Nel caso di sinistro stradale ascrivibile a responsabilita’ concorrente di piu’ conducenti, tutti privi di copertura assicurativa, l’obbligazione indennitaria gravante sull’impresa designata nei confronti del danneggiato ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera (b), cod. ass., sara’ contenuta entro un limite pari al prodotto del singolo massimale minimo di legge applicabile ratione temporis, moltiplicato per il numero dei corresponsabili.
Al principio che precede si deroga quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio uno solo dei corresponsabili; oppure abbia invocato la responsabilita’ dell’impresa designata quale garante d’uno solo dei corresponsabili; od ancora quando nel corso del giudizio di merito la solidarieta’ tra i corresponsabili si sia sciolta per qualsiasi causa.

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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|27 agosto 2020| n. 17893

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1936-2018 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1326/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Il 21 settembre 2008, a Vittoria (RG), si scontrarono frontalmente l’autoveicolo Nissan Primera condotto da (OMISSIS), privo di assicurazione, ed il ciclomotore Kimco condotto da (OMISSIS), anch’esso privo di assicurazione, a bordo del quale viaggiava (OMISSIS).

Quest’ultimo e il conducente del ciclomotore persero la vita in conseguenza dello scontro.

2. I prossimi congiunti di (OMISSIS) (e cioe’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); di essi il ricorso non indica il rispettivo grado di parentela col defunto, limitandosi ad affermare – a p. 6 – che si tratta dei genitori e dei fratelli della vittima) nel 2010 convennero dinanzi al Tribunale di Ragusa, sezione di Vittoria:

-) gli eredi di (OMISSIS), conducente del ciclomotore;

-) (OMISSIS), conducente dell’autoveicolo antagonista;

-) la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, sempre e comunque, “la (OMISSIS)”), nella sua veste di impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della strada.

Di tutti chiese la condanna risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del loro congiunto.

3. Il Tribunale di Ragusa, secondo quanto riferito nel ricorso, dichiaro’ con sentenza la litispendenza rispetto ad altro giudizio, precedentemente introdotto nel 2009 dinanzi al Tribunale di Firenze (il ricorso non dice ne’ da chi, ne’ nei confronti di chi fu introdotto tale giudizio).

Gli attori riassunsero il giudizio dinanzi a quest’ultimo ufficio giudiziario.

4. Dinanzi al Tribunale di Firenze si costituirono gli eredi di (OMISSIS) e la (OMISSIS). Il ricorso non riferisce quali difese svolsero le suddette parti.

Il ricorso tace, altresi’, sulle difese svolte da (OMISSIS).

5. Con sentenza 17.3.2015 n. 897 il Tribunale di Firenze accolse la domanda proposta dagli eredi di (OMISSIS), ma attribui’ alla vittima un concorso di colpa. Il Tribunale ritenne che (OMISSIS) tenne una condotta colposa consistita nell’accettare di essere trasportato su un ciclomotore omologato per il trasporto di una sola persona, e per di piu’ condotto da persona in evidente stato di ebbrezza.

Non e’ chiaro quale sia stata la percentuale di colpa addossata dal Tribunale alla vittima: nella sentenza d’appello si dice a p. 2 che essa fu del 30%, ed a p. 8 che fu invece del 40%.

Con analoga menda, nel ricorso per cassazione si legge a p. 8 che la percentuale di colpa addossata alla vittima fu del 40%, mentre a p. 12 si dichiara che fu del 30%.

6. La sentenza di primo grado venne appellata dai congiunti di (OMISSIS) in via principale, e dalla (OMISSIS) in via incidentale.

I primi censurarono la sentenza di primo grado sia nella parte in cui aveva attribuito alla vittima un concorso di colpa, sia nella parte in cui aveva compensato le spese del grado; la seconda si dolse di essere stata condannata al pagamento nei confronti dei congiunti della vittima di una somma di denaro complessivamente eccedente il massimale minimo di legge vigente ratione temporis.

7. Con sentenza 7 giugno 2017 n. 1326 la Corte d’appello di Firenze accolse l’appello principale nella parte concernente le spese di lite; accolse altresi’ l’appello incidentale e condanno’ gli eredi di (OMISSIS) a restituire alla (OMISSIS) le somme che fossero risultate eccedenti rispetto a quelle dovute in base al massimale minimo di legge (somme che la Corte d’appello tuttavia non quantifico’).

Ritenne la Corte d’appello che:

-) (OMISSIS) aveva tenuto molteplici condotte colpose, e precisamente: salire a bordo di un veicolo guidato da persona in evidente stato di ebbrezza e sotto l’influsso di stupefacenti; salire a bordo di un veicolo omologato per il trasporto di una sola persona, nonostante fosse evidente che il mezzo non aveva alcun alloggiamento per un passeggero; salire a bordo di un veicolo “probabilmente di provenienza illecita”;

-) la vittima era a conoscenza di tutte le suddette circostanze, e cio’ doveva desumersi dal fatto che mezz’ora prima del sinistro essa era stata notata in compagnia del conducente, ed ambedue erano in stato di ebbrezza;

-) la condotta suddetta doveva ritenersi concausa del sinistro, sul presupposto che la prudenza avrebbe dovuto imporre alla vittima di non prendere posto a bordo del ciclomotore;

-) gli accertamenti tossicologici compiuti in sede penale erano liberamente utilizzabili dal giudice civile, a prescindere dalla loro utilizzabilita’ nel processo penale, e dimostravano lo stato di ebbrezza del conducente e del trasportato;

-) il ciclomotore era di provenienza illecita, perche’ privo di targa e documenti;

-) corretta fu la quantificazione del concorso di colpa attribuito alla vittima dal giudice di primo grado, tenuto conto della maggiore eta’ della vittima, e del fatto che “il suo affidamento fu’ gravemente irriflessivo per una molteplicita’ di motivi (tutti sopra esposti) e per il fatto che ha condiviso con il conducente il grave grado di altera zone che ha influito scientemente sulle sue capacita’ di giudizio, oltre che per la scelta di impiego di un ciclomotore non proprio”.

8. Con riferimento invece, all’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS), la Corte d’appello osservo’ che:

-) il sinistro si era verificato il 21 settembre 2008;

-) a quella data il massimale di legge stabilito dall’articolo 128 codice delle assicurazioni era pari a Euro 774.685,55;

-) infatti l’aumento del suddetto massimale ad Euro 2.500.000 fu disposto dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198, con decorrenza dall’11 dicembre 2009.

La Corte d’appello, pertanto, per quanto in questa sede ancora rileva, lascio’ ferma la liquidazione del danno e la ripartizione delle colpe come compiuta dal primo giudice; dichiaro’ che l’importo del massimale minimo di legge era pari all’epoca del sinistro ad Euro 774.685,55; aggiunse che tale massimale andava ripartito tra i vari danneggiati ai sensi dell’articolo 291 cod. ass., “con la condanna degli stessi appellanti principali eredi (OMISSIS) e degli altri appellati eredi Stanciu alla restituzione a favore della (OMISSIS), nella qualita’ detta, del maggior importo percetto e risultante non dovuto rispetto a quanto dalla stessa corrisposto per compulsum in ottemperanza della sentenza” di primo grado.

All’esito di tali valutazioni la Corte d’appello compenso’ per meta’ le spese del doppio grado, ponendo la restante meta’ a carico dell’impresa designata.

9. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dai congiunti di (OMISSIS), con ricorso fondato su nove motivi ed illustrato da memoria, nella quale si prospetta un decimo motivo di ricorso. Nessuno degli intimati si e’ difeso.

10. Con ordinanza interlocutoria 15.11.2019 n. 29777 questa Corte ha rilevato che il ricorso non era stato notificato agli eredi della persona indicata come proprietario del veicolo su cui viaggiava la vittima. Ordino’ di conseguenza ex articolo 331 c.p.c., la rinnovazione della notifica a tale (OMISSIS), rappresentante volontario degli eredi del responsabile civile, per tale indicato nella sentenza d’appello.

11. Adempiuto tale incombente da parte dei ricorrenti, la causa e’ stata discussa e decisa nell’adunanza camerale del 4 giugno 2020, cosi’ fissata in applicazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 1, e del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, articolo 36, comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va esaminata per prima, ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 2, l’eccezione di nullita’ dell’intero giudizio d’appello, sollevata dai ricorrenti alle p. 9 e ss. della memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

Ivi i ricorrenti sostengono una tesi cosi’ riassumibile:

-) l’atto d’appello venne da essi notificato all’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), il quale era il rappresentante volontario degli eredi del defunto (OMISSIS), cioe’ il responsabile civile del sinistro in quanto conducente del ciclomotore su cui viaggiava la vittima, (OMISSIS);

-) la procura (sostanziale) conferita dagli eredi (OMISSIS) al suddetto (OMISSIS) era tuttavia nulla;

-) eco, l’atto d’appello non era stato notificato alla giusta parte, con conseguente nullita’ del giudizio.

1.1. – La suddetta allegazione e’ inammissibile.

Essa infatti e’ contenuta nella memoria di cui all’articolo 380 bis c.p.c., e prospetta un ulteriore motivo di impugnazione, rispetto a quelli illustrati nel ricorso.

Tuttavia la memoria di cui all’articolo 380 bis c.p.c., non puo’ contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle gia’ proposte (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017, Rv. 645587 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 26332 del 20/12/2016, Rv. 642766 – 01; Sez. U, Sentenza n. 11097 del 15/05/2006, Rv. 588613 – 01; e cosi’ gia’, significativamente, Sez. 2, Sentenza n. 1942 del 19/07/1962, Rv. 253046 – 01).

Ne’ e’ esatto quanto dedotto dai ricorrenti a p. 9 della memoria, e cioe’ che il nuovo vizio da essi denunciato con la memoria sarebbe rilevabile d’ufficio.

I ricorrenti infatti hanno censurato nella memoria una nullita’ – in tesi verificatasi nel giudizio di appello, e consistita in un vizio nella individuazione della “giusta parte” processuale.

Una nullita’ di questo tipo puo’ si’ essere rilevata d’ufficio, ma solo nel grado di giudizio nel quale essa si verifica (e dunque, nel nostro caso, nel grado di appello).

Se il rilievo officioso non avvenga, la suddetta nullita’ resta sanata se non fatta valere tempestivamente col ricorso per cassazione, in virtu’ del principio di conversione delle nullita’ in motivi di gravame (articolo 329 c.p.c., comma 2).

2. – Col primo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata e’ affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 1227, 2043, 2054, 2055, 2059 c.c..

Deducono, al riguardo, che il concorso colposo del terzo trasportato, deceduto in conseguenza di un sinistro stradale, non sarebbe opponibile ai congiunti della vittima.

2.1. – Il motivo e’ infondato, alla luce del principio secondo cui in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile (Sez. 3, Sentenza n. 8127 del 23.4.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017, Rv. 643995 – 01; conforme Sez. 3 -, Sentenza n. 4208 del 17/02/2017, Rv. 643137 – 01, tra le tante).

Non decisive, al riguardo, appaiono le contrarie osservazioni svolte dai ricorrenti nella memoria (pp. 2-3), le quali non affrontano e non confutano neanche uno degli argomenti gia’ posti da questa Corte (ed in particolare dalla citata ordinanza 10220/17) a fondamento della contraria soluzione.

3. – Col secondo motivo i ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto dimostrata la sussistenza dello stato di ebbrezza in capo al conducente del ciclomotore ( (OMISSIS)), e che di conseguenza altrettanto erroneamente avrebbe ritenuto sussistere la colpa di (OMISSIS), per avere accettato di salire a bordo di un mezzo condotto da una persona ebbra.

Sostengono che, cosi’ giudicando, la Corte d’appello avrebbe da un lato violato l’articolo 132 c.p.c., e dall’altro trascurato di esaminare un fatto decisivo.

Deducono, in particolare, che la Corte d’appello ha tratto la prova dello stato di ebbrezza del conducente del ciclomotore da un accertamento tossicologico compiuto durante le indagini preliminari “senza il rispetto di alcuna regola circa la sua assunione”; e che comunque quell’esame non poteva essere opponibile agli odierni ricorrenti, i quali non erano stati posti in condizione di partecipare al relativo accertamento.

3.1. – Prima di esaminare il presente ed i seguenti motivi di ricorso (coi quali i ricorrenti in sostanza lamentano che alla vittima non si sarebbe dovuto attribuire alcun concorso di colpa per il solo fatto di essere trasportato a bordo d’un veicolo condotto da un ubriaco) giova premettere, al fine di fugare qualsiasi dubbio circa la conformita’ della presente decisione al diritto comunitario, che l’articolo 13, comma 3, della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (concernente l’assicurazione della responsabilita’ civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) impone agli Stati membri di adottare “le misure necessarie affinche’ qualsiasi diposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una poliva di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostane eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero”.

E’ discusso in dottrina se tale norma impedisca al giudice nazionale di addossare al trasportato, nell’ipotesi suddetta, anche solo un concorso di colpa; oppure se la norma comunitaria impedisca al giudice nazionale di addossare al trasportato, nell’ipotesi suddetta, l’intera responsabilita’ dell’accaduto, ma non gli vieti di ritenerlo parzialmente corresponsabile (e cio’ sul presupposto che le norme sul concorso colposo della vittima, di cui all’articolo 1227 c.c., pertengono alla materia del diritto delle obbligazioni, ed in quanto tali sfuggono alla competenza comunitaria).

Tuttavia tale problema non viene in rilievo nel presente giudizio, ne’ puo’ questa Corte prendere posizione su esso, dal momento che ne’ in primo grado, ne’ in appello, ne’ col ricorso per cassazione, alcuna delle parti ha mai sollevato la questione della compatibilita’ dell’articolo 1227 c.c. con l’articolo 13 Direttiva 2009/103, sicche’ qualunque ipotetico errore che possa aver commesso il Tribunale su tale questione e’ ormai coperto dal giudicato interno.

3.2. – Nella parte in cui lamenta la violazione dell’articolo 132 c.p.c., il secondo motivo di ricorso e’ infondato.

La violazione di tale norma, infatti, puo’ dirsi sussistente soltanto quando la motivazione del provvedimento impugnato manchi sinanche come segno grafico, oppure sia totalmente incomprensibile.

Non e’ questo il nostro caso, dal momento che la motivazione circa l’utilizzabilita’ degli atti di indagine penali nella sentenza qui impugnata non manca (pagine 7-8), ne’ puo’ dirsi inintelligibile: la Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che eventuali vizi procedurali nel compimento dell’esame tossicologico non potevano incidere sul suo risultato concreto. Giusta o sbagliata che fosse, tale motivazione e’ comunque ben chiara, e dunque non sussiste il prospettato vizio di nullita’ per mancanza della motivazione, ex articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

3.3. – Nella parte in cui lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo il motivo e’ del pari infondato.

La Corte d’appello, infatti, non ha affatto trascurato di prendere in esame la circostanza invocata dai ricorrenti, e cioe’ la mancata partecipazione di un loro rappresentante o difensore agli accertamenti urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto. Ha, al contrario, preso in esame tale circostanza, osservando che la necessita’ di provvedere tempestivamente a raccogliere prove suscettibili di deperimento, quale e’ un esame tossicologico, impediva di identificare ed avvisare di tale esame i congiunti della vittima.

4. – Col terzo motivo i ricorrenti lamentano l’erroneita’ della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente un valido nesso di causa tra lo stato di ebbrezza del conducente del ciclomotore ed il sinistro.

Nella illustrazione del motivo sono contenute due censure concettualmente distinte.

Con una prima censura i ricorrenti sostengono di avere, con l’atto d’appello, impugnato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto esistente un nesso causale tra l’ebbrezza di Ioan (OMISSIS) (e la conseguente colpa del passeggero, che a quegli incautamente si affido’) e la sua imprudente manovra di invasione dell’opposta corsia di marcia; e che la Corte d’appello aveva “omesso di motivare su tale specifica dogli anza” (cosi’ il ricorso, p. 15).

4.1. – Tale censura, da qualificare come denuncia d’una nullita’ processuale per mancanza totale della motivazione, e’ infondata.

A p. 8, quarto capoverso, primo rigo, della sentenza impugnata, la Corte d’appello infatti da’ atto che gli appellanti dedussero “la mancata prova dell’idoneita’ causale dello stato d’ebbreua (del conducente) nella determinazione dell’incidente”, ed a seguire sono esposte le ragioni del rigetto dell’impugnazione su questo punto.

Omessa motivazione, dunque, non vi fu.

4.2. – Con una seconda censura (pp. 16-17 del ricorso) i ricorrenti sostengono una tesi giuridica cosi’ riassumibile:

-) la Corte d’appello ha ritenuto che vi fosse un nesso causale tra l’ebbrezza del conducente e il sinistro;

-) tuttavia “allorche’ si discuta di causalita’ materiale, come nella specie l’articolo 1227 c.c., comma 1, deve essere improntato non piu’ e non gia’ al criterio della causalita’ adeguata (id quod plerumque accidit), bensi’ al criterio della certezza processuale baconiana e non pascaliana

-) la Corte d’appello non aveva rispettato tale criterio, perche’ “rimane ancorata, nel suo ragionamento, alla genericita’ dei casi sen. za trovare elementi di conferma nel caso concreto”.

4.3. – Il motivo e’ inammissibile.

La Corte d’appello ha attribuito alla vittima un concorso di colpa per avere tenuto tre diverse condotte imprudenti: essere salita a bordo d’un ciclomotore condotto da persona manifestamente in stato di ebbrezza; essere salita a bordo d’un ciclomotore manifestamente concepito per il trasporto d’una sola persona; essere salita a bordo d’un ciclomotore condotto da persona che egli sapeva priva di patente.

La seconda e la terza di tali rationes decidendi sono state tuttavia impugnate in modo inammissibile (cfr. a, § 5 e ss.).

Pertanto, anche a voler ammettere per mera ipotesi che davvero lo stato di ebbrezza del conducente non fu causa del sinistro (e di conseguenza che la scelta della vittima di affidarsi ad un conducente ubriaco non ebbe rilievo causale nella causazione del danno), l’attribuzione alla vittima d’un concorso di colpa resterebbe comunque giustificata dalle altre condotte sopra elencate.

4.4. – La seconda ragione di inammissibilita’ e’ che il motivo sostiene tesi giuridiche contrastanti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, e dunque e’ inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c..

Al di la’, infatti, dell’uso di espressioni non del tutto felici (“probabilita’ baconiana”, “probabilita’ pascaliana”) che, avulse dal contesto in cui vennero inizialmente usate, hanno finito per divenire nell’argot forense formule vuote, i principi affermati da questa Corte in tema di nesso di causalita’ sono pochi e semplici.

La causalita’ nel mondo del diritto puo’ essere materiale o giuridica.

La causalita’ materiale deve legare una condotta illecita alla lesione d’un diritto, ed e’ disciplinata dagli articoli 40 e 41 c.p..

La causalita’ giuridica deve legare la lesione d’un diritto alle conseguenze dannose che ne sono derivate, ed e’ disciplinata dall’articolo 1223 c.c..

La causalita’ materiale non e’ un “fatto”, come tale suscettibile di accertamento con documenti o testimoni. La sussistenza d’un rapporto di causalita’ e’ un giudizio, da compiere con gli strumenti della logica deduttiva, cioe’ col ragionamento.

Il ragionamento deduttivo che gli articoli 40 e 41 c.p., impongono al giurista, quando si tratti di accertare il nesso causale ai fini della responsabilita’ civile, e’ quello probabilistico: un danno puo’ dirsi causato da una condotta illecita quando sia ipotizzabile che le probabilita’ del suo verificarsi, se il responsabile avesse tenuto una condotta alternativa, sarebbero state minori delle probabilita’ contrarie.

Cosi’, nel caso di specie, lo stato di ebbrezza di (OMISSIS) si sarebbe potuto dire causa o concausa del sinistro a condizione che fosse possibile ipotizzare che, se egli fosse stato sobrio, le probabilita’ d’una invasione della corsia opposta sarebbero state minori delle probabilita’ che egli avrebbe tenuto correttamente la destra.

E questo e’ stato per l’appunto il criterio, corretto, applicato dalla Corte d’appello, la’ dove ha ritenuto (p. 8, ultimo capoverso, terzo rigo) che di norma chi percorre un rettilineo ed e’ sobrio non invade l’opposta corsia.

Il criterio giuridico applicato dalla Corte d’appello e’ stato dunque corretto; lo stabilire, poi, se le prove raccolte consentissero in concreto di affermare che il tasso alcolemico riscontrato in corpore normalmente produce gli effetti ravvisati dalla Corte d’appello costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimita’ (Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014, Rv. 630127 – 01; Sez. 3 Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019, Rv. 653576 – 01).

5. – Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell’articolo 1227 c.c., e l’omesso esame d’un fatto decisivo.

Sostengono che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che il ciclomotore sul quale viaggiava la vittima non fosse omologato per il trasporto di due persone, ne’ aveva una conformazione tale da consentire il trasporto di un passeggero.

5.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ lo stabilire se un ciclomotore sia o non sia omologato per il trasporto di due persone non e’ certo una valutazione in diritto, ma e’ un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito.

Nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., i ricorrenti precisano di avere voluto, col motivo in esame, censurare il fatto che la Corte d’appello, nel ritenere il ciclomotore condotto da (OMISSIS) non omologato per il trasporto di due persone, non avrebbe indicato la fonte del proprio convincimento (p. 5 della memoria).

Ma, in primo luogo, nelle pp. 17-19 del ricorso, ove e’ illustrato il quarto motivo, vanamente si cercherebbe una simile censura, sicche’ essa deve ritenersi nuova; in secondo luogo il vizio motivazionale non e’ piu’ censurabile in sede di legittimita’, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., n. 5, salve le ipotesi estreme di motivazione del tutto mancante o del tutto incomprensibile, ipotesi qui non ricorrenti.

6. – Col quinto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione degli articoli 1227, 2054 e 2055 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c..

Tornano a sostenere che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente uno stato di ebbrezza in capo al conducente del ciclomotore, e che comunque i fatti posti dalla Corte d’appello a fondamento del giudizio di corresponsabilita’ della vittima erano irrilevanti, ed inidonei a dimostrare il suddetto apporto causale.

6.1. – Anche questo motivo e’ inammissibile perche’ censura un apprezzamento di fatto.

7. – Col sesto motivo i ricorrenti lamentano la “omessa motivazione in ordine alla decisivita’ della dichiarazione di (OMISSIS) resa ai Carabiniere”. Sostengono che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere “generiche” le censure con le quali gli appellanti si dolsero in appello del fatto che il giudice di primo grado aveva attribuito rilievo decisivo alle dichiarazioni rese da tale (OMISSIS) ai Carabinieri nell’immediatezza del fatto, e sulla base delle quali il giudice di merito avrebbe fondato il proprio giudizio circa lo stato di ebbrezza del vettore e della persona da lui trasportata.

7.1. – Il motivo e’ inammissibile, in quanto:

a) la Corte d’appello, pur dichiarando generico il motivo, lo ha comunque esaminato nel merito, reputando attendibili ed utilizzabili le dichiarazioni della persona escussa dai Carabinieri;

b) tale ultimo giudizio costituisce una valutazione incensurabile in questa sede.

8. – Col settimo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe ritenuto che il sinistro fu concausato dall’ebbrezza del conducente del ciclomotore, senza previamente avere accertato il tasso alcolemico di questi.

8.1. – Il motivo e’ infondato, dal momento che lo “stato di ebbrezza” per la legge e’ la condizione di chi presenti un tasso alcolemico superiore a 0,5 mg di alcool per litro di sangue (articolo 186 C.d.S.); sicche’ la Corte d’appello, affermando che il conducente del ciclomotore si trovava in “stato di ebbrezza”, ha implicitamente affermato che questi aveva un tasso alcolemico superiore a 0,5 mg/l. Ne’ i ricorrenti denunciano sotto questo aspetto il travisamento delle prove.

9. – L’ottavo motivo contiene tre censure.

Con una prima censura i ricorrenti affermano che l’appello incidentale della (OMISSIS) non poteva essere accolto, ma si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile per genericita’, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c.

9.1. – Tale censura e’ stata rinunciata dai ricorrenti con la memoria di cui all’articolo 380 big c.p.c., sottoscritta dal solo difensore.

Questa Corte, in passato, ha manifestato opinioni discordi circa la possibilita’ per il difensore, non munito di procura ad hoc, di rinunciare validamente ad uno solo dei motivi di ricorso per cassazione gia’ proposti.

Secondo un primo e piu’ risalente orientamento, tale rinuncia non sarebbe possibile, in quanto il difensore non ha la disponibilita’ dei singoli motivi di ricorso, e piu’ in generale del diritto sostanziale della parte; e che comunque, diversamente argomentando, si consentirebbe al difensore (privo di specifico mandato) di “svuotare” sostanzialmente l’impugnazione, cosi’ aggirando anche la disciplina di cui all’articolo 390 c.p.c. (che prevede non solo la necessita’ del consenso della parte alla rinuncia, ma anche l’acquiescenza della controparte (Sez. 3, Sentenza n. 2585 del 09/03/1998, Rv. 513487 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1295 del 06/02/1998, Rv. 512366 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3941 del 06/05/1997, Rv. 504102 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1341 del 08/02/1988, Rv. 457492 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2745 del 12/05/1979, Rv. 399056 – 01).

Di avviso esattamente contrario e’ stato invece altro orientamento, il quale ritiene che la rinuncia ad uno o piu’ motivi di impugnazione (purche’, ovviamente, quest’ultima resti sorretta da uno o piu’ motivi non rinunciati) puo’ essere effettuata, anche nel corso della discussione orale, dal difensore munito di semplice procura ad litem, poiche’ tale scelta attiene ad una valutazione tecnica circa le piu’ opportune modalita’ di svolgimento dell’impugnazione, riservata in quanto tale al difensore e non implicante un atto di disposizione del diritto in contesa (Sez. L, Sentenza n. 29779 del 19.11.2018; Sez. 1, Sentenza n. 22269 del 03/11/2016, Rv. 642643 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19411 del 30.9.2016; Sez. 1, Sentenza n. 12638 del 09/06/2011, Rv. 618314 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11154 del 15/05/2006, Rv. 590029 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 15962 del 23/10/2003, Rv. 567635 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2196 del 25/02/1995, Rv. 490721 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 276 del 29/01/1976, Rv. 378951 – 01).

9.1.1. Ritiene il Collegio che la questione appena tratteggiata non possa essere risolta con un giudizio a priori. Non e’ possibile, infatti, sostenere che la rinuncia ad un solo motivo di ricorso non comporti mai, per definizione, la disposizione dei diritti sostanziali della parte; ne’ e’ possibile, all’opposto, sostenere che attraverso quella rinuncia il difensore disponga sempre e comunque dei diritti della parte.

Lo stabilire, infatti, se la rinuncia anche ad un solo motivo di ricorso comporti una disposizione dei diritti sostanziali della parte e’ un giudizio che puo’ essere compiuto solo a posteriori, avuto riguardo alle specificita’ del caso concreto.

Cosi’, ad esempio, se un ricorso per cassazione contenesse due motivi, l’uno volto a contestare il merito della decisione, l’altro la regolazione delle spese, la rinuncia soltanto al primo di tali motivi determinerebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata sulla questione di fondo, e costituirebbe una sostanziale disposizione del diritto posto a fondamento dell’impugnazione.

All’opposto, se un ricorso per cassazione contenesse due motivi, tutti e due volti a censurare la medesima statuizione di merito ma sotto diversi profili (ad es., l’uno per violazione di legge, l’altro per omesso esame d’un fatto decisivo), la rinuncia ad uno solo dei suddetti motivi non potrebbe comportare alcuna disposizione del diritto della parte, che resterebbe comunque sub

9.1.2. Quest’ultima ipotesi e’ quella che ricorre nel caso di specie.

Gli odierni ricorrenti si sono infatti doluti della sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS), sostenendo da un lato che quell’appello era inammissibile per genericita’, e dall’altro che era infondato nel merito.

Ne consegue che la rinuncia alla prima di tali censure non comporta alcuna disposizione dei diritti sostanziali della parte, e legittimamente poteva essere compiuta dal difensore, anche se non munito di procura ad hoc.

La prima delle tre censure contenute nell’ottavo motivo di ricorso va dunque dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ex articolo 100 c.p.c., a causa della cessazione della materia del contendere.

9.2. – Con una seconda censura i ricorrenti sostengono che, all’epoca del sinistro, il massimale di legge per i sinistri indennizzabili dal Fondo di garanzia per le vittime della strada era di 2,5 milioni di Euro, e non di 774.685,35 Euro, come invece ritenuto dalla Corte d’appello.

Sostengono, al riguardo, che il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 198, il quale elevo’ il massimale minimo di legge dell’assicurazione r.c.a., sarebbe entrato in vigore immediatamente per i sinistri indennizzabili dal Fondo di garanzia, e quindi era gia’ vigente alla data del sinistro, cioe’ il 21.9.2008.

9.3. – Il motivo e’ infondato.

Il massimale di legge per le obbligazioni del Fondo di garanzia per le vittime della strada e’ previsto dall’articolo 283 cod. ass., il quale rinvia all’articolo 128 dello stesso codice.

L’articolo 128 e’ stato modificato dal Decreto Legislativo n.198 del 2007, articolo 1, che e’ stato pubblicato sulla Gazz. uff. del 9.11.2007, ed e’ entrato in vigore il 24.11.2007.

Per effetto della modifica, l’articolo 128, comma 5, cod. ass., stabilisce che “alla data dell’1 i dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta’ degli ammontati di cui al comma 1”, ovvero 2,5 milioni di Euro.

E’ dunque evidente che solo dal 11 dicembre 2009 il massimale del Fondo di garanzia e’ salito da 0,77 a 2,5 milioni di Euro. La conclusione e’ confermata dall’articolo 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 198 del 2007, che ha disposto l’abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica contenente i vecchi massimali soltanto “dalla data di applicazione di cui all’articolo 1, comma 4”, e cioe’ dall’11 dicembre 2009.

Tale norma abrogatrice non fa nessuna distinzione tra l’ipotesi in cui il sinistro debba essere indennizzato da un assicuratore, e quella in cui il risarcimento si a carico del Fondo di garanzia, cosi’ confermando che anche per quest’ultimo solo dall’11.12.2009 e’ divenuto operativo l’aumento del massimale minimo.

9.4. Con la terza censura contenuta nell’ottavo motivo di ricorso i ricorrenti formulano una tesi cosi’ riassumibile:

-) il sinistro nel caso di specie fu causato da due veicoli privi ambedue di copertura assicurativa;

-) di conseguenza le varie vittime del sinistro avevano a disposizione, per soddisfarsi dei rispettivi crediti, non uno, ma due massimali: quello a garanzia della responsabilita’ della conducente dell’autoveicolo, e quello a garanzia della responsabilita’ del conducente del motociclo. Sicche’, concludono i ricorrenti, “non v’e’ luogo ad alcuna condanna alla restituzione di somme a favore di (OMISSIS) percepite dagli eredi (OMISSIS) in esubero rispetto al massimale fissato dalla legge perche’, si ripete, i massimali da considerare erano due”.

9.5. – La censura e’ fondata.

L’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, se pure ha la qualita’ soggettiva di impresa di assicurazioni, tecnicamente non e’ un assicuratore della persona che circoli sprovvista di valida copertura per la r.c.a..

Essa e’ un accollante ex lege delle obbligazioni del responsabile, cioe’ un garante imposto dall’ordinamento per fini di solidarieta’ sociale.

Tanto si desume dalle seguenti circostanze:

(a) l’obbligazione dell’impresa designata non scaturisce ne’ dal contratto (l’impresa designata non ha vincoli contrattuali ne’ col responsabile, ne’ col danneggiato); ne’ dal fatto illecito (l’impresa designata ovviamente non ha causato alcun danno alla vittima, e l’illecito e’ solo una conditio facti per l’insorgenza del debito dell’impresa designata); il debito dell’impresa designata sorge invece dalla legge, ai sensi dell’articolo 1173 c.c., ultima parte;

(b) l’adempimento dell’impresa designata nelle mani del terzo danneggiato estingue l’obbligazione del responsabile civile verso il danneggiato, ma legittima l’impresa designata al regresso nei confronti di quest’ultimo (articolo 292 cod. ass.), secondo lo schema tipico dell’accollo esterno (articolo 1273 c.c.).

Se dunque la causazione d’un sinistro stradale da parte di un conducente non assicurato e’ il fatto costitutivo dell’obbligazione dell’impresa designata; e se questa ha ad oggetto una garanzia di fonte legale, logica conseguenza sara’ che – nell’ipotesi di cui all’articolo 283, comma 1, lettera (b), cod. ass. – se un sinistro e’ concausato da piu’ conducenti, ciascuno dei quali sia privo di valida copertura assicurativa, l’impresa designata sara’ tenuta a garantire tante obbligak”ioni, quanti sono i debiti dei vari corresponsabili.

E’ noto tuttavia che ciascuno degli autori d’un fatto illecito risponde dell’intero danno in solido con gli altri corresponsabili (articolo 2055 c.c.). In tal caso, se il danno complessivamente patito dalla vittima eccede il massimale minimo di legge (e sempre che la vittima abbia domandato con esito vittorioso la condanna in solido di tutti i coobbligati e dell’impresa designata quale garante di essi: sul punto si tornera’ tra breve), l’impresa designata, versando un solo massimale, adempirebbe il proprio obbligo di garantire un solo corresponsabile.

Ma l’impresa designata ha l’obbligo di garantire ex lege e salvo rivalsa tutti i coobbligati: se quindi un solo massimale e’ insufficiente rispetto al danno complessivamente patito dalla vittima, il versamento di esso da parte dell’impresa designata lascia in vita il debito residuo degli altri condebitori e, con esso, l’obbligo legale dell’impresa designata di garantire l’adempimento delle relative obbligazioni.

Sicche’, una volta esaurito il massimale relativo all’obbligazione del primo responsabile, per la parte di danno eventualmente non coperta da esso l’impresa designata avra’ il dovere di attingere al secondo massimale.

Se cosi’ non fosse si perverrebbe ad un esito non solo paradossale per la logica (al crescere dell’obbligazione garantita, si ridurrebbe l’obbligazione del garante), ma contrastante col principio, di matrice comunitaria, secondo cui le nonne in tema di assicurazione della r.c.a., in caso di dubbio, vanno interpretate in modo da favorire il pieno risarcimento della vittima, piuttosto che in modo contrario (cosi’ sono stati interpretati, da questa Corte e dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, il XII, XIII e XIV Considerando della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in tema di assicurazione r.c.a.: si vedano, al riguardo, Sez. 3, Sentenza n. 19963 del 30/08/2013, Rv. 627862 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014, Rv. 633400 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23621 del 24/09/2019, Rv. 655490 – 01).

In conclusione, nel caso di sinistro stradale concausato da piu’ veicoli, tutti privi di assicurazione, il limite totale dell’obbligazione dell’impresa designata sara’ pari al prodotto del massimale minimo di legge per il numero dei responsabili coobbligati (ovviamente, a tal fine, il conducente ed il proprietario del medesimo veicolo andranno considerati una sola volta).

9.6. – I principi di diritto sostanziale appena esposti impongono una precisazione di carattere processuale.

L’impresa designata, nel caso di sinistro stradale causato da piu’ veicoli privi ciascuno di assicurazione, sara’ tenuta ad indennizzare la vittima entro il limite rappresentato dal prodotto del singolo massimale per il numero dei corresponsabili privi di assicurazione a due condizioni:

a) che la vittima abbia convenuto in giudizio l’impresa designata espressamente invocando la sua qualita’ di garante ex lege di tutti i coobbligati;

b) che tale domanda venga accolta, ed i responsabili civili vengano condannati in solido al risarcimento dell’intero danno patito dalla vittima, ex articolo 2055 c.c..

Se, infatti, la vittima convenisse un solo corresponsabile; oppure convenisse tutti i corresponsabili, ma invocasse la condanna dell’impresa designata quale garante d’uno solo tra essi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedirebbe al giudice di condannare l’impresa designata al pagamento di somme eccedenti un singolo massimale.

9.7. – Nel caso di specie (OMISSIS), trasportato su un ciclomotore, e’ deceduto in conseguenza d’un sinistro stradale ascritto dal Tribunale a responsabilita’ concorrente sia del vettore ( (OMISSIS)), sia del conducente del veicolo antagonista ( (OMISSIS)). Ambedue le suddette persone, al momento del sinistro, erano prive di valida copertura assicurativa della r.c.a.; ambedue vennero convenute in giudizio dagli odierni ricorrenti; questi ultimi invocarono nei gradi di merito la responsabilita’ dell’impresa designata sia quale garante ex lege di (OMISSIS), sia quale garante ex lege di (OMISSIS).

L’impresa designata, pertanto, aveva l’obbligo di indennizzare i danneggiati sia dei danni causati loro da (OMISSIS), sia dei danni causati da (OMISSIS), ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 283, comma 1, lettera (b).

E tanto dei primi, quanto dei secondi, era tenuta a rispondere entro i limiti del massimale minimo di legge vigente ratione ternporú, ai sensi dell’articolo 283, comma 4, cod. ass..

Nel caso di specie tuttavia la Corte d’appello ha contenuto l’obbligazione dell’assicuratore entro il limite d’un solo massimale, nonostante i corresponsabili del sinistro privi di assicurazione fossero due.

Esito, quest’ultimo, che sarebbe stato possibile in teoria solo se la solidarieta’ tra i due corresponsabili nel corso del giudizio si fosse sciolta (ad esempio per scelta dei danneggiati che, ricevendo un adempimento parziale da parte di uno dei coobbligati, lo abbiano liberato; oppure per transazione stipulata dai danneggiati con uno solo dei condebitori, o per altra causa)

La Corte d’appello, pero’, ha trascurato di accertare, o comunque di indicare nella motivazione, se in grado di appello la solidarieta’ tra i due coobbligati si fosse sciolta oppure no.

Accertamento, quest’ultimo, che come accennato era indispensabile al fine di stabilire se l’impresa designata fosse tenuta entro il limite d’un solo massimale, oppure di due, ed in questa seconda ipotesi per quale differenziale.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, componendo i precedenti contrasti in merito agli effetti della transazione stipulata dal creditore con uno soltanto dei coobbligati, hanno stabilito che gli effetti della transazione o comunque dell’adempimento parziale di una obbligazione solidale hanno effetti diversi a seconda che la somma incassata dall’accipiens sia superiore od inferiore alla quota virile gravante sul condebitore solvens.

Nel primo caso, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto; se, invece, la somma versata e’ stata inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011, Rv. 620066 – 01).

Cosi’, ad esempio, se l’obbligazione risarcitoria solidale fosse di 100 ed il coobbligato transigente fosse corresponsabile al 40%, questi versando 30 ridurra’ il credito del danneggiato da 100 a 60; mentre versando 50 lo ridurra’ da 100 a 50.

Nel caso di specie, pertanto, per stabilire la misura in cui la (OMISSIS) sara’ tenuta oltre il primo massimale, sara’ essenziale nel giudizio di rinvio accertare:

a) se ed in che misura gli odierni ricorrenti abbiano incassato somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni causati da (OMISSIS), e liberato per questa parte dell’obbligazione solidale la (OMISSIS);

b) in caso di risposta affermativa al quesito che precede, accertare quale sia il credito risarcitorio residuo vantato dai danneggiati nei confronti della (OMISSIS) quale garante degli eredi (OMISSIS), in applicazione dei criteri stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30174/11, sopra ricordata;

c) se l’eventuale credito residuo sub (b) sia inferiore al massimale minimo di legge (uno soltanto) vigente ratione temporis, e contenere la condanna entro tale importo.

9.8. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio su questo punto. La Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, nel riesaminare l’appello incidentale della (OMISSIS) applichera’ i seguenti principi di diritto:

“Nel caso di sinistro stradale ascrivibile a responsabilita’ concorrente di piu’ conducenti, tutti privi di copertura assicurativa, l’obbligazione indennitaria gravante sull’impresa designata nei confronti del danneggiato ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera (b), cod. ass., sara’ contenuta entro un limite pari al prodotto del singolo massimale minimo di legge applicabile ratione temporis, moltiplicato per il numero dei corresponsabili.

Al principio che precede si deroga quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio uno solo dei corresponsabili; oppure abbia invocato la responsabilita’ dell’impresa designata quale garante d’uno solo dei corresponsabili; od ancora quando nel corso del giudizio di merito la solidarieta’ tra i corresponsabili si sia sciolta per qualsiasi causa”.

10. – Col nono motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe trascurato, nella liquidazione delle spese, di tenere conto delle spese dagli odierni ricorrenti sostenute nella fase del giudizio celebrato dinanzi al tribunale di Ragusa, e conclusa con la dichiarazione di litispendenza.

10.1. – Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso.

11. – Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie la terza censura di cui all’ottavo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.