Tamponamento a catena tra veicoli in movimento e veicoli in sosta.

nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni e’ il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15788

Data udienza 8 febbraio 2018

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5609/2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1953/2016 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 24/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Nel 2006, (OMISSIS), alla guida di un’autovettura, Lancia Y, di proprieta’ di (OMISSIS), veniva tamponato da (OMISSIS), conducente della vettura Polo di proprieta’ di (OMISSIS), che a sua volta era stato tamponato dall’automobile, Audi A3, condotta da (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS). Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) convenivano in giudizio questi ultimi, ritenuti unici responsabili del sinistro stradale, nonche’ la compagnia assicuratrice (OMISSIS), al fine di ottenere il risarcimento dei i danni subiti.

I (OMISSIS) si costituivano in giudizio, eccependo l’infondatezza in fatto ed in diritto della domanda.

Con sentenza 112/2010, il Giudice di pace di San Giovanni in Fiore rigettava la domanda attorea, poiche’ non avanzata anche nei riguardi di (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente conducente e proprietaria del primo veicolo tamponante.

2. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano appello, dolendosi del fatto che unico responsabile del sinistro occorso dovesse considerarsi il terzo veicolo coinvolto e cio’ era emerso anche dal resoconto del teste (OMISSIS) che aveva dichiarato che i veicoli Lancia Y e Polo, incidentati, “procedevano lentamente” essendo “quasi fermi” e che l’autovettura Audi A3 era giunta a tutta velocita’ tamponando la Polo e causandone l’urto con la Lancia Y, mentre nessuna manovra di fortuna poteva essere adottata per evitare l’impatto dai conducenti delle indicate autovetture.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 1953 del 24 settembre 2016, rigettava il gravame, ritenendo che il giudice di prime cure avesse fatto corretta applicazione dell’articolo 2054 c.c., che, nelle ipotesi di tamponamento a catena, presume la colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in assenza di prova liberatoria volta a dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno.

3. Avverso tale pronuncia (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di seconde cure, con tre motivi. (OMISSIS) Spa resiste con controricorso.

3.1. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilita’ del ricorso.

3.2. Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di non condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la Violazione e falsa applicazione di norma di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3), in relazione agli articoli 2043, 2054 e 2055, in relazione all’articolo 1296 c.c., nonche’ articoli 141 e 149 c.c.. Il giudice di appello avrebbe errato nella qualificazione giuridica della vicenda, applicando l’articolo 2054 c.c., anziche’ la disciplina dell’articolo 2043 c.c.. Difatti sostengono che il giudice dell’appello nella sentenza impugnata, pur ritenendo provato il tamponamento a catena, e quindi riconoscendo che l’energia che ha determinato l’urto sia quella trasmessa dall’Audi A3, applica al caso di specie la previsione normativa di presunzione di responsabilita’ di cui all’articolo 2054, comma 2, continuando a fare riferimento ad una fattispecie diversa da quella emersa dai fatti di causa e riconosciuta come verificatasi dallo stesso giudice. Era il conducente dell’Audi che doveva dimostrare di non avere potuto evitare l’impatto con la Polo; al piu’ poteva esserci corresponsabilita’ tra il conducente dell’Audi e quello della Polo e quindi applicazione delle regole della responsabilita’ solidale.

5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione di norma di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3). Carente, omessa e/o insufficiente motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5), errata valutazione delle prove in relazione all’applicazione della norma ex articoli 2043 e 2054 c.c., in relazione agli articoli 141 e 143 C.d.S.. Interruzione del nesso causale. Ti giudice del merito avrebbe errato la’ dove si e’ discostato dalla ricostruzione che la SC fa del nesso di causalita’ nei tamponamenti a catena, ponendo l’accento sul fatto che “l’essere i veicoli in movimento non consente di ricostruire se il tamponamento fra essi sia precedente o successivo a quello dell’ultimo veicolo”.

5.3. Con il terzo motivo denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’articolo 2054 c.c., comma 2. Censurano che in nessuna parte della decisione il Giudice abbia valutato, quale fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, la condizione dei luoghi del sinistro.

6. Il primo e secondo motivo congiuntamente esaminati sono fondati per quanto di ragione.

Va premesso che in tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’articolo 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni e’ il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa (cfr. Cass. 4021 del 2013). Ora nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto di dover applicare il principio previsto dall’articolo 2054 c.c., comma 2. Ma tale conclusione e’ errata, alla luce della pacifica dinamica del sinistro.

Come emerge dalla sentenza impugnata (pag. 4) si da’ per accertato che nel centro cittadino i veicoli Lancia Y e Polo procedessero lentamente ed incolonnati e che e’ sopraggiunta a velocita’ l’Audi che ha determinato la spinta meccanica causa del sinistro. E’ il veicolo che sopraggiunge ad alta velocita’ ad imprimere la spinta in avanti all’ultimo veicolo della colonna causando cosi’ un tamponamento a catena delle altre vetture. Quindi il principio da applicare al caso di specie era quello secondo cui nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni e’ il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cfr. Cass. 4021/2013 cit., e Cass. 8646/2003. Pertanto il giudice del rinvio dovra’ rivalutare la fattispecie alla luce dei principi generali previsti dall’articolo 2043 c.c..

6.1. Assorbiti gli altri motivi.

7. La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia al Tribunale di Cosenza, quale giudice dell’appello, in diversa compensazione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Cosenza, in diversa compensazione anche per le spese del presente giudizio.

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Avv. Umberto Davide

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