al fine di integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’articolo 2054 c.c., comma 3, non e’ sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma e’ al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volonta’, la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo mediante l’adozione di cautele tali che la volonta’ del proprietario non possa risultare superata.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23450

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9250/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Amministratore Delegato rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante – procuratore speciale, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Amministratore Delegato rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante – procuratore speciale, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1460/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 3/3/2015, la Corte d’appello di Roma, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) obbligate a tenere indenne la (OMISSIS) s.p.a. da tutti gli effetti della condanna contestualmente pronunciata nei confronti di quest’ultima, in favore di (OMISSIS), per il risarcimento dei danni da quest’ultimo subiti in conseguenza del sinistro stradale dallo stesso dedotto in giudizio;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come (OMISSIS) (allora minorenne), nel sottrarre furtivamente le chiavi del quadriciclo di proprieta’ della madre, (OMISSIS), successivamente consegnandole a (OMISSIS) (anch’essa all’epoca minorenne), si fosse resa responsabile del sinistro stradale che la (OMISSIS) aveva causato anche per colpa propria (in concorso con (OMISSIS), proprietario conducente del veicolo assicurato dalla (OMISSIS) s.p.a.), con la conseguente affermazione della responsabilita’ della (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. in relazione all’azione di regresso da quest’ultima esercitata;

che, sotto altro profilo, la corte territoriale ha altresi’ evidenziato come (OMISSIS), quale proprietaria del quadriciclo condotto dalla (OMISSIS) in occasione del sinistro, non avesse vinto la presunzione di responsabilita’ sulla stessa gravante ai sensi dell’articolo 2054 c.c., non avendo offerto prova adeguata della circolazione prohibente domino del proprio veicolo (essendosi viceversa realizzata unicamente una circolazione invito domino dello stesso), dovendo conseguentemente ritenersi responsabile per la rivalsa assicurativa in considerazione dei termini del contratto di assicurazione, e in ogni caso ai sensi dell’articolo 2048 c.c., per il fatto della figlia (OMISSIS);

che avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) e (OMISSIS), con due distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base, rispettivamente, di quattro e di otto motivi d’impugnazione;

che la (OMISSIS) s.p.a. resiste con due distinti controricorsi;

che la (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso;

che (OMISSIS) e (OMISSIS), quali genitori di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non hanno svolto difese in questa sede;

che (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo del proprio ricorso, (OMISSIS) censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e degli articoli 40 e 41 c.p. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilita’ della (OMISSIS) nella causazione del danno rivendicato dal (OMISSIS), dovendo escludersi alcun nesso di causalita’ tra i fatti addebitati alla (OMISSIS) e l’evento dannoso denunciato;

che, con il secondo motivo la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 164 c.p.c., comma 4 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullita’ dell’atto di chiamata in causa con il quale la (OMISSIS) s.p.a. aveva agito nei relativi confronti, in considerazione dell’assoluta genericita’, se non dell’integrale assenza, dell’esposizione della causa petendi posta a fondamento della pretesa spiegata;

che, con il terzo motivo, la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato la considerazione di taluni fatti dedotti in giudizio (con particolare riguardo al luogo dell’impatto relativo al sinistro e alle specifiche modalita’ della circolazione del (OMISSIS)) il cui esame avrebbe certamente condotto a una differente decisione della controversia;

che, con il quarto motivo, la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 91 c.p.c. e articolo 92 c.p.c., comma 2 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente individuato l’entita’ della condanna della ricorrente al rimborso delle spese del primo grado del giudizio in favore del (OMISSIS), e per aver erroneamente condannato la (OMISSIS) al rimborso delle spese del giudizio d’appello in favore dello stesso (OMISSIS), essendo quest’ultimo rimasto contumace nel giudizio di secondo grado;

che il primo motivo e’ fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

che, al riguardo, varra’ considerare come il giudice d’appello abbia riconosciuto la responsabilita’ della (OMISSIS) sul presupposto che la relativa condotta avrebbe costituito “un antecedente causale indispensabile non solo per l’assunzione della responsabilita’ derivante dall’impossessamento del veicolo ovvero per la stessa circolazione del veicolo, ma, piu’ specificamente, per l’affidamento a soggetto inidoneo alla guida”, atteso che, “come il proprietario e’ il responsabile ex articolo 2054 c.c., della circolazione, parimenti responsabile, ex articolo 2043 c.c., e’ colui che ponga in essere una condotta che costituisca un antecedente indispensabile del danno, sia nell’ipotesi che faccia perdere al proprietario la legittimazione passiva, assumendola su di se’ nell’ipotesi di circolazione prohibente domino, sia nell’ipotesi che il veicolo circoli semplicemente invito domino, nel qual caso si affianca a quella del proprietario”, atteso che la circostanza che “il veicolo possa essere materialmente guidato da altro soggetto non esclude la responsabilita’ del primo” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

che, sul punto, osserva preliminarmente il Collegio come, al caso di specie, non possa in alcun modo trovare applicazione – ne’ in via diretta, ne’ in via di interpretazione analogica (a cio’ ostando la relativa natura di eccezione alle regole generali sulla responsabilita’ civile: cfr. articolo 14 preleggi) – la disciplina di cui all’articolo 2054 c.c., comma 3, ai sensi del quale “il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, e’ responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la sua volonta’”;

che tale assunto interpretativo deve ritenersi confermato dalla circostanza dell’avvenuta estensione al locatario, per via legislativa (cfr. l’articolo 91 C.d.S., comma 2, ai sensi del quale “ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario e’ responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 3”), della medesima responsabilita’ sancita, dall’articolo 2054 c.c., comma 3, a carico del proprietario, dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio;

che, infatti, la disposizione di cui all’articolo 91 C.d.S., comma 2, nel ritenere indispensabile l’estensione in via espressa della disciplina dell’articolo 2054 c.c., comma 3, al locatario, implicitamente conferma (in coerenza al tradizionale canone interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) l’impossibilita’ di riconoscere, in capo all’articolo 2054 c.c., comma 3, la consistenza di un principio di carattere generale (che avrebbe reso priva di senso l’approvazione espressa della regola dell’articolo 91, comma 2) incline a riconoscere un’eventuale responsabilita’ per i danni derivanti dalla circolazione (in solido con il conducente e salva la prova liberatoria della circolazione contro la propria volonta’) in capo a “chiunque” disponga materialmente del potere di consentire la circolazione di un veicolo su strada;

che, dunque, fuori dai casi tassativamente determinati dalla legge (come accade per il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario di veicoli), il regime della responsabilita’ del soggetto non conducente per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaia dallo stesso resa possibile, deve farsi risalire ai comuni principi ricavabili dall’interpretazione dell’articolo 2043 c.c., ai sensi del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;

che, pertanto, allo scopo di attestare la responsabilita’ (per i danni derivati dalla circolazione) del soggetto (diverso dal proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio o dal locatario del veicolo) cui materialmente deve farsi risalire l’iniziativa (diretta o indiretta) della circolazione stradale, occorre che, rispetto allo specifico evento di danno accertato, sia possibile ricostruire, in capo a detto soggetto, tanto i profili di rimproverabilita’ colposa del comportamento funzionale alla circolazione dannosa, quanto i termini di un diretto nesso di derivazione causale tra l’evento di danno e il comportamento (commissivo od omissivo) specificamente dedotto in giudizio;

che, nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver specificato i prospetta bili profili di rimproverabilita’ colposa del comportamento addebitato alla (OMISSIS) rispetto al danno – con particolare riguardo al dedotto affidamento del veicolo “a soggetto inidoneo alla guida” -, si e’ limitato ad esaurire il tema della valenza causale del comportamento in esame con la mera allegazione della relativa natura di “antecedente indispensabile” alla circolazione dannosa – concettualmente articolato come antecedente causale indispensabile della responsabilita’ derivante dall’impossessamento del veicolo (attraverso la furtiva sottrazione delle chiavi alla proprietaria) e della relativa circolazione affidata a soggetto inidoneo -, trascurando integralmente di procedere all’esame della casualita’ in concreto della condotta, rispetto all’evento di danno, attraverso lo scrutinio del ruolo assunto, sul piano dello sviluppo causale della vicenda, dalla condotta dell’affidataria del veicolo, e dell’autonoma serie causale dalla stessa attivata, al fine di escluderne (o, viceversa, di ammetterne) l’idoneita’ esclusiva alla determinazione dell’evento di danno, alla stregua del disposto di cui all’articolo 41 c.p., ai sensi del quale “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita’ quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”;

che, in particolare, il valore causale determinante (in via esclusiva) del comportamento nella specie osservato dall’affidataria del veicolo risulta ictu oculi rinvenibile dal riscontro delle gravissime imprudenze cui detta affidataria ebbe a rendersi autrice una volta ottenuto l’accesso al veicolo, avendo la stessa disposto, di sua esclusiva iniziativa, il trasporto, rigorosamente interdetto nella specie, di una terza persona sul quadriciclo affidatole, e avendo altresi’ condotto il veicolo su strada, in tale assetto, senza rispettare le regole della circolazione positivamente imposte dalla legge (nella specie, il dovere di osservare il diritto di precedenza), si’ da determinare, proprio in ragione di tali condotte gravemente imprudenti, la verificazione del sinistro dedotto in giudizio;

che la mancata disamina del valore causale determinante in via esclusiva della condotta dell’affidataria del veicolo, e la conseguente carente analisi argomentativa del fatto dedotto in giudizio, vale a tradursi, nel caso di specie – una volta rilevato il carattere incontestato delle modalita’ di verificazione delle vicende che rilevano in relazione alla posizione processuale della (OMISSIS) – nella conseguente falsa applicazione dell’articolo 41 c.p., dovendo nella specie affermarsi il principio di diritto ai sensi del quale, il comportamento stradale tenuto dal conducente di un veicolo senza guida di rotaie (cui detto veicolo sia stato affidato da un soggetto non tenuto per legge a rispondere solidalmente col conducente dei danni prodotti dalla circolazione), il quale di sua esclusiva iniziativa disponga il trasporto, rigorosamente interdetto dalla legge, di un terzo sul veicolo affidatogli, e conduca detto veicolo su strada, in tale assetto, senza rispettare le regole della circolazione stradale positivamente imposte dalla legge, si’ da determinare, proprio in ragione di tale condotta gravemente imprudente, la verificazione del sinistro dedotto in giudizio, deve ritenersi tale da costituire, ai sensi dell’articolo 41 c.p., causa sopravvenuta (al comportamento del soggetto affidante il veicolo) di per se’ sola idonea a determinare l’evento di danno, si’ da escludere il ricorso di alcun rapporto di causalita’ tra l’evento di danno e la condotta del soggetto affidante non tenuto per legge a rispondere solidalmente col conducente dei danni prodotti dalla circolazione;

che, l’accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dalla (OMISSIS) impone, assorbite le restanti censure, la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;

che, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il Collegio di poter decidere nel merito in ordine a tutte le domande proposte nei confronti di (OMISSIS) nel corso del giudizio, disponendone il rigetto;

che l’obiettiva complessita’ delle questioni trattate vale a integrare i presupposti per l’integrale compensazione, tra (OMISSIS) e tutte le relative controparti, delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimita’;

che, con il primo motivo del proprio ricorso, la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato la considerazione di taluni fatti dedotti in giudizio (con particolare riguardo al luogo dell’impatto relativo al sinistro e alle specifiche modalita’ della circolazione del (OMISSIS)) il cui esame avrebbe certamente condotto a una differente decisione della controversia;

che il motivo e’ inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza e’ impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimita’, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimita’ ai soli casi d’inesistenza della motivazione in se’ (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioe’ che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, la’ dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, gia’ del tutto consolidato, secondo cui non e’ consentito richiamare la corte di legittimita’ al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza della ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non gia’ l’omissione rilevante ai fini dell’articolo 360, n. 5 cit., bensi’ la congruita’ del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, trascurando altresi’ di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisivita’ della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato il complesso del materiale probatorio acquisito in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearita’ argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, con il secondo motivo, la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2054 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), avendo la corte territoriale erroneamente invocato il disposto dell’articolo 2054 c.c. (e l’irrilevanza, ai fini della responsabilita’ della (OMISSIS), dell’avvenuta circolazione invito domino del relativo veicolo) in relazione al rapporto assicurativo tra la ricorrente e la (OMISSIS) s.p.a., eventualmente trattandosi, nella specie, della sussistenza, e degli eventuali limiti, dell’azione di rivalsa esercitabile dall’assicuratore nei confronti dell’assicurato in relazione ai contenuti del contratto di assicurazione;

che il motivo e’ inammissibile;

che, infatti – ferma l’indiscutibilita’ della circostanza per cui l’esame dei presupposti di applicabilita’ dell’articolo 2054 c.c. (e le connesse questioni concernenti il ricorso, nella specie, di un’ipotesi di circolazione invito domino e non gia’ prohibente domino) non rilevano direttamente ai fini dei rapporti tra assicurato e assicuratore – il discorso condotto dal giudice a quo, con immediato riferimento al disposto dell’articolo 2054 c.c., nel quadro argomentativo concernente i rapporti tra la stessa (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS), risulta riferito, dalla corte d’appello (anche solo implicitamente) alla necessita’ di attestare, in ogni caso, il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della responsabilita’ della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2054 c.c., allo scopo di rendere ragione della fondatezza dell’azione di rivalsa esercitata dalla (OMISSIS) s.p.a., avuto riguardo alla dedotta inoperativita’ della copertura assicurativa per l’avvenuta circolazione del veicolo della (OMISSIS) senza il rispetto delle condizioni di polizza (con particolare riguardo alle circostanze concernenti la dedotta violazione della regola che fa divieto del trasporto di terzi su veicoli a motore di 50 cc. o, se di cilindrata superiore, ove condotti da minore);

che, conseguentemente, del tutto priva di rilievo deve ritenersi la censura in esame, non avendo la ricorrente colto in modo appropriato le specifiche ragioni di carattere argomentativo dei diversi passaggi della sentenza impugnata posti a oggetto del motivo d’impugnazione proposto;

che, con il terzo motivo, la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 183 e 189 c.p.c. (richiamati dagli articoli 282-bis e quinquies c.p.c.) (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare, in contrasto con l’espresso motivo di appello incidentale proposto dalla stessa (OMISSIS), come la domanda della (OMISSIS) s.p.a. diretta all’affermazione della responsabilita’ della (OMISSIS) ex articolo 2048 c.c. (in qualita’ di genitrice della minorenne (OMISSIS)), fosse stata tardivamente proposta per la prima volta dalla compagnia assicurativa nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado;

che il motivo e’ inammissibile per carenza d’interesse;

che, infatti, di la’ dall’eventuale tardivita’ (o della positiva rilevanza) della domanda proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. ai fini dell’affermazione della responsabilita’ della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2048 c.c. (in qualita’ di genitrice della minorenne (OMISSIS)), varra’ considerare il persistente rilievo della domanda di manleva proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. in ragione dei limiti della copertura assicurativa dalla stessa prestata in favore della (OMISSIS) quale responsabile civile ai sensi dell’articolo 2054 c.c. (in quanto proprietaria del mezzo investitore), valendo sul punto le successive argomentazioni dettate in relazione alla decisione sui motivi d’impugnazione di seguito esaminati;

che, con il quarto motivo, la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c., nonche’ degli articoli 183 e 189 c.p.c. (richiamati dagli articoli 281-bis e quinquies c.p.c.) (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la tardivita’ della domanda di restituzione delle somme avanzata della (OMISSIS) s.p.a. ai sensi dell’articolo 2054 c.c., siccome avanzata per la prima volta con il deposito della comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, altresi’ in assenza di alcuna specificazione della relativa causa petendi (in violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c.);

che, con il quinto motivo, la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 183 e 189 c.p.c. (richiamati dagli articoli 281-bis e quinquies c.p.c.), nonche’ dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale trascurato di rilevare come la domanda di rivalsa proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. nei relativi confronti in ragione dell’avvenuto circolazione del veicolo della (OMISSIS) senza il rispetto delle condizioni di polizza (con particolare riguardo alla circostanza relativa alla violazione della regola che fa divieto del trasporto di terzi su veicoli a motore di 50 cc. o, se di cilindrata superiore, ove condotti da minore) non era mai stata formulata dalla (OMISSIS) s.p.a., con la conseguente violazione dell’articolo 112 c.p.c., per ultrapetizione o, in ogni caso, per modificazione del titolo della responsabilita’ restitutoria della (OMISSIS), illegittimamente trasformata, da aquiliana, in contrattuale;

che, con il sesto motivo, la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 115 e 184 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto superfluo il deposito delle condizioni generali del contratto di assicurazione tra la (OMISSIS) s.p.a. e la ricorrente, sulla base di un’errata applicazione del principio di non contestazione, tenuto conto della mancata formulazione, da parte della (OMISSIS) s.p.a., di alcuna azione di rivalsa fondata sul ridetto contratto di assicurazione, con la conseguente mancata insorgenza di alcun obbligo della (OMISSIS) di assumere una qualche specifica posizione sul punto;

che tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati, quando non inammissibili;

che, al riguardo, osserva il Collegio come – ferma la desumibilita’ della tempestiva proposizione della domanda di rivalsa proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della (OMISSIS) (in ragione dell’avvenuta circolazione del relativo veicolo senza il rispetto delle condizioni di polizza) dalle stesse deduzioni contenute nel ricorso proposto in questa sede (cfr. pagg. 23 e segg. del ricorso della (OMISSIS)) – la corte territoriale, nel considerare l’estensione (e la tempestivita’) delle domande proposte dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della (OMISSIS), risulti essersi attenuta a canoni interpretativi della domanda non palesemente illogici o incongrui;

che, al riguardo, varra’ richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale, e’ assoggettabile al controllo di legittimita’ limitatamente alla valutazione della logicita’ e congruita’ della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volonta’ della parte in relazione alle finalita’ dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volonta’ si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volonta’ dell’autore e’ irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile e’ quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719-01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752-01);

che, peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non e’ tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476-01);

che, nella specie, la ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, cosi’ risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimita’;

che, proprio in forza di tali deduzioni, deve ritenersi non adeguatamente censurata, tanto la ritenuta effettivita’ e tempestivita’ della proposizione della domanda della (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della (OMISSIS) (in ragione dell’avvenuta circolazione del relativo veicolo senza il rispetto delle condizioni di polizza), quanto il ritenuto difetto di contestazione rilevato dal giudice a quo, trattandosi di censure fondate sull’inesistenza di presupposti ritenuti, viceversa, esistenti dal giudice a quo sulla base di argomentazioni giuridicamente corrette e logicamente immuni da vizi;

che, con il settimo motivo, la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per illogicita’ della motivazione e conseguente violazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale affermato, in modo manifestamente illogico, l’insussistenza di una specifica proibizione della (OMISSIS) all’uso del proprio veicolo da parte della figlia (OMISSIS), nonostante l’avvenuta acquisizione della prova che le chiavi di tale veicolo erano state chiuse a chiave in un cassetto (con successivo nascondimento della chiave), con la conseguente chiara attestazione del ricorso di detta proibizione;

che il motivo e’ infondato, quando non inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, al fine di integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’articolo 2054 c.c., comma 3, non e’ sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma e’ al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volonta’, la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo mediante l’adozione di cautele tali che la volonta’ del proprietario non possa risultare superata (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 14/07/2011, Rv. 619233-01);

che, nel caso di specie, la corte d’appello, nell’affermare che la chiave del cassetto, all’interno del quale erano state collocate le chiavi del veicolo (poi sottratte dalla figlia), era stata riposta in un “nascondimento” noto “persino ai testimoni escussi”, ha espresso una valutazione di merito, in ordine all’intrinseca inidoneita’ della cautela adottata, non legittimamente censurabile in questa sede di legittimita’;

che, conseguentemente, l’indicato sviluppo argomentativo deve ritenersi tale da integrare una motivazione piena ed effettiva della decisione impugnata, non avendo il giudice a quo fatto ricorso a elementi argomentativi privi, ictu oculi, di quella minima capacita’ giustificativa dell’apprezzamento posto a fondamento del ragionamento seguito in sentenza, e dunque logicamente non abnormi, dovendo pertanto escludersi la fondatezza della censura sul punto avanzata dal ricorrente;

che, con l’ottavo motivo, la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 91 c.p.c. e articolo 92 n. 4, comma 2 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente individuato l’entita’ della condanna della ricorrente al rimborso delle spese del primo grado del giudizio in favore del (OMISSIS), e per aver erroneamente condannato la (OMISSIS) al rimborso delle spese del giudizio d’appello in favore dello stesso (OMISSIS), essendo quest’ultimo rimasto contumace nel giudizio di secondo grado;

che il motivo e’ in parte inammissibile, e in parte fondato;

che, al riguardo, deve ritenersi inammissibile la censura avanzata con riguardo alla ripartizione delle spese del giudizio primo grado;

che, in particolare, nel pronunciare sul punto concernente la regolazione delle spese del giudizio di primo grado, la corte territoriale si e’ correttamente allineata al consolidato principio, affermato nella giurisprudenza di legittimita’, ai sensi del quale, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non puo’ essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente, abbia conseguito un esito a lei favorevole;

che, cio’ posto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, tanto la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite (e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso delle altre cause legittimanti), quanto quella relativa alla determinazione dell’entita’ delle spese regolate entro i limiti tariffari previsti dalla legge;

che, viceversa, deve ritenersi fondata la censura avanzata in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di appello, avendo la corte territoriale condannato la (OMISSIS) al rimborso delle spese del giudizio d’appello in favore del (OMISSIS), non ostante quest’ultimo fosse rimasto contumace nel giudizio di secondo grado;

che, sul punto, e’ appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, anche al fine di assicurarne continuita’), ai sensi del quale la condanna alle spese processuali, a norma dell’articolo 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attivita’ processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicche’ essa non puo’ essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiche’ questi, non avendo espletato alcuna attivita’ processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011, Rv. 619035-01; Sez. 1, Sentenza n. 43 del 07/01/1999, Rv. 522018-01; Sez. 1, Sentenza n. 9419 del 25/09/1997, Rv. 508243-01);

che, conclusivamente, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, rilevatane la parziale fondatezza, dev’essere accolto l’ottavo motivo del ricorso della (OMISSIS) nei sensi e nei limiti indicati e, disattesi i restanti, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;

che, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il Collegio di poter decidere nel merito in conseguenza dell’accoglimento per quanto di ragione dell’ottavo motivo di ricorso della (OMISSIS), disponendo non esservi luogo a provvedere sulla regolazione delle spese del giudizio di appello nei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS);

che la parziale fondatezza del ricorso e l’obiettiva complessita’ delle questioni trattate vale a integrare i presupposti per l’integrale compensazione, tra (OMISSIS) e tutti i controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS); dichiara assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta tutte le domande proposte nei confronti di (OMISSIS) nel corso del giudizio.

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l’ottavo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS); rigetta tutti i restanti motivi del medesimo ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non esservi luogo a provvedere sulla regolazione delle spese del giudizio di appello tra (OMISSIS) e (OMISSIS).

Dichiara integralmente compensate, tra (OMISSIS) e tutte le relative controparti, le spese di tutti i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimita’.

Dispone l’integrale compensazione, tra (OMISSIS) e tutti i controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.