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Il contratto di leasing o locazione finanziaria.
Il contratto di leasing o locazione finanziaria novità introdotte con la Legge n. 124/2017.
Legge n. 124/2017, all’articolo 1, comma 136, introduce la definizione di leasing.
Stando alla citata norma, per leasing (locazione finanziaria) si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario, iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.
La citata norma oltre ad introdurre la definizione di leasing (locazione finanziaria) detta anche la disciplina dell’inadempimento prevedendo, all’articolo 1, comma 137, Legge n. 124/2017, che: “Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.”
Nel citato provvedimento al comma 138 vengono disciplinati anche gli effetti della risoluzione, infatti è previsto che: “In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente.”
Il contratto di leasing o locazione finanziaria prima della legge n. 124/2017.
Con il presente scritto, si tratterà del contratto di leasing o locazione finanziaria così come costruito dalla giurisprudenza e dalla dottrina prima dell’entrata in vigore della Legge n. 124/2017.
In sostanza, non si intende in modo alcuno esaminare gli effetti e la portata delle novità normative introdotte con la Legge n. 124/2017.
Premesso ciò, prima di tale tipizzazione il leasing era da considerarsi un contratto atipico risultante dalla combinazione dei paradigmi contrattuali della vendita con patto di riservato dominio di cui all’art. 1523 c.c. e del contratto di locazione di cui all’art. 1571 c.c.
Il leasing viene definito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità come contratto con cui un bene, acquistato o fatto costruire dal locatore finanziario su scelta e indicazione dell’utilizzatore, viene concesso in godimento a quest’ultimo a fronte del pagamento di canoni periodici, con facoltà di diventarne proprietario alla scadenza del rapporto dietro versamento della somma convenuta, detta prezzo di opzione (si vedano Cassazione n. 1748/2011 e Cassazione n. 9417/2001).
Si distinguono varie forme di leasing tra cui il leasing operativo o di godimento il e leasing traslativo ed il leasing finanziario.
Il leasing operativo o di godimento.
Con il contratto di leasing operativo o di godimento una parte, il concedente, concede all’altra, l’utilizzatore, il godimento un bene dietro pagamento di canoni periodici.
Il leasing operativo o di godimento è generalmente un’operazione bilaterale posta in essere direttamente dal produttore del bene, che, fornisce, di regola, ma non necessariamente, anche l’assistenza tecnica.
Il leasing operativo o di godimento è uno schema negoziale ove un’impresa aliena un bene strumentale a una società finanziaria, che corrisponde il prezzo e, contestualmente, lo concede in locazione finanziaria alla medesima venditrice, dietro il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto, per un prezzo di solito inferiore al valore suo proprio.
In altre parole la tipologia in questione si identifica con quel negozio attraverso il quale un produttore o distributore di beni a elevata standardizzazione dà direttamente in godimento un proprio bene all’utilizzatore, dietro pagamento di canoni periodici per un periodo di tempo commisurato alla vita economica del bene, alla scadenza del quale, di regola, avviene la restituzione dello stesso. Esso è sostanzialmente assimilabile alla locazione e non presenta particolari peculiarità.
Alla scadenza del leasing operativo o di godimento, l’utilizzatore può optare per le seguenti alternative:
- riscattare il bene acquistandolo ad un prezzo predeterminato e di regola di modesto importo (cd. diritto riscatto);
- prorogare il contratto di leasing operativo ad un canone ridotto;
- restituire del bene.
Il leasing operativo di godimento è caratterizzato da una funzione di finanziamento a scopo di godimento di beni che non conservano un apprezzabile valore residuo alla scadenza del rapporto, dei quali si può ragionevolmente prevedere l’obsolescenza tecnologica o l’esaurimento delle potenzialità.
Nel leasing operativo di godimento il canone dovuto rappresenta un corrispettivo di finanziamento a scopo di godimento del bene per una durata prestabilita.
Nel leasing operativo di godimento, l’insieme dei canoni periodici alla cui corresponsione è obbligato l’utilizzatore rappresenta esclusivamente il corrispettivo dell’uso degli stessi. L’impresa di leasing concedente – che quindi svolge una funzione di intermediazione tra il produttore/fornitore e l’utilizzatore – può realizzare, in tal modo, un impiego remunerativo di capitale finanziario, mentre l’utilizzatore soddisfa l’interesse all’immediata disponibilità del bene senza esborso di notevoli capitali, con la possibilità di sfruttarlo fino all’obsolescenza.
Il leasing traslativo.
Nel leasing traslativo, la concessione in godimento è strettamente funzionale al successivo trasferimento della proprietà alla scadenza del contratto, dietro pagamento del prestabilito prezzo d’opzione, che è sensibilmente inferiore al valore residuo del bene, mentre la conservazione della proprietà in capo al locatore fino alla corresponsione della rata finale assume uno scopo di garanzia.
Nel leasing traslativo, il canone ha natura di corrispettivo del futuro trasferimento ed ha la funzione di scontare una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto; alla scadenza del periodo fissato il bene conserva un valore residuo particolarmente apprezzabile, notevolmente superiore al prezzo di opzione (Cassazione n. 19532/2015).
Questa fattispecie, pertanto, viene realizzata avuto riguardo a beni atti a conservare, alla scadenza del contratto, un valore residuo apprezzabile e superiore all’importo stabilito per l’opzione, mentre i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di vendita (Cassazione n. 18195/2007).
Non essendovi coincidenza temporale tra la durata del leasing traslativo e il periodo di consumazione tecnica del bene, la volontà originaria dei contraenti è diretta a realizzare il trasferimento, al termine del rapporto, della proprietà della res, e l’esercizio della facoltà di acquisto, pertanto, non costituisce un’eventualità marginale, come nel leasing tradizionale, bensì la funzione assegnata dalle parti al contratto.
Distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
In merito a tale distinzione occorre premettere che la corretta qualificazione del rapporto presuppone la ricostruzione della volontà dei contraenti trasfusa nel regolamento contrattuale, tenendo conto di vari indici, ovvero:
- il raffronto tra l’entità del prezzo di opzione/riscatto convenuto ed il residuo valore del bene, atteso che la previsione di un’apprezzabile eccedenza del secondo rispetto al primo può essere sintomatica dell’originaria volontà diretta al trasferimento della proprietà,
- il criterio di determinazione dei canoni, dal tipo di attività esercitata dal conduttore e dall’interesse che questi ha inteso perseguire con la stipulazione del leasing (così Cassazione n. 13418/2008).
Il leasing finanziario.
Il leasing finanziario è operazione a cui partecipano tre soggetti, il fornitore, il concedente e l’utilizzatore, attraverso la stipula di due contratti tra loro funzionalmente collegati:
- il contratto di locazione finanziaria concluso tra intermediario finanziario (concedente) ed utilizzatore
- il contratto di compravendita, licenza o di appalto tra lo stesso intermediario finanziario (concedente) ed il fornitore del bene.
La definizione di leasing finanziario si rinviene nell’art. 1 della Convenzione di Ottawa sul “Leasing finanziario internazionale” del 28 maggio 1988, ratificata dall’Italia con legge 14 luglio 1993, n. 259.
La citata norma testualmente dispone che: La presente Convenzione disciplina l’operazione di leasing finanziario descritta al paragrafo 2, nella quale una parte (il concedente):
a) stipula un contratto (il contratto di fornitura), sulla base delle indicazioni di un’altra parte (l’utilizzatore), con un terzo (il fornitore) in base al quale il concedente acquista impianti, materiali o altri beni strumentali (il bene o il bene strumentale) alle condizioni approvate dall’utilizzatore nella misura in cui lo concernono, e
b) stipula un contratto (il contratto di leasing) con l’utilizzatore dando a quest’ultimo il diritto di usare il bene contro pagamento di canoni.
L’operazione di leasing finanziario, è un’operazione che presenta le seguenti caratteristiche:
a) l’utilizzatore sceglie il bene ed il relativo fornitore senza fare primario affidamento sulla capacità di giudizio del concedente;
b) il bene è acquistato dal concedente in collegamento con un contratto di leasing, stipulato o da stipulare tra concedente ed utilizzatore e di cui il fornitore è a conoscenza;
c) i canoni fissati nel contratto di leasing sono calcolati tenendo conto in particolare dell’ammortamento di tutto o di una parte sostanziale del costo del bene.
In sostanza si definisce leasing finanziario (o locazione finanziaria) il contratto con cui una parte (concedente), su richiesta dell’altra (utilizzatore), acquista o fa costruire un bene scelto ed indicato dall’utilizzatore e glielo concede in godimento dietro pagamento di canoni periodici.
Alla scadenza del contratto di leasing finanziario, l’utilizzatore ha facoltà di scegliere tra le seguenti soluzioni alternative:
- riscattare il bene acquistandolo ad un prezzo predeterminato e di regola di modesto importo (cd. diritto riscatto);
- prorogare il contratto leasing finanziario (locazione finanziaria) con canone ridotto;
- restituire il bene concesso in leasing.
In merito alla configurazione del contratto di leasing finanziario, è bene premettere che, inizialmente lo stesso è stato presentato come un contratto unitario plurilaterale tesi questa poi abbandonata in favore di una ricostruzione del leasing finanziario come ipotesi di collegamento negoziale.
Il leasing finanziario come contratto unitario plurilaterale.
Una risalente giurisprudenza configurava il contratto di leasing finanziario (locazione finanziaria) come un rapporto trilaterale, ovvero, come contratto unitario plurilaterale in cui l’acquisto del bene ad opera del concedente veniva effettuato per conto dell’utilizzatore, con la previsione, quale elemento naturale del negozio, dell’esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l’utilizzatore, essendo quest’ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene oggetto del contratto di leasing finanziario e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assumeva direttamente l’obbligo della consegna, nè garantiva che il bene fosse immune da vizi e che presentasse le qualità promesse, né quindi rimaneva tenuto alla garanzia per evizione (in tal senso, si vedano Cassazione n. 4367/97, Cassazione n. 6076/95 e Cassazione n. 5571/91).
Il leasing finanziario come collegamento negoziale.
La tesi del leasing finanziario quale contratto unitario plurilaterale è stata abbandonata dalla Giurisprudenza, che ha iniziato quindi a ricostruire, la struttura del contratto di leasing finanziario (locazione finanziaria) come ipotesi di collegamento negoziale.
Secondo questa tesi, l’operazione di leasing finanziario consta di due contratti collegati tra loro:
- il contratto di leasing tra concedente ed utilizzatore;
- il contratto di fornitura tra fornitore e concedente.
Il collegamento negoziale, consiste nella circostanza che il contratto di fornitura, nel complesso dell’operazione, ha la funzione di mezzo per l’esecuzione di quello di leasing.
Secondo la prevalente Giurisprudenza, tale funzione risulta da più indici: la struttura del procedimento di formazione negoziale, in cui intervengono in varia sequenza le tre parti; la sussunzione, a contenuto del contratto di fornitura, di elementi individuati insieme dal fornitore e dell’utilizzatore; la circostanza che i contratti, di fornitura come di leasing, esplicitino, per solito, come ragione dell’acquisto del bene da parte del concedente sia la sua concessione in godimento all’utilizzatore che lo ha scelto, sia la previsione, contenuta nel contratto di fornitura, che la consegna del bene dovrà farsi dal fornitore direttamente all’utilizzatore (si vedano Cassazione n. 10926/98, Cassazione n. 15762/00, Cassazione n. 5125/04, Cassazione n. 19657/04, Cassazione n. 6728/05, Cassazione n. 20592/07).
In altri termini, il leasing finanziario realizza un’ipotesi di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, quest’ultimo venendo dalla società di leasing concluso allo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa (così Cassazione n. 17145/06).
In sostanza, il contratto di leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un’ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo – noto al fornitore – di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l’interesse che l’operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella – parziale – dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto (Cassazione n. 8101/2012).
Il nesso di collegamento tra i due contratti (contratto di leasing e contratto di fornitura) viene normalmente in evidenza proprio in virtù di clausole di interconnessione, per cui nel contratto di vendita tra fornitore e società di leasing viene convenuto che il bene oggetto del negozio sia acquistato allo scopo di cederlo in godimento al cliente della società di leasing, il quale in precedenza ha provveduto ad indicarlo specificamente, ed è previsto anche che il bene sia consegnato direttamente dal fornitore all’utilizzatore (Cassazione n. 9417/2014).
Il dato comune a tutte le forme di leasing è che, alla base, esiste un’operazione di finanziamento tendente a consentire all’utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all’apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il concedente) il quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all’utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l’utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l’anticipazione del capitale.
Affiancata a questa v’è, necessariamente, un’altra operazione, quella tendente all’acquisto del bene del quale l’utilizzatore intende godere, ossia un’ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in locazione all’utilizzatore da lui finanziato.
Proprietà che, soprattutto nel leasing traslativo (ossia quello che, come esito finale, prevede il trasferimento di proprietà dal concedente all’utilizzatore) ha la fondamentale funzione di garanzia a favore del primo, rispetto ai canoni che ha il diritto di percepire dal secondo.
Conclusivamente deve affermarsi che l’operazione di leasing finanziario postula un collegamento funzionale tra il contratto di vendita/fornitura stipulato tra il fornitore ed il concedente e quello di leasing tra il concedente e l’utilizzatore, e si realizza mediante clausole di interconnessione, inserite contratto di vendita/fornitura, con cui si conviene che il bene è acquistato per essere ceduto e consegnato all’utilizzatore. In tale contesto, non assumendo il fornitore alcun impegno diretto nei confronti o a favore dell’utilizzatore, l’acquisto del bene, strumentale alla sua concessione in godimento, logicamente precede l’attribuzione all’utilizzatore della detenzione autonoma qualificata della cosa, che deve necessariamente provenire dal concedente-proprietario perché si perfezioni il contratto di leasing, mentre la successiva consegna al primo è, da un lato, adempimento dell’obbligazione del fornitore, e, dall’altro, esecuzione, da parte dello stesso, di un incarico conferitogli dal concedente nell’interesse dell’utilizzatore, creditore del concedente in base al leasing e, quindi, “adiectus solutionis causa” rispetto alla vendita (così Cassazione n. 9417/2014).
Risoluzione del leasing per inadempimento dell’utilizzatore ed applicabilità dell’art. 1526 c.c.
La disciplina della locazione finanziaria, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, è diversa a seconda della ricorrenza di una fattispecie di leasing di godimento o di leasing traslativo (Cassazione n. 18195/2017, Cassazione n. 18229/2003; Cassazione n. 6151/2003).
Infatti la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo costituisce il discrimine al fine di disciplinare la fattispecie risolutoria per inadempimento dell’utilizzatore dell’art. 1526 c.c.
L’art. 1526 c.c., dettato in tema di vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione del contratto, prevede che:
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre il risarcimento del danno.
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.
Infatti, come affermato da una risalente e consolidata Giurisprudenza, “la risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell’utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell’art. 1458 primo comma c.c. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con consequenziale marginalità dell’eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi (Cassazione Sezioni Unite n. 65/1993).
La risoluzione, ove si tratti invece di leasing traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale), resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall’art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà (in tal senso Cassazione n. 2538/2016, Cassazione n. 19532/2015 e Cassazione n. 8687/2015).
Ricorrendo nel caso di leasing di godimento una funzione di finanziamento a scopo di godimento, il contratto è qualificabile come ad esecuzione continuata o periodica e trova applicazione la regola generale ex art. 1458 c.c.; di conseguenza l’effetto retroattivo della risoluzione non si estende ai canoni già corrisposti che il concedente potrà legittimamente trattenere.
Al leasing traslativo, per converso, essendo caratterizzato dalla funzione di trasferimento della proprietà, è inapplicabile la richiamata disciplina (quella dell’art. 1458 c.c.) poiché ciascun canone, avendo la funzione di scontare anche una quota del prezzo di vendita, costituisce corrispettivo sia della concessione in godimento sia della prevista cessione del bene e, quindi, include anche il pagamento parzialmente anticipato dello stesso; non è dunque ravvisabile una perfetta corrispettività tra rata mensile e godimento, quali prestazioni reciproche previste contrattualmente.
Al leasing traslativo, va applicato per analogia l’art. 1526 c.c., norma dettata in materia di vendita a rate con riserva di proprietà, essendo simili la causa di trasferimento, la funzione di finanziamento e il rischio del perimento del bene a carico dell’utilizzatore (Cassazione n. 18195/2007).
Diversamente, infatti, in caso di risoluzione di leasing traslativo, il concedente, mantenendo la proprietà del bene e trattenendo, altresì, le rate riscosse sino allo scioglimento del contratto, conseguirebbe un indebito vantaggio derivante da un cumulo di utilità (canoni – che scontando una quota del prezzo di vendita – includono anche il pagamento parzialmente anticipato della cosa, e residuo valore della medesima).
Proprio per tali ragioni, è stato affermato il principio generale per cui al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto (Cassazione n. 21895/2017).
Deve d’altra parte rilevarsi che la giurisprudenza, in applicazione del disposto di cui all’articolo 1526 c.c., comma 2, ha osservato come, nel caso, le parti possano convenire l’irripetibilità dei canoni versati al concedente in esito alla risoluzione del contratto, con patto avente natura di clausola penale (Cassazione n. 19272/2014).
In materia di leasing traslativo, nell’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l’irrepetibilità dei canoni già versati da quest’ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell’art. 1526, secondo comma, c.c. (Cassazione n. 15202/2018).
Ciò posto, dinanzi ad una simile clausola penale, “nel valutare se la stessa sia manifestamente eccessiva, infatti, il giudice è tenuto a comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (Cassazione n. 888/14 e Cassazione n. 4208/2001).