Tribunale Roma, Sezione 5 civile Ordinanza 1 febbraio 2017

Ai sensi dell’art. 63 disp. att., cod., civ., il condominio e per esso il suo amministratore ha l’obbligo di comunicare al proprio creditore Insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso

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Tribunale Roma, Sezione 5 civile Ordinanza 1 febbraio 2017

Integrale

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE QUINTA CIVILE

nella persona del Giudice designato dott. Mario Bertuzzi, visti gli artt. 702 bis e 702 ter cod. proc. civ., ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74916 del Ruolo Generale per l’antro 2016, vertente

TRA

(…) rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Da.Mo. e Ma.Bl., elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…),

RICORRENTE

E

(…) rappresentato e difeso per procura alle liti in calce alla memoria di costituzione e risposta dall’Avvocato Cl.Ba., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via (…)

RESISTENTE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25.1.2017;

visto il ricorso depositato ai sensi dall’art. 702 bis cod. proc. civ. il 2/11/2016 dalla (…) dopo avere esposto che con sentenza n. 22657 del 2003 di questo Tribunale (…) era a pagare in suo favore la somma di 9.350,53 oltre spese giudiziali e che tale decisione era stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma che, con la sentenza n. 3007 del 2010, aveva condannato il condominio al pagamento della somma di Euro 157.433,59, oltre spese, e che il condominio debitore, che non aveva mai provveduto al pagamento di quanto dovuto, non aveva altresì dato riscontro alla propria richiesta di consegnare l’elenco dei condomini morosi e delle quote dovute da ciascuno di essi ha chiesto la condanna del condominio a comunicare le generalità dei condomini morosi in relazione al proprio credito sopra indicato e la quota di debito dagli stessi singolarmente dovuta in base alle tabelle millesimali;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati in data 13.12.2016 al condominio intimato;

vista la memoria di costituzione del condominio – che ha contestate la pretesa avversaria, deducendo di avere rappresentato aita controparte che tutti i condomini avevano pagato quanto liquidato dalla sentenza di primo grado e che la differenza di quanto dagli stessi ancora dovuto in forza della sentenza di appello, anche in relazione alle corrispondenti quote di proprietà, era già dalla stessa conosciuto;

ritenuto che il ricorso appare fondato, atteso che, ai sensi dell’art. 63 disp. att., cod., civ., il condominio e per esso il suo amministratore ha l’obbligo di comunicare al proprio creditore Insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso e che il condominio convenuto non ha provato di avervi provveduto né che di tali dati la società creditrice fosse comunque a conoscenza, tenuto conto che la corrispondenza prodotta ai riguardo dalla parte resistente appare precedente alla sentenza della Corte di appello del 2010 e quindi palesemente inidonea ad indicare la quota di debito a carico dei singoli condomini; che merita altresì accoglimento la richiesta della società ricorrente di fissare, ai sensi dell’art. 614 bis coti. prot. civ., una somma a carico dell’obbligato per l’eventuale ritardo nella esecuzione di tale condanna, somma che, tenuto conto dell’ammontare del credito e di ogni altra circostanza. Si determina in Euro 2.000,00 per ogni mese di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento;

che le spese del procedimento vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

condanna il (…) a consegnare alla società ricorrente un elenco completo delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito vantato daila stessa e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico sulla base delle tabelle millesima in vigore;

Condanna altresì il condominio al pagamento della somma di Euro 2,000,00 per ogni mese di ritardo, successivo a quello decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, nella esecuzione dell’adempimento sopra indicato;

condanna infine il condominio convenuto alla rifusione delle Spese di lite, che liquida in Euro 3,800,00, di cui Euro 300,00 per esborsi, comprensivi del contributo unificato, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma il 31 gennaio 2017.

Depositata in Cancelleria l’1 febbraio 2017.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.