Nautica da diporto trasporto amichevole risarcimento danni passeggeri

nella nautica da diporto la responsabilità del conduttore per il trasporto amichevole dei passeggeri è retta dalle stesse regole fissate dal codice civile in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale.

 

Tribunale Siracusa, Sezione 1 civile Sentenza 5 gennaio 2018, n. 59

Data udienza 4 gennaio 2018

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SIRACUSA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Paolo Santoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4968/2014 R.G. avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Siracusa n. 222/2014

promossa da

(…), nata a P. il (…) e residente in S., viale (…), c.f. (…) ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in Pr.Ga. (Sr), Via (…) presso lo studio dell’Avv. Ma.Be. (C.F. (…)), che la rappresenta e difende come da procura in atti

– APPELLANTE –

contro

(…) nata a T. il (…) e residente in S., viale (…), c.f. (…), nella sua qualità di unica erede del defunto convenuto contumace in primo grado (…),

– APPELLATA CONTUMACE –

e nei confronti di

(…) S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in T., L. U. I. n. 1 (P.I. (…)) elettivamente domiciliata in Siracusa, Via (…) presso lo studio dei suoi procuratori costituiti Avv. Es.Me. e Avv. Ga.Me. che la rappresentano e difendono come da procura in atti

– APPELLATA –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 maggio 2011 (…) conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Siracusa, l'(…) S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore ed il (…) per sentirli condannare in solido tra loro al pagamento in suo favore della somma di Euro 16.551,82, o di quella inferiore somma da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni da lesioni, subite in conseguenza di una caduta avvenuta il 6/07/2008 verso le h. 18,00 c.a mentre, unitamente ai sigg. (…) e (…), era a bordo di un’imbarcazione di proprietà del (…) e dal medesimo condotta; esponeva, infatti, l’attrice che quando lei si trovava ancora in piedi a prua, il (…) improvvisamente mollava l’ormeggio per partire, nonostante il passaggio nelle vicinanze di altra imbarcazione di maggiori dimensioni che aveva generato un forte moto ondoso e, quindi, cadeva procurandosi le dette lesioni per le quali chiedeva di essere risarcita, avendo le stesse determinato un danno biologico pari al 9% oltre ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 gg. e temporanea parziale al 50% di 30 gg., che documentava con referti medici e relazione medico – legale redatta dal dott. (…) da Siracusa.

Il (…) non si costituiva e veniva dichiarato contumace, mentre l'(…) S.p.A., compagnia assicuratrice dell’imbarcazione di proprietà del (…), si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, stante che quest’ultima aveva perso a suo dire il diritto all’indennità avendo denunciato il fatto in violazione dell’art. 1917 c.c., cioè abbondantemente oltre i tre giorni dal verificarsi del sinistro ed, altresì, nel merito per l’infondatezza della domanda non avendo l’attrice fornito prova del verificarsi dell’evento dedotto ovvero, a dire della convenuta, perché aveva fornito diverse descrizioni dello stesso in tempi diversi ed in ogni caso invocando il caso fortuito per escludere la responsabilità del convenuto o la sua colpa grave, con rigetto della domanda od in subordine in caso di condanna del convenuto (…) tenere conto dell’applicazione dell’eventuale franchigia prevista dal contratto di polizza e del concorso di colpa dell’assicurato.

Espletata la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione ed il Giudice di Pace di Siracusa con sentenza n. 222/2014 emessa il 27/02 e pubblicata il 28/02/2014 statuiva quanto appresso: – POM Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa di cui alle premesse così decide: a) rigetta la domanda dell’attrice per quanto detto in parte motiva e, conseguentemente, condanna (…) a pagare le spese di giudizio liquidate complessivamente in Euro 800,00 oltre IVA e CPA come per legge in favore dell'(…) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.; b) la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge”.

Avverso tale decisione (…) ha interposto appello con atto di citazione notificato l’8.10.2014, sia nei confronti di (…), in qualità di unica erede del defunto (…) nel frattempo deceduto per come documentato in atti, sia nei confronti dell'(…) S.p.A., in persona del suo legale rappr. pro tempore, e per essa ritualmente ai suoi procuratori costituiti e domiciliatari, affidato a vari motivi di censura, chiedendo la totale riforma della sentenza di primo grado impugnata, chiedendo dichiararsi che il sinistro de quo è imputabile a colpa esclusiva del (…), nonché di accertare e dichiarare il diritto della (…) al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro per cui è lite e, conseguentemente, condannare parti appellate – (…) quale unica erede di (…) e la (…) S.p.A. – in solido tra loro al pagamento in favore di parte appellante (…) della somma di Euro 16.551,82 o di quella inferiore somma accertanda in corso di causa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo, nonché alla restituzione della somma di Euro 830,00 pagata ad (…) S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado. In via istruttoria, ove ritenuto opportuno, aveva avanzato richiesta di disporsi consulenza tecnica d’ufficio medico legale sulla persona dell’appellante.

Costituitasi in giudizio l'(…) S.p.A., ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto ed ha constatato che il giudice di prime cure ha correttamente tenuto conto delle acquisizioni probatorie ed ha argomentato in modo coerente.

Mentre ha chiesto in subordine la declaratoria che il fatto è stato causato per caso fortuito o forza maggiore ed ha dedotto in linea subordinata che l’eventuale condanna sia limitata al danno provato e con eventuale franchigia.

In riconvenzionale la compagnia ha chiesto, se condannata, di essere manlevata dall’altro appellato per la sua condotta gravemente colposa

L’altra parte appellata non si costituita in giudizio sebbene ritualmente evocata.

Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio.

La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate all’udienza del 20/12/2016, veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito difese conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell’appellante, (…) meritano accoglimento, in quanto fondate in fatto e diritto, per come appresso motivato.

Il Giudice di prime grado ha secondo questo decidente erroneamente valutato le risultanze istruttorie.

Ed infatti, la sentenza di primo grado (cfr. pag. 4, nei motivi della decisione), afferma che “…la domanda dell’attrice non può essere accolta per le innumerevoli contraddizioni emerse in corso di causa e nella fase precedente…”, facendo riferimento all’orario dell’incidente ed alla mancata indicazione di testimoni sul modulo di constatazione amichevole di incidente e nella denuncia all'(…) S.p.A.

In ordine ai testimoni, a pag. 6 della sentenza impugnata, il Giudice di prime cure testualmente afferma: “… improvvisamente nell’atto di citazione vengono indicati due testimoni. Tale omissione in due distinte dichiarazioni induce a pensare che i due testi non erano presenti al momento del presunto incidente…”.

A questo riguardo va evidenziato, in primo luogo sull’orario dell’incidente, che mentre sulla denuncia resa dal (…) appare indicato alla ore 19,30, l’odierna appellante ha sempre riportato come orario le h. 18,00 sia in sede di visita medico – legale, che nell’atto di citazione del presente giudizio, orario del resto confermato indubitabilmente dai testi escussi (si cfr. deposizioni dei testi (…) e (…)).

In secondo luogo sulla attendibilità dei teste, anche a voler trascurare che le denunce rese all’assicurazione dal (…), nella sua veste di danneggiante non gli imponessero di indicare testimoni tanto meno a suo sfavore, la conclusione del Giudice di Pace appare del tutto fuorviante e si pone in violazione delle risultanze istruttorie stesse: si confrontino in tal senso le deposizioni dei testi (…) e (…) presenti ai fatti, poiché anch’essi a bordo dell’imbarcazione, i quali hanno inequivocabilmente confermato, senza esitazioni e senza contraddizioni – quindi, da ritenersi assolutamente attendibili, nonché indifferenti e disinteressati – la dinamica dell’evento come esposta al capo n. 2 dell’atto di citazione di primo grado, vale a dire che l’appellante, salita a bordo dell’imbarcazione, quando era ancora in piedi a prua, allorché il conducente (…), improvvisamente mollava l’ormeggio per partire nonostante il passaggio nelle vicinanze di altra imbarcazione di maggiori dimensioni che aveva generato un forte moto ondoso, subiva la caduta procurandosi delle lesioni.

Oltretutto, giova precisare, che i due testimoni già ancor prima del giudizio erano stati indicati con raccomandata del 27/10/2010 alla Compagnia con le loro dichiarazioni (ricevute e protocollate in data 3/11/2010), per come risulta dalla documentazione prodotta.

E, pertanto, il giudice di primo grado ha errato nella valutazione della prova orale esperita.

Lo stesso Giudice di prime cure ha evidenziato testualmente in sentenza: “…i due testi hanno affermato che il sig. (…) improvvisamente mollava l’ormeggio per partire nonostante il passaggio nelle vicinanze di altra imbarcazione che aveva generato un forte moto ondoso …”, confermando esattamente la dinamica dell’evento/sinistro così come descritta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Quindi, l’onere a carico dell’appellante (…) di provare di aver subito un danno, mentre era trasportata sull’imbarcazione di proprietà del (…), risulta assolto.

Va a questo punto rammentato il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte la quale ha sancito, in applicazione dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, ha solo l’onere di fornire la prova di aver subito un danno a seguito dell’occorso, ma non delle modalità dell’incidente, trattandosi di accertamento irrilevante (ex multis Cass. Civ. III Sez. 1681 del 30.7.2015, Cass. Civ. III Sez. 10410 del 20.5.2016 e Cass. Civ. III Sez. n. 20654 del 13.10.2016).

Nella fattispecie che ci occupa, l’appellante non solo ha dimostrato di aver subito un danno a seguito del sinistro, circostanza di per sé già sufficiente a configurare il diritto a percepire il risarcimento, ma ha anche ulteriormente provato la dinamica dell’evento, quindi, la colpevolezza del convenuto (…) e la piena sussistenza dell’an.

Vale ancora osservare che una ancor recente pronuncia della Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 25902/2013), ha stabilito che nella nautica da diporto la responsabilità del conduttore per il trasporto amichevole dei passeggeri è retta dalle stesse regole fissate dal codice civile in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale (art. 2054 comma 1).

Il Supremo consesso ha, invero, affermato “La giurisprudenza della Corte di legittimità ha affrontato il tema del risarcimento del danno a favore del terzo trasportato a titolo di cortesia con riferimento alla materia della circolazione stradale. In primo luogo, è stata affermata la distinzione del trasporto di cortesia da quello gratuito per l’assoluta mancanza, nel vettore, di un interesse, sia pure mediato ma giuridicamente rilevante, ad eseguire la prestazione (v. per una puntuale distinzione Cass. 5.7.1989 n. 3223; Cass. 5.3.1990 n. 1700). Quanto al tema specifico, per molti decenni è stato consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento diretto ad escludere l’applicabilità della disposizione dell’art. 2054 c.c. , ai terzi trasportati a titolo di cortesia, ai quali risultava preclusa la possibilità, sia di invocare la colpa presunta del conducente, sia di chiedere la condanna del proprietario del veicolo in solido con il conducente (art. 2054 c.c., commi 1 e 3). L’esclusione era giustificata dall’assunto secondo cui il trasportato poteva preventivamente valutare il rischio della circolazione stradale, che conseguentemente accettava con l’instaurazione del rapporto (contrattuale o di cortesia) del trasporto. Il trasportato a titolo amichevole risultava sprovvisto sia della tutela forte dell’art. 2054 c.c., sia di quella accordata, in tema di trasporto, dall’art. 1681 c.c. potendo soltanto proporre l’azione aquiliana dell’art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze di carattere sostanziale e processuale ad essa connesse. La decisiva svolta sul tema si ebbe con Cass. 10 ottobre 1998, n. 10629, la quale, per la prima volta, affermò che l’art. 2054 c.c., esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Il trasportato, quindi, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. fra le varie Cass. 11.6.2010 n. 14068; Cass. 23.6.2009 n. 14644; Cass. 1.6.2006 ti. 13130). Il principio è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità”. La Cassazione ha, quindi concluso stigmatizzando il principio secondo cui “il richiamo tout court alla disposizione dell’art. 2054 c.c. che – come si è visto -, in materia di circolazione stradale, è stata oggetto di una vasta ed evolutiva produzione giurisprudenziale – allora deve essere inteso nella sua interezza. Il che implica una uniformità di interpretazione della norma nel settore della navigazione da diporto come nella materia della circolazione stradale” (si veda Cass. 25902/2013)

Traslando i principi appena indicati al fatto oggetto di appello, la vicenda riguarda una gita su una barca durante la quale il conducente compiva una manovra brusca, molto probabilmente a causa del moto ondoso, provocando la caduta dell’odierna appellante all’interno dello scafo.

La stessa domanda incoata è proceduralmente corretta riguardando la richiesta di risarcimento in via diretta alla compagnia di assicurazione dell’imbarcazione, ex art. 141 del C.d.A., che configura un’azione speciale in favore del terzo trasportato danneggiato senza il coinvolgimento del vettore, visto che il risarcimento prescinde dalla sua responsabilità.

Dal punto di vista del nesso di causalità il Giudice di prime cure ha anche ritenuto “… poco credibile che con una lesione giudicata grave si vada al Pronto Soccorso ben circa otto ore dopo …”.

È opportuno, tuttavia, precisare che la relazione di consulenza medico – legale del dott. (…) ha chiarito che l’appellante, (…), dopo la caduta in barca avvenuta intorno alle ore 18,00 rientrava al domicilio e, successivamente, persistendo l’impotenza funzionale ed il dolore faceva ricorso al pronto soccorso dell’Ospedale di Siracusa.

In tale contesto, esaminando il verbale del Pronto Soccorso si evince che all’appellante, (…) veniva stato assegnato al suo ingresso il Codice di Urgenza “Bianco”, il che fa fondatamente presumere che non sia stata visitata subìto ma che abbia atteso un lungo lasso di tempo. Ne consegue che l’orario indicato nella sentenza (01.51) non indica il momento dell’ingresso nel presidio sanitario.

Per le considerazioni sin qui spese deve ritenersi sussistente, contrariamente a quanto indicato il Giudice di Pace, l’an del sinistro.

In merito all’invocata sussistenza di ipotesi di caso fortuito o dalla colpa grave, si precisa quanto appresso.

Le cause del sinistro potrebbero qualificarsi fortuite se l’appellante, (…), avesse perso autonomamente l’equilibrio per sua esclusiva colpa.

Come già precedentemente chiarito e come confermato attraverso le prove testimoniali, l’occorso è attribuibile alla concomitanza di un moto ondoso provocato dal passaggio di altra imbarcazione e dal mancato controllo della propria imbarcazione da parte del (…).

In ordine quantum debeatur, la domanda dell’appellante, (…), risulta avanzata sulla base delle risultanze della relazione medico legale prodotta e delle tabelle ministeriali vigenti in materia, anch’esse versate in atti.

Il CTU medico legale, dott. Co.Cr., nominato nel giudizio di secondo grado, ha ritenuto la detta lesione riportata dall’appellante compatibile con l’ipotesi, prospettata nella fattispecie, di caduta dalla propria altezza.

Ha, quindi accertato una limitazione di circa 1/3 dei movimenti dell’arto superiore sinistro rispetto al contro laterale.

La valutazione del danno biologico permanente del CTU è stata del 4%, oltre 30 giorni di invalidità temporanea totale e 30 giorni di invalità temporanea parziale al 50%.

Giova osservare che a fronte del danno ritenuto sussistente dal CTU la parte appellante ha fatto rilevare in dipendenza del sinistro de quo la (…) ” riportò un trauma contusivo con infrazione del trochite omerale spalla sinistra”; e che in conformità a quanto specificato dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni il CTU, come richiesto nelle osservazioni, avrebbe dovuto ricondurlo alla misura del 9%.

A parere del decidente l’obiezione dell’appellante coglie nel segno, seppur parzialmente.

Ed invero, anche in via equitativa appare opportuno correggere il danno biologico, alla luce delle Linee Guida medico- legali, prodotte in atti al 6% e non al nove come richiesto, e ciò anche in via equitativa.

Tenuto conto dell’età dell’appellante all’epoca del sinistro ne deriva che, sviluppando il danno biologico temporaneo e permanente e con la personalizzazione e con l’aumento del 40% per danno morale il risarcimento a favore dell’appellante deve essere di complessivi Euro 12.021,16, somma già riportata ai valori attuali, secondo le tabelle ministeriali, oltre interessi legali dalla data della presentazione del ricorso in primo grado.

Pertanto, le parti appellate vanno condannate in solido tra loro al pagamento in favore dell’appellante (…) della somma di Euro 12.021,16, oltre interessi legali a decorrere dalla data del ricorsi di primo grado, nonché alla restituzione della somma di Euro 830,00 pagata ad (…) S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado se l’appellante abbia già pagato.

Non v’è luogo per la declaratoria di manleva atteso che non si ravvisa nel responsabile una condotta colposa di tale gravità da integrare la causa di manleva richiesta.

In conseguenza della soccombenza, le spese vanno poste in solido in capo alle parti appellate e in favore di parte appellante sia in relazione al primo che al secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sul gravame proposto da (…) avverso la sentenza n 222/14 del Giudice di Pace di Siracusa, ogni diversa istanza ed eccezione disattese – nella contumacia dell’appellata (…) – così provvede :

– Accoglie integralmente l’appello proposto da (…) ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro verificatosi il 6/07/2008 è imputabile a fatto e colpa esclusiva di (…);

– per l’effetto Condanna (…), quale unica erede del (…), in solido con l'(…) S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’appellante della complessiva somma di Euro 12.021,16 a titolo di danno biologico, morale, invalidità temporanea totale e parziale per come specificati in parte motiva, oltre interessi sulla detta somma a far data dalla instaurazione del giudizio di primo grado;

– Condanna, altresì, (…) quale unica erede del (…), in solido con l'(…) S.p.A., in persona del suo legale rappr. pro tempore, a rifondere a (…) le spese di lite che liquida:

a) in Euro 1.829,00 per diritti ed onorari, più rimborso spese generali, oltre IVA e CPA su dette voci, nonché Euro 216,89 per spese vive, quanto al giudizio di primo grado;

b) in complessivi Euro 4.300,00 per compensi professionali ed Euro 282,43 per spese vive, oltre IVA e CPA e spese forfetarie nella misura del 15%, quanto al presente grado di appello.

– Rigetta ogni altra domanda.

Pone definitivamente a carico delle parti appellate in solido tra loro le spese di CTU, siccome separatamente liquidate.

Così deciso in Siracusa il 4 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2018.

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Avv. Umberto Davide

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