In particolare, al terzo che abbia subito un danno che ha coinvolto il veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, il codice delle assicurazioni riconosce due forme di tutela:
a) l’azione diretta ex art. 144 codice delle assicurazioni nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile;
b) l’azione diretta ex art. 141 codice assicurazione nei confronti dell’assicurazione del vettore.
E’ importante evidenziare che la principale differenza che sussiste tra detti rimedi riguarda l’ampiezza del thema decidendum, in quanto nell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del vettore l’oggetto del giudizio non comprende l’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Invero, con l’azione di cui all’art. 141 cod. ass., la legge attribuisce all’assicuratore del vettore una funzione liquidatrice “neutra” che prescinde dall’accertamento del profilo della colpa.

 

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Tribunale Latina, Sezione 2 civile Sentenza 18 settembre 2018, n. 2276

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LATINA

– Sezione seconda civile –

in persona del giudice unico, dott.ssa Carmela Musolino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 7068/2013, trattenuta in decisione all’udienza del 27.2.10.2018 e vertente tra

(…) nato a S. il (…)(C.F.: (…))

rappresentato e difeso dall’Avv. Ce.Br. e avv. St.Ca. con studio in Latina via (…) presso cui si domicilia e come da procura in atti

Attore

(…) S.p.A. ((…)) ex (…) nella qualità di impresa designata dal (…) con sede in T. via (…) rappresentata e difesa dall’Avv. Ma.Pi. e domiciliati presso lo studio dell’Avv. Gi.Di. in (…) come da procura in atti

Convenuto

N. in LCA in persona del Commissario Liquidatore domiciliato per la carica in Torino via (…)

Convenuto contumace

(…) residente in R. via (…)

Convenuta contumace

(…) residente in R. via P. n.92

Convenuto Contumace

Oggetto: lesione personale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione parte attrice conveniva in giudizio i convenuti in solido tra loro per accertare e dichiarare la loro responsabilità e per l’effetto condannarli all’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in Euro 108.167,97. Con vittoria di spese e onorari di lite.

A sostegno della domanda deduce che in data 7.1.2011 alle ore 17,30 in S. via SR 156 M. L., loc. C. era trasportato dall’autovettura (…) tg (…) condotta da (…) e di proprietà di (…); che giunto allo svincolo di via (…) l’autovettura sbandava e si schiantava contro il guard – rail esistente; che a causa dell’urto veniva trasportato con il 118 presso l’Ospedale (…) con diagnosi di frattura della tibia, perone e rotula sx; che a causa del sinistro riportava disturbi dell’equilibrio, ansia, alterazione del sonno e che le lesioni subite avevano inciso su specifici aspetti dinamico – relazionali. Conclude per l’accoglimento della domanda.

Si costituiva solo (…) quali Impresa designata dal (…) eccependo preliminarmente la prescrizione della denuncia del sinistro per mancanza di una valida interruzione del termine di cui all’art. 2947 c.c., nullità dell’atto introduttivo per violazione dell’art. 163 c.p.c., improcedibilità e improponibilità della domanda proposta nei confronti delle (…) s.p.a. per inosservanza degli obblighi di cui all’art. 141-145-287 del D.Lgs. n. 209 del 2005 non avendo provveduto alla richiesta di risarcimento danni alla comparente Consap. Nel merito contesta la domanda sia nell’an debeatur che nel quantum e insiste nel rigetto.

La causa veniva istruita con prova documentale, escussione dei testi e CTU medico legale e all’udienza del 27.2.2018 veniva trattenuta per la decisione con i termini del 190 c.p.c.

Preliminarmente occorre valutare le eccezioni sollevate da (…) S.p.A.

Per quanto concerne la prima eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, non essendovi una valida interruzione del termine di cui all’art. 2947 c.c., si ritiene che la suddetta eccezione deve essere rigettata, poiché agli atti depositati nel fascicolo di parte attrice risulta l’invio di lettera raccomandata a.r. in data 25.11.2011 valida ad interrompere il termine prescrizionale della domanda.

Per quanto riguarda la successiva eccezione di nullità dell’atto di citazione ex art. 163 in relazione all’art. 164 c.p.c. si osserva la genericità della stessa eccezione non avendo parte convenuta specificato i casi di nullità e cioè se riguardano gli elementi della citazione attinenti alla vocatio in ius o se riguardano ai casi di nullità attinenti all’edictio actionis.

Ancora anche l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata sulla mancanza di preventiva richiesta di risarcimento alla Consap deve essere rigettata risultando negli atti di parte attrice raccomandata inviata anche alla CONSAP.

Infine sull’eccezione di mancanza di legittimazione passiva delle parti convenute, poggiata sul presupposto che parte attrice non ha dato prova dell’esistenza e validità della garanzia assicurativa prestata dalla (…) S.p.A in LCA, si rileva che parte attrice con memoria ex art. 183 c.p.c. 2 termine ha depositato copia del certificato di assicurazione del veicolo sul quale era trasportato con indicato il periodo di validità 16.10.2010 e il periodo di scadenza 16.4.2011.

Quindi parte attrice con il deposito di detto documento ha assolto anche all’onere probatorio sulla copertura assicurativa del veicolo sul quale era trasportato.

In conclusione tutte le eccezioni sollevate per le argomentazioni sopra esposte sono infondate e vengono rigettate e ne consegue la legittimazione passiva della (…) S.p.A. e delle (…) S.p.A. quale (…).

In via preliminare, si ritiene utile svolgere alcune precisazioni in ordine alla qualificazione giuridica della domanda proposta da (…).

In particolare, al terzo che abbia subito un danno che ha coinvolto il veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, il codice delle assicurazioni riconosce due forme di tutela:

a) l’azione diretta ex art. 144 codice delle assicurazioni nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile;

b) l’azione diretta ex art. 141 codice assicurazione nei confronti dell’assicurazione del vettore.

E’ importante evidenziare che la principale differenza che sussiste tra detti rimedi riguarda l’ampiezza del thema decidendum, in quanto nell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del vettore l’oggetto del giudizio non comprende l’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Invero, con l’azione di cui all’art. 141 cod. ass., la legge attribuisce all’assicuratore del vettore una funzione liquidatrice “neutra” che prescinde dall’accertamento del profilo della colpa.

Tanto premesso, si ritiene che – in applicazione del principio secondo il quale spetta al giudice l’esatta qualificazione della domanda giudiziale senza che lo stesso sia tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti in cui le domande risultano contenute, dovendo per converso avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dai fatti dedotti (Cass., n. 3012/2010) -, la domanda di risarcimento del danno proposta da (…) debba essere ricondotta nell’alveo dell’azione diretta di cui all’art. 141 cod. ass..

Difatti, nonostante parte attrice abbia chiesto la condanna in solido della compagnia assicurativa del vettore e del proprietario del veicolo sul quale era trasportato al momento del sinistro, il contenuto sostanziale degli atti induce a ritenere che l’attore abbia inteso proporre la domanda di risarcimento esclusivamente nei confronti dell’assicurazione del vettore.

Ciò si trae dal fatto che a fondamento della domanda parte attrice ha dedotto la sussistenza del nesso causale tra il sinistro oggetto di causa e il danno riportato, senza prospettare profili di colpa del conducente del veicolo sul quale era trasportato al momento del sinistro.

Tuttavia, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’assicuratore (Cfr. Cass. n. 23706/2016; Cass. n. 21896/2017) e, quindi l’evocazione nel presente giudizio dei convenuti (…) e (…) non rappresenta un ostacolo alla riconduzione della domanda di risarcimento nel paradigma dell’azione disciplinata dall’art. 141 cod. ass..

Ne consegue, sotto il profilo dell’onere della prova, che il terzo trasportato deve provare di avere subito un danno a seguito del sinistro, ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141 (ex multis Cass. n. 16181/2015.

Tanto chiarito, si ritiene che sia stato convincentemente provato il nesso eziologico tra il sinistro oggetto di causa ed i danni lamentati dal (…).

In particolare l’attore ha allegato che in data 7.1.2011, in qualità di trasportato sul veicolo (…) di proprietà di (…) e condotto da (…), percorreva in Sezze la via (…) loc. Ceriara, e che giunto nei pressi dello svincolo che conduce alla via (…) il veicolo sbandava e si schiantava contro il guard rail. L’attore ha, altresì, dedotto che a causa dell’urto riportava la frattura di tibia, perone e rotula sx.

La ricostruzione dei fatti operata dall’attore trova un preciso riscontro negli elementi emersi dalla prova testimoniale. Infatti, la teste (…) ha dichiarato di avere visto l’incidente in quanto seguiva con la propria autovettura la (…) ed ha confermato che la vettura improvvisamente sbandava e finiva con la fiancata laterale destra e la parte anteriore contro il divisore centrale della strada e che all’interno vi era il (…) che lamentava dolori alle gambe.

A tale riscontro testimoniale risulta agli atti l’intervento dell’ARES 118 che nel redigere il verbale di intervento ha attestato la presenza di (…), l’airbag esploso e le cinture allacciate.

Da tali dichiarazioni emergono elementi idonei a rappresentare la riconducibilità eziologica dei danni lamentati dall’attore al sinistro per cui è causa.

Non può, infine, trascurarsi che il legame eziologico tra il sinistro in oggetto e i danni lamentati dall’attore trova un preciso riscontro anche nei risultati dell’accertamento medico legale effettuato dal consulente d’ufficio dott. Br.Pi., il quale ha ritenuto compatibile la patologia riscontrata con la dinamica del sinistro dedotta dal (…).

Si ritiene, pertanto, provato il nesso eziologico tra i danni subiti dall’attore e il sinistro per cui è causa.

Ciò posto, sotto il profilo del quantum debeatur, si rileva, passando ad esaminare i pregiudizi lamentati dall’attore, ai fini della liquidazione del ristoro del danno non patrimoniale, alla luce delle indicazioni offerte dalla Suprema Corte (sentenza n. 12408 del 7.6.2011), fare riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico – fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall’Osservatorio per la Giustizia civile di Milano nel 2009 ed aggiornate al 2017, le quali, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell’11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomici funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale.

La liquidazione alla stregua dei richiamati parametri tabellari può subire una personalizzazione solo se ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfetariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un’ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (ex multis Cass. n. 21939/2017).

Nel caso di specie, detto adeguamento in relazione alla dedotta perdita della capacità lavorativa generica non può essere praticato.

Invero, la consulenza tecnica d’ufficio ha escluso che la menomazione dell’integrità fisica abbia inciso negativamente sulla capacità lavorativa generica e specifica del (…) (il periziando ha dichiarato di essere stato all’epoca del sinistro in attesa di occupazione e di svolgere attualmente il lavoro di operaio onde i postumi non hanno inciso in concreto su un’attività specifica e non impediranno lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa).

Ne consegue che il creditore – danneggiato deve fornire la prova del raggiungimento del risultato favorevole in base a circostanze certe e puntualmente dedotte (Cass. civ., n. 9558/1998; Cass. civ., sez. lav., n. 6506/1985), dovendo la possibilità perduta essere valutata secondo criteri di verosimiglianza, alla stregua dell’id quod plerumque accidit, in relazione ad una percentuale di probabilità superiore a quella relativa all’evento sfavorevole.

Nel caso di specie, l’attore non ha, però, fornito tale prova non essendo sufficiente la sola dichiarazione testimoniale del padre del danneggiato.

Il c.t.u. nominato, sulla scorta della documentazione medica prodotta, ha rilevato che (…) in conseguenza del sinistro ha riportato “frattura pluriframmentaria scomposta del piatto tibiale, una frattura metaepifisaria prossimale del perone ed una frattura pluriframmentaria del polo inferiore della rotula di sinistra” ed ha quantificato la compromissione permanente dell’integrità biologica derivatane nella misura del 6%, l’invalidità temporanea assoluta in 90 giorni e l’invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 90.

La valutazione medico legale merita condivisione in quanto coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione medica in atti e supportata da diffusa e convincente motivazione, né risulta contestata dalle parti.

A tal proposito, si osserva che la consulenza di parte attrice a firma del dott. (…) prodotta unitamente all’atto di citazione, in quanto scritto del terzo a contenuto valutativo, è dotata di valore puramente indiziario ed indicativo.

Considerata, quindi, l’età della danneggiata all’epoca del sinistro (39 anni), appare equo determinare il risarcimento del danno come segue: danno biologico punti 6% Euro 7.009,85 – Invalidità temporanea totale gg. 90 Euro 4.219,20 – Invalidità temporanea parziale al 50% gg.90 Euro 2.109,60 – Danno morale (33,33%) Euro 4.445,77 – Spese mediche Euro 1.025,61

Per un totale di Euro 18.810,03.

Si evidenzia che, considerato che l’obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, la sua liquidazione non può che avvenire all’attualità, ovvero secondo il valore pecuniario corrente al momento della liquidazione. Risponde a tale esigenza l’applicazione dei valori stabiliti dall’ultima tabella di liquidazione del danno alla persona aggiornata dal Tribunale di Milano, per l’anno 2017 – 2018 come sopra evidenziato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, al (…) riconosciuto il complessivo importo di Euro 18.810,03 attuali.

Si ritiene che detto importo determinato all’attualità debba essere maggiorato degli interessi compensativi in misura legale.

Una parte della giurisprudenza di legittimità ha, infatti, evidenziato che il danno da lucro cessante concretantesi nell’accrescimento patrimoniale in concreto pregiudicato o impedito dall’illecito altrui, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità, e non di mera possibilità, il danneggiato avrebbe conseguito se l’illecito non fosse stato compiuto ai suoi danni e non deve essere perciò riconosciuto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte. L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige, insomma, la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. civ., n. 11353/2010; Cass. civ., n. 4052/2009; Cass. civ. n. 3268/2008; Cass. civ., n. 22347/2007; Cass. civ., n. 20591/2004; Cass. civ., n. 20591/2004; Cass. civ., n. 12452/2003). Tanto premesso in iure, si osserva in facto che, ancorché nel caso di specie alcuna allegazione sia stata compiuta dall’attore in merito all’impiego che sarebbe stato fatto delle somme ottenute a titolo di risarcimento nel caso in cui ne avesse avuto la disponibilità immediata, la sussistenza dei presupposti del danno da ritardo può essere desunta in via presuntiva dagli elementi acquisiti, e in particolare dalla significativa entità della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis. Facendo, invero, uso delle massime di comune esperienza si ritiene che gli importi attribuiti all’attore, ove conseguiti tempestivamente, sarebbero stati investiti in modo fruttifero.

Ciò non di meno, in difetto di specifica allegazione circa le modalità di investimento, al danneggiato deve essere riconosciuto il solo interesse di mora in misura legale.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento proposta dall’attore nei confronti della compagnia assicurativa, (…) S.p.A. le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza. Nei rapporti tra parte attrice e gli altri convenuti le spese vanno compensate, giustificandosi la sua evocazione nel presente grado di giudizio solo per ragioni di litisconsorzio processuale.

Le spese del CTU dott. Bruno Pilato liquidate con decreto del 11.7.2017, devono essere poste definitivamente a carico della compagnia assicurativa (…).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

– accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da (…) e, per l’effetto condanna la (…) S.p.A. ex (…) nella qualità di impresa designata dal (…) persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’attore, dell’importo di Euro 18.810,00 oltre interessi in misura legale;

– condanna (…) S.p.A. ex (…) nella qualità di impresa designata dal (…) in persona del legale rappresentante p.t alla rifusione, in favore di (…), delle spese di lite, che liquida in Euro 4.835,00 per compensi, Euro 660,00 per spese, oltre accessori di legge;

– pone definitivamente a carico di (…) S.p.A. le spese di c.t.u. dott. Bruno Pilato

Così deciso in Latina il 16 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.