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Erra in diritto la Corte territoriale allorquando non considera adeguatamente il contenuto precettivo del capoverso dell’articolo 2119 c.c. secondo cui il fallimento dell’imprenditore non e’ fatto idoneo a costituire causa di risoluzione del contratto di lavoro e trascura poi di rilevare che la collocazione in cassa integrazione guadagni presuppone la perdurante esistenza del rapporto di lavoro, sebbene a funzionalita’ sospesa, e non certo la sua estinzione
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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 30 gennaio 2017, n. 2237
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10257-2014 proposto da:
BAYER S.P.A., CF (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3226/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 11/10/2013 R.G.N. 4881/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- (OMISSIS), dipendente della (OMISSIS) Spa (successivamente incorporata nella (OMISSIS) Spa), all’esito di una procedura di mobilita’ venne licenziato in data 9 marzo 2007; il successivo 15 marzo sottoscrisse in sede protetta un verbale di conciliazione con detta societa’ in cui si convenne la revoca del licenziamento, la risoluzione consensuale del rapporto previo pagamento del TFR e di oltre 37 mila Euro a titolo di incentivo all’esodo, con rinuncia ad ogni impugnativa e ad altre somme per qualunque titolo; il (OMISSIS) venne assunto da (OMISSIS) Spa, che il 20 agosto 2008 colloco’ in CIGS tutti i dipendenti ed il (OMISSIS) venne dichiarata fallita.
Con ricorso al Tribunale di Brindisi il lavoratore convenne (OMISSIS) Spa ed il fallimento (OMISSIS) per sentire, in via principale, annullare e/o dichiarare illegittimo ed inefficace l’accordo contrattuale intercorso con le societa’ convenute, in virtu’ del quale il contratto di lavoro del dipendente era passato alla (OMISSIS) con la garanzia di tre anni di prosecuzione del rapporto di lavoro, nonche’ annullare e/o dichiarare illegittimi ed inefficaci tutti gli atti e i documenti attraverso i quali tale accordo si era realizzato; in via subordinata il (OMISSIS) chiese che venisse dichiarato risolto l’accordo contrattuale suddetto, con dichiarazione di risoluzione per inadempimento di tutti gli atti e documenti attraverso i quali tale accordo si era realizzato; per effetto dell’accoglimento della domanda principale ovvero subordinata chiese condannarsi la (OMISSIS) Spa alla reintegrazione nel posto di lavoro ovvero alla ricostituzione del medesimo, oltre al risarcimento del danno.
Instaurato il contraddittorio, nella contumacia del fallimento (OMISSIS), il Tribunale adito rigetto’ il ricorso, con compensazione delle spese.
Interposto gravame, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza dell’11 ottobre 2013, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento e condannato (OMISSIS) Spa al pagamento delle retribuzioni spettanti al (OMISSIS) dal giugno 2009 all’effettiva ripresa del lavoro, detratta la somma netta di Euro 28.658,00 percepita dal medesimo a titolo di incentivazione all’esodo.
La Corte territoriale, premesso che la transazione in sede sindacale non aveva natura novativa e che (OMISSIS) non aveva adempiuto all’obbligazione di durata triennale del rapporto di lavoro con il (OMISSIS), in quanto lo stesso era cessato con il fallimento dichiarato il (OMISSIS), ha ritenuto sussistente un complesso accordo negoziale trilaterale tra le parti in causa in cui era compresa anche la garanzia di durata minima del rapporto; l’inadempimento di tale pattuizione secondo la Corte – gravava dunque anche sulla (OMISSIS) che ne doveva rispondere ex articolo 1976 c.c.; pertanto la risoluzione della transazione determinava, ex articolo 1458 c.c., il ripristino dello status quo ante e, quindi, “la reviviscenza” non solo del licenziamento ma anche della possibilita’ di impugnarlo, impugnazione divenuta possibile solo con la pronuncia di risoluzione della Corte; avendo il (OMISSIS) chiesto la reintegrazione e non avendo la (OMISSIS) provato la fondatezza del licenziamento intimato il 9 marzo 2007, i giudici d’appello hanno concluso per la riammissione in servizio del lavoratore, con pagamento delle retribuzioni arretrate, detratto il percepito, con assorbimento di ogni altro motivo di doglianza.
2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) Spa con quattro motivi. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:
con il primo di essi si denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 2119; articoli 1458 e 1976 c.c. nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo rappresentato dalla durata fino al 17 marzo 2010 del rapporto di lavoro tra (OMISSIS) e (OMISSIS), quindi eccedente la durata minima triennale della garanzia di conservazione del posto di lavoro;
con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 18 dello St. lav., della L. n. 223 del 1991, articolo 5 e dell’articolo 112 c.p.c. perche’, in seguito all’accertamento della risoluzione per inadempimento, la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la reviviscenza sia dell’originario licenziamento sia del diritto di impugnarlo, non avrebbe considerato che detto licenziamento non era mai stato impugnato, come eccepito dalla (OMISSIS), e si era altresi’ statuito su di una domanda di impugnativa di licenziamento mai proposta;
con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1321, 1322, 1362, 1363 e 1965 c.c. per avere la Corte di Appello sostenuto che il verbale di conciliazione sottoscritto da (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbe stato un negozio collegato con il contratto di lavoro fra (OMISSIS) e (OMISSIS);
con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1230 cod. civ. per avere la Corte leccese sostenuto che il verbale di conciliazione sottoscritto da (OMISSIS) e (OMISSIS) il 15 marzo 2007 non avrebbe carattere novativo.
4.- In dettaglio il primo mezzo di gravame censura quella parte della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto che “il fallimento, dichiarato il (OMISSIS), e quindi due anni dopo l’assunzione ((OMISSIS)), determino’ l’immediata cessazione del rapporto di lavoro, e quindi l’inadempimento di (OMISSIS) all’obbligazione di durata triennale del rapporto”, non avendo “neppure rilievo la presenza di ammortizzatori sociali, i quali nella fattispecie concreta non presupposero la continuazione del rapporto”.
Parte ricorrente eccepisce che il rapporto di lavoro con (OMISSIS) cesso’, invece, il 17 marzo 2010, oltre i 36 mesi pattuiti, come dichiarato dallo stesso lavoratore in sede di interrogatorio libero: “sono stato alle dipendenze di (OMISSIS) fino al 31 agosto 2008…; mentre dal 1 settembre 2008 sono stato on cassa integrazione guadagni fino al 17 marzo 2010 (…) dal 17 marzo 2010 sono in mobilita’…”. Riporta i passi degli atti del giudizio in cui aveva evidenziato la circostanza, mai contestata dalla controparte. In diritto lamenta che, a mente dell’articolo 2119 c.c., il fallimento non determina la cessazione del rapporto di lavoro e che la CIGS presuppone la sospensione del rapporto di lavoro e non la sua risoluzione.
Il motivo e’ fondato.
Erra in diritto la Corte territoriale allorquando non considera adeguatamente il contenuto precettivo del capoverso dell’articolo 2119 c.c. secondo cui il fallimento dell’imprenditore non e’ fatto idoneo a costituire causa di risoluzione del contratto di lavoro e trascura poi di rilevare che la collocazione in cassa integrazione guadagni presuppone la perdurante esistenza del rapporto di lavoro, sebbene a funzionalita’ sospesa, e non certo la sua estinzione (cfr. Cass. n. 4720 del 1998; Cass. n. 5229 del 2001; Cass. n. 16198 del 2004).
Cosi’ errando la Corte di Appello individua la data di cessazione del rapporto di lavoro del (OMISSIS) in esatta coincidenza con la data della declaratoria del fallimento e non coglie la rilevanza della successiva collocazione del lavoratore in cassa integrazione.
L’erronea interpretazione di norme di diritto ha precluso alla Corte territoriale ogni ulteriore decisiva indagine in ordine alla effettiva data di cessazione del rapporto di lavoro del (OMISSIS), solo dalla quale poteva derivare l’accertamento in merito al preteso inadempimento dell’obbligazione di durata minima triennale del contratto di lavoro.
Dall’accoglimento dell’esposto motivo deriva la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi di censura e rinvio al giudice indicato in dispositivo che procedera’ all’accertamento della data di cessazione del rapporto di lavoro del (OMISSIS), con conseguente riesame altresi’ dei motivi di appello del lavoratore ritenuti assorbiti dalla Corte leccese e che riguardano anche l’originaria domanda principale del dipendente.
5.- Conclusivamente il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice designato in dispositivo il quale si uniformera’ a quanto statuito e provvedera’ alla regolazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte di Appello di Bari.