Il danno da fermo tecnico nei sinistri stradali.

Il danno da fermo tecnico a seguito di sinistro stradale, consiste nel pregiudizio subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione.

 

 

Tale pregiudizio può configurarsi come lucro cessante, quando in conseguenza del mancato utilizzo dell’auto si determini una contrazione del reddito del proprietario, ovvero come danno emergente, quando il mancato utilizzo dell’auto costringa il suo proprietario all’esborso di somme di denaro.

In merito alla risarcibilità del danno da fermo tecnico sono sorte non poche questioni e soprattutto non pochi contrasti di ordine Giurisprudenziale.

Il fulcro della problematica attiene alla circostanza relativa alla configurabilità o meno del danno da fermo tecnico come danno in re ipsa o meno.

Infatti a seconda della qualificazione del  danno da fermo tecnico in un modo piuttosto che nell’altro dipenderà il conseguente onere probatorio, quindi aderire all’una o all’atra tesi comporterà conseguenze non trascurabili in termini di onere probatorio.

Danno da fermo tecnico quale danno non in re ipsa.

Secondo infatti la tesi restrittiva  (si vedano Cassazione n. 10348/2018 Cassazione n. 13718/2017 e Cassazione n. 20620/2015 [1]) il danno da fermo tecnico, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto, e ciò in quanto la lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno in senso giuridico.

Quest’ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.

Tale orientamento in sostanza parte dall’assunto quindi che deve essere dimostrata sia la lesione del diritto (presupposto del danno) che la perdita che da tale lesione ne consegue.

In sostanza, stando a tale tesi, per il risarcimento del danno da fermo tecnico si deve provare:

1. l’impossibilità di utilizzare il veicolo durante il tempo necessario alla sua riparazione (lesione del diritto ovvero presupposto del danno);
2. la perdita patrimoniale o non patrimoniale che da ciò ne consegue (danno risarcibile).

Alla luce di ciò, qualora il danneggiato dia prova solo della prima e non anche della seconda circostanza sopra evidenziata, non si può procedere ad una liquidazione in va equitativa ex articolo 1226 c.c. e ciò perché tale norma, può applicarsi solo quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare.

In sostanza mancando la prova in ordine alla perdita patrimoniale o non patrimoniale che dalla l’impossibilità di utilizzare il veicolo durante il tempo necessario alla sua riparazione ne è derivata si ricorrerebbe all’articolo 1226 c.c., per liquidare un danno da fermo tecnico che è incerto nella sua stessa esistenza.

Danno da fermo tecnico quale danno in re ipsa.

Al contrario, secondo infatti la tesi estensiva (si veda  Cassazione Sentenza 26 giugno 2015 n. 13215 [2]) l’impossibilità di utilizzare il veicolo durante il tempo necessario alla sua riparazione (che invece dai sostenitori della tesi restrittiva viene identificata con la lesione del diritto e quindi con il presupposto del danno) coincide al tempo stesso sia con la lesione del diritto che con la sua conseguenza, e quindi proprio per ciò determina un pregiudizio che di per non necessita di ulteriore dimostrazione.

Stando quindi a tale orientamento, ai fini del risarcimento del danno da fermo tecnico il danneggiato deve provare solamente l’impossibilità di utilizzare il veicolo durante il tempo necessario alla sua riparazione.

In sostanza per tale filone assume rilievo esclusivo ai fini del risarcimento la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

Essendo rilevante in via esclusiva ai fini del risarcimento la circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo qualora di ciò il danneggiato non dia una prova specifica (fattura per noleggio auto sostitutiva, minori guadagni dovuti al fatto che il veicolo era utilizzato per fini commerciali), si procederà ad una liquidazione in via equitativa del danno da fermo tecnico ai sensi dell’art. 1226 c.c.

[1] Cassazione Sentenza 14 ottobre 2015 n. 20620. “Per un diverso e piu’ recente orientamento, invece, il danno da fermo tecnico non puo’ considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente. Esso puo’ essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessita’ di servirsene, e sia percio’ dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l’utilita’ econo mica ce ritraeva dall’uso dei mezzo.”
Cassazione Ordinanza 17 luglio 2015 n. 15089. “Il danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa – cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l’esistenza dell'”an” – ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.”
Cassazione Sentenza 9 agosto 2011 n. 17135. “Il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo. Come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. La prova deve concernere sia il dato dell’inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità del proprietario, sia il dato della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno, perché, ad esempio, non abbia potuto svolgere una determinata attività lavorativa ovvero abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi.”
Cassazione Sentenza 9 marzo 2011 n. 5543. “In tema di risarcimento danno da incidente stradale, il c.d. “danno da fermo tecnico” del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita di esplicita prova che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, quanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di una attività lavorativa, ovvero da esigenza a far ricorso a mezzi sostitutivi).”

[2] Cassazione Sentenza 26 giugno 2015 n. 13215. Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.”
Cassazione Ordinanza 4 ottobre 2013 n. 22687.  “Il c.d. danno da “fermo tecnico“, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.”
Cassazione Sentenza 9 novembre 2006 n. 23916. “In tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo.”

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.