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Il contratto di Franchising o di affiliazione commerciale.
Il contratto di Franchising o di affiliazione commerciale: definizione e caratteristiche.
Il contratto di franchising o di affiliazione commerciale, è un contratto commerciale che ha assunto una autonoma configurazione tipica ed è disciplinato Legge n. 129/2004.
Prima di tale intervento legislativo, il contratto di franchising o di affiliazione commerciale era considerato un contratto atipico meritevole di tutela giuridica, infatti,
Il contratto di franchising, ormai affermatosi nella prassi negoziale, risulta meritevole di tutela giacché le reciproche prestazioni di servizi permettono all’affiliante di aumentare le proprie capacità di penetrazione sul mercato e, in pari modo, permettono all’affiliato di giovarsi della posizione di affidabilità e di prestigio acquisita dall’affiliante e di inserirsi quindi nel mercato sfruttando la conoscenza da parte dei consumatori del nome dell’impresa primaria e mantenendo una facciata di imprenditorialità, di regola gli obblighi del franchisor sono individuati nell’impegno di aggiornare ed esplicare il cosiddetto know how al franchisee per permettergli di mettere a disposizione degli utenti i servizi realizzati secondo le istruzioni trasmesse dal franchisor . In tale contesto contrattuale ove ciascuna parte agisce con i propri rischi imprenditoriali, il funzionamento del servizio offerto all’affiliato rappresenta una condizione essenziale per il raggiungimento dello scopo contrattuale affinché l’affiliato sia messo in grado di offrire ai propri utenti il medesimo servizio predisposto e organizzato dall’affiliante (Tribunale di Milano 28 febbraio 2002).
Ad oggi, stante il citato intervento normativo, il contratto di franchising o di affiliazione commerciale deve considerarsi a tutti gli effetti un contratto tipico.
L’art. 1 della Legge n. 129/2004, nel dettare la disciplina del contratto di franchising o di affiliazione commerciale testualmente dispone:
L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Il contratto di affiliazione commerciale (franchising) può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
Nel contratto di affiliazione commerciale (franchising) si intende:
- per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto ne’ facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
- per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
- per royalties, una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
- per beni dell’affiliante, i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell’affiliante
Stando alla citata norma, il franchising o l’affiliazione commerciale è il contratto tra due soggetti economicamente e giuridicamente indipendenti in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
O meglio, il franchising o l’affiliazione commerciale è quel contratto in forza del quale un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), al fine di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato – creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali, concede, verso corrispettivo, di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi ad un autonomo ed indipendente distributore (franchisee), che, con l’utilizzarne il marchio e nel giovarsi del suo prestigio ha modo di intraprendere un’attività commerciale e di inserirsi nel mercato con riduzione del rischio (Cassazione n. 647/2007).
Giova premettere che il contratto di franchising o di affiliazione commerciale ha natura di contratto – almeno parzialmente – a comunità di scopo, nel senso che pur essendovi una corrispettività delle prestazioni.
La caratteristica tipica del contratto di franchising o di affiliazione commerciale è quella di regolare una attività commerciale, quella dell’affiliante, con partecipazione dell’affiliato.
Inoltre nel contratto di franchising o di affiliazione commerciale vi è anche una funzione di scambio, ma presupposto di questo è la collaborazione per una attività commerciale, dalla quale derivano gli utili tanto dell’affiliato che dell’affiliante (Tribunale Milano, Sezione 5 civile Sentenza 21 giugno 2018, n. 6969).
I rapporti che si instaurano tra le parti di un contratto di franchising o di affiliazione commerciale non possono essere ridotti ad una relazione di parasubordinazione, ma vanno inquadrati nell’ambito di una collaborazione tra soggetti, che, per quanto di forza economica diversa, non vulnera, tuttavia, l’autonomia e l’indipendenza giuridica dell’affiliato che, nel complesso, risulta ben diversa da quella di un prestatore di lavoro parasubordinato (Tribunale Milano, civile Sentenza 9 luglio 2014, n. 9088).
Il grado di specificità con il quale i requisiti del know how, enucleati dall’art. 1, comma 3, lett. a, della Legge n. 129 del 2004, devono essere indicati nella relativa clausola di un contratto di franchising deve essere rapportato alle caratteristiche della fattispecie concreta, in particolare alla complessità strutturale della rete commerciale dell’affiliante e all’attività imprenditoriale esercitata in concreto dall’affiliato, di modo che, quanto meno articolate esse si presentino, tanto meno analitica potrà essere la descrizione del “know how” contenuta nel testo contrattuale (Cassazione n. 11256/2018)
Nel contratto di franchising o di affiliazione commerciale la mancata consegna del know-how da parte del concedente non si risolve in una causa di nullità per carenza di un elemento essenziale, ma va collocata tra i vizi funzionali del contratto, e, dunque, è riconducibile ad un’ipotesi di inadempimento (Tribunale di Trento sentenza 14 maggio 2012).
Il contratto di Franchising o di affiliazione commerciale: forma e contenuto.
La forma ed il contenuto del contratto di franchising o di affiliazione commerciale sono disciplinati dall’art. 3 della Legge n. 129/2004 secondo cui:
Il contratto di affiliazione commerciale (franchising) deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. E’ fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
Il contratto di franchising o di affiliazione commerciale deve inoltre espressamente indicare:
- l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
- le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
- l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
- la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
- le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
- le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
- le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
L’art. 3 della legge n. 129/2004 dispone, quindi, che, il contratto di franchising o di affiliazione commerciale, che deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, debba espressamente indicare, tra l’altro, l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso, le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato, l’ambito di eventuale esclusiva territoriale, le condizioni di rinnovo, risoluzione o cessione del contratto.
In particolare, le indicazioni che la normativa sopra richiamata impone siano inserite nel contratto a tutela dell’affiliato devono essere conosciute ed accettate nel momento in cui l’affiliato esprime il proprio consenso.
Se l’obbligo di esprimerlo è assunto in un preliminare è intuitivo, al di là degli aspetti formali, che anche il preliminare debba, a pena di nullità, rispondere ai medesimi requisiti. Se è vero che il contenuto obbligatorio del contratto, anche nell’ipotesi in cui sia imposta dalla legge la forma scritta ad substantiam, possa essere inserito nel regolamento negoziale per relationem, occorre tuttavia, quando il contratto faccia riferimento ad un documento, che questo sia obbiettivamente individuato senza possibilità di equivoco ( Tribunale Genova Sentenza 15 gennaio 2008).
Il contratto di Franchising o di affiliazione commerciale: gli obblighi dell’affiliante o franchisor.
Gli obblighi derivanti dal contratto di franchising o di affiliazione commerciale a carico delle parti sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della legge n. 129/2004
L’art. 4 della legge n. 129/2004 disciplina gli obblighi dell’affiliante o franchisor e testualmente dispone:
Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
- principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
- l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
- una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
- una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
- l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
- la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l’affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all’estero.
Con tale norma vengo in sostanza disciplinati gli obblighi di informazione che mirano ad assicurare una tutela effettiva all’aspirante franchisee e nel caso in cui l’affiliante ometta di fornire le informazioni dovute ovvero le indichi in maniera incompleta o inesatta il contratto è suscettibile di annullamento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 129/2004 (“se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché’ il risarcimento del danno, se dovuto”).
In altri termini, l’adempimento di un obbligo informativo in un settore negoziale ad alto contenuto tecnico quale quello in esame non può mai essere dimostrato mediante la sottoscrizione di dichiarazioni generiche, unilateralmente predeterminate e predisposte in via generale, essendo necessaria l’allegazione e la prova del contenuto e delle concrete modalità di messa a disposizione dell’affiliato della documentazione dettagliatamente elencata nel citato art. 4 Legge n. 129/2004 in relazione alla quale vi è l’obbligo di preventiva consegna (si veda, in ipotesi analoga, sentenza n. l 1412 del 06/07/2012).
Ne consegue che il contratto deve essere annullato ex art. 8 Legge n. 129/04. (Tribunale Trento, civile Sentenza 30 maggio 2014, n. 629).
Il contratto di Franchising o di affiliazione commerciale: gli obblighi dell’affiliato
L’art. 5 della legge n. 129/2004 disciplina gli obblighi dell’affiliato e testualmente dispone:
L’affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale.
Le obbligazioni gravanti sull’affiliato, a differenza di quanto previsto di quelle gravanti sull’affiliante, presuppongono la valida conclusione del contratto di affiliazione commerciale e quindi l’ingresso a pieno titolo del franchisee nella rete commerciale creata dall’affiliante.
Principale obbligazione delll’affiliato è quella dell pagamento sia del corrispettivo pattuito per il diritto di ingresso che delle royalties.
Inoltre l’affiliato è tenuto ad utilizzare i diritti di proprietà industriale o intellettuale in base alle modalità previste dal contratto di franchising o di affiliazione commerciale, nonché a provvedere alla commercializzazione beni o servizi secondo le caratteristiche uniche della rete commerciale.
Deve ricordarsi che l’eventuale violazione o inosservanza degli obblighi di riservatezza relativi all’attività della rete commerciale può determinare un doppio ordine di conseguenze, ovvero, responsabilità da ‘inadempimento contrattuale ed responsabilità di ordine penale qualora concretizzi un’ipotesi di rivelazione di segreti scientifici o industriali in base all’art. 623 c.p.
Si ricorda che il reato di rivelazione di segreti scientifici o commerciali è disciplinato dall’art 623 c.p. a norma del quale:
Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
Il contratto di Franchising o di affiliazione commerciale: gli obblighi precontrattuali di comportamento
L’art 6 della legge n. 129/2004 detta la disciplina degli obblighi precontrattuali di comportamento, stabilendo testualmente che:
L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.
Se è vero infatti che l’art 6 della legge n. 129/2004, stabilisce che l’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede, e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato ed informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi è altrettanto vero che a norma dell’art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c. (Cassazione n. 12424/2006).
L’ordinamento appresta idonei strumenti di tutela in caso di violazione del dovere di buona fede in sede di stipulazione del contratto, sia nell’ipotesi in cui questo non venga per qualsiasi motivo concluso (art. 1337 c.c.) sia nell’ipotesi in cui si sia, anche se invalidamente, perfezionato (art. 1338 c.c.).
Quanto al contratto di franchising o di affiliazione commerciale tale dovere è stato esplicitato dall’ art 6 della legge n. 129/2004; per l’affiliante esso si specifica innanzitutto nell’obbligo di fornire all’aspirante affiliato una serie di informazioni che possano mettere il secondo in condizione di valutare il profilo economico dell’affiliante, la sua affidabilità, l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale e la rete di affiliati già esistente, e di assumere conseguentemente in modo consapevole le sue determinazioni in ordine al rapporto commerciale (Tribunale Benevento, civile Sentenza 6 febbraio 2008, n. 188).
Perché si possa nel contratto di franchising o di affiliazione commerciale configurare una responsabilità precontrattuale, occorre verificare se tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Quanto al risarcimento danni, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte; inoltre sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa devono essere sorrette da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume danneggiata, e non possono basarsi sulla semplice considerazione della sua qualità imprenditoriale, né può senz’altro farsi luogo alla liquidazione equitativa da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1226 c.c., subordinata, anche nella materia della responsabilità precontrattuale, all’impossibilità o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell’esatta quantificazione di un pregiudizio comunque certo nella sua esistenza (Tribunale di Napoli, Sezione 2 Civile, Sentenza 20.10.2006, n. 10501).
L’annullamento del contratto di Franchising o di affiliazione commerciale
L’art. 8 L’art. 8 della L. n. 129/04 disciplina l’annullamento del contratto di franchising o di affiliazione commerciale disponendo testualmente:
Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
L’art. 8 della L. n. 129/04 prevede, quindi, espressamente che se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto di franchising o di affiliazione commerciale ai sensi dell’art. 1439 c.c. nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Con la citata norma si sanziona in sostanza la condotta fraudolenta dell’affiliante e dell’affiliato attraverso l’applicazione del dolo contrattuale al contratto di franchising o affiliazione commerciale.
Ciò perché, come già scritto, essendo il contratto di franchising o affiliazione commerciale un contratto di natura fiduciaria che realizza la collaborazione fra imprenditori autonomi ed indipendenti la correttezza informativa assolve una funzione determinante.
Le false informazioni rese nel ambito del contratto di franchising o affiliazione commerciale consentono e legittimano quindi l’annullamento del contratto nel caso in cui il consenso di una parte è stato estorto dal dolo dell’altra.
La violazione di norme di comportamento (ed in particolare di obblighi informativi) cui le parti sono tenute, anche nella fase precontrattuale, è peraltro fonte esclusivamente di responsabilità per inadempimento e da tali condotte vanno tenute distinte quelle che integrano cause di invalidità del vincolo negoziale (Cassazione Sezioni Unite n. 26724/07).
A tal proposito, giova ricordare che, in tema di annullamento del contratto, la giurisprudenza della Cassazione ha statuito i seguenti principi di diritto che logicamente troveranno applicazione anche nel caso in cui una della parti del contratto di franchising o di affiliazione commerciale chieda l’annullamento dello stesso ai sensi dell’art. 8 della legge n. 129/2004:
– a norma dell’art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c. Ne consegue che a produrre l’annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultima (Cassazione n. 12892/2015);
– in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell’art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del deceptus, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c. In particolare, ricorre il dolus malus solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza (Cassazione n. 14628/2009);
– a norma dell’art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 cod. civ. (Nella specie, relativa a contratti di affitto di azienda e di affiliazione commerciale intercorsi tra le parti, la S.C. ha confermato, in quanto incensurabilmente motivata, la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, sotto il profilo del dolo, la circostanza che tra le parti fosse stata discussa o anche oggetto di trattativa una possibile futura vendita dell’azienda) (Cassazione n. 12424/2006);