La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25583

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14646-2017 proposto da:

(OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

che:

e’ proposto ricorso, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina del 21 marzo 2017, la quale ha respinto l’impugnazione proposta avverso la decisione del tribunale della stessa citta’, che aveva a sua volta disatteso le domande proposte avverso la (OMISSIS) s.p.a., relativamente a contratto di intermediazione finanziaria;

– che la corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) non sussiste nullita’ degli ordini di acquisto per la dedotta violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, unica domanda proposta dall’attrice, accanto a quelle consequenziali di restituzione e risarcimento del danno; b) l’attrice non ha proposto domanda volta a far valere l’inadempimento contrattuale e il danno in ipotesi derivatone;

– che resiste l’intimata con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380-bis c.p.c.;

– che la controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

– che il primo motivo – il quale verte sulla violazione e falsa applicazione degli arti. 112, 183, 189 e 345 c.p.c., per avere essa esteso la domanda all’intero rapporto, non ai soli ordini di acquisto, avendo chiesto la nullita’ anche del contratto-quadro – e’ inammissibile, posto che non coglie la ratio decidendi, la quale ha richiamato il dictum di Cass., sez. un., n. 26724 del 2007, escludendo che l’inadempimento negoziale possa condurre a nullita’;

– che il secondo motivo – il quale deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 163 e 345 c.p.c., per avere comunque l’attrice esposto doglianze circa la condotta dell’intermediario – e’ infondato, non sussistendo nessuna violazione delle norme invocate, e non coglie nel segno, avendo la corte del merito escluso la proposizione di una domanda di danno da inadempimento, al di la’ dunque della pura allegazione di condotte violatine dei precetti di legge;

– che il terzo motivo – il quale lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21, avendo l’attrice lamentato la violazione della norma al momento della sottoscrizione del contratto-quadro – resta assorbito, riguardando il merito della questione;

– che il quarto motivo – che deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., non avendo la corte territoriale compensato le spese del grado, nonostante la soccombenza avversa quanto all’appello incidentale contro la compensazione invece disposta dal primo giudice – e’ manifestamente infondato, costituendo principio consolidato che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2736; ed altre);

– che la condanna alle spese segue la soccombenza;

– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.