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Interessi usurari pattuiti nei contratti di mutuo
Ai sensi dell’art. 1813 c.c. “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili , e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.”
La dicsiplina degli interessi nel contratto di mutuo è dettata dall’art 1815 c.c. secondo il quale: ”Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari , la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”
Il problema della rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia è da qualche tempo oggetto di una discussione assai vivace e articolata.
La tematica dell’applicazione della disciplina civilistica dell’usura anche agli interessi moratori non è affatto nuova nel panorama dottrinario e giurisprudenziale, ed il dibattito, pur essendo stato più volte arato ed attenzionato, anche dal legislatore, è tutt’altro che sopito.
Tra i numerosissimi problemi che il quadro legislativo appena richiamato ha posto, rileva in questa sede quello relativo alla sua incidenza sulla disciplina dell’usura degli interessi moratori.
Il tema cioè, è quello di stabilire se anche gli interessi moratori debbano mantenersi al di sotto del tasso soglia, e se gli interessi convenzionali e interessi moratori debbano essere tra loro sommati al fine di verificare il rispetto del limite della usurarietà.
Fatte queste brevi premesse, nel presente scritto si andranno quindi ad esaminare le seguenti questioni:
- rilevanza o meno degli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia;
- conseguenze in caso di rilevanza
Interessi usurari: rilevanza o meno degli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia usura.
Interessi usurari: irrilevanza degli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia usura.
Secondo una prima impostazione gli interessi moratori sarebbero impermeabili alla disciplina dell’usura.
L’assunto riposa sulla tradizionale distinzione fra interessi moratori e interessi corrispettivi, secondo la quale gli interessi corrispettivi assolverebbero ad una funzione remunerativa, mentre gli interessi moratori avrebbero una natura risarcitoria, e quindi rappresenterebbero la liquidazione forfetaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie.
La differente funzione che dunque caratterizzerebbe rispettivamente gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori determinerebbe, secondo questa tesi, l’inapplicabilità a questi ultimi della disciplina contenuta nel secondo comma dell’art.1815 c.c.
Invero il tasso di mora ha una funzione autonoma ex art. 1224 c.c. quale penalità del fatto, imputabile al debitore/mutuatario e solo eventuale, del mancato o ritardato pagamento delle rate di rimborso del mutuo e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi e alla gravità dell’inadempimento.
Gli interessi di mora non sono dovuti al momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e conseguentemente non hanno in senso proprio una funzione remuneratoria tanto più che, se fossero inclusi nel TEGM, potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie degli interessi corrispettivi dei singoli mutui e con ciò del costo del finanziamento in danno della clientela e anche un innalzamento del tasso soglia ai fini della determinazione degli interessi usurari ex art. 644 c.p. ed art. 1815 c.c. (in tal senso Tribunale di Milano 29/1/2015, Tribunale di Cremona 9/1/2015, Tribunale di Verona 12/9/2015; Tribunale di Milano 16/2/2017).
In altri termini, la circostanza che gli interessi moratori si configurino essenzialmente come una sanzione per l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento di quanto dovuto, impedirebbe che essi possano essere ricompresi nel divieto previsto dal secondo comma dell’art. 1815 c.c. posto che la ratio della disciplina antiusura sarebbe quella di colpire i soli interessi che costituiscono il corrispettivo di una prestazione di denaro (gli interessi corrispettivi), i quali trovano la propria fonte direttamente nel contratto di mutuo, a differenza degli interessi moratori, il cui titolo è rappresentato dalla situazione di ritardo del mutuatario.
Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell’art.1224 comma 1 c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell’inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (Tribunale di Roma, 16 settembre 2014).
Pertanto, assumono rilevanza ai fini dell’integrazione degli estremi dell’usura solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l’ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla mora debendi (Tribunale di Verona 9 aprile 2014, Tribunale Pordenone, civile Sentenza 28 giugno 2018, n. 528).
L’interpretazione del dato normativo nel senso dell’esclusione della rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina dell’usura appare coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del tasso annuo effettivo globale le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora (Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 18 maggio 2018, n. 10156)
Interessi usurari: rilevanza degli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia usura.
Secondo altra tesi invece si è affermato che “in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della Legge. n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurai, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori” (Cassazione n. 5598/2017).
Ciò premesso è pacifico che la Legge n. 108/1996 e l’art. 1815 c.c. si applicano anche agli interessi moratori (così Cassazione n. 5324/2003, Cassazione n. 350/2013, Cassazione n. 5598/2017).
Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 cc, si intendono usurari interessi/commissioni/spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Tale orientamento giurisprudenziale, si basa sulla considerazione che il ritardo colpevole non può giustificare un’obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla Legge n. 108/1996.
Tale norma tende ad assicurare una copertura completa dall’usura, estesa a tutti i costi dell’operazione di credito; dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali.
La riforma in materia intervenuta con la menzionata legge (che ha inciso, in particolare, sull’art. 1815 c.c. e sull’art. 644 c.p.) ha assimilato l’usura penalmente rilevante (cioè la c.d. usura presunta; art. 644 co. 1 e co. 3, primo periodo, c.p.) con l’usura pecuniaria ad interessi di cui all’art. 1815 c.p., prevedendo un’omogeneità del fenomeno sul piano penale e su quello civile.
Pertanto, per determinare il tasso di interesse usurario non si può non tenere conto di quanto disposto dall’art. 644 comma 4 c.p.
Pertanto, è il legislatore che, anche nell’ambito di questa norma, espressamente chiarisce che nello stabilire l‘usurarietà o meno del contratto occorre tenere conto degli interessi dovuti a qualsiasi titolo e che il momento al quale riferirsi per verificare l’eventuale usurarietà, sotto il profilo sia penale che civile, è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi.
In base a tale normativa, si deve quindi ritenere che anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d’usura.
Inoltre, la mancata considerazione degli interessi moratori e della commissione di estinzione anticipata del mutuo tra le “commissioni”, “remunerazioni a qualsiasi titolo” e “spese” praticate nei confronti della clientela dagli intermediari finanziari, è causa di illegittimità del procedimento di rilevazione del TEGM e, in via derivata, dei relativi decreti ministeriali per violazione dell’art. 2 della L. 108/96; onde discende, nel caso di specie, per il giudice l’obbligo di disapplicare, ai sensi dell’art. 5 L. A.C., in quanto atto amministrativo viziato, il Decreto del Ministero del Tesoro del 18 settembre 2002 intitolato “Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura” e pubblicato in G.U. serie generale n. 227 del 27 settembre 2002 (Tribunale Lecco, Sezione 1 civile Ordinanza 28 febbraio 2018).
Costituisce ormai jus receptum che ai fini dell’accertamento della ricorrenza dell’usura oggettiva originaria deve aversi riguardo agli interessi, commissioni, remunerazioni e spese (ad eccezione di imposte e tasse) a qualunque titolo pattuiti (e quindi anche gli interessi di mora) con riferimento al momento in cui gli interessi vengono pattuiti, indipendentemente quindi dalla loro effettiva dazione con la conseguenza che ai fini della verifica della ricorrenza dell’usura oggettiva originaria deve effettuarsi la ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il reato cliente (Tribunale Bari, Sezione 4 civile Sentenza 28 agosto 2018, n. 3649).
Si deve aggiungere che la rilevanza degli interessi moratori ai fini del computo del c.d. tasso soglia non trova un ostacolo nel fatto che essi non concorrono a determinare il TEGM (ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo sulla base del quale si determina il c.d. tasso soglia).
Infatti, la mancata considerazione del tasso degli interessi moratori tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione del TEGM si spiega in considerazione del fatto che tenere conto di tale misura, anziché solo di quella degli interessi corrispettivi, innalzerebbe sensibilmente il livello del TEGM e quindi il c.d. tasso soglia, rendendo più rara l’eventualità che il cliente possa invocare l’usurarietà, quanto meno con riferimento all’ipotesi di uno sviluppo fisiologico del rapporto nel corso del quale siano venuti in rilievo i meri interessi corrispettivi.
Ciò appare irragionevole, considerato che l’applicazione dei tassi moratori nei singoli concreti rapporti contrattuali è meramente eventuale (Corte d’Appello Bari, Sezione 2 civile Sentenza 4 giugno 2018, n. 990)
Modalità di verifica degli interessi usurari e del superamento del tasso soglia usura
Modalità di verifica degli interessi usurari: la sommatoria degli interessi convenzionali con gli interessi moratori
In merito al quesito se gli interessi convenzionali e gli interessi moratori debbano essere tra loro sommati al fine di verificare il rispetto del limite della usurarietà la Giurisprudenza prevalente ritiene che non è possibile effettuare una mera sommatoria di due tassi di interesse – quello corrispettivo e moratorio – che sono disomogenei per caratteristiche e funzioni ai fini di determinare il tasso annuo globale effettivo medio del singolo finanziamento e verificare l’eventuale superamento del tasso soglia (in tal senso Tribunale di Torino 17/9/2014, Tribunale di Reggio Emilia 24/2/2015, Tribunale di Milano 29/1/2015, Tribunale di Verona 12/9/2015, Tribunale di Padova 13/1/2016, Tribunale di Bologna 23/2/2016 ).
L’inconsistenza giuridica della tesi della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio viene, giustificata in base al rilievo della differente funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, gli uni costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma capitale in conformità con il piano di rimborso graduale, gli altri rappresentando la liquidazione anticipata e forfetaria del danno causato al mutuante dall’inadempimento o dal ritardato adempimento del mutuatario.
Le due categorie di interessi si differenziano poi anche in punto di disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori, dissimilmente dagli interessi corrispettivi, sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, così come previsto dall’art. 1224, comma 1 c.c..
Siffatte differenze si appalesano nel momento in cui il debitore divenga moroso: in simile circostanza il tasso di interesse di mora non si aggiunge a quello corrispettivo, ma si sostituisce a quest’ultimo.
L’eventuale caduta in mora del rapporto non comporta, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito ed alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi siano imputati a capitale.
La verifica del superamento del tasso soglia deve pertanto essere eseguita facendo riferimento al solo tasso corrispettivo e agli eventuali costi aggiuntivi accessori all’operazione di finanziamento (Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 18 maggio 2018, n. 10156).
Del tutto diversa invece è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi che sono calcolati in funzione dell’entità e della durata del finanziamento con la conseguenza che il metodo di calcolo che pretende di sommare gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori non può essere preso in considerazione perché non è previsto nel contratto prodotto e perché non esiste alcuna norma di legge o anche di rango inferiore che induca ad operare tale sommatoria per determinare un tasso di natura creativa.
Conclusivamente, in base alla giurisprudenza prevalente, la rilevazione dell’usurarietà degli interessi moratori postula l’analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi. Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 16 maggio 2018, n. 10041
Modalità di verifica degli interessi usurari: autonoma verifica degli interessi convenzionali e degli interessi moratori
La verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita relativamente a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro verificando quindi il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori (in tal senso Tribunale Milano, 16 luglio 2015, Tribunale di Lanciano, 14.5.2018).
Ciò in ragione della diversa natura che, come detto, deve ascriversi agli interessi corrispettivi rispetto agli interessi moratori, i primi essendo il “prezzo” del servizio bancario, i secondi il maggior onere dovuto dal debitore se è in ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale.
L’usurarietà degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori va quindi scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, singolarmente considerati, e non già alla loro sommatoria, atteso che gli interessi moratori sono alternativi agli interessi corrispettivi e la loro sommatoria rappresenta un “non tasso” o un “tasso creativo”, non concretamente applicabile al mutuatario (in tal senso Tribunale di Milano 16.2.2017, n. 16873, Tribunale di Bergamo 25.2.2016, n. 734, Tribunale di Reggio Emilia 6.10.2015; Tribunale di Milano 6.10.2015, n. 11139, Tribunale di Torino 14.5.2015, Tribunale di Padova 27.1.2015, Tribunale di Milano 3.12.2014, Tribunale di Cagliari 19.10.2016; Tribunale di Bologna 6.9.2016, n. 20802, Tribunale di Monza 9.6.2016, n. 1688; Tribunale di Milano 28.4.2016, n. 5279, Tribunale di Padova 13.1.2016).
In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la (…) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (così Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 16 maggio 2018, n. 10041).
Conseguenze della puttuizione di interessi usurari e del superamento del tasso soglia anti usura degli interessi moratori
Interessi (moratori) usurari: nullità della sola clausola interessi moratori
Con riferimento a tutte le diverse tipologie di tasso moratorio, si deve, ulteriormente, considerare che l’usurarietà dell’interesse moratorio non produce conseguenze sull’interesse corrispettivo, attesa la diversità strutturale delle due tipologie di interesse (remunerazione per il godimento del denaro quello corrispettivo e risarcimento predeterminato del danno da inadempimento quello moratorio). (Tribunale Padova, Sezione 2 civile Sentenza 23 luglio 2018, n. 1564).
L’eventuale usurarietà degli interessi moratori non determina la gratuita dei mutuo ex art. 1815 comma 2 c.c. ma solo la inapplicabilità di detti interessi ai sensi dell’art. 1419 c.c. (così Tribunale Trento, civile Sentenza 7 maggio 2018, n. 413
In ogni caso l’art. 1815 c.c. prevede la nullità della clausola di interessi usurari qualora essa preveda un tasso usurario e, dunque, nel caso di specie, qualora si dovesse ritenere superata la soglia usuraria, dovrebbe essere dichiarata la nullità della sola previsione moratoria. Tribunale Padova, civile Sentenza 9 aprile 2018, n. 788
Interessi (moratori) usurari: pattuizione di interessi moratori quale clusola penale e conseguente riduzione.
La pattuizione di interessi moratori usurari, allora, andrebbe qualificata come una penale, e conseguentemente il rimedio previsto a tutela del mutuante non sarebbe quello previsto dall’art. 1815 c.c. ma andrebbe ricercato nell’art. 1384 c.c. in virtù del quale “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento“, o ancora nell’art. 1344 c.c. allorquando venissero previsti in capo al mutuatario termini di adempimento così ravvicinati nel tempo da porre quest’ultimo quasi immediatamente in posizione di inadempimento, così sostanzialmente trasformando gli interessi moratori in interessi convenzionali.
Quanto agli interessi moratori usurari, in considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfetaria e anticipata del danno da inadempimento assolta da detti interessi, a questi andrebbe applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, dovrebbe trovare applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., senza potersi fare ricorso alla loro completa eliminazione (per l’assimilazione della convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ad una clausola penale, cfr. Cassazione n. 23273/2010, Cassazione n. 2358/1994).
Interessi (moratori) usurari: applicazione dell’art. 1815 c.c. e conseguente gratuità del mutuo
Il superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora usurari stabiliti dal contratto determina quindi la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. delle clausole relative agli interessi.
La portata sanzionatoria della norma in questione (che censura civilisticamente il reato d’usura commesso dal mutuante) è chiara, il mutuo in tale caso è gratuito, infatti stabilisce che “non sono dovuti interessi”, senza distinzione di sorta tra tipologie differenti di interessi (così, Cassazione n. 14899/2000, Cassazione n. 5598/2017 e Tribunale Ferrara, civile Sentenza 31 maggio 2018, n. 425).
La nullità della clausola degli interessi moratori usurari per superamento del tasso soglia travolga anche la clausola che fissa gli interessi corrispettivi, determinando così la gratuità del mutuo.
Secondo una parte della Giurisprudenza di merito, non appare condivisibile la tesi accolta da una parte della dottrina e della giurisprudenza, secondo la quale sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi nell’ipotesi in cui, il superamento del tasso soglia riguardi solo gli interessi moratori usurari, tesi che comporta una sostanziale disapplicazione della disposizione citata che si rivelerebbe del tutto superflua considerato che la clausola che preveda interessi moratori usurari superiori al tasso soglia, in quanto nulla per contrasto con norma imperativa, comporta già di sé la non debenza di tali interessi ai sensi dell’art. 1419 c.c. la corresponsione degli interessi corrispettivi (Tribunale Bari, Sezione 4 civile Sentenza 28 agosto 2018, n. 3649).
Argomento decisivo per aderire alla tesi che dal superamento del tasso soglia, discenda, ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, è quella che il legislatore con la riforma intervenuta con la L. n. 108 del 1996 ha inteso prevedere quale sanzione a carico del mutuante la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria.
Il secondo comma dell’art. 1815 c.c. prevedeva che nel caso fossero stati convenuti interessi usurari “la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale”, sicché l’intenzione del legislatore di inasprire la conseguenza della usurarietà degli interessi, passando cioè dalla debenza degli interessi legali a quella della non debenza di interessi, verrebbe tradita, seguendo l’opposta tesi della non estensibilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo, poiché, mentre prima della riforma erano dovuti gli interessi legali oggi sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi, di norma maggiori rispetto ai primi.
La nullità della clausola degli interessi moratori usurari per superamento del tasso soglia travolga anche la clausola che fissa gli interessi corrispettivi, determinando così la gratuità del mutuo (Corte d’Appello Bari, Sezione 2 civile Sentenza 4 giugno 2018, n. 990).