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Azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc: nozione e natura giuridica.
L’ azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall’art 2901 cc secondo il quale:
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede , salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
L’ azione revocatoria ordinaria trova il suo fondamento nella responsabilità patrimoniale del debitore disciplinata dall’ art 2740 cc, che testualmente dispone:
Il debitore risponde dell’ adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
L’ azione revocatoria ordinaria è uno strumento di tutela indiretta a carattere cautelare e/o conservativo del diritto del creditore.
La ratio dell’ azione revocatoria ordinaria è quella di garantire adeguata tutela alle ragioni creditorie, essendo il creditore parte debole del rapporto obbligatorio, in quanto esposto al potenziale inadempimento del debitore.
L’ azione revocatoria ordinaria si atteggia diversamente a seconda che l’atto dispositivo posto in essere dal debitore sia o meno anteriore alla nascita del rapporto obbligatorio, così come sono diversi gli elementi che devono ricorrere sul piano soggettivo a fronte di una cessione avvenuta a titolo oneroso o gratuito.
In caso di atto successivo al credito, ai fini della dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto, conseguente all’ azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la mera consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato al diritto del creditore.
Diversamente, l’anteriorità dell’atto di disposizione, in caso di azione revocatoria ordinaria, impone, la prova della dolosa preordinazione del negozio traslativo all’impedimento della soddisfazione del credito (Cassazione n. 23179/2018).
Ciò posto, il creditore, infatti, è legittimato ad esercitare l’ azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc sempre che dimostri di avere interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore idonea a rendere impossibile o più difficile la soddisfazione delle sue ragioni: per cui la titolarità (quand’anche eventuale) del suo diritto di credito resta pur sempre presupposto indefettibile dell’azione spiegata, potendo il giudice accogliere la domanda revocatoria solo ove abbia accertato, quanto meno in termini di verosimiglianza, l’esistenza del credito da garantire.
I presupposti dell’ azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc
La proposizione dell’ azione revocatoria ordinaria disciplinata dall’ art 2901 cc richiede quali presupposti per la sua esperibilità:
- la sussistenza di un atto dispositivo revocabile;
- l’esistenza di un diritto di credito verso il debitore disponente;
- l’ eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito
- la consapevolezza in capo al debitore (scientia damni e/o consilium fraudis) e, in ipotesi di atti a titolo oneroso anche in capo al terzo beneficiario (partecipatio fraudis), che con l’atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Conclusivamente, le condizioni per l’esercizio dell’ azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con quell’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc: gli atti di disposizione del patrimonio revocabili
L’ atto dispositivo oggetto di azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’ art. 2901 cc può essere:
- quello che muta la composizione quantitativa del patrimonio del debitore, come una donazione od una rimessione del debito;
- quello che ne muta la composizione qualitativa, come la vendita di un immobile;
- quello che impone al debitore un vincolo giuridico il quale lo obbligherà’ a compiere in futuro un atto dispositivo, come l’assunzione di debiti altrui o la concessione di garanzie.
Primo presupposto per l’utile esperimento dell’ azione revocatoria ordinaria è dunque l’accertamento della natura e del contenuto dell’atto di cui si invoca l’inefficacia relativa, che deve rientrare in una delle tre categorie suddette, e produrre una modificazione giuridico – economica della situazione patrimoniale del debitore.
Questa modificazione peggiorativa può essere attuale o potenziale.
Quando è attuale (ad es. donazione d’un immobile) l’esperibilità dell’ azione revocatoria ordinaria è in re ipsa.
Quando è potenziale, ai fini dell’ azione revocatoria ordinaria, l’atto va reputato dispositivo quando sono attuali e concreti i presupposti giuridici dell’impoverimento (ad esempio, nel caso di concessione di garanzie).
Quando, invece, l’atto di cui si chiede la revoca non costituisce che un segmento di una situazione in fieri, esso non ha natura dispositiva e non può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria.
Inoltre, deve ricordarsi che l’ art 2901 comma 3 cc., esclude dall’esercizio dell’ azione revocatoria ordinaria l’ adempimento di debiti scaduti, in quanto atti dovuti, poiché costituiscono l’esecuzione di un precedente obbligo assunto dal debitore, a meno che l’obbligazione cui è legato l’adempimento doveroso dovesse rivelarsi fraudolenta, allora cesserebbe l’operatività dell’ art 2901 comma 3 cc e l’atto dispositivo sarebbe revocabile.
Il principio della non assoggettabilità ad azione revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, stabilito dall’ art 2901 comma 3 cc., deve intendersi riferito all’adempimento in senso tecnico, e non trova pertanto, applicazione con riguardo a quei negozi, sia pure indiretti e complessi, che siano realizzati in funzione novativa di una preesistente obbligazione, che di conseguenza, specie quando alla costituzione del nuovo titolo di credito si accompagni ex novo la prestazione di una garanzia ipotecaria, non essendo atti dovuti bensì comportando una volontaria modificazione patrimoniale del debitore con rischio di compromissione delle pregresse ragioni di altri creditori, restano soggetti all’ azione revocatoria ordinaria ove ne concorrano le relative condizioni di legge (Cassazione n. 12045/2010, Cassazione n. 12123/1990).
Azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc: la sussistenza ed anteriorità del diritto di credito
Per l’esercizio dell’ azione revocatoria ordinaria è ovviamente necessario che il creditore che agisce in revocatoria vanti delle ragioni di credito nei confronti del debitore.
Bisogna premettere che, in tema di azione revocatoria ordinaria è recepita una nozione di credito estesa anche alle sole aspettative del creditore, ritenendosi sufficiente, ai fini dell’esperibilità dell’ azione revocatoria ordinaria anche una ragione di credito eventuale, come si desume dal dettato dall’ art 2901 cc, che contempla anche crediti soggetti a condizione, di talché non occorre che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare (Cassazione n. 1220/1986, Cassazione n. 238/1982 e Cassazione n. 1338/1981).
Infatti, per legittimare l’ azione revocatoria ordinaria, è sufficiente anche una mera aspettativa di credito, o un credito potenziale, non avendo l’ azione revocatoria ordinaria un intento recuperatorio e la nozione di credito fatta propria dall’ art 2901 cc è una nozione ampia (Cassazione. n. 23208/2016).
In sostanza, l’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2901 cc fa riferimento ad una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ne deriva che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, – sia che si tratti di un credito di fonte contrattale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’ azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cassazione n. 11755/2018).
In caso di credito litigioso non sussiste la pregiudizialità richiesta dall’ art 295 cpc qualora l’ azione revocatoria ordinaria si fondi su un credito che costituisca ancora res litigiosa.
In sostanza, in caso di azione revocatoria ordinaria fondata su credito litigioso, il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art 295 cpc in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta azione revocatoria ordinaria, poichè tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’ azione revocatoria ordinaria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (Cassazione n. 19439/2018).
Come già accennato, l’ azione revocatoria ordinaria si atteggia diversamente a seconda che l’atto dispositivo posto in essere dal debitore sia o meno anteriore alla nascita del rapporto obbligatorio.
Nell’ azione revocatoria l’ anteriorità del credito rispetto all’atto da revocare va stabilita con riferimento alla nascita dell’obbligazione, e non alla sua esigibilità, pertanto, nell’ipotesi in cui il credito sorga da un prestito, è con riferimento alla data di quest’ultimo che va verificata il requisito dell’anteriorità (Cassazione n. 17356/2011).
L’ anteriorità del credito a tutela del quale si agisce, rispetto all’atto dispositivo, costituisce presupposto indefettibile dell’ azione revocatoria.
In sostanza, è principio ormai pacifico che, in tema di azione revocatoria l’ anteriorità del credito si determina sulla base dell’insorgenza della posizione debitoria in capo al debitore, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cassazione n. 17536/2011, Cassazione n. 2748/2005).
Azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc: Eventus damni – il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore
Nell’ azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cd. eventus damni, consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia.
In linea di principio, nell’ azione revocatoria ordinaria, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), ai sensi dell’ art 2901 cc, è sufficiente che l’atto dispositivo provochi una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, tale da mettere a rischio le ragioni del creditore (Cassazione n. 19515/2019).
L’ eventus damni richiesto dall’ art 2901 cc ai fini dell’ azione revocatoria ordinaria non deve necessariamente coincidere con il venir meno delle garanzie patrimoniali del debitore potendo, al contrario, essere integrato anche dalla semplice maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Nell’ azione revocatoria ordinaria, l’ eventus damni, può essere integrato da qualsiasi atto che determini l’aggravamento della condizione patrimoniale del debitore, tale da rendere impossibile o solo più difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie.
In altri termini, nell’ azione revocatoria ordinaria il pregiudizio richiesto ben può consistere anche nella mutazione genetica del patrimonio del debitore, tale da consentire una più facile sottrazione dei beni alla soddisfazione del ceto dei creditori: in tale contesto, spetta a chi ha compiuto l’atto dispositivo la dimostrazione della satisfattorietà del suo residuo patrimonio.
Ai fini probatori, nell’ azione revocatoria ordinaria, per integrare l’ eventus damni, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore all’epoca della disposizione patrimoniale di cui il creditore fa valere l’inefficacia, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cassazione n. 5269/2018, Cassazione n. 16986/2007, Cassazione n. 5972/2005, Cassazione n. 20813/2004, Cassazione n. 15257/2004, Cassazione n. 12144/1999).
Quanto alla prova dell’ eventus damni, nell’ azione revocatoria ordinaria, tale requisito non si concreta in un effettivo depauperamento del patrimonio del debitore, ma può consistere anche in una maggiore difficoltà o dispendiosità per il creditore nel realizzare quanto dovuto.
Pertanto, l’onere probatorio per il creditore che si avvalga dell’ azione revocatoria ordinaria, è limitato alla dimostrazione della variazione patrimoniale del debitore, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio dello stesso dopo l’atto di disposizione.
Conclusivamente può quindi affermarsi che: il presupposto oggettivo dell’ azione revocatoria ordinaria il cd. eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
In sostanza, grava sul creditore che eserciti l’ azione revocatoria ordinaria l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell’ azione revocatoria ordinaria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione n. 16221/2019).
Azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc: scientia damni, consilium fraudis e partecipatio fraudis
Come più volte ricordato, l’ azione revocatoria ordinaria si atteggia diversamente a seconda che l’atto dispositivo posto in essere dal debitore sia o meno anteriore alla nascita del rapporto obbligatorio, così come sono diversi gli elementi che devono ricorrere sul piano soggettivo a fronte di una cessione avvenuta a titolo oneroso o gratuito.
In caso di atto successivo al credito, ai fini della dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto, conseguente all’ azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la scientia damni ovvero la mera consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato al diritto del creditore.
Diversamente, l’anteriorità dell’atto di disposizione, in caso di azione revocatoria ordinaria, impone, la prova della dolosa preordinazione del negozio traslativo all’impedimento della soddisfazione del credito (Cassazione n. 23179/2018).
In tal caso si parlerà di consilium fraudis ovvero dell’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
La scientia damni richiesta qualora l’ azione revocatoria ordinaria sia rivolta avverso un atto dispositivo successivo al credito è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni).
Con la dicitura scientia damni si intende la consapevolezza di provocare l’ eventus damni con l’atto dispositivo patrimoniale, mentre non è necessario un animus nocendi, cioè l’intenzione specifica di nuocere ai creditori.
In tema di azione revocatoria ordinaria con l’espressione scientia damni del debitore, si allude, non già ad una specifica intenzione di quest’ultimo di nuocere alle ragioni dei propri creditori, bensì ad una situazione di semplice conoscenza (o addirittura di conoscibilità secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l’atto posto in essere è in grado di arrecare alla garanzia del proprio ceto creditorio (Cassazione n. 14274/1999)
In particolare, nell’ azione revocatoria ordinaria ai fini della sussistenza della scientia damni non si richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cassazione n. 5824/1985).
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’ atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l’ animus nocendi richiesto dall’ art 2901 cc comma 1 n. 1 è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non e’, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (Cassazione n. 24757/2008, Cassazione n. 21338/2010).
Alla stregua di altro orientamento, nell’ipotesi di azione revocatoria ordinaria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, si richiede invece che l’autore dell’atto, alla data della sua stipulazione, avesse l’intenzione di contrarre debiti ovvero fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione e che lo stesso soggetto abbia compiuto l’atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell’obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto (Cassazione n. 1716/1985).
Nell’ azione revocatoria ordinaria la scientia damni e consilium fraudis sono requisiti riferiti alla figura del debitore, che nel caso di atti a titolo oneroso, investe anche la figura del terzo acquirente, in tal caso si parlerà di participatio fraudis.
Infatti, quanto al terzo, nell’ azione revocatoria ordinaria se l’atto di disposizione è a titolo oneroso ed anteriore al sorgere del credito, occorre la partecipatio fraudis, ossia la conoscenza, da parte del terzo, della dolosa preordinazione della vendita rispetto al credito futuro.
Ai fini dell’ azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cassazione n. 16825/2013).
La prova della scientia damni e della participatio fraudis, nell’ azione revocatoria ordinaria, può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cassazione n. 27546/2014).
Infatti, nell’ azione revocatoria ordinaria, la parte che allega la sussistenza degli elementi psicologici della scientia damni e della participatio fraudis può assolvere il proprio onere probatorio tramite il ricorso a presunzioni: elementi oggettivi idonei alla formazione di tale prova presuntiva sono il rapporto di parentela o affinità collaterale fra il debitore ed il terzo acquirente così come la divergenza fra il prezzo di mercato del bene e quello pattuito in occasione dell’atto di cui si chiede la revoca.
La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’ azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cassazione n. 1286/2019, Cassazione n. 5359/ 2009).
In merito ai requisiti della scientia fraudis e della participatio fraudis deve necessariamente ricordarsi che, l’ azione revocatoria ordinaria di un atto a titolo gratuito, non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore.
Quindi, l’ azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo oneroso (Cassazione n. n. 5072/2009; Cassazione n. 12045/2010; Cassazione n. 12045/2010, Cassazione n. 17327/2011).
Conclusivamente ed in merito ai requisiti soggettivi della scientia damni e della participatio fraudis, deve ricordarsi che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.