per l’esistenza del supercondominio è sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 1117 del Codice civile (ad esempio, il viale d’ingresso, i locali per la portineria, l’alloggio del portiere, i parcheggi, l’impianto centrale per il riscaldamento), collegati da un vincolo di accessorieta’ necessaria a ciascuno dei fabbricati. Ora, spetta a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricati la titolarita’ “pro quota” su tali parti comuni e l’obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione. Con l’ulteriore specificazione che, laddove esiste un supercondominio, devono esistere due tabelle millesimali: la prima riguarda i millesimi supercondominiali e stabilisce la ripartizione della spesa tra i singoli condomini per la conservazione e il godimento delle parti comuni a tutti gli edifici; la seconda tabella , invece, quella normale interna ad ogni edificio. Applicabile al supercondominio, quale norma compatibile , senz’altro, l’articolo 1129 del Codice civile: nel caso in cui facenti parte del supercondominio siano oltre 8 partecipanti, occorrera’ la nomina dell’amministratore con tutte le implicazioni conseguenti. E, nel caso in cui anche gli altri edifici siano composti da oltre 8 partecipanti, anche questi ulteriori condomini dovranno nominare il proprio amministratore.   ipotesi che la legge non esclude, e pur ritenersi frequente, che l’amministratore sia lo stesso per il supercondominio che per i singoli condomini, tuttavia, i due condomini (il supercondominio e il singolo condominio) hanno una piena autonomia gestionale (autonomia di registri e di conti correnti), nonostante l’amministratore sia uguale.

 

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di condominio, si consiglia invece  la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione  che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia condominiale  si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

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L’obbligo dell’amministratore di eseguire le delibere della assemblea di condominio e la conseguente responsabilità.

La responsabilità dell’amministratore di condominio in conseguenza del potere – dovere di curare l’osservanza del regolamento condominiale.

La responsabilità (civile) dell’amministratore di condominio.

Recupero credito nei confronti del condomino moroso

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15262

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15738/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 660/2015 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo l’infondatezza del ricorso posto che per questioni riguardanti singoli condomini di un supercondominio, il supercondominio (nell’ipotesi (OMISSIS)) ÃÆ’¨ carente di legittimazione passiva, La proposta del relatore ÃÆ’¨ stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

(OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso del 22 giugno 2015 hanno chiesto a questa Corte di Cassazione la cassazione della sentenza n. 660 del 2015, con la quale il Tribunale di Catanzaro riformava la sentenza n. 509 del 2012, con la quale il giudice di Pace di Chiaravalle Centrale aveva accolto la domanda di (OMISSIS) e (OMISSIS) e aveva condannato il Condominio al pagamento in loro favore della somma di Euro 3.240,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori di ripristino effettuati nell’appartamento di loro proprieta’, facente parte del Condominio (OMISSIS) a causa di fenomeni infiltrativi che si erano verificati nell’inverno 2009 per lo stato di degrado delle strutture dell’edificio e delle terrazze di copertura.

Il Tribunale accoglieva l’appello dichiarando il difetto di legittimazione del Condominio (OMISSIS) perchÃÆ’© i legittimati passivi rispetto all’azione intrapresa erano unicamente i singoli comproprietari del fabbricato interessato dalle infiltrazioni oggetto di causa provenienti dal lastrico solare del fabbricato denominato Ninfea applicando le regole della comunione.

La cassazione della sentenza del Tribunale ÃÆ’¨ stata chiesta per un motivo: violazione degli articoli 61 e 62 disp. att. c.c., nonchÃÆ’© degli articoli 1362 e 1363 c.c., per avere il Tribunale di Catanzaro negato la legittimazione passiva del Condominio (OMISSIS) in ragione di un’erronea ed ingiustificata interpreatzione del regolamento condominiale.

Il Condominio (OMISSIS) in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.

Ragioni della decisione.

1.- Secondo (OMISSIS) e (OMISSIS) il Tribunale di Catanzaro, nell’accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sarebbe incorso in un errore interpretativo del regolamento condominiale. Il regolamento condominiale, secondo i ricorrenti, preso atto che il condominio (OMISSIS) articolato al suo interno in diversi corpi di fabbrica ciascuno dei quali sviluppato in verticale e comprensivo a sua volta di diverse unita’ abitative, disciplina l’uso delle parti comuni e l’uso delle parti assegnate in proprieta’ ad ogni singolo condomino compresa la ripartizione delle spese. Tanto è vero, specificano i ricorrenti, che sono state predisposte tabelle millesimali distinte per i condomini di ciascun fabbricato e tabelle millesimali riguardanti l’intero complesso. Risulterebbe, pertanto, chiara ed evidente la volonta’ condominiale nel concepire l’unicita’ del condominio cui affidare la ripartizione delle spese sia delle parti in comune che in proprieta’ individuali. A sua volta l’organo chiamato a disciplinare la ripartizione delle spese  l’amministratore del condominio cui andrebbe riconosciuta la legittimazione processuale anche in ragione dell’espressa menzione posta dall’articolo 13 del regolamento.

1.1.- Il motivo è infondato nonostante è necessario che la motivazione del Tribunale sia integrata e precisata. Questa Suprema Corte di Cassazione, con orientamento recepito dalla L. n. 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, ha identificato il cc.dd. supercondominio ed, in particolare, ha affermato che per l’esistenza del supercondominio è sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 1117 del Codice civile (ad esempio, il viale d’ingresso, i locali per la portineria, l’alloggio del portiere, i parcheggi, l’impianto centrale per il riscaldamento), collegati da un vincolo di accessorieta’ necessaria a ciascuno dei fabbricati. Ora, spetta a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricati la titolarita’ “pro quota” su tali parti comuni e l’obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione. Con l’ulteriore specificazione che, laddove esiste un supercondominio, devono esistere due tabelle millesimali: la prima riguarda i millesimi supercondominiali e stabilisce la ripartizione della spesa tra i singoli condomini per la conservazione e il godimento delle parti comuni a tutti gli edifici; la seconda tabella , invece, quella normale interna ad ogni edificio. Applicabile al supercondominio, quale norma compatibile , senz’altro, l’articolo 1129 del Codice civile: nel caso in cui facenti parte del supercondominio siano oltre 8 partecipanti, occorrera’ la nomina dell’amministratore con tutte le implicazioni conseguenti. E, nel caso in cui anche gli altri edifici siano composti da oltre 8 partecipanti, anche questi ulteriori condomini dovranno nominare il proprio amministratore.   ipotesi che la legge non esclude, e pur ritenersi frequente, che l’amministratore sia lo stesso per il supercondominio che per i singoli condomini, tuttavia, i due condomini (il supercondominio e il singolo condominio) hanno una piena autonomia gestionale (autonomia di registri e di conti correnti), nonostante l’amministratore sia uguale.

Va chiarito, comunque, che nell’ipotesi in cui l’amministratore sia unico lo stesso è legittimato attivo e passivo, ma nella qualita’ di amministratore del supercondominio o del condominio singolo a seconda se l’atto di amministrazione riguarda il condominio singolo o il supercondominio.

Ora, nel caso in esame, i sigg. (OMISSIS), pur avendo riconosciuto che la questione oggetto del giudizio riguardava la ripartizione delle spese relative alla manutenzione di un bene appartenete al singolo condomino (condominio relativo al fabbricato (OMISSIS)) hanno convocato in giudizio l’amministratore del supercondominio, (OMISSIS), ancorchè l’amministratore del supercondominio e del singolo condomino fosse la stessa persona.

Correttamente, dunque, nonostante per ragione non perfettamente concedente con quella qui indicata, il Tribunale ha ritenuto che il supercondominio (OMISSIS) fosse carente di legittimazione passiva.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione, dato che il Condominio (OMISSIS) intimato non in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.