il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime o comunque di prova liberamente valutabile dal Giudice.

Tribunale|Vicenza|Civile|Sentenza|10 aprile 2020| n. 750

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 5378/2018 tra le parti:

ATTORE

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO, cf (…)

– difesa: avv. CA.AL., cf (…) avv. CA.MA. ((…));

– domicilio: presso il difensore

CONVENUTO

(…), cf (…)

– difesa: avv. SE.FA., cf (…)

– domicilio: presso il difensore

OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.

FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Camisano Vicentino – sul presupposto che la sig.ra (…) aveva siglato il 23 novembre 2009 una transazione con le Società (…) s.r.l. e (…) s.r.l., rispettivamente appaltatrice e subappaltatrice di alcune opere pubbliche commissionategli dall’Ente – ha citato in giudizio la convenuta, al fine di sentir revocare la sentenza di questo Tribunale, n. 2319/2016, pubblicata il 13 dicembre 2016, con la quale il Comune era stato condannato a corrispondere a (…) la complessiva somma di Euro278.481,77, ovvero al fine di sentir revocare la pronuncia in questione quanto meno nella parte in cui aveva incluso anche le somme già corrisposte alla convenuta – in ossequio della transazione sopra richiamate – dalle due società sopra richiamate.

A sostegno della propria difesa l’Ente ha evidenziato che, con delibera della Giunta Comunale n. 125 del 25 settembre 2003, aveva dato avvio all’iter relativo ai lavori di completamento della pista ciclabile lungo via (…) (ossia, la Strada Provinciale “(…)”) e alla realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra quest’ultima e le strade comunali di via G., (…) e N., in frazione S. M., con sostituzione del vecchio impianto semaforico; che il 20 febbraio 2006, dopo la fase di progettazione e di esproprio delle aree, i lavori erano stati affidati alla Società (…) s.r.l., la quale li aveva subappaltati alla Società (…) s.r.l.; che la sig.ra (…), comproprietaria di un immobile posto all’intersezione tra la S.P. “(…)” e via N. aveva lamentato, durante il corso dei lavori, alcuni danni all’edificio di proprietà, costituiti in particolare da crepe, asseritamente dovute alle vibrazioni provenienti dal cantiere.

L’attore ha, inoltre, esposto che, a seguito di tali contestazioni, la sig.ra (…) aveva proposto, il 19 luglio 2006, avanti al Tribunale di Vicenza, ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 c.p.c., che si era concluso con l’accertamento della presenza di alcune fessurazioni diffuse negli ambienti interni ed esterni dell’abitazione, oltre a taluni danni ai poggioli, alla cornice di gronda e ad alcune strutture portanti dell’immobile, riconducibili ai lavori pubblici eseguiti; che l’ATP si era concluso, quantificando i lavori di ripristino in complessivi Euro28.755,54 oltre Euro20.790,00, a titolo di deprezzamento dell’immobile (per un totale complessivo di Euro 49.545,54); che con atto di citazione notificato al Comune il 2 settembre 2008, la sig.ra (…), aveva chiesto, nei confronti dell’Amministrazione comunale e delle Società sopra indicate, il risarcimento dei danni conseguenti ai lavori di realizzazione delle opere viarie individuate e, nei confronti della sola Amministrazione, anche il risarcimento dei danni subiti quali conseguenza dei “rumori all’interno dell’immobile dell’attrice provenienti dall’infrastruttura stradale (poiché) intollerabili”, nonché l’indennità ex art. 44 D.Lgs. n. 327 del 2001, relativamente alla diminuzione permanente del valore dell’immobile, in ragione “dell’avvicinamento della strada con conseguenti maggiori immissioni, dovute al traffico veicolare”.

L’attore ha, quindi, evidenziato di essere rimasto contumace in quel giudizio; che dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., (…) aveva dato conto – sia pure senza depositare il relativo accordo – della transazione intercorsa con le Società (…) s.r.l. e (…) s.r.l. e che, quindi, ella aveva rinunciato agli atti per quanto concerneva tali convenute, mantenendo invece le domande proposte nei confronti del solo Comune di Camisano; che, all’esito di tale rinuncia agli atti era stata disposta una integrazione alla CTU e che il perito aveva indicato l’opportunità di far partecipare anche il Comune (tramite i propri tecnici) allo svolgimento delle operazioni peritali; che tuttavia (…) si era opposta al coinvolgimento del Comune, ritenendo la relativa convocazione “non necessaria e … assolutamente non doverosa”; che la CTU si era, poi, conclusa con una quantificazione dei danni pari a Euro523.687,34.

L’attore ha, quindi, dichiarato che (…) – nonostante la transazione di cui sopra – aveva insistito per l’accoglimento della domanda inerente i danni sofferti per l’esecuzione dei lavori, nella quantificazione operata dal CTU in sede di integrazione (“…nella misura non inferiore ad Euro 143.482,97 a titolo di opere necessarie per rimediare ai vizi …); che la sentenza aveva quindi condannato il Comune al pagamento in favore della sig.ra (…) della somma di Euro 278.481,77, oltre agli interessi legali e alle spese del giudizio e dell’A.T.P. ante causam; che la sig.ra (…) aveva fatto decorrere il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., prima di notificare, il 1 marzo 2018, a soli fini esecutivi, la pronuncia di condanna, ormai definitiva.

Ciò posto l’attore ha specificato di aver avuto conoscenza della rinuncia alla domanda operata da (…) verso le due società, solo dopo aver ottenuto, in data 7 maggio 2018, previa formale istanza alla Cancelleria del Tribunale di Vicenza, autorizzazione all’accesso al fascicolo processuale di primo grado; che non risultando dalla pronuncia in discorso, il tenore della transazione, il Comune aveva richiesto copia della stessa sia alla sig.ra (…) sia alle Società (…) s.r.l. e (…) s.r.l.; che solo le Società avevano trasmesso l’accordo transattivo (dapprima, l’ing. (…), ex amministratore di (…) s.r.l., ormai estinta, con p.e.c. del 15 giugno 2018; successivamente anche la Società (…) s.r.l., cfr. doc. 14), mentre la sig.ra (…) non aveva dato alcun riscontro alla richiesta; che in conseguenza di detta transazione, la Società (…) s.r.l. aveva versato a (…) la somma complessiva di Euro 31.400,00, mentre (…) s.r.l. l’importo di Euro 3.000,00; che dall’accordo emergeva che (…) si era impegnata ad abbandonare la causa civile, riservandosi “di mantenere il contenzioso in essere nei confronti del solo Comune di Camisano per le sole domande autonome espresse nelle conclusioni ai punti 2 e 3 dell’atto di citazione” e, tuttavia, ella aveva invece mantenuto tutte e tre le domande verso l’odierno attore.

L’attore ha quindi articolato la domanda di revocazione sul presupposto di cui all’art. 395 n. 1 e 3 c.p.c.

Radicatosi il contradditorio si è costituita (…), chiedendo il rigetto della domanda.

In particolare, la convenuta ha dichiarato che il testo dell’accordo transattivo riguardava solo le parti che lo avevano siglato; che comunque la riserva della stessa a mantenere nei confronti del Comune solo le domande poste nell’originario atto di citazione, quali sub (…) e (…) non poteva essere interpretata alla stregua di una rinuncia alla domanda sub (…); che del resto la transazione era intervenuta prima del deposito dell’integrazione della perizia e, quindi, quando non vi era contezza della reale entità del danno riportato dall’immobile; che d’altra parte il Comune aveva scelto di rimanere contumace nel giudizio RG 6396/2008 Trib. Vicenza e che avrebbe potuto costituirsi fino alla precisazione delle conclusioni; che ancora la transazione non rientrerebbe tra gli atti che l’art. 292 c.p.c. prevede come da notificare al contumace; che l’art. 1304 c.c. si riferirebbe alla transazione siglata per l’intero debito solidale e, tuttavia, al momento della sigla dell’accordo, ancora il danno non era stato determinato nel suo effettivo ammontare e che, quindi, l’accordo transattivo aveva avuto riguardo alla sola quota di debito gravante sulle società intervenute alla stipula.

Sono stati concessi i termini 183 VI c.p.c..

La causa è stata istruita documentalmente.

All’udienza del 5/12/19 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa, previa concessione dei termini 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti per la proposizione della domanda di revocazione.

Ciò anche per quanto concerne la domanda di revocazione di cui all’art. 395 sub 3 c.p.c., in quanto deve ritenersi ampiamente provato che la transazione sia stata scoperta da parte attrice solo con il relativo invio effettuato da parte delle società, il 29/6/2018 e, quindi, dopo il passaggio in giudicato della sentenza revocanda (avvenuto un anno dopo il deposito della stessa e, quindi, il 13/12/17).

A nulla rileva l’eccezione di parte convenuta laddove evidenzia che il deposito di copia della email con cui le società avrebbero dato comunicazione all’Ente dell’intervenuta transazione (sub doc. 14 attore) non sarebbe idoneo a supportare probatoriamente l’avvenuta scoperta del documento in quella precisa data.

Sul punto giova evidenziare che la eccezione in ordine alla valenza probatoria delle email depositate si è limitata ad una generica contestazione, mentre la giurisprudenza da tempo ha riconosciuto come queste possano avere o valenza piena di prova (Corte di Cassazione – VI sez civile -ordinanza n. 11606 del 14-05-2018) “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” o comunque di prova liberamente valutabile dal Giudice (Cass. n. 5523 del 2018) “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 21, solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del medesimo decreto, art. 20, in ordine all’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”.

La convenuta non ha specificatamente disconosciuto le email e neppure ha allegato l’avvenuta conoscenza, in data anteriore, della transazione da parte dell’Ente, con ciò quindi implicitamente confermando la valenza probatoria del documento in esame anche con riguardo alla data di avvenuta scoperta del patto.

2 Nel merito, la domanda attorea è fondata.

In base all’art. 395 c.p.c. le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione. Con la revocazione sono impugnabili le sentenze per le quali sia scaduto il termine per proporre appello nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. art. 395 c.p.c., purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del suddetto termine (art. 396 c.p.c.).

Ora, parte attrice impugna la sentenza n. 1319/16 di questo Tribunale sotto il profilo di cui all’art. 395 n. 1 – assumendo che la stessa sia stata l’effetto del dolo della sig.ra (…) – e n. 3, in quanto dopo la pronuncia sarebbe stato rinvenuto l’accordo transattivo e quindi un documento decisivo che il Comune non ha potuto produrre in giudizio per fatto dell’avversario.

Così ricostruito l’inquadramento giuridico dato dall’attore, si deve ora disaminare se la fattispecie concreta sia atta a essere ricompresa nelle maglie dell’istituto invocato.

Come noto, il dolo revocatorio sussiste allorché sia posto intenzionalmente in essere un comportamento fraudolento, idoneo a influire sul contenuto della decisione e consistente in artifici o raggiri soggettivamente diretti ed oggettivamente in grado di pregiudicare la difesa della controparte e, quindi, di impedire al giudice l’accertamento della verità facendo apparire una situazione diversa da quella reale.

In particolare, la giurisprudenza che ha trattato l’argomento ha evidenziato che “Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un’attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità; requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento ed il successivo contegno processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un’efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l’accertamento della verità. (conf. Cass. n. 6322/1993; Cass. n. 7576/1994; Cass. n. 1155/2002; Cass. 25761/2013)” (Cass. civile sez. II, 21/01/2020, n.1207).

3. Il dolo revocatorio si incentrerebbe, nel caso concreto, nella mancata comunicazione all’Ente, ad opera della sig.ra (…), dell’intervenuto accordo transattivo siglato da quest’ultima con le due società (appaltatrice e subappaltatrice) che avevano svolto i lavori.

Ora, è pacifico in giurisprudenza che l’appaltatore di opere pubbliche è di regola da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori, poiché i limiti della sua autonomia (derivanti dalla obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e dalla intensa e continua ingerenza dell’amministrazione appaltante) non fanno venir meno il suo dovere di assumere le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi; e tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell’amministrazione committente non può essere esclusa quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa approvato, mentre una sua responsabilità esclusiva resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione (Cassazione civile sez. I, 22/08/2018, n.20942).

Viene, quindi, in rilievo una obbligazione solidale, tra Ente committente e società appaltatrice per i danni subiti da terzi, nello svolgimento dei lavori pubblici ed è quanto è stato sottolineato dalla sentenza oggetto dell’odierna azione di revocazione.

In materia di transazione e obbligazione solidale, l’art. 1304 I co. c.c., prevede che “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.

Sul punto, con la sentenza n. 30174/2011 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio per cui la norma di cui all’art. 1304 co. 1 c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l’effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti.

4. Ora, va al riguardo sottolineato che l’atp richiamato nell’accordo transattivo aveva stimato in Euro28.755,54 il costo di ripristino dei danni e in Euro20.790,00 il conseguente deprezzamento dell’immobile (per un totale di Euro49.545,54). Visto che l’atto di transazione ebbe riguardo al pagamento, da parte della Società (…), della somma di Euro31.400 oltre alla corresponsione, da parte della Società (…), dell’ulteriore somma di Euro3.000,00, è chiaro che l’accordo transattivo ha, quindi, avuto riguardo all’intero debito solidale.

Del resto, la transazione, ai sensi dell’art. 1965 c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro e, quindi, il fatto che l’accordo in questione abbia avuto ad oggetto la somma di Euro33.400,00 anziché quella di Euro49.545,54 rientra nella fisiologia dell’istituto che è quella appunto di evitare l’alea di un giudizio.

Che l’accordo avesse riguardo all’intero danno, si ricava altresì dal fatto che (…) espressamente dichiarò:

– “Con la firma del presente atto pertanto la sig.ra (…) rinuncia a qualsiasi pretesa, azione, civile o penale nei confronti della Società predetta, della sua assicurata e coobbligati” (pagina 3).

– “La presente liquidazione, con il pagamento della somma sopraindicata, assumerà efficacia liberatoria, a completa tacitazione di ogni e qualsiasi diritto e danno in relazione all’evento in oggetto. La sig.ra (…) manleva la Società (…) e (…) s.r.l. da qualsiasi richiesta che venga avanzata da terzi in merito all’evento lesivo considerato”;

– “La causa civile come sopra pendente davanti il Tribunale di Vicenza viene quindi abbandonata da tutte le parti nulla avendo più le stesse reciprocamente a pretendere a causa della vertenza oggetto della medesima”.

– “Fatta salva la manleva indicata nell’articolo che precede, la signora (…) si riserva di mantenere il contenzioso in essere nei confronti del solo Comune di Camisano per le sole domande autonome espresse nelle conclusioni di cui ai punti 2 e 3 dell’atto di citazione, permanendo rispetto alle stesse interesse alla decisione” e, quindi, per le richieste diverse da quella di risarcimento per i danni strutturali indotti nell’immobile dalle opere nonché per il deprezzamento del bene.

5. Ciò posto, la condotta nella quale si è estrinsecato il “dolo revocatorio” è consistita nel fatto che:

– nell’ambito dell’accordo transattivo, (…) aveva espressamente rinunciato (pagina 3 patto) a qualsiasi pretesa nei confronti della coobbligata della Società (e quindi dell’Ente), riservandosi (pagina 4) di mantenere il contenzioso in essere nei confronti del solo Comune per le domande di cui ai punti 2 e 3 (cioè diverse da quelle per le quali era stata svolta transazione);

– la sig.ra (…) non ha depositato la transazione nell’ambito del giudizio in discorso;

– in sede di udienza del 25/2/20 la sig.ra (…) ha dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti delle imprese convenute, ma ha insistito nella integrazione della CTU per valutare l’effettiva consistenza dei danni all’attualità, con ciò integrando quindi un “venire contra factum proprium”, rispetto a quanto la stessa aveva dichiarato, sia pure nella transazione anzidetta siglata con le società e non con il Comune;

– a fronte della comunicazione del CTU di voler far partecipare il Comune di Camisano Vicentino alle operazioni peritali, (…) ha dichiarato espressamente che tale convocazione non appariva necessaria e assolutamente non doverosa.

– nonostante la sig.ra (…) abbia ottenuto il pagamento di Euro34.400,00, la stessa ha insistito per l’accoglimento della intera richiesta risarcitoria, senza nemmeno chiedere lo scomputo della quota parte imputabile alla società (e che in difetto di indicazione si presume di pari entità rispetto a quella dell’Ente).

– ha notificato la sentenza (dalla quale era possibile desumere che un accordo transattivo c’era stato tra (…) e le due società, sebbene non se ne potesse conoscere il contenuto) solo all’esito del passaggio in giudicato.

6. Del resto, nessuna valenza argomentativa può avere il fatto che il Comune di Camisano Vicentino abbia scelto di rimanere contumace nel giudizio n. 6396/2008 e, quindi, “imputet sibi”.

Infatti, la scelta di rimanere contumace è espressione di una legittima strategia difensiva, che tuttavia comporta fisiologicamente che la parte non abbia contezza degli sviluppi processuali, salvo per gli atti che l’art. 292 c.p.c. prevede espressamente che debbano essere comunicati al contumace.

Tra tali atti, non rientra certamente l’accordo transattivo e, tuttavia, il tessuto argomentativo svolto dalla convenuta, secondo cui la mancata conoscenza dell’accordo sarebbe unicamente imputabile alla scelta difensiva dell’Ente, si scontra con l’evidenza di fatto per cui l’art. 1304 c.c. prevede che il condebitore solidale abbia il diritto potestativo di aderire alla transazione, il che presuppone la conoscenza del testo pattizio.

La giurisprudenza che si è misurata con il tema ha evidenziato come “La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’articolo 1304, comma 1, del c.c. non costituisce un’eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali a essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza. Tale diritto – proprio in quanto rimesso all’arbitrio del decidente, nel che si sostanzia il suo essere un diritto potestativo – bene può essere esercitato, quindi, anche nella ipotesi in cui la parte abbia, in precedenza, inversamente atteggiato la propria difesa” (Cassazione civile sez. I, 18/06/2018, n.16087).

Il complessivo comportamento della sig.ra (…) non si è quindi ridotto ad una mera violazione delle regole di correttezza, bensì ha gravemente pregiudicato il diritto di difesa dell’Amministrazione, in quanto ha in ogni modo fatto sì che il contenuto dell’accordo transattivo non fosse conoscibile all’Ente.

Non solo, infatti, non ha depositato l’accordo nella causa in corso, ma non lo ha comunicato all’Ente nemmeno dopo il passaggio in giudicato della pronuncia e sebbene in tal senso compulsata dalla Amministrazione, frattanto venuta a conoscenza del patto.

Del resto, il silenzio accompagnato dagli artifizi di cui sopra non solo avrebbe confuso, laddove il Comune si fosse costituito, la difesa avversaria ma avrebbe altresì indotto il giudice a decidere sulla base dell’ignoranza di un fatto saliente che, se noto, avrebbe portato ad una ben diversa decisione.

Infatti, depositato il contenuto della transazione, la sentenza avrebbe disposto la cessazione della materia del contendere sui danni indicati nell’accordo, anche con riferimento alla posizione del Comune.

7. Alcun pregio può avere l’argomentazione di parte convenuta, secondo cui “Atteso poi l’intervenuto pagamento da parte delle società costituite delle somme di cui si è dato conto, va da sé che il vincolo di solidarietà fosse in ogni caso venuto meno, cosicché la somma determinata nella sentenza non può che essere imputata per l’intero a carico del Comune con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 1304 c.c. al caso in esame”.

Volendo interpretare tale lettura avanzata dalla convenuta, nel senso che l’accordo avrebbe comportato una transazione solo per la parte di responsabilità facente capo all’appaltatore, va comunque rilevato che tale patto avrebbe comunque coinvolto gli altri condebitori, con riguardo agli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente.

In tal senso si richiama il principio di diritto reso dalla Cassazione a SSUU secondo cui “Considerato allora che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all’ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito.

In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei” (Cassazione civile sez. un., 30/12/2011, n. 30174).

8. La revocazione è, del resto, fondata anche sotto il profilo di cui al n. 3 dell’art. 395 c.p.c., in quanto il Comune è venuto a conoscenza dell’accordo transattivo solo il 29/6/2019 (quindi successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia), all’esito della richiesta dallo stesso svolta nei confronti delle parti che lo avevano siglato e, peraltro, in quanto inviatogli dalle società che intervennero all’accordo.

Non è del resto in dubbio che la transazione fosse un documento decisivo, posto che avrebbe comportato la parziale cessazione della materia del contendere anche nei riguardi del Comune.

9. Ciò posto, la domanda di revocazione deve avere ad oggetto l’intero importo riconosciuto dalla sentenza di questo Tribunale n. 2319/16 a titolo di risarcimento danni strutturali all’immobile e svalutazione e cioè per la somma di Euro140.238,67 (cioè Euro 115.983,67 + Euro 24.255,00).

10. Non si ritiene, quindi, di dover disporre di nuovi mezzi istruttori.

11 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della sig.ra (…). Esse sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della causa per come effettivamente accertato in sentenza (scaglione di riferimento da 52.001,00 – 260.000,00) ed all’attività defensionale espletata.

In particolare, le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.

Si giustifica una liquidazione al di sotto dei valori medi di tariffa in considerazione della obbiettiva non difficoltà della lite sia in diritto che sotto il profilo istruttorio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

ACCOGLIE la domanda attorea;

ACCERTA e DICHIARA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 395, co. 1, n. 1 e 3 c.p.c., che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza, n. 2319/2016, pubblicata il 13 dicembre 2016, resa nella causa portante il n. 6396/2008 R.G., è stata, limitatamente alla parte corrispondente alla domanda sub n. (…) avanzata in detta causa dalla sig.ra (…), l’effetto del dolo di quest’ultima in danno del Comune di Camisano Vicentino nonché che è stato trovato un documento decisivo che il Comune di Camisano Vicentino non ha potuto conoscere per fatto imputabile alla convenuta;

ACCERTA e DICHIARA che il Comune di Camisano Vicentino ha dichiarato di voler profittare della transazione siglata dalla sig.ra (…) con le società (…) Srl e (…) Srl e per l’effetto REVOCA la sentenza in questione limitatamente alla parte corrispondente alla domanda sub n. (…) avanzata in detta causa dalla sig.ra (…) e quindi per la sola condanna del Comune di Camisano Vicentino al pagamento, in favore di (…), della somma di Euro140.238,67;

CONDANNA parte convenuta a corrispondere a parte attrice le spese di lite che si commisurano in Euro7.795,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e spese borsuali per Euro1.848,00.

Così deciso in Vicenza il 6 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.