Il compossessore che intenda usucapire l’intero bene deve manifestare il dominio esclusivo sull’intera “res” comune attraverso un’attività incompatibile con il possesso altrui, che non sussiste ove provveda al regolare invio dei rendiconti della gestione agli altri quotisti.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 2 settembre 2016, n. 17512

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23732-2011 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 102/2011 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 20/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti eredi di (OMISSIS), comproprietario di alcuni beni immobili, detti “case (OMISSIS)”, insieme con (OMISSIS) ed (OMISSIS), titolari ciascuno della quota di 177/1920, convenivano in giudizio questi ultimi davanti al Tribunale di Bolzano per sentir dichiarare che il loro dante causa aveva acquistato la proprieta’ dell’intero per usucapione. Coevamente, i convenuti avevano agito innanzi al medesimo Tribunale per la divisione di detti beni. Riuniti i due giudizi, il Tribunale con sentenza non definitiva n. 1375/09 rigettava la domanda di usucapione. L’impugnazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) era respinta dalla Corte d’appello di Bolzano, con sentenza n. 102/11. Richiamata giurisprudenza di questa Corte sulla possibilita’, anche senza un atto formale d’interversione del possesso, di usucapire la quota di un comproprietario purche’ la signoria di fatto sull’intero bene non derivasse dalla mera astensione dell’altro quotista, ma fosse inconciliabile con la possibilita’ di godimento di quest’ultimo e manifestata in maniera tale da evidenziare la volonta’ di possedere uti dominus e non uti condominus, la Corte distrettuale osservava che nella specie il possesso esercitato dai danti causa degli attori non era avvenuto conformemente al modello di esclusivita’ richiesto dalla S.C., quanto meno non per un periodo di vent’anni. Infatti, era stato provato in via documentale e testimoniale che almeno dal 1948 al 1988 la gestione delle case (OMISSIS) aveva fatto capo ai comproprietari tutti, compresa la sig.ra (OMISSIS), dante causa dei convenuti, cui pure erano stati indirizzati i rendiconti dell’amministrazione. Il che dimostrava sia il perdurante interesse della (OMISSIS) per gli immobili in comproprieta’, sia la volonta’ da parte (OMISSIS) di restare nei confini della comproprieta’ e di salvaguardare il pari diritto della comproprietaria. Sebbene alcuni dei documenti prodotti non fossero firmati o recassero sottoscrizioni illeggibili, la maggior parte di essi presentava sottoscrizioni riconducibili a professionisti che si erano occupati della gestione degli immobili anche per conto della sig.ra (OMISSIS). Ne’ valeva il fatto che altro teste ( (OMISSIS)) avesse riferito l’amministrazione a (OMISSIS) dal 1993 in poi, senza menzionare anche i (OMISSIS). A prescindere dal fatto che tale omessa indicazione di per se’ sola non si prestava ad essere interpretata nel senso di un’estromissione di questi ultimi, il lasso di tempo compreso tra il 2003 e il 2005, anno d’inizio della causa, non era idoneo a far maturare l’usucapione. Ancora, doveva invece attribuirsi particolare rilievo alla circostanza, riportata dal medesimo teste, che in occasione del suo rendiconto annuale egli si fosse incontrato anche con (OMISSIS) o con la madre di lei. Cio’ smentiva in maniera inequivoca sia che la parte (OMISSIS) si fosse disinteressata della comproprieta’ dei beni, sia che gli (OMISSIS) avessero posto in essere, nell’ultimo ventennio, atti idonei a mutare, in ordine all’intero compendio, il titolo del loro possesso agli effetti di cui all’articolo 1102, cpv. c.c. Conforme, sul punto, anche la deposizione di altro teste ( (OMISSIS)), il quale aveva riferito di essersi occupato dell’amministrazione contabile degli introiti derivanti dall’affitto delle case (OMISSIS) quale consulente sia degli (OMISSIS) che dei coeredi (OMISSIS). Gia’ il coinvolgimento di questi ultimi nella gestione della comproprieta’ impediva un possesso utile all’usucapione sulla parti degli immobili locate a terzi o abitate o altrimenti utilizzate dagli (OMISSIS). In tutti i casi era chiaro che si era trattato di un uso con il consenso o anche solo con la tolleranza di parte (OMISSIS); e a nulla rilavava la circostanza che non per tutti gli anni di interesse ai fini della causa fosse stato dimostrato che una parte dei canoni era stata versata ai (OMISSIS) (versamento che pero’ trovava riscontro diretto in vari vaglia, tra il 1951 ed il 1973). Quindi, appariva sufficientemente provato che almeno fino al 1988 il complesso immobiliare era stato amministrato e gestito tenendo debitamente conto anche della comproprietaria (OMISSIS), sicche’ da tale anno fino a quello d’introduzione della causa (2005) non era decorso il ventennio necessario per l’usucapione. Un possesso esclusivo degli (OMISSIS) non era desumibile dalle innovazioni apportate agli immobili, trattandosi di un’utilizzazione piu’ intensa dei beni comuni. Non solo, ma il versamento di un canone d’affitto dal 1948 al 1972 da parte di (OMISSIS) (e dal 1972 al 1973 da parte di una societa’ facente capo ai figli di quest’ultimo), dimostrava che questi aveva avuto la detenzione dei beni quale avente causa dalla comunione, il che era incompatibile a priori con un possesso esclusivo uti dominus. Nemmeno valevano allo scopo altre attivita’ svolte negli anni dagli (OMISSIS), quali lavori di risanamento, istanze di sanatoria edilizia e mutamento di destinazione di alcuni locali. Considerata l’ampiezza del complesso immobiliare, anche detti interventi potevano ritenersi marginali e deputati ad adeguare gli immobili alle mutate esigenze commerciali, comuni a tutti i comproprietari e tali da non incidere negativamente sui concorrenti diritti di questi ultimi. Anche il cambio di destinazione e la modifica della distribuzione interna di vani, avvenute tra il 1994 ed il 2000, ammesso e non concesso che avessero comportato un’estensione della signoria di fatto, non coprivano un arco temporale idoneo a far maturare il termine ventennale di cui all’articolo 1158 c.c. Infine, indizi della mancanza da parte di (OMISSIS), dante causa degli attori, della volonta’ di estromettere dalla comunione i (OMISSIS), e quindi di possedere animo domini, potevano trarsi anche dalla corrispondenza intervenuta prima della causa tra i rispettivi legali delle parti, in ordine alle prospettive di vendita del compendio immobiliare o di divisione amichevole. Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso, affidato a undici motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS) ed (OMISSIS).

In prossimita’ dell’udienza entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo e’ dedotta sia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto, controverso e decisivo, relativo alla gestione della casa (OMISSIS) da parte di tutti i comproprietari, compresa la dante causa degli appellati; sia la violazione o falsa applicazione degli arti. 2697, 2727, 2729, 2702, 1158, 1165 e 2943 c.c. e articolo 116 c.p.c.; sia, ancora, l’omessa e insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e la mancata esposizione delle ragioni per le quali la Corte di merito ha dato preferenza ai mezzi istruttori dedotti dai (OMISSIS) rispetto a quelli dei ricorrenti.

2. – Il secondo motivo deduce sia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto, controverso e decisivo, li’ dove la sentenza impugnata ha tratto dai documenti prodotti dai (OMISSIS) l’inferenza secondo cui gli (OMISSIS) avrebbero dimostrato di riconoscerli come comproprietari e manifestato la volonta’ di rimanere entro i confini del compossesso; sia la violazione degli articoli 1102, 1165 e 2944 c.c..

3. – Il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1164 c.c., poiche’, si sostiene, non era necessario ai fini dell’usucapione alcun atto d’opposizione al diritto di comproprieta’ da parte del comproprietario usucapente.

4. – Il quarto mezzo lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto, controverso e decisivo, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che l’omessa menzione dei comproprietari (OMISSIS), da parte di alcuni testimoni, relativamente all’amministrazione del compendio immobiliare per il periodo dal 1993 in poi, non si presta di per se’ sola ad essere interpretata nel senso di un’estromissione dei (OMISSIS) dal compossesso, e che, comunque, dal 1993 al 2005, anno d’inizio della causa, non sarebbe maturato il termine ventennale per l’usucapione.

5. – Il quinto motivo espone, ancora, l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto, controverso e decisivo, nella parte in cui la Corte d’appello ha sostenuto che la concessione in locazione da parte degli (OMISSIS) di talune unita’ abitative all’interno del compendio, cosi’ come la loro concessione in uso gratuito ad alcuni familiari sarebbe espressiva d’un uso di fatto con il consenso o la tolleranza anche dei (OMISSIS).

6. – Il sesto motivo denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la Corte territoriale ha utilizzato documenti presenti agli atti (vaglia, lettere raccomandate e altro) per inferirne circostanze di fatto non richiamate negli scritti difensivi della parte convenuta, e dunque da ritenersi non dedotte.

7. – Il settimo motivo lamenta ancora l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che i ricorrenti possano aver usucapito singole parti del compendio immobiliare – in particolare il laboratorio-tappezzeria posto al piano terra o comunque il fabbricato realizzato in ampliamento – per indeterminabilita’ della parte costruita in aggiunta.

8. – L’ottavo motivo allega sia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’uso piu’ intenso del bene comune, in particolare il laboratorio di tappezzeria, sarebbe avvenuto con il consenso degli altri comproprietari in base ad un contratto di locazione; sia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c. e dell’articolo 180 c.p.c. perche’ non vi era prova di tale locazione, la cui esistenza, ad ogni modo, sarebbe stata dedotta tardivamente.

9. – Il nono motivo lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che dal 1972 alla ditta individuale di (OMISSIS) sarebbe subentrata la (OMISSIS) s.a.s., sicche’, al limite, sarebbe stata detta societa’ e non (OMISSIS) ad esercitare la possessio uti dominus.

10. – Il decimo motivo deduce sia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che i documentati cambi di destinazione d’uso di alcune unita’ all’interno delle case (OMISSIS), avvenuti per iniziativa unilaterale dei ricorrenti, sarebbero attivita’ marginali e, come tali, irrilevanti ai fini dell’usucapione; sia la violazione dell’articolo 1102 c.c., poiche’ tali mutamenti, non consentiti al singolo comproprietario, andrebbero a sommarsi a tutte le altre attivita’ ed iniziative unilaterali degli (OMISSIS).

11. – L’undicesimo motivo allega l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la mancanza, in capo a Siegfried (OMISSIS), dante causa degli attuali ricorrenti, di estromettere i (OMISSIS) dalla comproprieta’ dovrebbe desumersi dalla corrispondenza intercorsa prima della causa tra i rispettivi legali, circa le prospettive di vendita del compendio e di una sua eventuale divisione amichevole, nella quale corrispondenza si darebbe per scontata la perdurante comproprieta’ dei (OMISSIS).

12. – Il primo motivo e’ in parte infondato e in parte manifestamente inammissibile.

12.1. – Infondato perche’ equivoca il senso della giurisprudenza di questa Corte sui requisiti affinche’ i documenti provenienti da terzi possano assumere valore indiziario, e cioe’ non contestazione e oggettiva attendibilita’ o verificabilita’. Infatti, tali documenti si devono ritenere contestati non quando la parte contro cui s’intendono far valere ne confuti la rilevanza o comunque l’idoneita’ a dimostrare il fatto controverso – come invece si opina nel ricorso (v. pag. 25) – ma quando la stessa parte ne contesti o la provenienza da chi ne appaia l’autore o la veridicita’ formale (cfr. Cass. n. 14122/04 e 2149/02).

Ne’ l’una ne’ l’altra ipotesi, nella specie, visto che dei consuntivi e dell’altra documentazione contabile esaminata dalla Corte territoriale l’odierna parte ricorrente ha inteso contestare non gia’ la provenienza, ma l’attitudine a provare che alle spese di gestione degli immobili avessero partecipato anche i (OMISSIS) (Loc. ult. cit.).

12.2. – In disparte la commistione tra censure motivazionali e denuncia della violazione di svariate ed eterogenee norme (sull’inammissibilita’ di tale cumulo v. Cass. nn. 21611/13, 7394/10, 20355/08 e 9470/08), il motivo e’, invece, manifestamente inammissibile li’ dove si diffonde in (tanto dettagliate quanto vane in sede di legittimita’) analisi fattuali e critiche sulle valutazioni di merito della sentenza impugnata quanto alla ritenuta partecipazione dei (OMISSIS) alla gestione dei beni oggetto della domanda. Il tutto nell’erronea supposizione che il vizio motivazionale consista nel mancato apprezzamento di elementi di segno diverso e favorevole alla tesi della parte ricorrente, ovvero nel difetto di letture alternative e piu’ convincenti dei medesimi dati di fatto.

Per contro, e’ fin troppo noto il costante indirizzo di questa Corte Suprema secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cosi’ e per tutte, Cass. n. 27197/11).

13. – Il secondo motivo e’ infondato.

13.1. – Nel contestare l’affermazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto che il rendiconto della gestione dei beni e la relativa corrispondenza dimostrerebbero il riconoscimento del diritto di comproprieta’ dei (OMISSIS) ed impedirebbero, comunque, di ravvisare atti idonei a mutare il compossesso in possesso esclusivo, parte ricorrente replica richiamando giurisprudenza non pertinente al caso di specie. La non necessita’ del possesso esclusivo ai fini dell’usucapione e la correlativa incidenza dell’altrui compossesso solo sulla misura dell’acquisto del diritto da parte del possessore usucapente (v. Cass. nn. 6818/88 e 6470/79, richiamate a pag. 37 del ricorso) presuppongono la ben diversa ipotesi dell’usucapione da parte di un terzo di una quota di comproprieta’ di un bene indiviso (ed infatti, v. bene Cass. n. 9557/97, che a sua volta richiama, in motivazione, Cass. nn. 865/69, 2438/71, 3282/75, 1314/76, che ammettono l’usucapione della proprieta’ pro quota non postulando questo modo di acquisto dei diritti reali un possesso esclusivo). Nel caso in esame, invece, si discute dell’usucapione dell’intero da parte del compossessore, con estensione del possesso di lui a tutta la proprieta’ comune; questione in ordine alla quale ben diversa e’ la giurisprudenza costante di questa Corte (su cui v. infra il paragrafo 14).

13.2. – Del pari fuori contesto il richiamo, operato nel ricorso per contestare il riconoscimento da parte degli (OMISSIS) del diritto di comproprieta’ dei (OMISSIS), a Cass. n. 7847/08. Tale precedente, infatti, considera i requisiti dell’interruzione della possessio ad usucapionem, mentre la Corte distrettuale ha ritenuto e valorizzato il suddetto riconoscimento per dimostrare non gia’ l’interruzione del possesso, ma l’inesistenza di “atti idonei a mutare il compossesso in possesso esclusivo ai sensi dell’articolo 1102 c.c. (…) in quanto (il riconoscimento del diritto dei (OMISSIS): n.d.r.) paleserebbe invece la volonta’ (degli (OMISSIS): n.d.r.) di rimanere entro i confini del compossesso” (v. pag. 12 sentenza impugnata).

14. – Il terzo motivo, il quale afferma che non sarebbe necessario alcun atto d’opposizione al diritto di comproprieta’ da parte del compossessore usucapente, fornisce una lettura parziale e fuorviante della giurisprudenza di questa Corte. Il fatto – del tutto pacifico e per niente negato dalla Corte altoatesina – che ai fini dell’usucapione della proprieta’ esclusiva da parte del compossessore non sia necessario un atto d’interversio possessionis (cfr. ex multis, Cass. n. 12775/08), trae punto, di riflesso, che nella specie sarebbe giuridicamente errato quanto ritenuto nella sentenza d’appello, ossia che gli (OMISSIS), ove avessero inteso arrogarsi il possesso esclusivo degli immobili, non avrebbero reso partecipi i (OMISSIS) della relativa documentazione gestionale. Una cosa e’ affermare la non necessita’ tra comproprietari d’un atto d’interversione del possesso (del resto neppure giuridicamente possibile) ovvero di un’opposizione esplicita al potere dei compossessori; altra e’ supporre che per l’usucapione della cosa comune non occorra nemmeno l’esclusione materiale e riconoscibile degli altri comproprietari.

Ed infatti, al riguardo la giurisprudenza di questa Corte permane del tutto costante e chiara li’ dove afferma che ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione e’ idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l’impossibilita’ assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicche’, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell’atto materiale, il termine per l’usucapione non puo’ cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalita’ non formali, la volonta’ di possedere in via esclusiva (cosi’, Cass. n. 11903/15).15. – Il quarto, il quinto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo condividono la medesima inammissibilita’ del secondo mezzo, nella parte relativa al dedotto vizio motivazionale. Come quest’ultimo muovono alla sentenza impugnata censure basate su altre circostanze di fatto ovvero formulano un diverso giudizio critico sugli elementi valorizzati dalla Corte d’appello. Nell’un caso come nell’altro, le doglianze si pongono su di un terreno esclusivamente fattuale e reclamano uno schietto apprezzamento di merito, inconciliabile con la natura e la funzione del giudizio di legittimita’.

15.1. – Quanto al nono motivo deve aggiungersi, quale ulteriore causa d’inammissibilita’, la circostanza che la censura ha per oggetto un fatto (la successione nel possesso di (OMISSIS) da parte della (OMISSIS) s.a.s. a partire dal 1973) tutt’altro che decisivo, cui la sentenza impugnata dedica una considerazione di tipo incidentale ed espressa ad abundantiam (v. pagg. 2122). A tal riguardo va ricordato che in sede di legittimita’ sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poiche’ esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (v. Cass. 22380/14 e 13068/07).

16. – Il sesto mezzo d’annullamento non ha pregio.

In disparte che la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (articolo 112 c.p.c.) e’ evocata fuori luogo, poiche’ la Corte d’appello ha deciso sull’unica domanda proposta (quella di usucapione) e non ha rilevato d’ufficio alcuna eccezione rimessa alla disponibilita’ delle parti (tale non essendo – si vorra’ concedere – la valutazione critica dei documenti prodotti); e che, dunque, il senso della censura in esame chiama in causa – semmai – la corretta applicazione dell’articolo 115 c.p.c.; tutto cio’ in disparte, va precisato quanto segue.

Come chiarisce la giurisprudenza di questa Corte, il principio consacrato nell’articolo 115 c.p.c., secondo cui il giudice ha l’obbligo di decidere iuxta alligata et probata, importa, tra l’altro, che la decisione sia tratta unicamente dalle allegazioni delle parti, cioe’ dalle circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell’eccezione, e dalle prove offerte dalle parti medesime. Detta norma e’ intesa ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, impedendo che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere. Pertanto, il giudice non viola il principio enunciato nella norma dell’articolo 115 c.p.c. quando si avvalga di fatti allegati e provati da una parte per argomentarne in via di presunzione, ancorche’ non ne sia stato espressamente richiesto dalla parte stessa. In tal caso, l’altra parte non ha motivo di dolersi, in sede di legittimita’, che il giudice del merito abbia fatto ricorso a presunzioni, risultando queste tratte da fatti che essa ben conosceva ed in relazione ai quali aveva avuto la possibilita’ di difendersi (Cass. nn. 12980/02 e 1165/83; in senso conforme, v. anche Cass. n. 12248/13).

In altri termini – e cambiando cio’ che v’e’ da cambiare nel caso di specie, in cui si discute non di presunzioni ma del potere del giudice di attribuire un dato senso logico ai vari fatti di causa – deve affermarsi che l’articolo 115 c.p.c. limita il fondamento legittimo della decisione al materiale assertivo e a quello probatorio; ma non impedisce affatto al giudice di ricavare dal secondo, entro il perimetro del primo, le proprie conclusioni in maniera autonoma e non necessariamente corrispondente alle difese dell’una o dell’altra parte. Le connessioni e le inferenze tra i fatti provati, nonche’ il ragionamento logico che all’atto del decidere sottende le une e le altre, non rientrano nella disponibilita’ delle parti.

17. – Il decimo motivo e’ infondato. Fermo quanto gia’ rilevato nei paragrafi precedenti circa l’inammissibilita’ di censure volte a contrastare la pura valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, va osservato che la corretta esegesi dell’articolo 1102 c.c. non autorizza ad affermare, in materia di usucapione della cosa comune, che l’alterazione unilaterale della destinazione del bene da parte del singolo comproprietario dimostri (o concorra a dimostrare) il mutamento del possesso di lui. Mutamento della destinazione ed estensione del possesso in danno dei comproprietari sono attivita’ diverse e tra loro non necessariamente implicate. Se si considera che la seconda puo’ darsi anche senza la prima (come si ricava dall’articolo 1102 cpv. c.c.), non e’ difficile comprendere come sia vera anche la proposizione inversa.

17.1. – Ne’ ha pregio alcuno, sotto altro profilo, sostenere che nella fattispecie il cambiamento unilaterale di destinazione di una parte (che la Corte altoatesina ha ritenuto per di piu’ marginale) degli immobili in contesa valga quale indizio idoneo a rafforzare, nel contesto degli altri elementi di fatto richiamati in ricorso, la tesi d’un possesso esclusivo da parte (OMISSIS). Sui singoli elementi indiziari, che per loro stessa definizione non sono dotati di autonoma decisivita’, neppure in astratto e’ data censura ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Infatti, l’omesso esame d’un fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, e’ costituito da quel difetto di attivita’ del giudice di merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato non gia’ la deduzione o l’argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, bensi’ una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova scritta od orale, idonea di per se’, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata; ne consegue che per la sussistenza del suddetto vizio non e’ sufficiente che il fatto, sebbene dibattuto fra le parti, sia stato totalmente trascurato dal giudice al pari di quelli non sottoposti ritualmente al suo accertamento, ma occorre che esso, per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto in contestazione, sia dotato di un’intrinseca valenza, tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite; pertanto non integra il suddetto vizio l’omesso esame di ogni singolo indizio che, per la sua gravita’ o per la sua sinergica convergenza con altri elementi indiziari, consentirebbe. in ipotesi, al giudice di risalire all’individuazione di un fatto ignoto (Cass. nn. 914/96 e 7000/93: conformi, nn. 10778/97 e 2601/98).

18. – Ragioni specularmente analoghe rendono inammissibile, per difetto di decisivita’, anche l’undicesimo motivo. Concessa l’irrilevanza del dato (la corrispondenza tra i rispettivi legali delle parti ai fini d’una divisione amichevole), nell’economia della decisione impugnata viene meno soltanto un elemento di conferma della mancanza dell’intento degli odierni ricorrenti di estromettere i (OMISSIS). Con il che, pero’, non e’ ne’ rafforzato ne’ tanto meno dimostrato il possesso esclusivo degli (OMISSIS) per tutto il ventennio necessario all’usucapione.

19. – In conclusione il ricorso va respinto.

20. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti in solido tra loro.

P.Q.M.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.