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in tema di giudizio di cassazione, l’intervenuta modifica della L. Fall., articolo 43, per effetto del Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, articolo 41, nella parte in cui recita che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimita’ posto che in quest’ultimo, che e’ dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore e l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), elett.dom. in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– ricorrente e controricorrente con ricorso incidentale condizionato –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona di procuratore e (OMISSIS) s.p.a., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio di questi, in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata –
Commissario giudiziale di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione;
Liquidatori giudiziali del concordato preventivo di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forli’;
Agenzia delle Entrate;
– intimati –
per la cassazione del decreto App. Bologna 29.4.2015, n. Rep. 802/15 in R.G. 511/14 (672/14 e 673/14 V.G.);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) per le due banche;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’improcedibilita’, in subordine l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.
IL PROCESSO
La societa’ (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione impugna il decreto App. Bologna 29.4.2015 n. 802/15, con cui, in accoglimento del reclamo delle banche (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., venne disposta la revoca del provvedimento Trib. Forli’ 1.10.2014 di ammissione al giudizio di omologazione del concordato preventivo della (OMISSIS) e della successiva omologazione pronunciata il 24.12.2014 dal medesimo tribunale.
La corte d’appello, riuniti i reclami contro il provvedimento con cui il tribunale dapprima aveva ritenuto la invalidita’ del voto espresso dalle due citate banche, cosi’ fissando l’udienza per il giudizio di omologazione e contro il finale decreto di omologazione, reiettivo delle opposizioni, rilevo’ che non poteva condividersi l’affermata natura negoziale della dichiarazione di voto, cosi’ intesa dal tribunale al punto da negare che la firma di sottoscrizione, in quanto illeggibile, potesse permettere l’identificazione del soggetto sottoscrittore, con pregiudizio al controllo della legittimazione al voto medesimo. Per la corte, e piuttosto, nel procedimento di voto assumeva decisivita’ la certa provenienza della dichiarazione dal creditore avente diritto, nella vicenda avendo le banche trasmesso a mezzo PEC il proprio dissenso nei 20 giorni successivi all’adunanza ed essendosi potuto acclarare in prosieguo e nel contraddittorio che i sottoscrittori risultavano i due procuratori speciali delle banche, gli avvocati (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS).
Il ricorso di (OMISSIS) s.p.a. e’ su quattro motivi, ad essi resistendo con controricorso e ricorso incidentale su un motivo le due banche, difesa cui ancora resiste la ricorrente (OMISSIS) con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Sul ricorso principale di (OMISSIS) s.p.a..
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 2702 c.c., e delle norme disciplinanti la PEC, poiche’ la corte d’appello ha erroneamente trascurato che le dichiarazioni di voto recavano una firma illeggibile e non fornivano alcuna indicazione sull’autore della sottoscrizione, i suoi poteri e la fonte di essi, non bastando la spedizione del documento a mezzo della PEC delle banche.
Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione sugli stessi punti, non essendo stato dato conto, da parte della corte, degli elementi idonei alla identificazione degli autori della dichiarazione di voto espressa a firma illeggibile.
Con il terzo motivo si deducono ancora vizio di motivazione e violazione degli articoli 1362 e 1324 c.c., esposti in via subordinata, poiche’ la corte d’appello non ha dato conto del difetto dei poteri rappresentativi per il caso concreto in capo ai due nominativi solo ex post indicati dalle banche.
Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di violazione della L. Fall., articolo 178, poiche’ le procure furono esibite solo successivamente alla scadenza del termine del voto, rendendo irregolare la dichiarazione di dissenso cosi’ invocata.
Sul ricorso incidentale condizionato delle banche.
Con unico complesso motivo si deducono l’inammissibilita’ del provvedimento del Trib. Forli’ 25.9.2014 e la mancata impugnazione del decreto dello stesso Trib. 4.8.2014 (correlati ai poteri attestativi delle omesse maggioranze, quali gia’ esercitati dal giudice delegato, il solo competente allo scrutinio dei voti), il difetto delle condizioni di ammissione del concordato e le condotte in violazione di legge e non autorizzate L. Fall., ex articoli 167 e 173.
1. Premette il Collegio di dover seguire l’indirizzo per cui, piu’ in generale, “in tema di giudizio di cassazione, l’intervenuta modifica della L. Fall., articolo 43, per effetto del Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, articolo 41, nella parte in cui recita che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimita’ posto che in quest’ultimo, che e’ dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge”. (Cass. 21153/2010, 14786/2011, 8685/2012, 17450/2013). Ne’ puo’ essere condiviso il richiamo alla prospettata cessazione della materia del contendere, avendo nel frattempo il Tribunale di Forli’, dando diretto corso al decreto App. Bologna 29.4.2015, pronunciato il fallimento previa dichiarazione di “improcedibilita’ della proposta concordataria”: e cio’ sulla base sia di una ritenuta (da parte di quel tribunale) inammissibilita’ del ricorso per cassazione avverso il citato decreto della corte d’appello (che e’ esattamente l’oggetto del presente giudizio, devoluto a questa Corte), e dunque dell’affermata definitivita’ della disposta revoca dell’ammissione al concordato; sia della immediata esecutivita’ del decreto App. Bologna 29.4.2015. Ritiene invece questo Collegio che, a prescindere dalla soluzione prescelta dal giudice di primo grado, adito anche in funzione dell’instaurazione della procedura concorsuale fallimentare e con decisione che ha negato ogni pregiudizialita’ in favore del concordato, di cui e’ stata disposta la revoca della omologazione, il quadro di compatibilita’ gia’ designato da Cass. s.u. 9935/2015 da un lato permette che intervenga la dichiarazione di fallimento in pendenza dei giudizi impugnatori dell’esito negativo del concordato preventivo, dall’altro impone comunque di procedere in tali giudizi, per assicurare il definitivo controllo di letalita’ sulle statuizioni che li hanno decisi in senso non conforme alla domanda del debitore, potendo comunque la relativa conclusione influenzare la citata dichiarazione di fallimento.
2. I quattro motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati, conseguendone l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Sulla premessa dell’ammissibilita’ del ricorso per cassazione avverso il provvedimento denegativo dell’omologazione (Cass. 21901/2013), allorche’ provenga dalla parte costituita in un giudizio articolato in forma contenziosa e dunque su opposizione spiegata in esso, osserva il Collegio che il voto espresso dalle banche appare ascrivibile alla categoria degli atti negoziali unilaterali, oggetto in ogni caso di possibile ratifica ad opera delle societa’ bancarie interessate creditrici (ammesse al voto stesso) e per quanto esse, nella specie, non tempestivamente autrici di rispettiva manifestazione secondo criteri di completezza originaria. Del tutto condivisibile e’ invero l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito che ha accertato – con indagine in fatto non sottoponibile a rivisitazione in questa sede – la sicura provenienza dalle due banche opponenti delle rispettive comunicazioni, dirette al commissario giudiziale e idonee, per gli elementi materiali utilizzati (la PEC delle banche, l’impiego del logo degli istituti, i dati identificativi dei medesimi, il netto contenuto di dissenso rispetto alla proposta di concordato) e la portata sanante delle procure successivamente depositate (cosi’ dovendo intendersi, con motivazione insindacabile nel presente giudizio, la estensione di tutela del credito propria delle procure speciali conferite ai due legali e prodotte nel procedimento), a giustificare il superamento del limite di lettura della sottoscrizione di quegli atti di voto negativo.
3. D’altronde, l’ampio catalogo delle forme di espressione del dissenso, quali elencate alla L. Fall., articolo 178, comma 4, ratione temporis vigente, appare dettato dall’intento di allestire in termini semplificati e di minimale riconoscibilita’ rappresentativa l’esercizio del diritto di voto che, all’epoca, scongiurava solo se prestato in termini negativi la considerazione legale della sua omissione quale voto di assenso. Essendo pertanto l’istituto concordatizio preordinato a facilitare l’espressione, positiva o negativa, della volonta’ consapevole dei creditori sulla proposta del debitore e dovendosi intendere primaria l’esigenza di permetterne la piu’ genuina modalita’ di manifestazione, occorre dar corso ad una interpretazione che valorizzi ogni atto proveniente materialmente dal creditore, cosi’ da circoscrivere il significato normativo della fictio adesiva conseguente all’inerzia ai soli casi in cui questa sia stata con alto grado di sicurezza frutto di una del tutto assente espressione della volonta’ del creditore.
4. Nella fattispecie, inoltre, sul punto del contenuto di tale volonta’, e’ inequivoco che essa sia stata negativa. La norma dunque, incoraggiando la predetta manifestazione fino a permettere il telegramma o il telefax o la semplice lettera o la posta elettronica, quest’ultima senza nemmeno un preciso riferimento alla PEC, corrispondeva ad un favor verso la responsabile partecipazione al procedimento da parte dei creditori. In generale, puo’ ricordarsi che resta compito del giudice di merito verificare l’avvenuta integrazione della fattispecie sanante, e su eccezione della parte interessata a farla vali, nei contesti in cui il voto sia per ipotesi invalido per vizio di rappresentanza, sempre peraltro suscettibile di ratifica, se questa sia prestata dalla societa’ rappresentata (come in caso di deliberazione assembleare di esclusione del socio da una societa’ personale, assunta con il voto di una societa’ partecipante rappresentata da un falsus procurator, viziata da annullabilita’, in quanto il diritto di partecipare all’assemblea e’ tutelato dalla legge in funzione dell’interesse individuale dei soci e il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un’ipotesi di mera annullabilita’, in applicazione analogica dell’articolo 2377 c.c., ma con la ricordata possibilita’ di ratifica, ai sensi dell’articolo 1399 c.c., Cass. 1624/2015). E anche per gli atti negoziali si e’ applicato il medesimo principio sanante ove Cass. 3616/2014 ha statuito che il recesso dal contratto di locazione ha natura tipicamente negoziale quale manifestazione dell’autonomia della parte ed e’ pertanto suscettibile di ratifica ai sensi del cit. articolo 1399, per come applicabile anche agli atti unilaterali ex articolo 1324 c.c., conseguendone che il recesso risulta tempestivo anche quando la sua ratifica intervenga dopo la scadenza del termine utile per il suo esercizio, retroagendo gli effetti al momento in cui il recesso e’ stato esercitato. Anche tale principio puo’ trovare applicazione nella vicenda, per come correttamente decisa.
Il ricorso principale va dunque rigettato, assorbito l’incidentale, con condanna alle spese del ricorrente e liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 10.200 (di cui 200 Euro per esborsi), oltre al 15% forfettario sui compensi e agli accessori di legge.