L’estensione di una servitu’ convenzionale e le modalita’ del suo esercizio devono, percio’, essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli articolo 1362 c.c. e segg., non potendo assumere alcun rilievo il possesso, che e’ criterio idoneo per stabilire il contenuto soltanto delle servitu’ acquistate per usucapione. Solo ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, la servitu’ acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita, ai sensi dell’articolo 1065 c.c., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24727

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25661/2014 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), e (OMISSIS);

– intimati-

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 15/2014, depositata il 23.1.2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.5.2018, dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha convenuto in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, deducendo di esser proprietario di una porzione di fabbricato sito in (OMISSIS), e dello spazio circostante il fabbricato; che, in occasione della vendita di una porzione del fabbricato a (OMISSIS), si era riservato la proprieta’ di detto spazio, costituendo una servitu’ di passaggio pedonale e carrabile sui quattro lati del percorso al solo scopo di consentire l’accesso ad un locale terraneo adibito a garage; che detto vano era stato trasformato in cucina sin dal 1975, per cui la servitu’ non era stata esercitata conformemente al titolo per oltre un ventennio, con conseguente estinzione del diritto ex articolo 1073 c.c.; che inoltre il transito era stato esercitato solo sui lati est per raggiungere il garage, e sul lato nord per raggiungere a piedi il portone di ingresso dello stabile, per cui il tracciato non poteva considerarsi piu’ gravato dalla servitu’ sugli altri lati; che (OMISSIS), con atto del 1993, aveva venduto il proprio immobile agli attuali resistenti, i quali avevano iniziato a compiere atti emulativi, effettuando manovre sul piazzale di esclusiva proprieta’ dell’attore e a parcheggiare le auto, in contrasto con il titolo.

Ha chiesto di dichiarare l’estinzione della servitu’ di transito carrabile nonche’ di quella di transito pedonale sul tratto che corre dal cancello di accesso al portone di ingresso dell’edificio, o, in via subordinata, di stabilire che i convenuti potevano transitare con automezzi ma non eseguire manovre sul piazzale posto all’interno della recinzione esterna del fabbricato, ne’ altre attivita’ non consentite dal titolo. Nella memoria ex articolo 183, ha chiesto di dichiarare, in via subordinata, l’estinzione della servitu’ carrabile per non uso sui lati ovest e sud, e, nel lato est, nel tratto che corre dall’ingresso del locale di proprieta’ dei convenuti al muro a sud del fabbricato, stabilendo le modalita’ di esercizio del diritto nei limiti di quanto effettivamente necessario per il passaggio delle autovetture.

I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la rimozione degli ostacoli che impedivano il libero esercizio della servitu’.

Il tribunale ha respinto la domanda principale, con pronuncia confermata dal giudice d’appello.

La Corte distrettuale ha ritenuto che la servitu’ carrabile non era stata costituita solo per accedere al garage, essendo stata imposta sui quattro lati del fabbricato; che la trasformazione del garage in cucina non impediva l’uso del percorso per finalita’ (trasporto e scarico di merce) comunque connesse all’uso del vano che ne era beneficiato e che l’esercizio parziale della servitu’ non ne aveva determinato la estinzione. Ha ritenuto provato che quantomeno dal 1993 il transito fosse stato esercitato lungo il percorso che andava dal cancello al portone e dal cancello al locale rustico per raggiungere l’ex garage, pur essendo necessaria l’effettuazione di manovre; ha asserito che il ricorrente aveva – comunque riconosciuto la sussistenza della servitu’ intervenendo in un giudizio promosso dai resistenti verso (OMISSIS), loro dante causa, interrompendo il decorso del termine ex articolo 1073 c.c..

Infine ha escluso il diritto di parcheggio ed ha respinto la domanda subordinata proposta nelle memorie ex articolo 183 c.p.c., sostenendo che l’articolo 1065 c.c. puo’ venire in considerazione solo ove sussistano dubbi sull’estensione del titolo o dell’utilitas.

Per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso sviluppato in cinque motivi.

I resistenti non hanno svolto attivita’ difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli articoli 1051, 1064 e 1065 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza asserito che la servitu’ di passaggio comprende la facolta’ di scaricare pacchi, effettuare manovre e sostare i veicoli, mentre il diritto deve essere esercitato conformemente al titolo o al possesso e quindi, nella specie, solo per accedere al vano destinato a garage; che, quindi, cessata tale destinazione dell’immobile, doveva ritenersi estinta la servitu’, essendo decorso il termine ventennale ai fini dell’usucapio libertatis. La Corte distrettuale avrebbe, infine, erroneamente respinto la domanda subordinata con cui era stata chiesto di accertare l’estinzione della servitu’ su parte del tragitto.

Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 1027, 1073 e 1074 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte distrettuale asserito che i titolari del fondo dominante avevano continuato ad esercitare la servitu’, impedendone l’estinzione per non uso, non considerando che i resistenti avevano compiuto attivita’ non rientranti nelle previsioni del titolo (quali lo scarico di merci e l’effettuazione di manovre) e che non costituivano esercizio del diritto.

Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 1165 e 2944 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che il ricorrente avesse riconosciuto la sussistenza della servitu’ con l’atto di intervento nel giudizio promosso dai coniugi (OMISSIS) nei confronti del loro dante causa (OMISSIS), mentre il (OMISSIS) aveva inteso solo impedire il riconoscimento del diritto di proprieta’ sullo spazio circostante il fabbricato ma non riconoscere che la servitu’ non si era estinta.

Il quarto motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, asserendo che il ricorrente aveva richiesto, in via subordinata, di dichiarare l’estinzione della servitu’ nei lati ovest e sud del fabbricato nonche’ nel lato est dal limite dell’ingresso del locale dei resistenti al muro a sud del fabbricato, mentre la sentenza ha respinto la domanda con motivazione del tutto insufficiente, giungendo all’erroneo convincimento che la servitu’ era stata esercitata in modo da impedire l’estinzione del diritto; che i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano dichiarato di non aver visto passare i resistenti su tutti i lati dell’edificio mentre la Corte distrettuale, mal interpretando le risultanze della prova, ha ritenuto che essi non avevano avuto la possibilita’ di osservare l’intera porzione gravata dalla servitu’.

Il quinto motivo censura – letteralmente – la violazione dell’articolo 91 c.p.c., L. n. 794 del 1942, articolo 3 dei Decreto Ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 e 140/2012, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza liquidato i compensi dei difensori non in base al valore della causa dichiarato dal ricorrente, ma alla nota spese dei difensori, ritenendo la domanda di valore indeterminato, attribuendo importi superiori al dovuto.

2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente vertendo su questioni connesse, sono infondati.

La Corte distrettuale ha escluso l’estinzione della servitu’ per non uso, avendo accertato che non era venuta meno la specifica utilitas per la quale essa era stata costituita, ritenendo, sulla base del contenuto dell’atto del 10.7.1991, che la servitu’ non poteva considerarsi volta a consentire solo l’accesso al garage, essendo imposta su tutti i lati dello spazio circostante il fabbricato, e che fosse irrilevante la creazione della cucina, potendo il transito essere legittimamente esercitato non per custodire l’auto ma ad es. per scaricare merce, trattandosi di finalita’ strettamente connesse alla nuova destinazione del vano, non contrastanti con il titolo.

Inoltre, dopo aver ribadito che la servitu’ di transito ha carattere discontinuo e che nessun rilievo puo’ assumere un esercizio saltuario del diritto, ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali dimostrassero che il transito veicolare era stato esercitato “quantomeno dal 1993”.

In tal modo la pronuncia, con accertamento in fatto, ha desunto dal titolo costitutivo della servitu’ l’effettiva estensione del diritto di passaggio, avendo stabilito che la servitu’ era volta a soddisfare generiche esigenze di utilizzazione del vano non inscindibilmente connesse con la sua precedente destinazione a cucina e che, inoltre, rientrava nell’esercizio del diritto anche il transito funzionale alle nuove esigenze di utilizzazione della porzione di proprieta’ dei resistenti.

Tale accertamento in fatto non e’ censurabile per violazione di legge poiche’ l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si riferisce al tipico “error in iudicando” e, nel menzionare la violazione o falsa applicazione di legge, sintetizza i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioe’ quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso esaminato e – il secondo – l’applicazione della norma alla specifica fattispecie concreta, una volta correttamente individuata ed interpretata.

Per contro, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e invade la tipica valutazione del giudice di merito.

Inoltre, la sentenza ha accertato che le manovre effettuate lungo il tracciato asservito erano necessarie per giungere al vano dei resistenti, senza riconoscere facolta’ ulteriori, non strettamente connesse ed indispensabili per esercitare la servitu’, la quale comprende, difatti, tutto quanto necessario per usarne (articolo 1064 c.c.).

Giova, infine, considerare che l’articolo 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell’estensione e dell’esercizio delle servitu’, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi articolo 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario.

L’estensione di una servitu’ convenzionale e le modalita’ del suo esercizio devono, percio’, essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli articolo 1362 c.c. e segg., non potendo assumere alcun rilievo il possesso, che e’ criterio idoneo per stabilire il contenuto soltanto delle servitu’ acquistate per usucapione. Solo ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, la servitu’ acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita, ai sensi dell’articolo 1065 c.c., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente (Cass. 216/2015; Cass. 14088/2010; Cass. 4222/2007).

3. Il terzo motivo e’ infondato.

La sentenza ha rilevato che (OMISSIS), intervenendo volontariamente nel giudizio intentato dai resistenti nei confronti del loro dante causa, (OMISSIS), aveva chiesto che fosse accertata la sussistenza della sola servitu’ di passaggio sulla striscia di terreno che circonda il fabbricato, e ha ritenuto che il ricorrente avesse riconosciuto la servitu’ interrompendo il corso della prescrizione, con valutazione che attiene al merito e che non si espone a censure sotto i profili sollevati in ricorso, poiche’ il riconoscimento del diritto utile ad interrompere la prescrizione per non uso non deve necessariamente concretarsi in una dichiarazione di volonta’ consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il diritto stesso, ma puo’ consistere in qualunque dichiarazione o comportamento incompatibile con la volonta’ di disconoscere la pretesa del creditore.

Tale accertamento e’ rimesso al giudice di merito ed e’ sindacabile solo per vizi di motivazione (Cass. 2.12.2010, n. 24555; Cass. 23.2.2010, n. 4324).

4. Il quarto motivo e’ inammissibile.

La censura e’ volta a sindacare l’insufficienza delle argomentazioni con cui la Corte distrettuale ha respinto la domanda subordinata di riduzione del contenuto della servitu’, sollecitando, inoltre, un inammissibile riesame delle deposizioni testimoniali.

La sentenza, depositata in data 23.1.2014, ricade, tuttavia, nel regime dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con L. n. 134 del 2012, norma che non contempla il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, ma l’omesso esame di un fatto materiale, principale o secondario, avente carattere decisivo, oggetto di domanda o di eccezione.

Lo scrutinio sul vizio di motivazione e’ ammissibile ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, come violazione di legge e nei limiti di garanzia del minimo costituzionale ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 6, ferma comunque l’impossibilita’ di contestare, come nel caso in esame, la sola insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 87053).

Spetta infine al giudice di merito valutare le prove e stabilire quali di esse siano idonee a giustificare la decisione assunta, e tale apprezzamento opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, sindacabile in sede di legittimita’ per vizi di motivazione, sempre nei limiti consentiti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 23940/2015).

5. Il quinto motivo e’ infondato.

Il valore delle cause relative a beni immobili (fra le quali quella di regolamento di confini) si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale, che compete alle parti allegare e provare, sicche’, in mancanza, il giudice deve attenersi alle risultanze processuali, valutando non soltanto gli atti processuali in senso stretto, ma tutta la documentazione esistente nel processo, che conferisca riferimenti oggettivi, tali da offrire al giudice un razionale fondamento di stima.

Ove difettino elementi concreti ed attendibili per la stima, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile (Cass. 636/1980; Cass. 1686/1983).

Il ricorso e’ quindi respinto.

Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensive.

Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente e’ tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Si da’ atto che il ricorrente e’ tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.