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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10588

in tema di assicurazione della responsabilita’ civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l’affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato puo’ scegliere se esperire l’azione diretta, L. n. 990 del 1969, ex articolo 18 (ora Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144), nei confronti dell’assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l’azione risarcitoria, L. n. 990 del 1969, ex articolo 19 (ora Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 283), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa; il tutto rilevando che “la situazione di apparenza non puo’ che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non puo’, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell’interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal (OMISSIS) per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla – accertata – mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10588

Data udienza 31 gennaio 2018

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3240-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, nella qualita’ di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del procuratore Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1893/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto, con conseguente annullamento della gravata sentenza della Corte di Napoli.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), in proprio e in nome e per conto dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), agi’ nei confronti di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a., quale impresa designata dal (OMISSIS), per il risarcimento dei danni conseguiti alla morte di (OMISSIS) (rispettivamente, coniuge e padre degli attori) che era deceduto a seguito dell’urto fra il veicolo in cui era trasportato, di proprieta’ del (OMISSIS), e un autocarro in sosta.

Il Tribunale accolse la domanda, condannando entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patiti dagli attori.

Pronunciando sul gravame proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS)), la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza, escludendo la legittimazione passiva dell’impresa designata dal (OMISSIS); ha rilevato che gli attori non avevano provato la falsita’ del contrassegno assicurativo riferito alla (OMISSIS) (della cui presenza aveva dato atto il rapporto della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro) e, quindi, della inesistenza di una valida copertura assicurativa del veicolo del (OMISSIS).

Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), affidandosi a due motivi; ha resistito la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.

Il PM. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 127 (sostitutivo della L. n. 990 del 1969, articolo 10) e dell’articolo 1901 c.c., nonche’ “motivazione insufficiente su circostanza decisiva della controversia”: i ricorrenti contestano la pertinenza del richiamo effettuato dalla Corte all’indirizzo di legittimita’ che riconosce rilevanza all’apparenza della validita’ del contrassegno a tutela della posizione del soggetto danneggiato, al quale la situazione di copertura assicurativa sia apparsa – senza sua colpa – esistente; rilevano che la compagnia (OMISSIS) – che era stata inizialmente richiesta del risarcimento ed era stata citata in giudizio-aveva negato l’esistenza della copertura assicurativa ed aveva corroborato la propria posizione di estraneita’ presentando anche una denuncia in merito alla falsita’ del contrassegno; aggiungono che l'(OMISSIS) aveva rilasciato certificazione attestante l’inesistenza, nell’archivio elettronico delle targhe assicurate, di coperture assicurative riferite al veicolo del (OMISSIS).

2. Col secondo motivo (che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione della L. n. 990 del 1969, articolo 9 e dell’articolo 2727 c.c.), i ricorrenti lamentano che la Corte non ha considerato che “la non copertura assicurativa si ha sia nel caso di falsificazione (inesistenza) che di mancata copertura” e che la prova “negativa” della mancanza di copertura era stata fornita dagli attori mediante “indizi plurimi e precisi”.

3. I motivi – da esaminare congiuntamente – sono fondati per quanto di ragione.

La Corte ha errato nel riconoscere rilevanza decisiva alla autenticita’ o meno del contrassegno o all’apparenza della sua autenticita’, svolgendo considerazioni che ben si attagliano all’ipotesi in cui la domanda venga proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore che abbia rilasciato (o appaia aver rilasciato) il contrassegno; non ha considerato, invero, che cio’ che rileva, in relazione alla diversa azione promossa nei confronti dell’impresa designata dal (OMISSIS) e’ unicamente la circostanza della mancanza della copertura, L. n. 990 del 1969, ex articolo 19, comma 1, lettera b) e successivamente – Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ex articolo 283, comma 1, lettera b).

Ha errato, conseguentemente, quando ha affermato che e’ “l’autenticita’ del contrassegno che pertanto dev’essere sconfessata in giudizio con prove adeguate” e quando ha svolto le ulteriori considerazioni sulla inidoneita’ della prova della falsificazione del contrassegno; l’accertamento doveva attenere unicamente all’esistenza o meno della copertura e, in funzione di tale oggetto, avrebbe dovuto essere valutata l’idoneita’ degli elementi offerti dai ricorrenti a sostegno dell’operativita’ della copertura del (OMISSIS).

Va richiamata, al riguardo, una recente pronuncia di questa Corte che ha opportunamente rimarcato la distinzione fra la posizione del danneggiato che faccia valere la situazione di apparenza del contrassegno assicurativo e quella del danneggiato che agisca nei confronti del (OMISSIS) facendo valere un difetto di copertura assicurativa, affermando il principio secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilita’ civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l’affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato puo’ scegliere se esperire l’azione diretta, L. n. 990 del 1969, ex articolo 18 (ora Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144), nei confronti dell’assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l’azione risarcitoria, L. n. 990 del 1969, ex articolo 19 (ora Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 283), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa” (Cass. n. 24069/2017); il tutto rilevando che “la situazione di apparenza non puo’ che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non puo’, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell’interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal (OMISSIS) per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla – accertata – mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante”.

La sentenza impugnata e’ dunque viziata – in radice – da un errore di impostazione giuridica che ha orientato la Corte a considerare rilevante una condizione di apparenza circa l’esistenza di una valida polizza assicurativa, che sarebbe stata dirimente nell’ambito di una domanda proposta nei confronti della assicuratrice “apparente” del responsabile, ma e’ invece priva di rilevanza in relazione alla domanda proposta nei confronti dell’impresa designata dal (OMISSIS) sul presupposto della carenza della copertura: rispetto a quest’ultima, dovra’ dunque accertarsi se gli elementi emersi dall’istruttoria siano idonei a dimostrare il difetto di copertura assicurativa quale presupposto per l’operativita’ della garanzia del Fondo.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, dovra’ rivalutare la vicenda alla luce dei principi e criteri sopra indicati.

4. La Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.