La Cessione d’azienda o ramo d’azienda: definizione di azienda ex art. 2555 cc

 

La nozione di azienda è data dall’art. 2555 cc il quale testualmente dispone:

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’ impresa.

L’azienda (o il ramo d’azienda) è costituita, ai sensi dell’art. 2555 cc, dal complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, ovvero, dal complesso unitario di tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, concessi in godimento, in quanto organizzati unitariamente per la produzione di beni e servizi (Cassazione: n. 16138/2010, n. 12543/2009, n. 5989/2007).

Per la configurabilità dell’azienda, non è necessario che l’impresa sia in atto, nondimeno, deve pur sempre trattarsi di un’impresa specifica di cui siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, e non di una qualsiasi impresa astrattamente ipotizzabile (Cassazione n. 3973/2004).

L’azienda, quale complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere tutti i beni presenti in detti locali e destinati allo svolgimento dell’attività (Cassazione n. 877/2004).

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 5087/2014, nel decidere se l’azienda potesse essere oggetto di acquisto per usucapione, hanno ripercorso la dibattuta e ancora non risolta questione della natura giuridica dell’azienda.

L’art. 2555 cc, esprime una valutazione dell’azienda che, senza cancellare il suo collegamento genetico (organizzativo) e finalistico con l’attività d’impresa, ne sancisce una considerazione oggettivata (di “cosa”, oltre che di strumento di attività), costituente la premessa alla possibilità che essa diventi oggetto di negozi giuridici e di diritti.

Ai fini della disciplina del possesso e dell’usucapione, l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito (Cassazione Sezioni Unite n. 5087/2014.

 

La Cessione d’azienda o ramo d’azienda: caratteristiche dell’operazione

 

La cessione d’azienda ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario – insieme a tutti gli elementi costituenti l’universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento – di tutti i crediti relativi all’azienda (Cassazione: n. 13676/2006, n. 2714/1996).

La cessione d’azienda determina, il definitivo trasferimento, della proprietà di un complesso di beni e risorse organizzato per l’esercizio dell’impresa.

La cessione d’azienda può avvenire sia attraverso negozi a titolo oneroso che con negozi a titolo gratuito.

Si ha cessione d’aziendaa titolo oneroso nel caso di vendita, permuta o conferimento in società, mentre esempio tipico di cessione d’aziendaa titolo gratuito è dato dalla donazione.

Gli artt. da 2556 a 2560 cc, contengono la disciplina relativa alla cessione d’azienda per atti tra vivi.

L’art. 2556 cc testualmente dispone:

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. 

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

In sostanza, l’art. 2556 cc, detta due regole per la cessione d’azienda:

  • nel primo comma una regola relativa alla forma dell’atto di cessione d’azienda;
  • nel secondo comma una relativa alla pubblicità dell’atto di cessione d’azienda.

Viene prevista la forma scritta ad probationem per i contratti che attuano la circolazione dell’azienda (cessione d’azienda )intesa come complesso unitario, salvo che sia prevista una forma più forte per il trasferimento dei singoli beni o per la natura del contratto.

E’ prevista una regola di pubblicità per la cessione d’azienda, che è individuata nell’iscrizione del contratto nel registro delle imprese.

Premesso ciò, per cessione d’azienda deve intendersi il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile, la quale conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo imprenditoriale.

Le caratteristiche della cessione d’azienda devono essere desunte all’esito della valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza, in relazione al tipo di attività esercitata ovvero esercitabile.

Si ha cessione d’azienda, soggetta ad imposta di registro proporzionale (e non ad IVA), quando le parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne emergere ex ante la complessiva attitudine, anche solo potenziale, all’esercizio dell’impresa (Cassazione: n. 17785/ 2017, n. 11769/2008, n. 1913/ 2007).

Per la qualificazione di un atto di trasferimento come cessione d’azienda non rileva la circostanza che i singoli beni aziendali siano stati ceduti globalmente o con più atti separati, nè la circostanza che il cedente sia un soggetto non munito di autorizzazioni all’esercizio di una attività dell’azienda, e nemmeno la circostanza che al momento della cessione d’azienda la stessa fosse concretamente esercitata, perchè rileva unicamente la causa reale del negozio e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti (Cassazione n. 13580/ 2007).

Ai fini dell’operazione di cessione d’azienda, non è, infatti, necessario che vengano alienati tutti i beni aziendali, essendo sufficiente il trasferimento soltanto di alcuni di essi, purché – nel complesso di questi – permanga un residuo di organizzazione, che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure con la successiva integrazione ad opera del cessionario, in tal caso si ha cessione di ramo d’azienda (Cassazione n. 3627/1996).

Si ha cessione di ramo d’azienda allorquando venga ceduto un complesso di beni organizzati idonei a svolgere autonomamente un’attività d’impresa, ma che rappresentano solo una parte dell’azienda nella sua unitarietà.

Nella cessione di ramo d’azienda l’elemento costitutivo è dato dall’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente.

Nella cessione di ramo d’azienda, il ramo d’azienda ben può essere individuato, quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l’esercizio dell’attività economica, anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva allorquando siano dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili (Cassazione n. 6693/2016).

In caso di mancanza di collegamento funzionale dei beni dell’azienda non può invocarsi la loro cessione quale cessione di ramo d’azienda.

Ciò perché è sufficiente la mancanza di preesistente collegamento funzionale e/o la comprovata successiva organizzazione dei beni da parte dell’imprenditore cessionario dei beni per escludere la cessione di ramo d’azienda.

 

La Cessione d’azienda o ramo d’azienda: divieto di concorrenza ex art  2557 cc

 

Il divieto di concorrenza in caso di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda è disciplinato dall’art 2557 cc il quale testualmente dispone:

Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. 

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. 

Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. 

Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse , quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela. 

Il divieto di concorrenza, in caso di cessione di azienda commerciale, è quel divieto sancito ex lege a carico dell’alienante tenuto ad astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione ed altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

L’art 2557 cc, che contempla il divieto di concorrenza nel caso di cessione d’azienda, è norma posta pertanto a tutela dell’avviamento della nuova impresa, al fine di evitare che l’impresa cedente si riappropri dell’avviamento dopo la cessione d’azienda.

In caso di cessione d’azienda lo sviamento della clientela rappresenta difatti il nucleo essenziale del disposto dell’art 2557 cc, essendo previsto il patto di non concorrenza proprio al fine di evitare che l’iniziativa economica dell’acquirente non veda svilita la propria iniziativa economica da parte del cessionario che abbia acquisito un indubbio patrimonio di conoscenze consolidate, nel settore economico in cui ha operato e nel quale si appresta ad operare il cessionario.

La norma di cui all’art 2557 cc disciplinante divieto di concorrenza, statuisce che in caso di cessione d’azienda ci si debba astenere, per un periodo di cinque anni dalla cessione d’azienda, dall’iniziare una nuova impresa non solo al fine di evitare uno sviamento della clientela dell’azienda ceduta appropriandosi dell’avviamento, ma anche al fine di disciplinare in modo più congruo la portata degli effetti connessi al rapporto contrattuale posto in essere tra le parti.

Il divieto di concorrenza disposto dall’art 2557 cc si applica non solo al caso di cessione d’azienda in senso tecnico ma anche a tutte le altre ipotesi in cui si verifica la sostituzione di un imprenditore all’altro nell’esercizio dell’impresa: è compresa l’ipotesi di cessione di sole quote sociali, se il cambio al vertice è la conseguenza diretta della volontà delle parti (Cassazione n. 6865/2009, Tribunale Grosseto 27 aprile 2015 n. 410).

In tema di divieto di concorrenza, la disposizione contenuta nell’art. 2557 cc, la quale stabilisce che, in caso di cessione d’azienda, chi aliena l’azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell’avviamento, non ha il carattere dell’eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti (Cassazione: n. 27505/2008, n. 9682/2000, n. 1643/1998, n. 549/1997, n. 13762/1991).

L’art. 2557 cc, non ha carattere di eccezionalità, in quanto non deroga ad un principio di libertà, risultando al contrario espressione della garanzia del libero mercato ex art. 41 Cost.

Il divieto di concorrenza di cui all’art. 2557 cc, limitando il diritto dell’alienante alla libera iniziativa economica, prescrive una durata massima fissata in cinque anni dalla cessione d’azienda.

Inoltre, è stabilito che il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi rispetto alla previsione legale è valido a condizione che non impedisca ogni attività professionale da parte dell’alienante.

L’illecito consistente nella violazione del divieto di concorrenza, di cui all’art. 2557 cc ha natura contrattuale, attiene alla causa del contratto di cessione d’azienda e quindi al suo esatto adempimento, ed incide su diritti di natura dispositiva e transigibile (Cassazione n. 9251/1997).

Infatti, la violazione del divieto di concorrenzadi cui all’art. 2557 cc, nascente contratto di cessione d’azienda, dà luogo, infatti, alla possibilità per il cessionario, anche indipendentemente dal fatto che si siano verificati danni, di richiedere la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione d’azienda, il cui sinallagma funzionale è venuto meno (Cassazione n. 1311/1996).

 

La Cessione d’azienda o ramo d’azienda: i debiti dell’azienda ceduta ex  art 2560 cc

 

In caso di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda la disciplina relativa ai debiti relativi all’azienda ceduta è dettata dall’art. 2560 cc il quale dispone testualmente che:

L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. 

Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

L’art. 2560 cc  contempla una fattispecie di accollo cumulativo ex lege dei debiti aziendali a seguito di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda ed una conseguente solidarietà passiva tra cedente e cessionario.

L’art. 2560 cc è disposizione di carattere generale che trova applicazione per quei debiti che siano stati regolarmente documentati nei libri contabili (Cassazione: n.4367/1998, n. 8786/2017).

In tema di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda, il regime fissato dall’art. 2560 cc, con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta, secondo cui di essi risponde anche l’acquirente dell’azienda allorché risultino dai libri contabili obbligatori, si applica ai debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, questi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cc.

Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserisce nell’ambito della più generale sorte del contratto non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione d’azienda (Cassazione: n. 8539/2018, n. 8055/2018).

In sostanza, ai sensi dell’art. 2560 cc, in tema di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda, l’acquirente dovrà rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione dell’azienda ceduta e ciò pur in presenza di una contabilità unitaria.

Infatti, in tema di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda, il cessionario, è messo in grado di conoscere i debiti pregressi di cui dovrà rispondere con la consultazione dei libri contabili, individuando i debiti inerenti all’azienda acquistata in vista della sua autonomia economica e funzionale (Cassazione n. 13319/ 2015).

La disposizione di cui all’art. 2560 cc, che disciplina i debiti relativi all’azienda ceduta in caso di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda, è dettata non solo dall’esigenza di tutelare i terzi creditori già contraenti con l’impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all’art. 2560 cc, ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell’ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili stano parziali e carenti nell’indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro (Cassazione: n. 23828/2015, n. 23828/2012).

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, presupposto indefettibile ai fini della responsabilità solidale dell’acquirente ex art. 2560 cc, in caso di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda, è l’iscrizione dei debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori (Cassazione: n. 7166/2018, n. 22831/2010).

Nel caso specifico di cessione di ramo d’azienda, l’acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell’art. 2560 cc, dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d’azienda ceduto (Cassazione 13319/2015).

L’accordo concluso dalle parti in relazione ai debiti relativi all’azienda ceduta, nell’ambito di un contratto di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda, regola solo i rapporti che intercorrono tra le parti stesse, ma non opera con riferimento ai rapporti con i terzi creditori, a prescindere da quanto stabilito nel contratto.

Infatti, in caso di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda, la responsabilità patrimoniale per i debiti relativi all’azienda trasferita sussiste sia in capo al cedente che in capo al cessionario.

Qualora nella cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda nel caso di debiti attestati dai libri contabili e che le parti hanno concordato di mantenere in capo al cedente, il terzo creditore può richiedere direttamente l’adempimento al cessionario, senza necessità di escutere in via preventiva il cedente.

Secondo la regola fissata dall’art. 2560 cc, in caso di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda in mancanza di un patto di assunzione da parte del cessionario dei debiti aziendali, questi è tenuto a rispondere verso i creditori sociali solidalmente per i debiti inerenti, l’esercizio dell’attività ceduta, anteriori al trasferimento se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Ad ogni modo, non deve dimenticarsi che l’iscrizione nei libri contabili rappresenta elemento costitutivo essenziale della responsabilità del cessionario (Cassazione n. 22831/2010).

In caso di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda chi intende far valere i corrispondenti crediti contro l’acquirente dell’azienda ha l’onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione (Cassazione n. 22418/2017).

 

La Cessione d’azienda o ramo d’azienda: i crediti dell’azienda ceduta ex art. 2559 cc

 

Nell’operazione di cessione d’azienda o di cessione di ramo d’azienda la disciplina relativa ai crediti dell’azienda ceduta si rinviene all’art. 2559 cc il quale testualmente dispone:

La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese . Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. 

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

Come già scritto, a norma dell’art. 2559 cc, la cessione d’azienda ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario – insieme a tutti gli elementi costituenti l’universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento – di tutti i crediti relativi all’azienda ceduta (Cassazione: n. 13676/2006, n. 2714/1996).

In caso di cessione d’azienda presupposto della cessione del credito, è la sua inerenza alla gestione dell’azienda ceduta, mentre – ricorrendo tale presupposto – un ostacolo al trasferimento può derivare solo dalla volontà contraria delle parti del contratto di cessione d’azienda.

L’art. 2559 cc, disciplina gli effetti della cessione d’azienda sui crediti aziendali, vale a dire quei crediti di cui l’imprenditore cedente risulta titolare al momento della cessione d’azienda a seguito dell’esercizio dell’attività di impresa e stabilisce che la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione della cessione d’azienda nel registro delle imprese, tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.

In caso di cessione d’azienda l’art. 2559 cc, prevede che l’efficacia della cessione dei credito sia legata ad una sorta di notifica collettiva, ossia l’iscrizione del contratto di trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese, e l’adempimento di tale formalità determina l’acquisto dei crediti aziendali da parte dell’acquirente, acquisto che diventa opponibile sia ad eventuali acquirenti in conflitto sia ai creditori dell’alienante.

Con riguardo alla posizione del debitore ceduto manca una espressa regolamentazione nella norma.

Applicandosi la disciplina generale dovrebbe ritenersi l’efficacia immediata del trasferimento salvo, secondo le disposizioni dell’articolo 2559 c.c., comma 1, la circostanza che il debitore e’ liberato se paga all’alienante ignorando in buona fede che questi non e’piu’ creditore.

L’art. 2559 cc, nulla dispone in relazione alla sorte dei crediti aziendali nei rapporti fra le parti del contratto di cessione d’azienda.

Vi è contrasto sulla circostanza che la cessione d’azienda trasferisca o meno ipso iure anche i crediti aziendali, oppure se sia richiesta un’espressa pattuizione fra le parti, una clausola inserita nel contratto di cessione che regoli il trasferimento o meno dei crediti aziendali.

La soluzione e’ strettamente correlata alla nozione di azienda e dei beni che costituiscono l’azienda.

Infatti se i crediti vengono considerati parte dell’azienda, sicuramente la cessione degli stessi avviene contemporaneamente alla cessione dell’azienda.

Se invece si ha una nozione di azienda in cui il termine beni sia da interpretare in senso letterale e strettamente giuridico, vale a dire solo le cose che possono formare oggetto di diritti ai sensi dell’articolo 810 c.c., allora i crediti non si trasferiscono automaticamente insieme all’azienda.

La dottrina si e’ divisa sulla necessità o meno di una espressa pattuizione, mentre la giurisprudenza, in contrasto con le teorie che affermano il trasferimento dei crediti al cessionario dell’azienda solo in presenza di espressa pattuizione, ritiene che con la cessione dell’azienda si determini il trasferimento automatico di ogni credito aziendale insieme ad ogni altro elemento dell’universalità.

Ad ogni modo, come già anticipato, per la Giurisprudenza prevalente, la cessione d’azienda, a norma dell’art. 2559 cc, ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l’universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell’azienda ceduta – presupposto della cessione del credito, in tal caso, e’ la sua inerenza alla gestione dell’azienda, mentre ricorrendo tale presupposto – un ostacolo estrinseco al trasferimento può derivare esclusivamente dalla volontà contraria delle parti del contratto di cessione d’azienda; espressamente sono stati qualificati compresi nella cessione di azienda i crediti risarcitori o altri di natura chiaramente extracontrattuale, purchè appunto inerenti all’attività d’impresa (Cassazione: n. 13676/2006, n. 2714/1996, n. 4873/1995, n. 4094/1978, n. 2031/1973, n.  171/1972).

 

La Cessione d’azienda o ramo d’azienda: tutela dei lavoratori dipendenti ex art 2112 cc

 

L’art. 2112 cc che disciplina i diritti dei lavoratori in caso cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e quindi in ogni ipotesi di trasferimento d’azienda testualmente dispone:

In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. 

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma. 

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.  

Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

Tanto premesso si rammenta che, in caso cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e quindi in ogni ipotesi di trasferimento d’azienda, per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. basta che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica (negozi singoli o collegati), anche a prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione, purché ciò si accompagni al passaggio di beni di non trascurabile entità e tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cassazione: n. 6770/2017; n. 24972/2016; n. 11918/2013; n. 8460/2011; n. 21278/2010; n. 5708/2009; n. 21023/2007; n. 493/2005; n. 8054/2004; n. 13949/2003).

In altre parole, la cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e in generale il  trasferimento d’azienda regolato dall’art. 2112 c.c. è realizzabile anche in due fasi per effetto del collegamento operato da un terzo (Cassazione: n. 26215/06; n. 493/05.; n. 15468/2000; n. 14568/99).

La summenzionata giurisprudenza ha così superato il più remoto orientamento, secondo il quale la cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e in generale il  trasferimento d’azienda disciplinato dall’art. 2112 cc, pur potendo avvenire con qualsivoglia strumento giuridico tale da importare, quale pratico effetto finale, il trasferimento (della proprietà o di altro diritto reale o di godimento) dell’azienda o d’un suo ramo autonomo da un soggetto ad un altro, anche attraverso negozi collegati fra loro, avrebbe richiesto pur sempre un qualche diretto rapporto contrattuale tra cedente e cessionario, con la conseguenza di escludere l’applicabilità dell’art. 2112 cc sia al caso di esaurimento d’un rapporto di appalto di servizi in capo ad un’impresa e della successione di altra impresa nell’espletamento del medesimo servizio, sia in caso di reinternalizzazione da parte del committente di un servizio precedentemente appaltato a società esterna (Cassazione: n. 21287/2006, n. 11575/1997, n. 10688/1996, n. 3148/1993, n. 11949/1991, n. 1167/1989, n. 7013/1987, n. 3745/1985, n. 778/1983).

L’art. 2112 c.c. consente, in caso si cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e in generale di  trasferimento d’azienda, di ricondurre, ai fini da esso considerati, alla cessione di azienda anche il trasferimento di un ramo della stessa, purché si tratti di un insieme di elementi produttivi organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di un’attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell’impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità (Cassazione n. 7144/15).

In caso si cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e in generale di  trasferimento d’azienda, requisito indefettibile ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 c.c. appare l’elemento della organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili, configurandosi altrimenti la vicenda traslativa come cessione del contratto di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso del contraente ceduto.

La cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e in generale il  trasferimento d’azienda, disciplinati dalla previsione di cui all’art. 2112 cc, hanno luogo ogni qualvolta che, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio.

L’art. 2112 cc, in particolare, trova applicazione ogni qualvolta, la cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e in generale il  trasferimento d’azienda, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, abbia unicamente luogo la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico attuativo della sostituzione.

Nel caso specifico di cessione di ramo d’azienda, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 cc, la porzione dell’attività economica ceduta deve essere dotata di un’autonomia tale da consentire l’esercizio dell’impresa, prescindendo dall’inserimento della stessa nell’intero complesso aziendale.

L’art. 2112 cc, in caso di cessione di ramo d’azienda, presuppone che il ramo d’azienda ceduto possegga una vera e propria autonomia funzionale, potendo, cioè, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi (Cassazione: n. 10542/2016; n. 25229/2015; n. 5425/2015; n. 8759/2014; n. 22613/2013).

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 cc, in caso di cessione di ramo d’azienda, il ramo d’azienda ceduto, in altre parole, deve essere in grado di svolgere lo stesso servizio eseguito prima della cessione, senza continuare a dipendere dal cedente e senza la necessità di integrazioni rilevanti da parte del cessionario (Cassazione n. 11248/2016, Corte di Appello di Roma, Sez. lav., 18 gennaio 2018).

Ciò suppone, quindi, la presenza di una realtà preesistente, poiché, in caso di cessione di ramo d’azienda, la creazione ad hoc di una struttura produttiva in occasione del trasferimento porterebbe ad un’esclusione della fattispecie dall’alveo dell’art. 2112 cc (Cassazione: n. 19034/2017; n. 20422/2012).

In tema di cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e in generale il  trasferimento d’azienda, il cessionario subentra in tutti i rapporti dell’azienda ceduta nello stato in cui si trovano, ivi compreso il rapporto caratterizzato da un licenziamento intimato dal cedente, con onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei sessanta giorni (Corte d’Appello Milano, Sezione Lavoro civile Sentenza 8 maggio 2018, n. 125).

La cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e in generale il  trasferimento d’azienda non costituisce ex se un motivo legittimo di licenziamento (Cassazione: n. 25211998;  n. 7458/2002).

Premesso ciò, in caso cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e in generale di  trasferimento d’azienda, l’alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicché, il trasferimento d’azienda non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento d’azienda o nella finalità di agevolarlo (Cassazione: n. 5177/2019, n. 11410/18, n. 15495/2008).

Neppure, qualora nell’imminenza della cessione d’azienda o cessione di ramo d’azienda e in generale del  trasferimento d’azienda, l’imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita, si deve ritenere che nel suo esercizio in concreto egli ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge, nè e’ prospettabile la violazione dei principi di correttezza e buona fede, a norma degli artt 1175 e 1375 cc., che non creano obbligazioni autonome, ma rilevano soltanto per verificare il puntuale adempimento di obblighi riconducibili a determinati rapporti (Cassazione n. 741/2004).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Avv. Umberto Davide

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