nelle cosiddette vendite “a catena “spettano all’acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica. Quindi, il cliente finale (il consumatore) non può agire direttamente verso uno (qualsiasi) dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (il venditore finale), ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa e che è, appunto, il soggetto con il quale ha contrattato. Al di fuori di queste ipotesi di responsabilità contrattuale residua solo la responsabilità extracontrattuale del produttore ai sensi degli artt. 114 e 123 d.Lgs. 206/2005.

Tribunale|Reggio Calabria|Sezione 2|Civile|Sentenza|27 aprile 2020| n. 495

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, quale Giudice di Appello avverso la sentenza n. 881/2014 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 1533 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2015, riservata in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c., richiamato per l’appello dall’art. 352, comma 1, c.p.c., all’udienza dell’otto maggio 2019 e vertente

TRA

Am.Di., nata (…), cod. fisc. (…) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via (…), presso lo studio dell’avv. An.Ma., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura stesa in calce all’atto di citazione in appello;

Appellante

E

Fi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore signor Gi.Pi., rappresentata e difesa in forza di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Mi.Ze. e Ma.Fr.;

Appellata

E

Ba. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ti.Ru., giusta procura versata in atti, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via (…), Trav. (…), presso lo studio dell’avv.to Se.Ta.;

Appellata

E

Al., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria, corso (…);

– Appellata –

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello la signora Am.Di. proponeva appello avverso la sentenza n. 881/2014, pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, a definizione del proc. 1760/2008, il quale rigettava la domanda proposta dall’odierna appellante, compensando le spese di lite.

L’appello si articolava nei seguenti motivi:

“Violazione di legge e, in particolare, dett’art 132 del Codice del consumo nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto non provata con certezza la data di scoperta del difetto lamentato e, quindi, non tempestiva la domanda”.

Deduceva che, per come provato documentalmente, e per come era pacifico e non contestato tra le parti, nel mese di ottobre 2006, aveva acquistato, presso il negozio Al., un giubbotto di marchio “Ba.”, in tessuto dorato con imbottitura in piuma d’oca, per la somma di Euro 274,00. Successivamente, al momento dell’uso, quindi, all’inizio del periodo invernale, il giubbotto perdeva in quantità copiosa piume, dacchè si recava presso il negozio di vendita, denunciando i vizi e, dopo alcuni contatti telefonici con la società produttrice, e su richiesta di quest’ultima, restituiva il capo alla venditrice Al. per procedere alla sostituzione del capo di abbigliamento.

Ai sensi dell’art. 132 del Codice del Consumo, il termine di due mesi per la denuncia del difetto di conformità decorre non dalla consegna del bene, ma dalla scoperta del difetto; in ogni caso, alcun onere grava sull’acquirente ove sia riconosciuto il vizio, come nella fattispecie. Il riconoscimento della società produttrice, che aveva ricevuto la contestazione, chiesto di consegnare il giubbotto al venditore, il quale, alla ricezione, aveva rilasciato dichiarazione scritta, determinava l’inapplicabilità del termine decadenziale. La sentenza impugnata che aveva ritenuto intempestiva la sentenza andava quindi riformata su questo profilo e, in conseguenza, accolta nel merito, stante la sua evidente fondatezza.

Invero, il prodotto acquistato, per la perdita copiosa di piume e peluria, non visibile al momento dell’acquisto, era, non solo privo delle qualità di un bene dello stesso tipo e delle caratteristiche dichiarate nell’etichetta, ma era del tutto inidoneo all’uso per cui era stato acquistato. I vizi erano stati denunciati al venditore ed il capo era stato restituito a quest’ultimo al fine di ottenere un nuovo capo idoneo o il rimborso del prezzo; malgrado la restituzione del bene, gli appellati non avevano provveduto a restituire il quantum corrisposto per l’acquisto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

A tale danno patrimoniale, doveva aggiungersi il danno non patrimoniale “per il mancato utilizzo del capo d’abbigliamento il comportamento scorretto tenuto dalle parti in causa che hanno chiesto ed ottenuto la restituzione del bene difettoso senza, però, procedere alla rifusione del quantum corrisposto e al pagamento di quanto concordato in via stragiudiziale a titolo risarcitorio”, quantificabile in via equitativa nella somma di Euro 1.000,00.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la società Fi. s.r.l., la quale in via preliminare denunciava l’inammissibilità della domanda di adempimento del contratto ex art. 1453, comma 2, c.c. nonché ex art. 345, comma 1, c.p.c. costituendo un novum non ammesso in appello. Evidenziava, infatti, che l’attrice, in primo grado, aveva formulato unicamente domanda di restituzione del prezzo e risarcimento del danno, lasciando espressamente intendere di avere optato per l’ipotesi risolutoria, dacchè la richiesta compiuta in appello volta ad ottenere l’esecuzione del contratto violava il disposto dell’art. 1453, comma 2, c.c.

Sempre in via preliminare, deduceva l’inammissibilità e/o improponibilità della domanda e il difetto di legittimazione passiva con specifico riferimento all’azione proposta dall’attrice in primo grado. Precisava, in merito, che, stante le allegazioni dell’attrice che, in nessun punto dell’atto di citazione, faceva riferimento ad una potenziale pericolosità del prodotto acquistato, alla fattispecie doveva applicarsi la

disciplina del codice del consumo afferente alle garanzie legali di conformità e commerciali per i beni di consumo, trattandosi di un mero difetto di conformità. Con la conseguenza che, in tal caso, che solo il venditore finale poteva agire avverso il produttore in via di regresso, e unicamente per l’avvenuta prestazione di garanzia, giammai il consumatore direttamente.

Nel merito deduceva che: non era stata fornita alcuna prova circa la produzione, la commercializzazione e, comunque, la provenienza del capo da parte di essa appellata né lo stesso le era mai stato restituito; non era stata dimostrata neppure la difettosità del prodotto ovvero la gravità della stessa; controparte aveva rifiutato in maniera immotivata ed ingiustificata la proposta transattiva di essa appellata che si aggiungeva a quella dell’appellata Fi. s.r.l. per una somma complessiva di Euro 1.000,00; del rifiuto dell’appellante doveva tenersi conto in sede di spese; riguardo alla spropositata pretesa risarcitoria, parte attrice non aveva mai fornito la benché minima indicazione degli elementi costitutivi degli asseriti e non provati danni.

In data 29 ottobre 2015 si costituiva la società Ba. s.r.l., la quale, in via preliminare eccepiva l’inammissibilità e/o improponibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., per la manifesta infondatezza della censure alla sentenza impugnata; l’inammissibilità e/o improponibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. per difetto dei requisiti di una rituale impugnazione; l’inammissibilità dell’appello in relazione alla domanda di adempimento del contratto per violazione dell’art. 345 c.p.c. e 1453, comma 2, c.c. Nel merito, riproponendo di fatto le deduzioni del primo grado, deduceva la totale infondatezza della pretesa attorea, per altro, spropositata, evidenziando altresì il comportamento di parte attrice che aveva rifiutato in maniera del tutto ingiustificata la proposta transattiva offerta dalle parti convenute costituite.

All’udienza del 5 aprile 2017, dopo l’ordine di rinnovazione dell’atto di citazione in appello, e giusta le risultanze della documentazione prodotta (visura storica e certificati anagrafici), dalla quale risulta(va) che la società Al. s.n.c. è stata ceduta alla società Ti. s.a.s., a sua volta cancellata in data 5 maggio 2014, lo scritto difensivo veniva ritualmente notificato ai soci Tr.Ma., quale socio accomandatario, e Fe.Le., quale socio accomandante, i quali, ricevuta regolare notificazione, perfezionata secondo la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., non si costituivano, ne veniva dichiarata la contumacia.

Acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado ex art. 347 c.p.c., le parti precisavano le conclusioni all’udienza dell’otto maggio 2019.

La causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 352 c.p.c.

2. – Tanto rappresentato, per una migliore intelligenza del gravame, vale la pena riportare testualmente le ragioni della sentenza impugnata, n. 881/2014, pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, in data 4 Aprile 2014 (depositata il 7 aprile 2014).

Il primo Giudice così motiva: “il capo in esame piumino marca Ba. è stato acquistato dall’attrice in data 14 ottobre 2006. In atti essa attrice ha prodotto ricevute rilasciata dalla ditta Al. di restituzione del piumino del 30/3/2007, seguono due diffide alla Ba., inoltrate a mezzo fax del 27/7/2007 e del 3/9/2007. U attrice ha formulato una doma,nda nei confronti del venditore e della società il cui marchio era stato indicato sul giubbino basata sulla disposizione di cui all’art. 129 del Codice del Consumo.

Orbene la possibilità di proporre detto tipo di doma,nda è subordinata a determinate condizioni previste dalla medesima normativa, tra le quali si pone quella di cui all’art. 132 che stabilisce e disciplina l’ipotesi di deca,denza del consumatore se la denuncia di non conformità del prodotto non è effettuata entro due mesi dalla scoperta del vizio. Nella fattispecie essa attrice, lungi dal precisare l’epoca di scoperta del vizio si è limitata in modo generico a riferire dopo qualche tempo dall’acquisto l’inconveniente cominciò a manifestarsi.

Anche il testimone ha riferito, sui fatti, non collocando esattamente la data di scoperta del vizio lamentato (cfr. udienza 23/3/20)13 il testimone così dichiarava “… dove ho detto che me ne sono accorta da subito è da intendersi chiaramente ad una fase successiva all’acquisto, al primo utilizzo”).

Mancando al prova circa la data di scoperta dell’inconveniente lamentato, risalendo gli atti inviati alla ditta Al. in data 30/3/2007 ed alla Ba,ci Abbracci 207/7/2007 e 3/9/200)7 di denuncia dei vizi, ossia ben cinque mesi dopo al primo e ben oltre al secondo, rispetto alla data di acquisto del 14/10/2006.

Non potendosi precisare la distanza temporale tra esse a la scoperta del vizio stesso, non può conseguentemente valutarsi con certezza la tempestività della denuncia stessa che sarebbe stato onere dell’attrice provare. Ne consegue che la domanda non potrà essere accolta”.

3. – In premessa, la circostanza che questo Giudice d’appello abbia proceduto alla regolare trattazione nel merito dell’impugnazione, non pronunciandosi espressamente nel corso della stessa in merito alla relativa eccezione, significa che non ha ritenuto l’appello “non inammissibile” ovverosia che non ha ravvisato alcuna ipotesi di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.

4. – Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.. Invero, l’art. 342 c.p.c., come novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, si da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (si veda sul punto Cass. Civ. sent. 23 marzo 2018 n. 7332; ord. 14 Settembre 2017 n. 21336).

Nella fattispecie, tenuto conto delle ragioni della decisione sopra riportate, incentrate sull’accoglimento dell’eccezione di decadenza dall’azione, l’appellante ha indicato i motivi dell’impugnazione (violazione del disposto dell’art. 132 del codice del consumo) e la loro rilevanza ai fini della decisione.

5. – L’odierna appellante, nella premessa: di avere acquistato ad Ottobre 2006, presso il punto vendita Al. di Reggio Calabria, un giubbotto di marchio “Ba.”, in tessuto dorato con imbottitura in dichiarate piume d’oca, munito di garanzia certificante la qualità, per il costo di Euro 274,00, che perdeva “appena indossato, nel periodo invernale, (…) in quantità copiosa peluria e piumette’;

che era evidente la responsabilità contrattuale dei convenuti, il punto vendita Al. e la società Ba. s.r.l., “i quali erano tenuti a garantire che il bene fosse immune da vizi tali da renderlo inidoneo all’uso a cui era destinato e/o, comunque, tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore”; di avere “già da tempo restituito il giubbotto, su richiesta della società produttrice, e ciò nonostante i convenuti non hanno adempiuto all’obbligo contrattuale assunto di restituzione della somma di Euro 274,00”;

che detto comportamento era contrario ai principi di buona fede e correttezza giustificava anche la richiesta di risarcimento del danno;

che “tale inadempimento legittima l’attrice a chiedere non solo la risoluzione del contratto ma anche la restituzione dell’intero prezzo ex art. 1494, comma 2 c.c., e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che si quantificano in Euro 1.000,00”;

ha agito davanti al Giudice di Pace chiedendo di “a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti nell’evento per cui è causa; b) conseguentemente condannare i convenuti, anche in solido, alla restituzione della somma di Euro 274,00 quale prezzo corrisposto dall’attrice per l’acquisto del giubbotto, oltre interessi legali maturati dal 30.3.2007 al soddisfo, c) condannare i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento danni, ex art. 1494 c.c., 1218 c.c. e 2043 c.c., della somma di Euro 1.000,000 o a quella maggiore o minore che verrà accertata n corso di causa, anche in via equitativa, con rivalutazione ed interessi legali e comunque entro la competenza del giudice adito; d) (…)”.

5.1 – E’ chiaro che l’attrice ha agito in primo grado proponendo domanda di risoluzione con restituzione di quanto pagato e pretesa risarcitoria. Detta espressa opzione impedisce, sul piano sostanziale, di mutare la domanda di risoluzione in quella di adempimento con restituzione del bene acquistato, giusta il generale divieto di cui all’art. 1453, comma 2, c.c.

Sul piano processuale, poi, proposta in primo grado la domanda di risoluzione di un contratto, la diversa domanda di adempimento è soggetta al divieto di “nova in appello ai sensi dell’art. 345, comma 1 e 2, c.p.c. (sul punto si ricordi che “il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all’art. 345, comma 1, c.p.c., integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l’accettazione del contraddittorio’ (così Cass. Civ., sent. 2 agosto 2000, n. 10129).

Ne consegue che va dichiarata inammissibile la domanda dell’odierna appellante di “restituzione del bene acquistato” di cui alla conclusione rassegnata al punto 3 dell’atto di citazione in appello.

6. – Ciò posto, l’appello è fondato e va accolto per quanto dappresso si espone.

6.1 – In prima battuta, è noto che la disciplina codicistica della compravendita è stata profondamente incisa dalla normativa sopravvenuta introdotta a tutela del consumatore; a partire dal D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24, che, recependo le direttive europee in materia di beni di consumo, ha inserito nuovi articoli nel codice civile (art. 1519 bis e segg. cod. civ.) finalizzati a garantire al consumatore un maggiore grado di protezione; fino al successivo D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. codice del consumo), che ha stralciato le nuove disposizioni dal codice civile per collocarle nell’ambito di una autonoma legge organica posta a tutela del consumatore. Detta disciplina deve, dunque, tenere conto dell’evoluzione del sistema nel suo complesso e, in particolare, della sopravvenuta disciplina posta a tutela del consumatore e del suo riflesso sulla norme codistiche che regolano la compravendita.

Va, pertanto, considerato che l’art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo” e che l’art. 1469 bis del cod. civ., introdotto dall’art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”. Esiste, dunque, nell’attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita):nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dal codice del consumo.

E necessario tuttavia che sussistano i presupposti per l’applicazione del codice del consumo, secondo le categorie da esso predeterminate. A tal fine, va osservato che l’art. 128 del codice del consumo stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo “Della vendita dei beni di consumo “, per “bene di consumo” si intende “qualsiasi bene mobile” e per “venditore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1” (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.). Ai sensi dell’art. 3 del codice del consumo, per “consumatore” si intende poi “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

E, in proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha spiegato che la qualifica di “consumatore” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 del citato d.lgs. – spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi invece considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (si veda Cass. Civ., sent. n. 5705 del 12/03/2014; Cass. Civ. sent. n. 21763 del 23/09/2013).

6.1.1 – Considerate le ampie nozioni di “consumatore”, di “bene di consumo” e di “venditore” adottate dal codice del consumo, non può dubitarsi che, nella fattispecie, l’odierna appellante va qualificata a tutti gli effetti “consumatore” e che va qualificato “venditore”, ai sensi del codice del consumo, il punto vendita Al..

6.2 – In seconda battuta, la normativa richiamata distingue le figure del produttore (definito dall’art. 115, comma 2-bis d. Lgs. 206/2005) da quella del venditore (si veda art. 128, comma 1, lett. b) d. Lgs. 206/2005), quest’ultimo individuato nell’ambito della disciplina del contratto di vendita.

L’art. 131 d.Lgs. 206/2005 al primo comma stabilisce che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva; al secondo comma stabilisce che il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Dalla norma si desume chiaramente che l’obbligato nei confronti del consumatore è il venditore e non il produttore il quale è semplicemente esposto all’azione di regresso nei confronti dei soggetti ivi indicati. Il cliente finale (il consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (il venditore finale), ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa e che è, appunto, il soggetto con il quale ha contrattato.

L’art. 131 del codice del consumo recepisce i principi affermati dalla Corte di Cassazione sulle vendite a catena secondo i quali nelle cosiddette vendite “a catena “spettano all’acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica (cfr. Cass. Civ. sentt. nn. 31/5/2005, n. 11612; 17/12/2009 n. 26514; Cass. 5/2/2015 n. 2115).

Quindi, il cliente finale (il consumatore) non può agire direttamente verso uno (qualsiasi) dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (il venditore finale), ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa e che è, appunto, il soggetto con il quale ha contrattato. Al di fuori di queste ipotesi di responsabilità contrattuale residua solo la responsabilità extracontrattuale del produttore ai sensi degli artt. 114 e 123 d.Lgs. 206/2005.

6.2.1 – Ne consegue che, nel caso di specie, legittimato passivamente rispetto all’azione contrattuale è il solo venditore Al. (e per esso, dopo la cessione dell’impresa alla società Ti. s.a.s. e la cancellazione di quest’ultima, i signori Tr.Ma. e Fe.Le.) e non anche la società Ba. s.r.l., che deve intendersi, nella prospettiva originaria di parte attrice, avuto riguardo al marchio del prodotto acquistato, evocata in lite per la sola pretesa risarcitoria.

6.3 – In terza battuta, l’art. 132 del codice del consumo stabilisce al primo comma che “Il venditore è responsabile, norma dell’art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”. Il secondo comma prevede che “il consumatore decade dai diritti previsto dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il dfetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto desistenza dei difetto o lo ha occultato”.

La norma del secondo comma è chiarissima: al consumatore-compratore spetta di denunciare al venditore finale il difetto di conformità al fine di avvalersi dei rimedi previsti dall’articolo 130, comma 2 del codice che recita “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9” e può ritenersi esonerato da tale onere qualora vi sia stato il riconoscimento od occultamento da parte del venditore.

6.3.1 – Come affermato dalla Corte di Cassazione, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta e in ordine al disposto dell’art. 1495, comma 2, c.c. “la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato” – norma immediatamente sovrapponibile all’ultima parte del secondo comma articolo 132, codice del consumo -, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio, non essendo necessaria un’ammissione di responsabilità del venditore medesimo (si veda Cass. Civ. sentt. n. 18050 del 25/07/2013; n. 4968 del 11/03/2004).

Inoltre, detta manifestazione, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da “facta concludentia,”, senza necessità che ad essa si accompagni l’ammissione del vizio o della responsabilità o l’assunzione di obblighi (così Cass. Civ. sent. n. 4893 del 01/04/2003).

6.4 – Orbene, nel caso che ci occupa, il venditore finale, rectius il punto vendita Al., aveva certamente riconosciuto, sia pure per facta concludentia, il difetto di conformità del giubbotto pacificamente acquistato per il prezzo di Euro 274,00 dalla signora De.Am. in data 14 Ottobre 2006. Risulta, infatti, prodotta in primo grado (si veda documento allegato 3 fascicolo di parte attrice) la copia della ricevuta, emessa dal titolare del negozio Al. (si veda sottoscrizione del documento) in data 30 marzo 2007, di accettazione in restituzione del capo. Si legge nella stessa “Si accetta in reso x conto visione x conto Fi. S.r.l. (Ba.). Capo da rendere. Attendiamo riscontro da parte della ditta. Importo capo Euro 274,00”.

L’accettazione del capo in riconsegna ed il contestuale impegno, a fronte del “reso”, del “capo da rendere”, in attesa del riscontro da parte della società produttrice, è da intendere, come correttamente evidenziato dall’appellante, in guisa di riconoscimento tacito del difetto di conformità. Trattasi, infatti, di un comportamento (l’offerta di rendere ex novo la cosa venduta senza porre alcuna questione in ordine alla tempestività della denuncia) che, in quanto incompatibile con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto di garanzia, riconosce implicitamente, ma inequivocabilmente, che la denuncia era fondata (si veda, sul riconoscimento, Cass. Civ., ord. 21 giugno 2019 n. 16766; Cass. Civ., sentt. 22 ottobre 2013 n. 23970; 16 Luglio 2002 n. 10288; 24 aprile 1998 n. 4219).

Detto riconoscimento rende(va) non necessaria la denunzia del difetto, in applicazione del disposto dell’art. 132, comma 2, codice del consumo.

6.4.1 – La circostanza della riconsegna del bene al punto vendita Al., in data 30 marzo 2007, è stata regolarmente dedotta e documentata in primo grado dalla signora De.. Tuttavia, la predetta circostanza, pur citata nella motivazione della sentenza gravata (si legge “In atti essa attrice ha prodotto ricevute rilasciata dalla ditta Al. di restituzione del piumino del 30/3/2007”), nella quale si menziona altresì la disposizione dell’articolo 132 del codice del consumo (“…la possibilità di proporre detto tipo di domanda è subordinata a determina,te condizioni previste dalla medesima normativa, tra le quali si pone quella di cui all’art. 132 che stabilisce e disciplina l’ipotesi di decadenza del consumatore se la denuncia di non conformità del prodotto non è effettuata entro due mesi dalla scoperta del vizio…”), non viene vagliata in alcun modo, in primis, attraverso l’interpretazione e l’esame del contenuto della ricevuta stessa, da parte del primo giudice.

6.5 – Riconosciuta da parte del venditore la sussistenza obiettiva della situazione lamentata dalla signora De., questa avrebbe dovuto essere esonerata dall’onere della tempestiva denunzia ex art. 132, comma 2, codice del consumo.

Ne deriva la fondatezza del motivo di appello che, superando l’eccezione di decadenza, permette di esaminare il merito della vicenda.

7. – Nel merito vi è da rilevare che il venditore (la società Ti. s.a.s., succeduta ad Al., e per essa, dopo la cancellazione, i soci Tr. e Fe.) non si è costituito né in primo né in secondo grado. Parte attrice ha provato davanti al primo Giudice, per come già dallo stesso ammesso, l’acquisto del piumino con marchio Ba. in data 14 ottobre 2006. Ha provato, attraverso la copia dell’estratto conto bancario allegato 2 del fascicolo attoreo, in uno alla ricevuta del 30 marzo 2007, di cui sopra, di avere acquistato il capo di abbigliamento presso il negozio Al. di Reggio Calabria e di averlo pagato Euro 274,00.

La ricevuta predetta e la deposizione del testimonio, offerta da parte attrice ed acquisita al giudizio di primo grado (si veda la testimonianza della signora Nu.Am. “ho consigliato io stessa alla Sig.ra De. di prendere il piumino oggetto di causa presso il negozio Al. e ho constatato personalmente che da subito il piumino ha iniziato a perdere piume (…) Preciso che la signora De. ha contattato da subito le due ditte al fine di segnalare il problema della perdita delle piume (…) ero presente alla consegna del capo di abbiglia,mento, appunto consegnato nelle mani del titolare della ditta “Al.,”. Preciso che alla signora De. è stata consegnata una ricevuta che riconosco nell’allegato 3 del fascicolo di parte attrice”) provano poi l’esistenza del vizio del bene (la perdita delle piume), l’inidoneità del piumino (che perde(va) le piume) all’uso cui è destinato (proteggere dal freddo chi lo indossa), la circostanza che il bene è stato restituito, con consegna materiale, al titolare del punto vendita “Al.”, il quale ha attestato che il capo era da rendere.

7.1 – Tanto posto e tenuto conto che (a) il giubbotto è stato consegnato in data 30 marzo 2007 al venditore, (b) il quale non ha provveduto alla sostituzione del bene, entro un termine congruo, (c) nella specie valutabile entro la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno (fine 2007) successivo a quello della compravendita, avuto riguardo alla natura del bene (piumino) ed allo scopo dell’acquisto (ripararsi dal freddo), appare corretta e fondata, ai sensi dell’art. 130, comma 5 e 7, del codice del consumo, la richiesta di risoluzione del contratto di vendita del bene.

7.2 – All’effetto risolutorio segue la restituzione del prezzo di acquisto del giubbotto di Euro 274,00, cui vanno condannati, per quanto più volte menzionato, e secondo quanto previsto dalla normativa societaria in caso di cancellazione della società, i soci della Ti. s.a.s., che aveva acquisito la società Al. (venditrice), Tr.Ma. e Fe.Le., in solido tra loro. Essi sono tenuti altresì a pagare gli interessi legali sulla somma ricevuta, dovuti quale frutto civile del denaro, indipendentemente dalla mora, a decorrere dal giorno in cui la somma è stata consegnata dalla parte appellante, segnatamente dal 14 Ottobre 2006.

8. – In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (si veda, per l’affermazione del principio, ex multis, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 363 del 9 gennaio 2019), viene esaminata la domanda risarcitoria a prescindere dalla specifica e concreta individuazione della parte che sarebbe stata condannata al ristoro nell’ipotesi di accoglimento della pretesa ed a prescindere, altresì, da ogni vaglio circa il comportamento processuale delle parti in merito alle proposte transattive.

8.1 – Orbene, va respinta la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di Euro 1.000,00, avanzata da parte attrice assolutamente generica nella deduzione di eventuali asseriti nocumenti, che, al di là della formula indeterminata usata (si veda pagg. 2 e 3 atto di citazione giudizio di primo grado “tale comportamento è ictu oculi contrario ai principi di buona fede e correttezza che dovrebbero contraddistinguere ogni rapporto contrattuale e giustifica anche la richiesta di risarcimento dei danno ex art. 1218 c.c. e 2043 c.c. Tale inadempimento legittima l’attrice a chiedere non solo la risoluzione del contratto ma anche la restituzione dell’intero prezzo ex art. 1949, comma 2, c.c., e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che si quantificano in Euro 1.000,00”), non vengono in alcun modo individuati e precisati, e men che meno provati.

9. – Sul piano delle spese di lite, l’appellante vittoriosa sulla parte contumace in merito alla risoluzione del contratto di vendita ed alla correlata domanda di restituzione, ha diritto al rimborso delle spese di lite di primo e di secondo grado.

In relazione alle altre parti, va detto in via preliminare che la società Fi. s.r.l., che si è costituita tempestivamente (il 13 Ottobre 2015), non ha chiesto una riforma della sentenza di primo grado in punto di spese, così come la società Ba. s.r.l. che si è costituita tardivamente (il 29 Ottobre 2015). In ogni caso, tenuto conto che l’appello viene accolto, con il rigetto delle eccezioni di decadenza sollevate dalle controparti, mentre, nel merito dell’azione di responsabilità risarcitoria, l’appellante è soccombente, ed avuto riguardo alla questione trattata del riconoscimento implicito del difetto di conformità del bene da parte del venditore, queste vanno totalmente compensate tra parte appellante e le società appellate.

9.1 – Le spese tra l’appellante e la parte contumace si liquidano, tenuto conto del valore accertato del credito pari ad Euro 274,00, dell’assenza della fase istruttoria e dell’attività difensiva della parte vittoriosa nel secondo grado come segue: Euro 87,50 per la fase introduttiva, Euro 87,50 per la fase di studio, Euro 57,00 per la fase della trattazione, Euro 95,00 per la fase della decisione, per l’importo complessivo di Euro 327,00; nel primo grado come segue: Euro 32,50 per la fase introduttiva, Euro 32,50 per la fase di studio, Euro 32,50 per la fase istruttoria, Euro 67,50 per la fase decisionale, per l’importo complessivo di Euro 165,00.

Le spese documentate ammontano ad Euro 209,95 per il secondo grado; ad Euro 83,63 per il primo grado.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa d’appello n. 1533/2015 proposta da De.Am. (appellante) nei confronti di Ba. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di Fi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, appellati costituiti, e nei confronti dei signori Tr.Ma. e Fe.Le., già soci della Ti. s.a.s., subentrata alla società Al. s.n.c., e poi cancellata, appellati contumaci, avverso la sentenza n. 881/2014 pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in esito al procedimento n. 1760/2008 R.G., così provvede:

– in accoglimento dell’appello proposto, riforma la sentenza impugnata;

– e, per l’effetto, dichiara tempestiva la domanda di parte attrice ai sensi dell’art. 132, comma 2, del Codice del consumo;

– accoglie la domanda di risoluzione della compravendita del giubbotto “Ba.” intercorsa tra l’appellante e il punto vendita Al. in data 14 Ottobre 2006;

– e, per l’effetto, dichiara risolto il contratto de quo ai sensi e per gli effetti dell’art. 130 del Codice del Consumo;

– e, per l’effetto, condanna, secondo quanto previsto dalla normativa societaria in caso di cancellazione della società, i soci della Ti. s.a.s., già cessionaria della società Al. (venditrice), signori Tr.Ma. e Fe.Le., in solido tra loro, a restituire all’attrice il prezzo di acquisto del giubbotto in causa, pari ad Euro 274,00, oltre gli interessi legali dal 14 Ottobre 2006 al soddisfo.

– rigetta la domanda di responsabilità risarcitoria extracontrattuale;

– condanna, secondo quanto previsto dalla normativa societaria in caso di cancellazione della società, i soci della Ti. s.a.s., già cessionaria della società Al. (venditrice), signori Tr.Ma. e Fe.Le., in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite all’attrice, signora De.Am., che vengono quantificate in Euro 536,95 (Euro 209,95 per spese ed Euro 327,00 per onorario) per il secondo grado ed in Euro 248,63 per il primo grado di giudizio (euro 83,63 per spese ed Euro 165,00 per onorario) oltre il 15% delle somme liquidate per onorario a titolo di spese forfettarie;

– compensa le spese di primo e di secondo grado tra parte appellante e le società appellate Ba. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Fi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore.

Così deciso in Reggio Calabria il 22 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.