L’azione di recupero credito nei confronti del singolo condomino.
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Brevi cenni sulla natura (parziaria) dell’obbligazione gravante sul singolo condomino e sulle conseguenze in tema di esecuzione forzata.
Partendo da principio secondo cui “l’obbligazione del condominio grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l’intero sugli stessi” (Cassazione Sentenza n. 9148/2008 e Cassazione Ordinanza n. 14530/2017) ne discende inevitabilmente che la responsabilità dei singoli condomini non può estendersi all’intera obbligazione del condominio e quindi il titolo esecutivo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell’azione esecutiva, contro i singoli condomini, nei limiti sopra precisati.
Qualora il condominio non adempia alla propria obbligazione, il creditore può procedere al recupero di quanto dovutogli contro il singolo condomino, ma per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo ed il precetto al singolo condomino (Cassazione Ordinanza n. 8150/2017).
In sostanza secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita dalla Cassazione, con la Sentenza n. 22856/2017:
1) l’obbligazione (contrattuale) del condominio grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l’intero sugli stessi;
2) il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell’azione esecutiva, contro i singoli condomini;
3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo ed il precetto al singolo condomino.
Ciò posto, l’esecuzione forzata nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, può avere legittimamente luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del singolo condomino esecutato.