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in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, dello stesso decreto in quanto il responsabile civile rimane soggetto all’eventuale rivalsa interna.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 30 agosto 2018, n. 21387
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6848/2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1474/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO IN FATTO
1. A seguito di un incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS) tra l’autovettura Fiat 600 targata (OMISSIS), condotta dalla sig.ra (OMISSIS), assicurata per RCA con la (OMISSIS) s.p.a., ed il veicolo Volkswagen Polo targato (OMISSIS), di proprieta’ del sig. (OMISSIS), assicurato per RCA con la (OMISSIS) s.p.a., la sig.ra (OMISSIS) maturava un credito di oltre Euro 1.900,00, che cedeva parzialmente e pro solvendo,fino alla concorrenza di Euro 540,00, alla societa’ (OMISSIS) s.r.l.. (OMISSIS) s.r.l. citava innanzi al Giudice di Pace di Roma-Ostia la (OMISSIS) s.p.a., assicuratrice della danneggiata, al fine di ottenere le somme dovute in forza della cessione del credito e il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento; contestualmente evocava in giudizio anche la cedente (OMISSIS) per ottenere, in via alternativa, il pagamento delle somme dovute.
La (OMISSIS) s.p.a. rimaneva contumace, mentre (OMISSIS) si costituiva e proponeva domanda riconvenzionale diretta ad accertare il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, e ad accertare e dichiarare l’efficacia della cessione del credito, nonche’ ad ottenere il rigetto della domanda proposta nei propri confronti da parte attrice, con condanna della (OMISSIS) al pagamento di quanto dovuto, quale assicuratrice tenuta in forza dell’articolo 149 CdA. (OMISSIS) tuttavia non provvedeva a notificare la domanda riconvenzionale alla (OMISSIS) s.p.a. rimasta contumace. Con sentenza n. 2703/2009, in data 3-11/11/2009, il Giudice di Pace riteneva accertata la responsabilita’ esclusiva del sinistro in capo al sig. (OMISSIS), proprietario del veicolo Volkswagen Polo targato (OMISSIS) (non citato in giudizio) e condannava la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento della somma di Euro 540,00 alla societa’ cessionaria, oltre interessi legali dalla cessione al soddisfo e oltre al rimborso delle spese stragiudiziali.
Avverso tale sentenza, innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, proponeva appello la (OMISSIS) s.r.l. per ottenere la riforma della sentenza in punto di spese giudiziali.
Si costituiva la (OMISSIS) s.p.a. proponendo appello incidentale e deducendo la nullita’ della sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese in favore di (OMISSIS), non essendosi mai instaurato il contraddittorio tra le parti, stante la mancata notifica della domanda riconvenzionale alla societa’ contumace in primo grado; inoltre, contestava l’efficacia del contratto di cessione nei propri confronti.
Con sentenza n. 1474/2014, depositata il 20/1/2014, il Tribunale di Roma dichiarava la nullita’ della sentenza n. 2703/2009 del Giudice di Pace, per omessa integrazione del contradditorio da parte della (OMISSIS), assicuratrice della danneggiata, nei confronti del danneggiante responsabile civile; dichiarava inesistente la domanda svolta dalla cedente danneggiata (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) per omessa notifica della domanda; rigettava gli appelli di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e condannava questi ultimi a rimborsare alla (OMISSIS) s.p.a. le spese del giudizio. Avverso tale sentenza, (OMISSIS) s.r.l. proponeva ricorso per Cassazione con atto notificato in data 9/3/2015, deducendo due motivi di doglianza. Nessuno compariva per le altre parti nonostante la regolarita’ della notifica. (OMISSIS) s.r.l. produceva memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il Collegio giudicante, riunitosi in camera di consiglio, ha deciso di provvedere con motivazione semplificata.
3. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente (OMISSIS) srl deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 1260 e 1264 c.c. e Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 144, 145, 148, 149, laddove il Tribunale ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado poiche’ ha ritenuto che non e’ stato chiamato il responsabile del sinistro quale litisconsorte necessario.
Il motivo e’ infondato.
In tema di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore la Corte ha sancito che “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, dello stesso decreto” in quanto il responsabile civile rimane soggetto all’eventuale rivalsa interna, v. Cass. sez. 6-3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017. Difatti, le stesse finalita’ individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine alla L. n. 990 del 1969, articolo 23, continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto.
4. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 354 e 102 c.p.c., laddove il Tribunale, avendo ritenuto sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario, non ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, con rinvio del procedimento al primo giudice, anziche’ dichiarare la nullita’ della sentenza.
Il motivo e’ fondato.
L’articolo 354 c.p.c., prevede la regressione del giudizio al primo grado proprio tp nell’ipotesi in cui non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario. Sul punto si richiama il precedente di questa Corte sancito da Cass. SSUU n. 8825 del 2007 e da Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, in base al quale, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata ne’ dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, ne’ da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’articolo 383 c.p.c., comma 3.
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rimessione delle parti davanti al primo giudice, ovvero il Giudice di Pace di Roma, anche per le spese (non risultando ancora ricostituito il Giudice di Pace di Ostia, instituito dall’articolo 21 bis – Istituzione dell’ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell’ufficio del giudice di pace di Barra – del Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014).
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rimette delle parti davanti al Giudice di Pace di Roma, anche per le spese.
Motivazione semplificata.