nell’ipotesi di trascrizione della domanda di revocatoria precedente la trascrizione dell’atto di acquisto di un terzo la dichiarazione di inefficacia ottenuta all’esito del giudizio, la cui domanda introduttiva è stata trascritta, è direttamente e immediatamente opponibile a tutti coloro che, in buona o mala fede, abbiano trascritto o iscritto l’atto di acquisto del loro diritto dopo la trascrizione della domanda, così come in caso di trascrizione della domanda successiva alla trascrizione od iscrizione dell’atto di acquisto del terzo, questo non vedrebbe pregiudicati i propri diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Tribunale Taranto, Sezione 2 civile Sentenza 29 giugno 2018, n. 1867

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dottssa Enrica Di Tursi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado, iscritta al n. del R.G.C. 49-2012 riservata per la decisione all’udienza del 29-03-2018, promossa

da

EQ. SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Ch.;

ATTORE

CONTRO

(…), in qualità di erede della de cuius (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) SRL.

CONVENUTI CONTUMACI

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 27-12-2011 la Eq. spa, conveniva in giudizio (…),sua debitrice principale di tributi per l’importo di Euro 794.157,06, nonché (…), (…), (…), (…), (…),tutti nella qualità di eredi di (…) e infine la (…) srl, esponendo quanto di seguito esposto:

che in data 29-01-2007 la (…) con atto per notar (…) aveva venduto a (…) al prezzo dichiarato di Euro 200.000,00 la casa di abitazione di tre vani ed accessori sita in T., in via (…), distinta in catasto al fg. (…), p.lla (…) sub (…), – zona censita 3, cat. (…), classe (…), vani 9,5 e la casa di abitazione di due vani ed accessori, con patio coperto, nello stesso fabbricato sito sempre in T., via (…), distinta in catasto al fg. (…), p.lla (…), sub (…), zona censuaria 3, cat.(…), classe (…), pattuendo le parti il pagamento dilazionato di Euro 180.000,00 senza interessi in n. 18 rate mensili dell’importo di Euro 10.000,00 a far data dal 1 marzo 2007;

che in data 15-06-2007,dopo meno di cinque mesi dalla compravendita surrichiamata, l’acquirente (…) aveva a sua volta alienato, con atto pubblico per notar (…), detti immobili per il prezzo di Euro 200.000,00 alla società (…) srl, società costituita all’incirca un anno prima della stipula dell’atto pubblico predetto, con un capitale sociale di circa Euro 30.000,00, allo stato inattiva;

che nell’atto pubblico impugnato non vi era alcuna traccia dell’effettivo pagamento del prezzo, essendo inusuale la dilazione del pagamento come pattuita in detto atto ed essa attrice era creditrice nei confronti della (…) di una ingente somma di denaro dovuta a debiti tributari relativi ad anni precedenti al summenzionato atto di disposizione.

Ciò posto, e considerato il fatto certo della ricorrenza nella specie del piano fraudolento in suo danno ordito dalle parti citate del programmato contesto negoziale, l’attrice chiedeva al giudice in via principale di dichiarare nulla per simulazione assoluta l’atto pubblico di compravendita del 29-01-07, o, in subordine, di revocarlo ex art. 2901 c.c., con declaratoria espressa di opponibilità della decisione su tali punti alla Ditta (…) srl, ove mai dovesse escludersi la declaratoria di nullità per simulazione assoluta del suo stesso atto di acquisto del 15-06-2007.

Chiedeva anche in estremo subordine la parte attrice la condanna degli eredi predetti del defunto (…) al pagamento in suo favore di una somma pari al valore degli immobili di cui sopra.

Nella contumacia di tutti i convenuti, la causa tempestivamente riassunta dalla parte attrice, dopo l’interruzione del giudizio dichiarata dal giudice all’udienza del 02-10-2014 per il decesso della convenuta (…), nella contumacia di (…), erede della predetta, acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, veniva riservata per la decisione all’udienza del 29-03-2018 sulle conclusioni trascritte in atti. Osserva il giudice che la stessa sequenza dei fatti e delle relative motivazioni come esposte in citazione dalla parte attrice in citazione, consente al giudice di assumere le seguenti conclusioni:

non può ravvisarsi nella specie il caso di nullità dei negozi di cui sopra per simulazione assoluta, dacché tale prospettiva è logicamente esclusa dalle motivazioni che, a dire della stessa attrice hanno indotto le parti alla stipulazione impugnata.

Invero, esse hanno voluto di certo porre in essere, perseguendo il proposito di sottrarre i beni immobili di (…) alla garanzia generica ex art. 2740 c.c., non già un negozio giuridicamente nullo e senza effetti, come è appunto il negozio simulato in assoluto, bensì, di certo, un negozio giuridicamente valido, efficace e, come tale, idoneo a conseguire, sul piano fattuale e fuori dalle mere apparenze, il fine malizioso che le ha ispirate.

E’ invece fondata e va accolta la domanda subordinata dell’attrice intesa alla revoca ex art. 2901 c.c. del negozio traslativo concluso fra (…) e (…) per rogito del notaio (…) del 29-01-07.

Occorre premettere che l’azione de qua mira a conservare la garanzia giuridica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori sicché presupposto primario di essa è l’esistenza di un credito in capo all’attore verso il soggetto convenuto in giudizio e tale rapporto debitorio è certamente pacifico in causa, oltre che documentalmente provato ed in alcun modo contrastato da (…) contumace.

Risulta documentalmente che detto credito è sorto prima dell’atto pubblico di compravendita sopra indicato, sicché non può dubitarsi del concorso nella specie delle condizioni di cui all’art. 2901 c.c.

In particolare, nella vendita in esame è in re ipsa la grave compromissione del patrimonio dell’alienante, con aggravio per definizione della prospettiva di soddisfazione del credito dell’attrice, in un attuale contesto istruttorio senza prove e deduzioni sulla consistenza del patrimonio residuo della debitrice: l’atto dispositivo dell’acquirente (…), più che di sola consapevolezzza dell’esito pregiudiziale della vendita, era addirittura collaborativo della (…) per propiziare il fine di lei, tanto che il primo beneficio’ di una lunga inusuale dilazione per il pagamento del prezzo( circa 18 rate mensili da Euro 10.000,00 circa a far data dall’01-03-2018),senza dare alcuna garanzia di sorta ,e si premuro’ subito di rivendere il contesto immobiliare in questione dopo pochissimo tempo, circa 5 mesi dall’acquisto fattone( il primo atto di vendita tra l'(…) ed il (…) avvenne il 29-01-2007, il secondo atto di vendita tra il (…) e la (…) srl), senza circostanziate motivazioni se non quella intuitiva di rendere possibilmente sicuro per l'(…) l’esito finale della articolata operazione.

Peraltro, la seconda compravendita veniva posta in essere quando il prezzo della prima non era stato ancora versato dal (…) alla (…) ed il primo non era ancora entrato nel possesso degli immobili acquistati ,nonostante nel successivo atto di compravendita del 15-06-07 le parti avevano convenuto che …” il possesso legale e materiale degli immobili in oggetto viene trasferito con il presente atto alla Società acquirente, con ogni effetto utile ed oneroso”.

Senza contare, il decisivo e assorbente dato istruttorio circa la mancata prova del pagamento del prezzo della prima vendita( pur suddiviso in rate),mai dettagliato ne’ nelle forme, ne’ nei tempi, dacché non si può non giungere alla conclusione che le parti del contratto, legate da pregressi rapporti e/o da vecchia amicizia, abbiano inteso d’accordo porre in essere uno schema negoziale fittizio, senza alcuna reale volontà contrattuale, al fine di paralizzare la pretesa creditoria in fieri della parte attrice.

Si consideri, inoltre, che è oramai principio consolidato che a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria si richiede non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. civ. 2015, n. 1902), circostanza questa facilmente desumibile vista la consistenza vendita immobiliare posta in essere dalla (…) al (…) e da costui alla (…) srl, incombendo perciò al debitore, che nel caso di specie è contumace, l’onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Il negozio qui revocato ex art. 2901 c.c., resta giuridicamente valido in se’, ma inefficace nei confronti del solo creditore che lo ha impugnato ,il quale, dunque, può soddisfare le sue ragioni creditorie sul bene considerato, in quanto esso, per detto creditore, é, tuttavia parte del patrimonio del suo debitore: in tal senso soccorre chiaramente il disposto di cui all’art. 2902 c.c. (“Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, puo’ promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace ,se non dopo che il creditore è stato soddisfatto”).

La corretta lettura di tale norma comporta che il creditore agente ha la possibilità di agire in executis sul bene de quo anche se esso sia stato oggetto di un ulteriore negozio traslativo in favore di un ulteriore acquirente a titolo gratuito(in tal senso la Suprema Corte di Cassazione civile, sez. III del 1993,n. 1941 “Con riguardo agli effetti dell’azione revocatoria l’inefficacia dell’atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato a titolo oneroso; in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può – senza venir meno la stessa funzione dell’azione revocatoria – essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal subacquirente”).

Se invece, come è poi accaduto nel caso di specie, il bene è stato poi ulteriormente trasferito a titolo oneroso ad acquirente di mala fede, come questo giudice ritiene la (…) srl, che, vista anche la sua contumacia, non risulta avere in alcun modo provato il pagamento del prezzo dei beni immobili sopra indicati , allora la revocazione del primo contratto è opponibile a detta società solo però se la trascrizione della domanda giudiziale di revocazione sia stata trascritta prima della trascrizione del subentrato ulteriore contratto di acquisto.

Al riguardo la Cassazione civile 20-04-2012, n. 6278 ha specificato che nell’ipotesi di trascrizione della domanda di revocatoria precedente la trascrizione dell’atto di acquisto di un terzo la dichiarazione di inefficacia ottenuta all’esito del giudizio, la cui domanda introduttiva è stata trascritta, è direttamente e immediatamente opponibile a tutti coloro che, in buona o mala fede, abbiano trascritto o iscritto l’atto di acquisto del loro diritto dopo la trascrizione della domanda, così come in caso di trascrizione della domanda successiva alla trascrizione od iscrizione dell’atto di acquisto del terzo, questo non vedrebbe pregiudicati i propri diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede (in tal senso anche Cass. civ. 2016, n. 16293).

Le altre istanze dell’attrice restano assorbite nelle decisioni che precedono.

Le spese processuali sono poste in solido a carico di (…), erede di (…) e di (…), (…), (…), (…),(…), tutti nella qualità di eredi di (…) nei limiti delle rispettive quote ereditarie e si liquidano come da dispositivo che segue.

Nulla per le spese nei riguardi della (…) srl non attinta da giudizio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, dott.ssa Enrica Di Tursi, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie la domanda subordinata proposta da Eq. spa nei confronti di (…), debitrice principale, nei confronti di (…), (…), (…), (…),(…),tutti nella qualità di eredi di (…) e della (…) srl, giudizio poi riassunto dalla parte attrice (per il decesso della convenuta (…)) anche nei confronti di (…), erede di (…), e, per l’effetto:

revoca ex art. 2901 c.c. l’atto di compravendita immobiliare del 29-01-07 rogato per notar (…) avente ad oggetto la vendita da parte di (…) a (…), al prezzo di Euro 200.000,00 , la casa di abitazione di tre vani ed accessori sita in T., in via (…), distinta in catasto al fg. (…), p.lla (…) sub (…) ,-zona censita 3,cat. (…), classe (…), vani 9,5 e la casa di abitazione di due vani ed accessori , con patio coperto, nello stesso fabbricato sito sempre in T., via (…), distinta in catasto al fg. (…), p.lla (…), sub (…) ,zona censuaria 3, cat.(…) classe (…);

dichiara che la summenzionata pronunzia costitutiva è opponibile alla (…) SRL solo se la presente domanda di revocazione della parte attrice sia stata trascritta prima della trascrizione del contratto del 15-06-2007 da parte di detta società;

condanna in solido (…), nella qualità di erede di (…) nonché (…), (…), (…), (…), (…), tutti eredi di (…) al rimborso verso parte attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1466,00 in favore pero’ questa dell’erario, trattandosi di somma dovuta a titolo di contributo unificato non versato a debito ed Euro 7795,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;

nulla per le spese nei confronti della (…) SRL.

Così deciso in Taranto il 28 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.