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La disciplina e i presupposti dell’ azione surrogatoria ex art 2900 cc
Azione surrogatoria ex art 2900 cc: nozione e natura giuridica.
L’ azione surrogatoria è disciplinata dall’ art 2900 cc il quale testualmente dispone:
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
L’ art 2900 cc disciplinante l’ azione surrogatoria riconosce al creditore (per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni) la legittimazione ad esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore (per le quali egli rimane inerte), a condizione che i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale.
L’ azione surrogatoria ex art 2900 cc è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del creditore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.
Conferendo al creditore la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, l’ azione surrogatoria, realizza un`interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitore, onde, pur essendo nel campo patrimoniale un`azione di carattere generale, esclusa solo per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio, può tuttavia essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.
L’ azione surrogatoria ex art 2900 cc rientra nel novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, costituendo, in particolare, lo strumento che l’ordinamento appresta al creditore per consentirgli di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette a incrementare o tutelare il suo patrimonio.
La ratio dell’ azione surrogatoria ex art 2900 cc è da ravvisare solo nella protezione dell’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica rappresentata dal patrimonio del proprio debitore, allorchè l’inerzia di questi ponga in pericolo la possibilità di un concreto soddisfacimento del credito.
Infatti, la dottrina tradizionale, riconosce all’ azione surrogatoria una finalità meramente conservativa, ravvisando quindi, la ratio dell’ azione surrogatoria solo nella protezione dell’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale generica rappresentata dal patrimonio del proprio debitore, allorche’ l’inerzia di questi ponga in pericolo la possibilita’ di un concreto soddisfacimento del credito.
Secondo quindi la dottrina tradizionale, se, invece, il patrimonio del debitore non è in pericolo di insolvenza, non sussiste alcuna necessità conservativa ed ancora di meno la necessità di ampliare la garanzia patrimoniale generica con il patrimonio di altro debitore attraverso l’ azione surrogatoria.
Accanto alla dottrina e alla giurisprudenza tradizionale che individua nell’ azione surrogatoria solo una finalità conservativa ed esclude la possibilità per il creditore di entrare in rapporto immediato con il terzo debitor debitoria, si è venuto affermando, soprattutto nella più recente giurisprudenza ed in parte della dottrina, un orientamento che assegna all’ azione surrogatoria, accanto alla funzione naturale di conservazione del patrimonio del debitore surrogato, quella di adempiere anche funzioni esecutive satisfattive, consentendo al creditore di esigere la somma di denaro o la eadem res dovuta al proprio debitore nelle ipotesi in cui quest’ultimo potrebbe sottrarre all’esecuzione quanto conseguito con l ‘azione surrogatoria.
Si tratta in sostanza della cd. azione surrogatoria satisfattiva, quale estensione della potenzialità dell’azione, in omaggio ad una volontà di semplificazione della tutela del creditore surrogante, coerente con la valorizzazione dell’interesse creditorio, quale elemento caratterizzante l’istituto (Casszione n. 26019/2011, Casszione n. 1867/2000).
I presupposti dell’ azione surrogatoria ex art 2900 cc
L’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc fonda i suoi presupposti sul credito del surrogante, sull’ inerzia del debitore surrogato nell’esercizio dei propri diritti verso i terzi e nel pericolo di insolvenza del debitore surrogato.
Ne discende che, legittimando, l’ azione surrogatoria il creditore surrogante all’esercizio di un diritto altrui, tale azione assume il carattere necessariamente eccezionale essendo proponibile nei soli casi previsti dalla legge sicché, ove il debitore surrogato cessi la sua inerzia ponendo in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere espressa proficuamente la sua volontà nella gestione del rapporto, verrebbero a mancare i presupposti perché allo stesso possa sostituirsi il creditore.
Più precisamente per l’esercizio dell’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc sono necessari i seguenti requisiti/presupposti:
- la qualità di creditore in capo al surrogante;
- la prova dell’esistenza del credito, nonché della liquidità e dell’anteriorità di esso;
- l’esistenza di un diritto, patrimoniale e disponibile, che il debitore surrogato vanta verso un terzo determinato;
- l’inerzia del titolare del debitore surrogato;
- l’interesse del creditore surrogante ad agire.
I requisiti sopra citati, sia pur implicitamente, devono risultare dalla domanda con cui viene introdotta l’ azione surrogatoria.
Azione surrogatoria ex art 2900 cc: la qualità di creditore, l’esistenza, la liquidità e l’anteriorità del credito
Presupposto essenziale per l’esercizio dell’ azione surrogatoria ex art 2900 cc è la qualità di creditore in capo al surrogante (Cassazione n. 10428/1998).
Ai fini della legittimazione all` azione surrogatoria basta che il credito del surrogante esista, mentre non è necessaria la sua liquidità, atteso che questa non è richiesta dalla legge, nè è desumibile dalla funzione dell` azione surrogatoria, tendente alla conservazione della garanzia patrimoniale (Cassazione n. 10353/1992).
Per l`esercizio dell` azione surrogatoria ex art 2900 cc è quindi necessaria in capo al creditore surrogante, la sussistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione.
Conseguentemente non è legittimato ad esperire l’ azione surrogatoria ex art 2900 cc chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perchè oggetto di accertamento giudiziale (Cassazione n. 10428/1998)
L’esercizio dell’ azione surrogatoria è, in primo luogo, condizionato all’esistenza di un credito, il quale deve essere certo, pur se illiquido o sottoposto a termine o a condizione (Cassazione n. 10428/1998, Cassazione n. 10353/1992, Cassazione n. 72/1972).
Costituisce, invero, principio condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza quello per il quale non può ritenersi legittimato ad esperire l’ azione surrogatoria chi vanti un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale.
In questo caso la giurisprudenza ritiene, infatti, insussistente la qualità di creditore necessaria all’esercizio dell’ azione surrogatoria (Cassazione n. 10428/1998).
Conclusivamente quindi, la funzione di garanzia e di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall’ azione surrogatoria ha indotto la giurisprudenza e la dottrina a ritenere legittimato il creditore anche in presenza di un credito illiquido o di un credito non esigibile ovvero sottoposto a termine o condizione (Cassazione n. 72/1972, Cassazione n. 10353/1992).
Azione surrogatoria ex art 2900 cc: l’ inerzia del debitore surrogato
L’esperimento dell’ azione surrogatoria ex art 2900 cc presuppone l’ inerzia del debitore surrogato nell’esercizio dei propri diritti di contenuto patrimoniale verso i terzi.
L’ inerzia del debitore surrogato diventa rilevante ai fini dell’ azione surrogatoria per il creditore surrogante in quanto sia idonea a ripercuotersi negativamente nel patrimonio di quest’ultimo, esponendolo al rischio di depauperamento, e così in definitiva sottraendolo alla garanzia generica cui detto patrimonio è destinato e sul quale invece il surrogante deve poter fare legittimo affidamento al fine di soddisfare le proprie ragioni.
L’ inerzia del debitore surrogato, ai fini dell’ azione surrogatoria ex art 2900 cc, consiste poi in un comportamento omissivo, o comunque non sufficientemente attivo del surrogato, e deve pertanto essere esclusa in presenza di comportamenti positivi, ancorché pregiudizievoli per le ragioni del creditore, comportamenti positivi che, proprio in quanto tali, sono indice della volontà di coltivare le proprie ragioni (Cassazione n. 7187/1997, Cassazione n. 3665/1988).
Per la sussistenza della legittimazione all’ azione surrogatoria occorre quindi che l’ inerzia del debitore surrogato produca o aggravi il pericolo d’insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare il diritto del creditore
L’indagine sulla possibilità del detto pregiudizio investe quindi un presupposto essenziale dell’ azione surrogatoria, e, quindi, un elemento che il giudice deve accertare d’ufficio, in relazione allo specifico credito posto a base della legittimazione all’ azione surrogatoria (Cassazione n. 2017/1971, Cassazione n. 1284/1973, Cassazione n. 741/1984),
Ne discende che, qualora il debitore surrogato non sia più inerte, per essersi attivato dopo esserlo stato, o tale non possa essere comunque considerato, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà` in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché, attraverso l’ azione surrogatoria, a lui possa sostituirsi il creditore.
Infatti, il creditore che esercita l’ azione surrogatoria, non può pretendere di sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto nè contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento, soccorrendo all’uopo altri strumenti di tutela, e, cioè, nel concorso dei relativi requisiti, l’ azione revocatoria ordinaria ovvero l’opposizione di terzo (Cassazione n. 25592/2019, Cassazione n. 5805/2012, Cassazione n. 1867/2000).
Nell’ azione surrogatoria l’ inerzia del debitore surrogato, non può parificarsi ad un comportamento positivo, ancorchè pregiudizievole per le ragioni del creditore, giacchè tale comportamento positivo, quale atto di amministrazione del proprio patrimonio spettante al debitore, non consente interferenze da parte del creditore, salvo a costituire oggetto di azione revocatoria ordinaria, ove ne ricorrano gli estremi, ai sensi dell’ art 2901 cc
Infatti, la possibilità di esperire l` azione surrogatoria è esclusa in presenza di un qualsivoglia comportamento positivo posto in essere dal debitore ancorchè lesivo delle aspettative del creditore, tale comportamento costituendo una manifestazione di volontà di gestione e non un indice di trascuratezza nell`esercizio del proprio diritto (Cassazione n. 7187/1997).
Conclusivamente, ai fini dell’ azione surrogatoria e quanto all’ inerzia del debitore surrogato, trattandosi della valutazione di un comportamento, compete al giudice di merito determinare, in caso in cui non si tratti di inerzia totale, se il comportamento tenuto dal debitore surrogato, sia, per quanto positivo, tuttavia inadeguato qualitativamente o quantitativamente.
In questo caso dovrà anche il giudice di merito accertare se detto comportamento, così limitato, ma pur sempre positivo, sia manifestazione di volontà di gestione del proprio patrimonio da parte del debitore surrogato (insindacabile con questa azione da parte di un soggetto che altro non è, come si è visto, che un sostituto processuale), ovvero sintomo di trascuratezza nella gestione del patrimonio e quindi legittimare l’esercizio dell’ azione surrogatoria (Cassazione n. 1867/2000).
Azione surrogatoria ex art 2900 cc: l’interesse ad agire del creditore
Come già accennato per giustificare l’esercizio dell’ azione surrogatoria non è sufficiente che il debitore surrogato trascuri la realizzazione dei suoi diritti, ma occorre che la sua inerzia possa avere effetti negativi sulla garanzia costituita dal patrimonio del debitore.
Per l’esercizio dell’ azione surrogatoria deve pertanto ricorrere un interesse specifico costituito dal pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, essendo in definitiva l’ azione surrogatoria diretta a tutelare il diritto di quest’ultimo contro il pericolo dell’insolvenza del suo debitore (Cassazione n. 741/1984)
Inoltre, l’esperibilità da parte del creditore surrogante dell’ azione surrogatoria, ai sensi e nel concorso dei requisiti dell’ art 2900 cc, non trova ostacolo nella natura pubblicistica del soggetto debitore, trattandosi di circostanza che non esclude la configurabilità di un pericolo d’insolvenza, per effetto d’inerzia del debitore medesimo nell’esercizio dei propri diritti di tipo patrimoniale e disponibile.
L’accoglimento dell’ azione surrogatoria è quindi subordinato alla prova adeguata in ordine al pericolo di insolvenza del debitore surrogato.
L’ azione surrogatoria, invero, ha una funzione conservativa, in quanto diretta a tutelare la realizzazione del diritto del creditore contro il pericolo della insolvenza del debitore surrogato, derivante dall’inerzia o dalla negligenza di questo rispetto all’esercizio di diritti che a lui competono nei confronti di terzi.
Trattasi, in particolare, di una forma eccezionale di tutela, la quale, proprio per tale natura, non può ritenersi legittimata dal solo interesse generico che al creditore deriva dall’art. 2740 cc, secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, ma occorre un interesse specifico, determinato dal pregiudizio che può derivare alla ragione del creditore dal comportamento inerte o negligente del debitore.
Nell’ azione surrogatoria l’ interesse ad agire, pertanto, può ritenersi sussistente ogni qualvolta si delinei la eventualità che il patrimonio del debitore surrogato non offra sufficienti garanzie per la soddisfazione del credito e, dunque, sussista un pericolo di insolvenza, ovvero un nocumento eventuale e possibile.
L’indagine in ordine alla possibile configurabilità di un tale pregiudizio investe, pertanto, un presupposto dell’ azione surrogatoria che il Giudice è tenuto ad accertate d’ufficio in relazione allo specifico credito posto a base della legittimazione surrogatoria, il quale, tuttavia, deve essere provato da chi lo allega.
La domanda con cui si esercita l’ azione surrogatoria, di conseguenza, non può trovare accoglimento ogni qualvolta, come nella specie, l’attore si limiti a provare in concreto il suo credito nei confronti del debitore e ad allegare il mancato adempimento di questi.
Conclusivamente,nell’ azione surrogatoria ex art 2900 cc., la sostituzione del creditore surrogante nell’esercizio delle azioni di cui è titolare il debitore surrogato, non è sufficiente che questi trascuri la realizzazione dei suoi diritti, ma occorre altresì che la sua inerzia possa avere riflessi negativi sulla garanzia che, a norma dell’ art 2740 cc, il patrimonio del debitore costituisce per i creditori: azione surrogatoria ex art 2900 cc occorre, cioè, un interesse specifico, determinato dal pregiudizio che possa derivare alle ragioni del creditore, essendo in definitiva l’azione surrogatoria diretta a tutelare il diritto di quest’ultimo contro il pericolo dell’insolvenza del suo debitore.
Azione surrogatoria ex art 2900 cc: aspetti processuali
Con l’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc il creditore surrogante, in deroga al principio di carattere generale di cui all’ art. 81 cpc (secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge), esercita, di fatto, un diritto del proprio debitore.
Nell’ azione surrogatoria, il creditore surrogante, legittimato straordinario, agisce in nome proprio per il mero accertamento del diritto vantato dal debitore principale nei confronti del terzo, assumendo la veste di sostituto processuale del debitore surrogato e rimanendo conseguentemente soggetto a tutte le eccezioni – sostanziali e processuali – opponibili al debitore medesimo nonche’ alle limitazioni dell’uso dei mezzi di prova che avrebbe incontrato il titolare del diritto ove fosse stato lui a promuovere il giudizio (Cassazione n. 3448/1975).
Inoltre, l’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc non cancella la legittimazione ordinaria ad agire al debitore surrogato spettante in ordine al medesimo diritto oggetto del giudizio, giudizio che è pertanto destinato a concludersi con una sentenza idonea a fare stato nei rapporti interni fra le parti, con efficacia preclusiva in ordine ad eventuali, future controversie fra le medesime sullo stesso specifico oggetto (Cassazione n. 25037/2008).
Deve quindi ricordarsi che, stante l’obbligo, ex art 2900 comma 2 CC, del creditore surrogante che eserciti l’ azione surrogatoria di convenire in giudizio, anche il debitore surrogato, tra i due convenuti si instaura un rapporto di litisconsorzio necessario con conseguente inscindibilità della causa a cui entrambi devono partecipare (Cassazione 635/2002).