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In tema, con crescente chiarezza questa Corte ha espresso il diverso principio, cui va data continuita’, per cui “l’articolo 111, comma 2, nell’affermare la prededucibilita’ dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l’estensione della prededucibilita’ a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, e’ riservato al giudice di merito ed e’ censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 10 gennaio 2017, n. 280
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE (c.f. (OMISSIS)), in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), come da procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
(OMISSIS) B.V., in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimato –
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;
(OMISSIS);
– intimati –
per effetto degli atti di integrazione del contraddittorio di ricorrente e controncorrente – per la cassazione della sentenza n. 514/2015 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 15.4.2015, nel giudizio iscritto al n. 721/2014 r.g.;
vista l’ordinanza 25.7.2016 di questa Corte;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 9 novembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi per la ricorrente l’avv. (OMISSIS) e per il fallimento resistente l’avv. (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
IL PROCESSO
(OMISSIS) Societa’ Consortile impugna la sentenza della Corte d’appello di Ancona 15.4.2015, n. 514/2015, che ebbe a respingere il reclamo interposto dalla medesima, avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento resa da Tribunale di Pesaro 14.5.2014, su istanza dei creditori (OMISSIS) B.V., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), nonche’ avverso il decreto di inammissibilita’ pronunciato in precedenza dal medesimo Tribunale, sulla proposta di concordato preventivo avanzata dalla societa’ entro il termine accordato dopo il deposito del ricorso contenente una domanda di concordato preventivo con riserva.
Secondo la corte d’appello, correttamente il tribunale aveva dichiarato inammissibile detta proposta di concordato, a causa dei pagamenti nei confronti di alcuni professionisti incaricati di curarne la stesura, effettuati dalla proponente proprio durante i termini accordati dal collegio per il deposito della proposta e del piano, in quanto siffatti crediti – irrilevante la circostanza che fossero sorti prima o dopo il deposito della domanda con riserva -, avrebbero potuto assumere rango prededucibile solo a seguito dell’intervenuta ammissione al concordato, in concreto poi non avvenuta. Con il risultato, a parere del giudice di merito, che avendo (OMISSIS) Societa’ Consortile mediante siffatti pagamenti posto in essere atti di straordinaria amministrazione non autorizzati dal tribunale, ai sensi della L. Fall., articolo 161, comma 7, sussistevano le condizioni previste dalla L. Fall., articolo 173 per la revoca dell’ammissione e, quindi, per la non ammissione della stessa al concordato preventivo.
Il ricorso e’ affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento della (OMISSIS) Societa’ Consortile. Il ricorrente ha depositato memoria.
Si da’ atto dell’avvenuta integrazione del contraddittorio verso i creditori gia’ istanti per il fallimento, disposta con ordinanza 25.7.2016 di questa Corte.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione della L. Fall., articolo 111, in quanto i crediti vantati dai professionisti incaricati della stesura del piano e della proposta, vantavano di certo il rango prededucibile, non costituendo il relativo pagamento atto di frode ai danni dei creditori.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. Fall., articolo 161, comma 7, e articolo 167, nonche’ l’omessa motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto la corte non ha pronunciato sulla dedotta circostanza che gli incarichi professionali, concernenti la stesura della proposta e del piano, sarebbero stati conferiti soltanto dopo il deposito della domanda di concordato preventivo in bianco, qualificandosi quindi l’erogazione dei relativi compensi come atto di ordinaria amministrazione, non bisognoso di autorizzazione da parte del tribunale o del giudice delegato.
Con il terzo motivo assume l’istante la violazione della L. Fall., articolo 111 in quanto, se si dovesse ritenere, come ha sostenuto il tribunale nel decreto di inammissibilita’ del concordato, che gli incarichi professionali in discussione erano stati conferiti prima del deposito della domanda di concordato preventivo con riserva, si tratterebbe comunque di atti funzionali alla procedura e, percio’, sicuramente prededucibili.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione del giudice del reclamo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sulla circostanza che, pure a ritenere gli incarichi professionali in oggetto come conferiti prima del deposito della domanda di concordato in bianco, trattandosi di rapporti pendenti L. Fall., ex articolo 169-bis il relativo adempimento costituiva atto di ordinaria amministrazione, senza necessita’ di una preventiva autorizzazione da parte del collegio.
1. I primi tre motivi, da trattare unitariamente perche’ connessi, sono fondati, con assorbimento dell’esame del quarto. Il tema d’indagine esige la netta separazione tra la natura dei crediti vantati dai professionisti adibiti dall’imprenditore in funzione dell’allestimento della domanda concordataria ovvero in occasione della preparazione della relativa proposta, unitamente al piano, una volta depositato il ricorso L. Fall., ex articolo 161, comma 6, da eventuali pagamenti che lo stesso imprenditore attui nei confronti di tali creditori, dal deposito del ricorso fino all’ammissione alla procedura di concordato preventivo L. Fall., ex articolo 163. La decisione impugnata identifica siccome prededucibili ai sensi del novellato L. Fall., articolo 111, comma 2 i descritti crediti solo se intervenga detta ammissione, nel presupposto che solo l’ammissione al concordato ne permetta il riconoscimento della funzionalita’ L. Fall., ex articolo 111. Per la corte anconetana la non ammissione qualificherebbe l’eventuale pagamento comunque intervenuto come atto di straordinaria amministrazione in se’, che sarebbe stato da autorizzare giudizialmente, pena gli effetti di inammissibilita’ da pronunciarsi – come avvenuto nella specie – ai sensi della L. Fall., articolo 173. Tali principi non sono condivisibili.
La riassunta equiparazione assume in modo erroneo la natura dei crediti pregressi, cioe’ anteriori alla proposta di concordato preventivo e nonostante la loro valenza preparatoria, annoverandoli tra i crediti funzionali di cui alla L. Fall., articolo 111, comma 2 ma come situazioni che necessariamente si perfezionerebbero, almeno nel concordato con riserva, solo successivamente all’apertura della procedura concorsuale, perche’ solo da quel momento soggetti al controllo giudiziale autorizzatorio attestante tale qualita’, nella vicenda fatto coincidere con quella sorta di autorizzazione generale, implicita e retroattiva, nascente dall’ammissione del debitore L. Fall., ex articolo 163. Solo a tale condizione i crediti funzionali sarebbero equivalenti a quelli sorti in occasione della (e dunque gia’ durante la) procedura concorsuale aperta. La pronuncia omette invece altro riferimento al procedimento speciale autorizzatorio di cui alla L. Fall., articolo 182 quinquies, comma 4, nel caso non rilevante. Osserva il Collegio che la premessa, ove accolta, condurrebbe da un lato ad un’abrogazione parziale della norma (che conferisce con chiarezza identico rango prededotto anche a crediti i cui fatti costitutivi si siano completati prima della instaurazione del concorso, appunto ad esso funzionali) e dall’altro ad una impropria portata dell’articolo 111, comma 2, cioe’ specificativa della diversa nozione assunta dal sistema della L. Fall., articolo 161, comma 7, articolo 167 e articolo 173, comma 3, che esige l’autorizzazione giudiziale per i diversi atti di straordinaria amministrazione, sanzionando comunque in difetto con la non ammissione del debitore al concordato preventivo il loro compimento autonomo. Si tratta di conseguenze invece da escludere nei termini automatici propri della ratio decidendi impugnata.
2. In tema, con crescente chiarezza questa Corte ha espresso il diverso principio, cui va data continuita’, per cui “l’articolo 111, comma 2, nell’affermare la prededucibilita’ dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l’estensione della prededucibilita’ a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, e’ riservato al giudice di merito ed e’ censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione” (Cass. 25589/2015). Si tratta di un elemento oggettivo che ben puo’ precisarsi in una nozione di funzionalita’, o strumentalita’, di tali crediti (rectius delle attivita’ dalle quali essi originano) rispetto alla procedura concorsuale (Cass. 5098/2014, 7579/2016), con valutazione da operare ex ante, non potendo per un verso l’evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per se’ sola e pena la frustrazione dell’obiettivo della norma, escludere il ricorso all’istituto. Ma nemmeno puo’ affermarsi una interdipendenza assoluta tra crediti prededucibili e ammissione al concordato preventivo, almeno nel senso che unicamente il decreto ex art.163 l.f. trasformerebbe tutti (e solo) i crediti maturati in capo all’imprenditore, prima o dopo la sua domanda, in pretese assistite dalla peculiare protezione di cui alla L. Fall., articolo 111. L’avvenuta abrogazione del comma 4 della L. Fall., articolo 182 quater dopo il Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012 (ove precisava Sono altresi’ prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui all’articolo 161, comma 3, articolo 182-bis, comma 1, purche’ cio’ sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato) e pur limitata ad una singola tipologia di prestazioni-crediti, restituisce ad un’indagine di fatto la ricognizione delle piu’ generali categorie della funzionalita’.
La funzionalita’ opera dunque e ad esempio quando le prestazioni erogate dal terzo, per il momento e il modo con cui sono assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, si coordinino razionalmente con il quadro operazionale da questi attivato o di imminente riconoscibile adozione, cosi’ da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria, per quanto sia in iniziativa del debitore stesso, di una procedura concorsuale tra quelle di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942. Pertanto le prestazioni dell’attestatore, dello stimatore titolato, del professionista redattore o coadiutore del piano in preparazione, del legale redigente la domanda (con crediti nella fattispecie pagati) per un verso integrano attivita’ almeno astrattamente collocabili in relazione alla procedura instauranda o pendente (gia’ con il deposito della domanda giudiziale) e per altro verso interrogano un preliminare e parallelo quesito sulla ragione per la quale dovrebbero essere considerate eccedenti l’ordinaria amministrazione. Non basta invero ne’ il loro costo assolto in modo diretto dal debitore (assai modesto nel caso, risultando pagamenti per crediti di 44 mila euro pari a circa lo 0.33% della massa debitoria, lo 0.54% del patrimonio stimato), ne’ la datazione temporale del pagamento (a concordato pendente) per trasformare i relativi atti solutori in straordinaria amministrazione. Dovendo dunque incentrarsi la presente disamina su tale ultima tipologia, avendo la censura investito la pronuncia di inammissibilita’ L. Fall., ex articolo 173, si puo’ sostenere che vi rientrano le spese e gli impegni propri di una attivita’ non corrente dell’impresa, ne’ intrinsecamente coerenti con un complessivo allestimento degli atti necessari all’instaurazione o all’ordinata evoluzione della procedura concorsuale; vi fuoriescono invece, dunque non necessitando di alcuna autorizzazione giudiziale, le operazioni – come accaduto nella specie – enunciativamente richieste dalla legge stessa e ragionevolmente proprie di una prassi attinente all’obbligatorio complessivo corredo della domanda di apertura della procedura concorsuale, competendo all’organo concorsuale che ne invochi l’eccedentarieta’ rispetto a tale scopo dimostrarne (anche solo per una eventuale parte) superfluita’ ovvero casualita’ di assunzione quanto al profilo debitorio che ne sia scaturito oltre che l’intento frodatorio. Tale analisi e’ mancata del tutto nella pronuncia impugnata.
3. Sul punto la sentenza si e’ limitata a contrapporre l’incompletezza dell’elemento procedimentale (l’ammissione del debitore al concordato, non ancora decretata) alla stregua di requisito impeditivo della qualita’ prededuttiva del credito stesso e cosi’ inferendone la natura di atto di straordinaria amministrazione non autorizzato per gli effetti di cui alla L. Fall., articolo 173. In realta’, il pagamento di siffatti crediti professionali ben puo’ costituire l’effetto di prestazioni di ordinaria amministrazione assunte dalla societa’ debitrice e come tali estranee alla necessita’ autorizzatoria, benche’ condotte in corso di concordato. Secondo l’aggiornato arresto di Cass. 22450/2015, si puo’ ripetere che “il credito del professionista che abbia svolto attivita’ di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma della L. Fall., articolo 111, comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione “ex post”, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.”, fondandosi tale interpretazione “a) sull’esclusione dall’azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista L. Fall., ex articolo 67, comma 3, lettera g); b) sull’abrogazione della L. Fall., articolo 182 quater, comma 4 ad opera del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che riconosceva la prededuzione (ove prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo) al solo credito del professionista attestatore; c) sull’interpretazione autentica della L. Fall., articolo 111, comma 2, fornita dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, articolo 11, comma 3 quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo cosiddetto con riserva (L. Fall., articolo 161, comma 6), cosi’ confermando implicitamente il gia’ vigente regime prededucibile dei medesimi crediti nel concordato preventivo ordinario.” (Cass. 19013/2014). E per quanto l’ultimo riferimento sia stato abrogato dal Decreto Legge 14 giugno 2014, n. 91, articolo 22, comma 7 conv. nella L. 11 agosto 2014, n. 116, e’ convincimento anche di questo Collegio che, anche “il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva, non comporta, in via automatica, l’inammissibilita’ della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione ed, in ogni caso, se la violazione della regola della “par condicio” sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilita’ di adempimento della proposta negoiale formulata con la domanda di concordato.” (Cass.7066/2016). La revoca puo’ infatti pronunciarsi, ai sensi della L. Fall., articolo 173, comma 3, solo in esito ad un “accertamento, da compiersi ad opera del giudice di merito, che tali pagamenti, non essendo ispirati al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi, cosi’ pregiudicando le possibilita’ di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.” (Cass. 3324/2016). Tale accertamento e’ del tutto mancato.
Il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.