Terzo trasportato risarcimento ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private.
In caso di sinistro stradale, il terzo trasportato danneggiato, ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private ha una serie di opzioni che possono essere scelte liberamente al fine di ottenere il risarcimento dei danni, infatti egli può:
1. ai sensi dell’art. 141 D.L.vo n. 209/2005 chiedere il risarcimento all’assicuratore del vettore,
2. ai sensi dell’art. 144 D.L.vo n. 209/2005, chiedere il risarcimento all’assicurazione del responsabile civile.
Infatti l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private, nel disciplinare il risarcimento del terzo trasportato, testualmente dispone:
Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.
L’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private nel disciplinare invece l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile, stabilisce che:
Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Tuttavia, a seconda dell’azione che intraprende, mutano i soggetti a cui rivolgere le richieste e soprattutto gli oneri posti a carico del terzo trasportato danneggiato che intende ottenere il risarcimento.
Se il terzo trasportato danneggiato agirà ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni private dovrà richiedere il totale risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale alla compagnia di assicurazioni del veicolo su cui era trasportato al momento dell’incidente senza necessità alcuna coinvolgere il responsabile del danno.
Ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni private il terzo trasportato deve provare il sinistro ed il nesso di causalità tra l’incidente ed il danno da risarcire (Cassazione. 16181/2015)
Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni private, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’articolo 141 codice delle assicurazioni private (così Cassazione n. 10410/20116).
Tuttavia, come disposto dall’articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni private, per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente e danni di cui si chiede il risarcimento.
Inoltre, la Cassazione ha ritenuto che tale norma di riparto dell’onere probatorio sia stata correttamente seguita dal giudice di merito, che ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto sfornita di prova, non relativamente alla responsabilità del sinistro, ma con riferimento al verificarsi dell’incidente stradale ed al fatto che le lesioni riportate dal danneggiato fossero effettivamente riconducibili al detto sinistro, nel quale era rimasta coinvolto in quanto trasportato.
In sostanza l’art. 141 codice delle assicurazioni private prevede, che il terzo trasportato danneggiato possa agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo su cui viaggiava a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, pertanto il presupposto applicativo di tale norma è che nel sinistro siano coinvolti due veicoli, cosi come precisato da Tribunale Milano Sentenza 21 maggio 2015 n. 6431 e da Tribunale Cassino Sentenza 4 giugno 2013 n. 487 [1].
Da ultimo, la Cassazione civile con Ordinanza 5 luglio 2017 n. 16477, ha ulteriormente precisato, che il terzo trasportato danneggiato, in caso di sinistro, può avvalersi dell’azione diretta ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni private nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava, anche qualora lo stesso incidente sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato, non essendo quindi in tale caso il trasportato obbligato a far valere i propri diritti, ex articolo 283 D. Lvo n. 209/2005, norma che disciplina per l’appunto le diverse ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Ciò posto, una volta che sia applicabile l’art. 141 codice delle assicurazioni private, il terzo trasportato danneggiato a fini del risarcimento potrà limitarsi a dare prova delle seguenti circostanze:
1. la prova dell’effettivo accadimento del sinistro;
2. la prova del danno subito;
3. la prova del nesso di causalità tra l’incidente ed i danni da risarcire.
Ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni private il terzo trasportato danneggiato non ha anche l’onere di provare le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti e ciò perchè il legislatore ha inteso con tale norma rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro a prescindere dall’accertamento relativo alla modalità del sinistro, si veda in tal senso Cassazione Sentenza 13 ottobre 2016 n. 20654 [2].
In sintesi, il terzo trasportato danneggiato potrà agire ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni private chiedendo il risarcimento alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era trasportato qualora nell’incidente sia stati coinvolti due veicoli ed non avrà l’onere di provare le concrete modalità dell’incidente.
Va precisato che l’art. 141 codice delle assicurazioni private disciplinando l’azione diretta delterzo trasportato danneggiato nei confronti dell’assicurazione, non si esprime in termini di esclusività, e ne deriva che non sussistono motivi idonei per ritenere che al terzo trasportato non spetti il diritto di agire anche nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.
Infatti il terzo trasportato danneggiato, ben può richiedere il risarcimento dei danni al responsabile civile del sinistro ed alla sua compagnia di assicurazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 144 codice delle assicurazioni private non avendo egli alcuna sorta di limitazione.
In tale caso, incombe però, sul terzo trasportato danneggiato, un onere probatorio ulteriore e molto più gravoso, in quanto egli al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, dovrà fornire piena prova della responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro.
L’azione ex art. 144 codice delle assicurazioni private a differenza di quella disciplinata dall’art. 141 codice delle assicurazioni private è un’azione di responsabilità e quindi presuppone un accertamento in ordine alla dinamica del sinistro, quindi qualora agisca in tale modo, il terzo trasportato danneggiato dovrà necessariamente coinvolgere nella relativa azione il responsabile civile e dovrà provare che il sinistro è avvenuto per colpa dello stesso.
[1] Tribunale Milano Sentenza 21 maggio 2015 n. 6431. “L’art. 141 cod. assic. non può trovare applicazione in caso di sinistro in cui sia stato coinvolto un solo veicolo o natante. Tale norma prevede, infatti, che solo il terzo trasportato possa agire direttamente nei confronti dell’assicuratrice del veicolo su cui viaggiava “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. La norma, dunque, presuppone che vi siano più veicoli coinvolti e che l’accertamento di responsabilità – nei confronti dell’incolpevole trasportato – possa essere demandato al momento successivo nel quale ai sensi dell’art. 141 co. 4 l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento svolga domanda di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile civile. Pertanto, nel caso in cui risulti il coinvolgimento di un solo veicolo, l’art. 141 non può trovare applicazione, mentre il danneggiato potrà svolgere l’azione diretta ex art. 144 cod. assic.”
Tribunale Cassino Sentenza 4 giugno 2013 n. 487. “In tema di sinistri stradali, in merito all’azione risarcitoria promossa dal terzo trasportato, nell’ambito di un sinistro che abbia interessato un solo veicolo, ai sensi dell’art. 141 CdA, deve escludersi l’invocabilità della procedura del c.d. risarcimento diretto, introdotta dall’art. 149, comma 6° CdA, il quale, nel contemplare il sistema delle azioni dirette a favore del danneggiato, pur facultando quest’ultimo a chiedere il ristoro dei danni direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, pone degli stringenti pre-requisiti che si sostanziano in primis, nella necessità che il sinistro abbia interessato due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la r.c.o. e poi che dal sinistro siano derivato danni ai veicoli coinvolti ovvero ai loro conducenti. La norma specifica inoltre che la procedura d’indennizzo diretto vale per i danni materiali ai veicoli o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero per i danni alla persona, subiti dal conducente non responsabile, nei limiti della c.d. lesioni micropermanenti.”
[2] Cassazione Sentenza 13 ottobre 2016 n. 20654. “Non si intende qui smentire il precedente di questa Corte n. 16181/2015 col quale si e’ affermato che “Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 141, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalita’ dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilita’ dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’articolo 141 cit.” (cosi’ anche Cass. n. 10410/16).
Piuttosto, va affermato che, in ossequio al disposto dell’articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalita’ tra l’incidente ed i danni da risarcire.Questa regola di riparto dell’onere probatorio e’ stata seguita dal giudice di merito, che ha rigettato la domanda risarcitoria perche’ ha ritenuto mancante la prova, non della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilita’ del conducente (come sostenuto col ricorso), bensi’ del fatto che esso si fosse verificato e che le lesioni riportate dalla minore fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta in quanto trasportata.”
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