in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall’art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempienza, una totale “restitutio in integrnm”. Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, quest’ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato. In altre parole, se il committente intenda ritenere le opere eseguite e queste siano suscettibili di essere utilizzate, spetta all’appaltatore un compenso nei limiti in cui il medesimo committente abbia ricavato vantaggio.

Tribunale|La Spezia|Civile|Sentenza|26 marzo 2020| n. 182

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1625/2014 promossa da:

CONDOMINIO VIA (…)

rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea FRAU come da mandato in calce all’atto di citazione in opposizione,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA (…) 23 – LA SPEZIA

attorie opponente

contro

RM. s.r.l.

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo RIDOLFI e Massimo ANSALDO, come da mandato in calce alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.,

elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA DORIA 3/2 – LA SPEZIA

convenuta opposta

con la chiamata in causa di

An.Le.

rappresentato e difeso dall’Avv. Gi.MA., come da mandato a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA (…) – LA SPEZIA

terzo chiamato

1

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2014 il CONDOMINIO di Via (…) in Vezzano Ligure proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2014, notificato in data 2 aprile 2014, con il quale il Tribunale della Spezia aveva ingiunto all’opponente il pagamento, in favore di RM. s.r.l., della somma capitale di Euro 10.324,42, a titolo di saldo di fattura per uno stato avanzamento lavori di manutenzione della facciata e della copertura dello stabile.

A sostegno della proposta opposizione, l’attrice rilevava come nel corso dell’opera fossero state sollevate molteplici contestazioni alla ditta, tanto che l’amministratore si era rivolto al direttore dei lavori arch. An.Le., il quale, nonostante le richieste dei condomini, aveva sottoscritto lo stato avanzamento lavori. Il DL era stato quindi sollevato dall’incarico ed era stata disposta consulenza tecnica dalla quale erano emersi evidenti vizi nelle opere eseguite dall’opposta, con un costo necessario alla loro eliminazione pari ad Euro 33.088,28, notevolmente superiore rispetto al preteso credito azionato in via monitoria.

Il Condominio opponente lamentava inoltre un grave inadempimento del direttore dei lavori, che aveva mal vigilato sugli stessi, senza contestare i vizi.

Chiedeva quindi di essere autorizzato alla chiamata in causa del DL, concludendo per la risoluzione del contratto di appalto, con condanna dell’opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento di tutti i danni, pari ai costi necessari all’eliminazione dei vizi. Chiedeva inoltre accertarsi l’inadempimento del DL, con risoluzione del contratto intercorso e restituzione delle somme percepite, ovvero con manleva del terzo in ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo.

RM. s.r.l. si costituiva in giudizio evidenziando di avere correttamente richiesto il saldo dei lavori eseguiti in forza del contratto di appalto, certificati con il SAL emesso dal direttore dei lavori. Concludeva quindi per il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Autorizzata la chiamata, il DL An.Le. si costituiva rilevando che non erano state incluse nel secondo SAL le opere non ancora ultimate e che, ai sensi del contratto appalto, ogni verifica dei lavori era rimessa al collaudo finale, che egli non aveva potuto seguire per l’intervenuta revoca del mandato. Evidenziava in ogni caso che il primo SAL non era stato contestato dalla committente, con pagamento delle sue spettanze, mentre per il pagamento del saldo dei propri compensi era stato emesso decreto ingiuntivo non opposto. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande svolte dall’opponente nei propri confronti.

Le domande svolte dal Condominio opponente nei confronti dell’appaltatrice Rm. sono fondate e meritevoli di accoglimento, pur nei limiti che si vanno ad esporre.

La causa è stata istruita mediante CTU, volta ad accertare quali opere fossero state eseguite, con quantificazione del valore delle opere non eseguite e dei costi occorrenti per eliminare eventuali vizi, nonché per verificare la corrispondenza tra quanto indicato nei certificati dei SAL redatti dal DL ed il numero e quantità delle opere eseguite.

Il perito ha accertato che, a fronte di opere indicate nel SAL n. 2 per un valore di Euro 70.457,85, erano state effettivamente realizzate opere per un valore inferiore, pari ad Euro 60.430,84. Oltre a queste, risultavano effettuate opere extra capitolato per Euro 2.990,04.

Il CTU ha inoltre riscontrato alcuni vizi nelle opere eseguite, quantificando i costi di ripristino degli stessi in Euro 7.660,66.

Infine, è stato rilevato l’utilizzo di materiali differenti da quelli previsti nei computi allegati al contratto, con un costo inferiore pari ad Euro 1.172,44, oltre all’assenza delle certificazioni delle linee vita, con ulteriore decurtazione di Euro 1.750,00.

Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, adeguatamente motivate e parzialmente rettificate a seguito delle osservazioni dei CTP, possono essere condivise ed acquisite.

Ciò posto, si osserva che in tema di contratto d’appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali.

Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell’appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l’opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l’appaltatore abbia realizzato l’opera con ritardo o, pur avendo eseguito l’opera, si rifiuti di consegnarla (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018; nello stesso senso, v. anche, da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019, per cui “in caso di opera non ultimata, restando l’appaltatore inadempiente all’obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine”).

Pertanto, nel caso di specie, il mancato completamento delle opere appaltate – come accertato dal CTU – giustifica la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., integrando grave inadempimento delle obbligazioni gravanti sull’appaltatrice, stante la legittima aspettativa del committente al conseguimento di un risultato completo, che lo esonerasse dalla ricerca di un’impresa cui affidare il compito di portare a termine la manutenzione straordinaria dell’edificio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14034 del 01/07/2005).

Nondimeno, alla declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto non può conseguire la condanna dell’appaltatrice opposta alla restituzione di tutti i compensi percepiti, come domandato dal condominio opponente.

Ed invero, in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall’art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempienza, una totale “restitutio in integrnm”. Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, quest’ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato (in questi termini, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27640 del 30/10/2018). In altre parole, se il committente intenda ritenere le opere eseguite e queste siano suscettibili di essere utilizzate, spetta all’appaltatore un compenso nei limiti in cui il medesimo committente abbia ricavato vantaggio (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16291 del 25/09/2012).

Nella specie, si è visto che il CTU ha accertato l’esecuzione da parte dell’appaltatrice di opere contrattualmente convenute per un valore di Euro 60.430,84, la cui corretta realizzazione è stata solo parzialmente contestata dal condominio committente.

Il compenso spettante all’appaltatore per le opere effettuate va pertanto quantificato detraendo dal valore delle opere effettivamente realizzate (euro 60.430,84) l’importo dovuto dal medesimo appaltatore al committente a titolo di risarcimento dei danni arrecati a causa dei vizi riscontrati in alcune delle opere eseguite (importo quantificato dal CTU in complessivi Euro 12.083,10, di cui Euro 7.660,66 per il costo di ripristino dei vizi, Euro 1.172,44 per l’uso di materiali differenti, Euro 1.750,00 per il costo delle linee vita ed Euro 1.500,00 per il costo degli oneri professionali).

Computando l’IVA sull’importo capitale così ottenuto, il CTU ha quantificato un corrispettivo finale esigibile dall’impresa pari ad Euro 53.332,51.

Non può invece essere riconosciuto in favore dell’appaltatrice il compenso per le opere extra capitolato rilevate (di valore pari ad Euro 2.990,04), siccome eseguite senza l’assenso della committenza.

Ammontando il compenso spettante all’opposta ad Euro 53.332,51 ed essendo documentalmente provato l’avvenuto pagamento da parte della committente di acconti per complessivi Euro 69.080,70 (v. note integrative CTU), ne discende che alcuna ulteriore somma sarà dovuta in favore di Rm., la quale dovrà anzi restituire al condominio committente la differenza tra i maggiori compensi percepiti e quelli effettivamente spettanti, pari ad Euro 15.748,19.

Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato, con condanna dell’appaltatrice al pagamento in favore del condominio dell’importo di Euro 15.748,19, oltre interessi legali dalla domanda e sino al saldo (trattandosi di ripetizione di indebito).

Venendo quindi all’esame della domanda svolta dal condominio nei confronti del direttore dei lavori terzo chiamato, le conclusioni cui è pervenuto il CTU consentono di ritenere integrato l’inadempimento lamentato dal committente.

Il direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”;

rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi;

pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008). Il direttore dei lavori è quindi responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d’opera l’inadeguatezza delle opere, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015).

Nella specie, il CTU, in risposta al quesito n. 6), ha osservato che “il Direttore dei lavori Arch. An.Le., non ha svolto nella completezza i propri compiti.

La condotta del cantiere è infatti priva di un giornale dei lavori o altra documentazione (o comunque non è stata fornita) che attesti sopralluoghi del D.L. (seppure effettuati), eventuali ordini di servizio all’impresa (anche in riferimento ai vizi riscontrati e segnalati allo stesso dalla Committenza).

In merito alla documentazione contabile dei lavori si riscontra la mancanza del libretto misure che dovrebbe indicare, in riferimento alla tipologia di contratto di “appalto a misura”, i rilievi dettagliati delle quantità delle varie lavorazioni. Non è in atti e non è stato possibile recuperare la documentazione contabile del Sal 1. Il relativo importo liquidato si rileva unicamente dal Sal 2.

Le modalità di pagamento dei Sal 1 e 2 (pur trattandosi di lavoro a misura) non corrispondono a quanto indicato quale modalità di pagamento all’Art. 10 del Contratto di Appalto. Sono state contabilizzate nel Sal 2 opere realizzate ma non conformi a quanto contrattualmente convenuto ed indicato nei computi metrici Non sono stati prodotti per quanto sopra verbali di concordamento di nuovi lavori o varianti con relativi nuovi prezzi tra la Committenza e la Ditta esecutrice e sono state fatte eseguire opere in variante con utilizzo di materiali di diversa tipologia da quanto previsto nei computi allegati al contratto. Tutto ciò in contrasto con quanto previsto all’Art. 7 del Contratto di Appalto”.

Con particolare riferimento alle opere indicate nel SAL n. 2, il CTU ha quantificato il valore delle opere effettivamente realizzate in Euro 60.430,84, oltre Euro 2.990,04 per opere extra capitolato (v. tabella D), mentre il DL ha contabilizzato un avanzamento lavori per l’importo superiore di Euro 72.186,45 (v. riepilogo finale dei dati, pag. 22 CTU)

Si tratta di inadempimenti di non scarsa importanza, che – anche al di là dell’omessa rilevazione dei vizi delle opere – hanno esposto il committente al rischio di dover corrispondere all’appaltatore importi in realtà non dovuti (quali quelli oggetto del decreto ingiuntivo opposto), con conseguente integrazione dei presupposti per poter addivenire alla richiesta risoluzione per inadempimento del contratto d’opera.

Non osta a tale conclusione che il direttore dei lavori si fosse riservato di verificare le opere eseguite prima di emettere il terzo ed ultimo SAL, verifica resa impossibile a causa della revoca del mandato. Il terzo chiamato non ha infatti adempiuto all’onere di provare che i vizi potessero essere verificati solo a lavori ultimati (v. Cass. n. 7370/2015 cit.), ciò che peraltro parrebbe da escludersi, atteso che, raffrontando le opere eseguite con il SAL n. 2, il perito ha potuto accertare la presenza di difformità immediatamente verificabili (v. CTU, pag. 27: “alcune voci delle opere indicate nel computo metrico allegato al capitolato d’appalto sono state eseguite in quantità superiore, altre in misura inferiore rispetto a quanto previsto, o non affatto eseguite”).

Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra il condominio ed il direttore dei lavori, per inadempimento di quest’ultimo.

Anche in tal caso, alla risoluzione del contratto non può conseguire l’integrale restituzione di quanto corrisposto dall’opponente in favore del terzo chiamato, avendo il DL svolto precedenti attività non contestate dal committente, per le quali ha diritto al riconoscimento del compenso.

D’altronde, il terzo chiamato ha allegato di avere ricevuto il pagamento soltanto parziale dei propri compensi, tanto da avere richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di Euro 1.644,24 per il saldo degli stessi (v. all. 5 DL).

Deve allora ritenersi che gli acconti di cui alla documentazione prodotta da parte opponente (v. all. 11), corrisposti in data antecedente al SAL n. 2, si riferissero all’opera (non contestata) prestata dal DL in relazione al SAL n. 1 e che, conseguentemente, non siano ripetibili a seguito della risoluzione del contratto. Quanto agli importi relativi al SAL n. 2, l’inadempimento del professionista determina la non debenza degli stessi, a meno che non sia stato regolarmente notificato e non opposto il decreto ingiuntivo prodotto dal terzo chiamato (in tal caso, infatti, il credito del professionista risulterebbe accertato con provvedimento passato in giudicato, non potendosi più porre in discussione il suo diritto ad ottenere il pagamento anche del saldo, a prescindere dalla risoluzione del contratto oggi dichiarata).

Va infine ritenuta inammissibile la domanda di condanna in solido del terzo chiamato alla restituzione della maggiori somme incassate dalla ditta e non dovute, trattandosi di domanda tardivamente proposta dall’opponente in comparsa conclusionale.

Le spese di lite tra l’opponente e l’opposta seguono la soccombenza della seconda e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014.

Le spese tra l’opponente ed il terzo chiamato vengono invece integralmente compensate, stante la soccombenza reciproca (del DL sulla domanda di risoluzione del contratto e del condominio sulla domanda di condanna alla restituzione di quanto corrisposto).

Le spese di CTU, separatamente liquidate, sono poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell’appaltatrice opposta e del DL terzo chiamato, in ragione del 50% ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1) Dichiara risolto il contratto di appalto intercorso tra il Condominio opponente e la ditta Rm., per inadempimento dell’appaltatrice;

2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e, tenuto conto del compenso spettante all’appaltatrice e dei maggiori acconti già corrisposti, dichiara tenuta e condanna Rm. s.r.l. alla restituzione in favore del Condominio opponente dell’importo di Euro 15.748,19, oltre interessi legali dalla domanda e sino al saldo;

3) Dichiara risolto il contratto d’opera intercorso tra il Condominio opponente ed il terzo chiamato, per inadempimento del direttore dei lavori;

4) Respinge le domande di condanna svolte dall’opponente nei confronti del terzo chiamato;

5) Condanna l’opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente, che liquida in Euro 477,00 per esborsi ed Euro 7.254,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell’Avv. An.Fr.;

6) Compensa le spese di lite tra l’opponente ed il terzo chiamato;

7) Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico dell’appaltatrice opposta e del DL terzo chiamato, in ragione del 50% ciascuno.

Così deciso in La Spezia il 25 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto

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Avv. Umberto Davide

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