’ del pari vero che – per costante giurisprudenza di questa S.C. – essi non sono in re ipsa e devono pur sempre essere dimostrati (seppure, eventualmente, a mezzo presunzioni e/o massime di esperienza) da chi si assume danneggiato.


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 5 gennaio 2018, n. 143

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15873-2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 565/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 23/06/2011 R.G.N. 1177/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 23.6.11 la Corte d’appello di Ancona rigettava – per quel che rileva in questa sede – il gravame di (OMISSIS) contro la sentenza n. 264/2008 con cui il Tribunale della stessa sede ne aveva respinto la domanda volta ad ottenere la condanna dell’ (OMISSIS) – (OMISSIS) al risarcimento del danno da demansionamento derivatogli dal fatto che, dopo la sentenza di reintegra nel posto di lavoro in un primo momento emessa dallo stesso Tribunale, egli era stato adibito a mansioni inferiori a quelle originariamente svolte.

2. Statuiva la Corte territoriale che, essendo stata poi riformata in secondo grado la sentenza di reintegra nel posto di lavoro di (OMISSIS), con accertamento della legittimita’ della sua destituzione per appropriazione indebita, cio’ di per se’ dimostrava la legittimita’ della condotta datoriale, nel senso che l’ (OMISSIS) non avrebbe potuto – medio tempore – riassegnare il dipendente alle mansioni originarie, avendo ormai irrimediabilmente perso fiducia nella sua correttezza.

3. Aggiungevano i giudici d’appello che comunque il lavoratore non aveva neppure spiegato se e quali pregiudizi economici avesse sofferto a cagione del denunciato demansionamento; quanto al lamentato danno alla professionalita’, alla salute e al benessere, la Corte di merito rilevava trattarsi di pregiudizi derivanti non dal demansionamento, bensi’ dalla destituzione (che, all’esito del secondo grado di giudizio, era stata definitivamente accertata come legittima).

4. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) affidandosi ad un unico articolato motivo.

5. L’ (OMISSIS) – (OMISSIS) resiste con controricorso.

6. Le parti depositano memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con unico articolato mezzo si denuncia vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali in materia di diritto del lavoro, travisamento dell’articolo 2087 cod. civ. e dei principi posti a tutela dell’integrita’ psicofisica del lavoratore, violazione e falsa applicazione della L. n. 19 del 1990, articolo 9 e delle norme in tema di risarcimento del danno e del nesso causale: ci si duole in ricorso dell’avere la sentenza impugnata respinto la domanda risarcitoria senza comprensibili motivazioni, in base all’erroneo presupposto che la legittimita’ della destituzione giustificasse, a sua volta, il lasciare il dipendente, dopo la sentenza di reintegra (poi riformata), in una situazione di sostanziale inattivita’; prosegue il ricorso con il censurare la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto che i lamentati danni di natura psicofisica conseguissero alla destituzione anziche’ alla forzata inattivita’ cui (OMISSIS) era stato costretto nelle more del giudizio di secondo grado e che, ad ogni modo, la successiva declaratoria della legittimita’ della destituzione giustificasse il demansionamento; continua il ricorso con il criticare la pronuncia d’appello anche la’ dove ha ritenuto che il ritardo dell’ (OMISSIS) nel riammettere in servizio il ricorrente all’esito del periodo massimo di sospensione cautelare previsto dalla L. n. 19 del 1990, articolo 9 non le fosse addebitabile, dipendendo unicamente dal ritardo dell’amministrazione della giustizia: si obietta a riguardo in ricorso che, a prescindere da cio’ e dall’esito definitivo del giudizio avente ad oggetto la destituzione, in ogni caso alla scadenza del periodo massimo di sospensione cautelare il lavoratore aveva diritto di essere riammesso in servizio; infine – conclude il ricorso – la sentenza impugnata non ha neppure preso in considerazione le doglianze dell’appellante in ordine alla CTU espletata in prime cure e alla sua richiesta di rinnovazione dell’accertamento peritale in ordine alle conseguenze della forzata inattivita’ cui era stato costretto il ricorrente.

2.1. Il ricorso e’ inammissibile per l’assorbente rilievo che la sentenza impugnata, nel negare il risarcimento richiesto, si e’ basata su due rationes decidendi fra loro alternative: da un lato la liceita’ della condotta datoriale perche’ giustificata – a monte – dalla poi accertata legittimita’ della destituzione dell’odierno ricorrente per appropriazione indebita, dall’altro l’inesistenza comunque – d’un danno (patrimoniale e non) conseguente al lamentato demansionamento.

Con quest’ultima ratio la sentenza impugnata presta adesione all’accertamento peritale eseguito in prime cure, che ha escluso danni al benessere psicofisico del ricorrente e che, in particolare, ha negato che la sindrome ansioso-depressiva di entita’ lieve-moderata lamentata dal lavoratore (ove mai esistente) fosse conseguenza del demansionamento o del ritardo nella riammissione in servizio dopo la scadenza del periodo massimo di sospensione cautelare.

E se e’ vero che il demansionamento ben puo’ essere foriero di danni al bene immateriale della dignita’ professionale del lavoratore, e’ del pari vero che – per costante giurisprudenza di questa S.C. – essi non sono in re ipsa e devono pur sempre essere dimostrati (seppure, eventualmente, a mezzo presunzioni e/o massime di esperienza) da chi si assume danneggiato (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 6572/06).

Si tratta d’un accertamento in punto di fatto censurabile in sede di legittimita’ come difetto di motivazione solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si possa prescindere per formulare una corretta diagnosi.

Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza costante: v., ex aliis, Cass. n. 1652/12; Cass. n. 569/11; Cass. 29.4.09 n. 9988; Cass. n. 8654/08).

Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica con indicazione della relativa fonte o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, ma vengono effettuate solo generiche doglianze, neppure autosufficienti (perche’ non trascrivono i passaggi salienti della CTU e le critiche ad essa mosse in appello).

L’unica specifica censura a riguardo concerne l’ammissibilita’ del demansionamento come fatto suscettibile di cagionare un danno alla dignita’ professionale del lavoratore, ma si tratta di notazione irrilevante perche’ la sentenza impugnata non ha negato, in linea di principio, la configurabilita’ di tale possibile nesso causale, ma si e’ limitata ad escludere che nel caso di specie vi sia prova che tale danno si sia verificato.

Infine, quanto al diniego di risarcimento di danni patrimoniali (motivatamente espresso in sentenza), si rileva che esso non e’ stato oggetto di specifiche censure in ricorso.

3.1.In breve, essendo inammissibili le censure mosse dal ricorrente ad una delle due rationes decidendi della sentenza (che pertanto non puo’ essere scalfita), e’ vano discutere dell’altra, sicche’ in conclusione il ricorso si rivela inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore di parte controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.