nella disciplina legale delle società di persone manca la previsione dell’organo e del metodo assembleare, con la conseguenza che, dovendosi adottare la delibera di esclusione di un socio (per la quale e’ richiesta la maggioranza dei soci non computandosi tra questi quello da escludere), non e’ necessario che siano consultati tutti i soci, ne’ che essi manifestino contestualmente la propria volonta’ attraverso una delibera unitaria, essendo sufficiente raccogliere le singole volonta’ idonee a formare la richiesta maggioranza e comunicare la delibera di esclusione al socio escluso, affinche’ egli sia posto in condizione di esercitare la facolta’ di opposizione dinanzi al tribunale.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17490

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27235/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4940/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4940/2014,- pronunciata in giudizio promosso da (OMISSIS) in (OMISSIS) e (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (poi deceduto, con subentro degli eredi, (OMISSIS) e (OMISSIS), rimasti contumaci in appello) e (OMISSIS), in opposizione a delibera di esclusione dei soci dalla societa’ di fatto di persone per l’esercizio dell’attivita’ di ristorante-albergo “(OMISSIS)” (opposizione fondata sull’inesistenza della societa’ di fatto, essendo l’attivita’ gestita esclusivamente, sotto la ditta “(OMISSIS)”, dalla (OMISSIS), quale comproprietaria dell’immobile e titolare della licenza, e dal (OMISSIS), quale cuoco), – ha, in accoglimento dell’appello principale promosso dai (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), respinto il gravame incidentale di (OMISSIS) in (OMISSIS) e (OMISSIS), riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto le domanda attrici (stante la mancata preventiva convocazione dei soci estromessi e l’insussistenza di loro gravi inadempienze, sul presupposto della ritenuta esistenza di una societa’ di fatto tra le parti).

In particolare, i giudici d’appello, respinto il gravame incidentale e confermata sul punto la statuizione di primo grado di esistenza della societa’ di fatto, hanno affermato che gli opponenti in primo grado non avevano fornita alcuna valida prova per giustificare l’attivita’ prestata dagli opposti nell’albergo-ristorante e soprattutto l’attivita’ di gestione svolta dalla (OMISSIS). I giudici della Corte distrettuale hanno invece ritenuto fondato l’appello principale, atteso che, da un lato, la delibera di esclusione di soci da societa’ di persone prescinde dalla convocazione dell’assemblea e dalla preventiva convocazione dei soci, con conseguente validita’ formale di quella impugnata, e, dall’altro lato, sussistevano le gravi inadempienze dei soci, legittimanti la loro esclusione, avendo essi sin dall’inizio ostacolato la stessa costituzione “di una societa’ regolare anche sotto il profilo fiscale” e posto in essere una serie di comportamenti “volti a paralizzare la stessa attivita’ produttiva” (quale la sospensione dell’attivita’ commerciale da parte della (OMISSIS), titolare della licenza, con conseguente diniego della voltura della licenza da parte del Comune).

Avverso la suddetta decisione, (OMISSIS) in (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (che resistono con controricorso) e di (OMISSIS) e (OMISSIS) (che non svolgono difese).

I controricorrenti hanno depositato memoria fuori termine.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 2247 e 2697 c.c., avendo i giudici d’appello ritenuto erroneamente esistente la societa’ di fatto, anche per avere addossato ogni onere probatorio sui soci opponenti alla delibera di esclusione; 2) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2287 c.c., avendo la Corte d’appello ritenuto che non fosse necessaria la previa convocazione di tutti i soci; 3) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2286 c.c., avendo ritenuto i giudici d’appello sussistente il grave inadempimento dei soci esclusi.

2. La prima censura e’ infondata.

La Corte d’appello, valutate le risultanze istruttorie, ha confermato il giudizio gia’ espresso dal giudice di primo grado in ordine alla esistenza di un vincolo societario tra le parti, dimostrato dal conferimento dell’azienda da parte della (OMISSIS) (erroneamente indicata come ” (OMISSIS)”) e dal conferimento dell’attivita’ da parte degli altri soggetti, nonche’ dal conferimento di una procura institoria di durata ventennale in capo a (OMISSIS) e dal vincolo di consanguineita’ tra tutti i soggetti coinvolti, indici rivelatori ritenuti, per la loro sistematicita’ e per ogni altro elemento concreto, ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attivita’ di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali (Cass. 4529/2008), ritenendo che gli opponenti in primo grado non avessero offerto adeguata prova contraria.

3. Anche la seconda censura e’ infondata.

Trattandosi di societa’ di fatto di persone composta da piu’ di due soci, la Corte distrettuale ha fatto applicazione del disposto dell’articolo 2287 c.c. e del principio di diritto secondo il quale “nella disciplina legale delle societa’ di persone manca la previsione dell’organo e del metodo assembleare, con la conseguenza che, dovendosi adottare la delibera di esclusione di un socio (per la quale e’ richiesta la maggioranza dei soci non computandosi tra questi quello da escludere), non e’ necessario che siano consultati tutti i soci, ne’ che essi manifestino contestualmente la propria volonta’ attraverso una delibera unitaria, essendo sufficiente raccogliere le singole volonta’ idonee a formare la richiesta maggioranza e comunicare la delibera di esclusione al socio escluso, affinche’ egli sia posto in condizione di esercitare la facolta’ di opposizione dinanzi al tribunale” (Cass.153/1998; Cass. 6394/1996).

3. Il terzo motivo e’ inammissibile.

Quanto dedotto dal ricorrente non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicche’ il riferimento alle norme civili (articolo 2286 c.c.) risulta palesemente inconferente, giacche’ quel che viene in discussione e’ unicamente il modo in cui la corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Si e’ trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della corte territoriale, che il riferimento alla documentazione prodotta rende adeguatamente motivata.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto ricorrenti/controricorrenti (OMISSIS). Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali nel rapporto ricorrenti/intimati (OMISSIS) e (OMISSIS), non avendo questi ultimi svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna, in solido, i ricorrenti, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonche’ rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.