in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non e’ necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purche’ la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceita’ si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia e’ riferita.
La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25420
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18823/2014 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS) S.P.A., in persona del Procuratore Speciale Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giuste procure speciali in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2453/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del gravame proposto da (OMISSIS), stante il difetto di valida procura alle liti, e il rigetto del ricorso proposto da (OMISSIS).
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
1. – (OMISSIS), giornalista professionista del quotidiano “(OMISSIS)”, con citazione del (OMISSIS), convenne in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni all’onore e alla reputazione personale e professionale asseritamente patiti in conseguenza della pubblicazione, da parte del predetto editore, del libro “(OMISSIS)” scritto dall’ (OMISSIS), instando anche per l’inibitoria alla relativa commercializzazione e diffusione.
1.1. – In particolare, l’attore lamento’ la valenza diffamatoria delle affermazioni presenti nel capitolo intitolato “(OMISSIS)”, la’ dove, nel ripercorrere alcune vicende professionali legate alla sua lunga e, infine, conflittuale collaborazione con il quotidiano “(OMISSIS)”, l’ (OMISSIS) criticava un certo modo di fare giornalismo da parte di alcuni suoi colleghi italiani all’epoca della seconda guerra dal Golfo, asserendo che, nell’ultima decade del (OMISSIS), costoro erano arrivati a (OMISSIS) soltanto il giorno del loro arresto, mentre “nei giorni precedenti, pur firmando i loro servizi da (OMISSIS), in realta’ erano altrove”, dunque “Inventandosi di sana pianta che si trovavano gia’ a (OMISSIS)”, la’ dove, invece, la professionalita’ e la prudenza del medesimo (OMISSIS) avevano ad esso impedito di “bluffare”.
1.2. – Con sentenza del 3 maggio 2011, l’adito Tribunale di Milano riconobbe la portata diffamatoria delle frasi contenute nel predetto libro e condanno’ la (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), in via solidale, al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS), liquidando la somma di Euro 20.000,00, oltre Euro 5.000,00 a titolo di pena pecuniaria L. n. 47 del 1948, ex articolo 12, a carico unicamente dell’ (OMISSIS), rigettando, pero’, la istanza di inibitoria rivolta ad impedire la pubblicazione del libro in presenza delle frasi lesive.
2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione in via principale (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A. e in via incidentale (OMISSIS): la Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 12 luglio 2013, rigettava il gravame principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, ordinava l’inibizione della commercializzazione e diffusione del libro, limitatamente alla parte in cui riportava le frasi diffamatorie, delle quali disponeva la cancellazione a spese degli originari convenuti.
2.1. – La Corte territoriale riteneva, anzitutto, che l’identificazione del soggetto passivo del reato di diffamazione era desumibile dalla “precisa correlazione” operata nel libro tra i giornalisti presenti in zona di guerra e che sino al (OMISSIS) avevano inviato i servizi pubblicati sui giornali di rispettiva appartenenza e i giornalisti che il (OMISSIS) stesso erano stati arrestati dagli iracheni, quale evento che aveva ricevuto ampio risalto “da tutti i media”: ed era incontestato che il (OMISSIS) era nel novero di detti giornalisti.
2.2. – Quanto, poi, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, il giudice di appello osservava che l’ (OMISSIS) – giornalista “di provata esperienza e vicedirettore di un importante quotidiano italiano” e che aveva “scritto il libro anni dopo i fatti”, dunque “trovandosi nella condizione di accedere a tutte le informazioni” – doveva reputarsi “pienamente consapevole del significato offensivo” delle affermazioni nei confronti dei colleghi, “in sostanza tacciati” di mentire, pur di apparire come ammantati “di un’aura di coraggio, spirito di sacrificio e volonta’ di fornire la piu’ avanzata informazione”.
2.3. – La Corte di merito escludeva, poi, la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca, risultando non vero il fatto narrato, giacche’ i giornalisti (tra cui il (OMISSIS)), allorche’ avevano inviato i rispettivi servizi, si trovavano sul ponte di Bassora, arteria di accesso situata nel comprensorio di (OMISSIS) “a una decina di chilometri dal centro dell’estesa citta di (OMISSIS)”, la’ dove l’ (OMISSIS) neppure aveva dedotto che il (OMISSIS), nei propri servizi, avesse “menzionato di trovarsi in posti di fatto incompatibili con il ponte di (OMISSIS)”.
Il giudice di secondo grado escludeva, altresi’, la sussistenza della scriminante putativa, non avendo l’ (OMISSIS), pur avendo scritto il libro dopo tre anni dai fatti narrati e pur potendo accedere “a qualsiasi tipo di fonte informativa”, “effettuato alcun accertamento, neppure quello – piu’ semplice – di informarsi con i diretti interessati”.
2.4. – La Corte territoriale, in punto di quantum debeatur, ritenuto in re ipsa il danno all’onore ed alla reputazione, confermava la liquidazione effettuata dal primo giudice, “tenuto conto da un lato dell’indubbia gravita’ dell’offesa e del risalto che essa ha avuto anche a causa dell’autorevolezza dello stesso (OMISSIS), dall’altro del fatto che il (OMISSIS), ancorche’ riconoscibile, non e’ stato specificamente nominato”.
2.5. – Infine, il giudice di appello, riformando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda di inibitoria alla commercializzazione del libro in presenza delle frasi diffamatorie (delle quali ordinava la cancellazione a spese dei convenuti/appellanti principali), ritenendo che “fra gli strumenti di tutela della reputazione puo’ ritenersi compresa, in via analogica, la c.d. azione inibitoria”, gia’ prevista dall’ordinamento per la tutela, tra l’altro, del diritto al nome e all’immagine.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano ricorrono la (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
1. – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione (proposta dal controricorrente) di inammissibilita’ del ricorso della (OMISSIS) S.p.A., non sussistendo la dedotta carenza di legitimatio ad processum del procuratore speciale della societa’, avv. (OMISSIS), essendo comprovato il relativo potere rappresentativo sostanziale (necessario per il rilascio della procura speciale ex articolo 365 c.p.c.; cfr., tra le altre, Cass., 9 ottobre 2015, n. 20387) in forza della procura rilasciatagli dall’amministratore delegato della stessa (OMISSIS) S.p.A. per atto notarile del 13 novembre 2008, prodotta come doc. n. 7 unitamente al ricorso (per la ritualita’ di siffatta produzione: Cass., 27 febbraio 2017, n. 4924), la’ dove parte controricorrente non ha, invece, allegato alcuna documentazione (ne’ tantomeno quella indicata nella memoria) utile a contrastare detta risultanza.
2. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 595 c.p., nonche’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente l’elemento oggettivo del reato di diffamazione in ragione della ritenuta identificabilita’ del relativo soggetto passivo, mancando di considerare che il lettore medio non aveva possibilita’, in base alla sola lettura del libro, di risalire alla persona del (OMISSIS) tenuto conto che il suo arresto, unitamente ad altri giornalisti non nominati, era avvenuto ben quattro anni prima della pubblicazione del libro stesso.
Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato a ritenere sussistente la potenzialita’ lesiva delle “affermazioni incriminate”, estrapolandole dal contesto del libro che intendeva soltanto evidenziare una critica al giornalismo italiano in generale nell’ambito dell’esperienza personale vissuta dall’autore come giornalista del quotidiano “(OMISSIS)”.
La Corte territoriale, infine, avrebbe errato nel riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di diffamazione, posto che questo era escluso dal carattere autobiografico del libro, volto a mettere in rilievo la personale esperienza giornalistica dell’autore, all’epoca della vicenda narrata assai conflittuale con la testata per cui lavorava, in quel contesto (e non gia’ al momento della pubblicazione del libro) dovendosi valutare il convincimento, corretto, che lo stesso autore si era formato sul fatto che i colleghi giornalisti erano entrati a (OMISSIS) solo il giorno del loro arresto.
2.1. – Il motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile.
2.1.1. – E’ infondato la’ dove postula che la Corte di appello, nel valutare la sussistenza sia dell’elemento oggettivo, che di quello soggettivo del reato di diffamazione addebitato agli originari convenuti, abbia commesso degli errores in iudicando.
2.1.1.1. – Quanto all’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 595 c.p., il giudice di secondo grado – basandosi sull’accertamento di fatto sinteticamente riportato al § 2.1. del “Rilevato che”, cui si rinvia – si e’ congruamente attenuto al principio secondo il quale: “in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non e’ necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purche’ la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceita’ si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia e’ riferita” (Cass., 27 agosto 2015, n. 17207; analogamente, in precedenza, Cass., 6 agosto 2007, n. 17180, Cass., 28 settembre 2012, n. 16543).
2.1.1.2. – In relazione, poi, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di diffamazione, la Corte territoriale – alla stregua dell’accertamento sintetizzato al § 2.2. del “Rilevato che”, cui si rinvia – ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di diffamazione, e’ necessario e sufficiente che ricorra il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioe’ la consapevolezza di offendere l’onore e la reputazione altrui, la quale si puo’ desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate (Cass., 20 dicembre 2007, n. 26964, che richiama la giurisprudenza penale di questa Corte in materia).
2.1.2. – Sono poi inammissibili le doglianze che aggrediscono la motivazione in relazione agli accertamenti in fatto in forza dei quali la Corte di appello ha correttamente operato il giudizio di sussunzione rispetto alla fattispecie legale di riferimento (reato di diffamazione), senza che tale motivazione venga idoneamente censurata ai sensi del vigente articolo 360 c.p.c., n. 5. E cio’ anche per quanto concerne il profilo (evidenziato specificamente dalla memoria) del supposto mancato esame del “fatto storico” della distanza temporale tra l’arresto dei giornalisti (marzo 2003) e pubblicazione del libro (novembre 2006), quale critica che, in detta prospettiva, non solo non emerge in modo specifico dallo stesso ricorso (che al riguardo si sofferma piuttosto sulla dedotta violazione di legge), ma che, in ogni caso, non coglie nel segno, posto che il “fatto storico” anzidetto e’ stato considerato dal giudice di appello (che ha evidenziato come l’ (OMISSIS) abbia “scritto il libro anni dopo i fatti”), mentre la critica di parte ricorrente si appunta, inammissibilmente, sulla valenza e sulla portata da ascrivere al predetto “fatto storico”, quale apprezzamento rimesso esclusivamente al giudice del merito e non gia’ veicolabile dalla lettura che ne fornisce la stessa parte interessata.
3. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 595, 51, 59 c.p., e articolo 21 Cost., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Il giudice di secondo grado avrebbe errato nell’esaminare la condotta dell’autore del libro secondo i canoni del dritto di cronaca, nonostante la difesa avesse invocato unicamente la diversa scriminante del diritto di critica, altresi’ omettendo di considerare il fatto storico “della posizione dei giornalisti e la collocazione degli stessi in un luogo certamente differente dal centro citta’”.
3.1. – Il motivo e’ infondato.
Occorre, infatti, rammentare che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non puo’ che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando, pero’, che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verita’, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, cosi’ come accade per il diritto di cronaca (Cass., 6 aprile 2011, n. 7847; nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull’articolo 10 della Convenzione, in tema di liberta’ di espressione, che, nel distinguere tra la “materialita’ dei fatti” e “giudizi di valore”, pone in rilievo che, quand’anche “equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva”: sentenza Peruzzi c. Italia del 30 giugno 2015, e ulteriori precedenti ivi richiamati; cfr. in tal senso Cass., 19 gennaio 2017, n. 1285).
Il giudice di appello – come evidenziato sinteticamente al § 2.3. del “Rilevato che”, cui si rinvia – ha escluso, a monte e in modo netto, che il fatto “presupposto” sul quale si sarebbe poi fondata la stessa critica (ossia l’assenza dei giornalisti a (OMISSIS), frutto di accertamento non censurato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., vigente n. 5, applicabile ratione temporis, ma solo in parte investito da critiche mosse secondo l’abrogata formulazione di detta norma) corrispondesse a verita’, anche soltanto nella sua declinazione solo putativa, con cio’ rendendo una statuizione assorbente anche della delibazione (con esito negativo) circa la scriminante del diritto di critica.
4. – Con il terzo mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2059 c.c., e articolo 185 c.p..
La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere risarcibile il danno non patrimoniale in quanto in re ipsa e a liquidarlo, dunque, in difetto di qualsiasi prova e, comunque, in misura eccessiva, anche tenuto conto che il (OMISSIS) neppure era stato indicato nominativamente.
4.1. – Il motivo e’ infondato, sebbene debba essere corretta, ai sensi dell’articolo 384, quarto comma, cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo e’ conforme a diritto.
4.1.1. – E’, difatti, erroneo l’assunto per cui il danno non patrimoniale da lesione dell’onore e della reputazione sarebbe un danno in re ipsa, cio’ contrastando con l’attuale, e ormai consolidatosi (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008: cfr., segnatamente, Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, sino alla recente Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350), orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., 12 aprile 2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre 2013, n. 22100; Cass., 15 luglio 2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all’immagine (anche di enti collettivi: Cass., 13 ottobre 2016, n. 20643) e, segnatamente, il diritto all’onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass., 18 novembre 2014, n. 24474).
Cio’ in quanto, con il superamento della teorica del c.d. “danno evento” (elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994), il danno risarcibile, “nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell’articolo 2043 c.c., cui e’ da ricondurre la struttura stessa dell’illecito aquiliano,… non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione” (Cass. n. 16133 del 2014, cit.).
Una prospettiva, questa, che muove anzitutto dal riconoscimento che l’articolo 2059 c.c., non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l’appunto, da quella di cui all’articolo 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilita’ dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dal citato articolo 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.).
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell’articolo 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall’articolo 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici, la’ dove, proprio in materia di danno causato da diffamazione a mezzo della stampa, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell’offesa e dalla posizione sociale della vittima (Cass., 25 maggio 2017, n. 13153).
4.1.2. – La sentenza impugnata, nonostante l’erronea affermazione in iure sulla risarcibilita’ del danno in re ipsa, si sottrae, pero’, alle censure mossele, in quanto il giudice di appello ha comunque motivato in punto di sussistenza e consistenza del danno non patrimoniale (cfr. sintesi al § 2.4. del “Rilevato che”, cui si rinvia), assumendo come idonei parametri di riferimento la gravita’ dell’offesa, il risalto avuto dalla stessa (anche per la “autorevolezza” dell’autore del libro), nonche’ calibrando la liquidazione anche in ragione della mancata individuazione nominativa del danneggiato (quale fattore, dunque, di attenuazione del pregiudizio risarcibile.
5. – Con il quarto mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge (articolo 21 Cost.).
La Corte territoriale, ritenendo sussistente il reato di diffamazione, avrebbe errato nell’ordinare l’inibizione della commercializzazione e diffusione del libro nella parte in cui sono riportate le frasi indicate nel dispositivo della sentenza, disponendone la cancellazione a spese degli odierni ricorrenti, giacche’, essendo il reato di diffamazione di natura istantanea, l’inibitoria avrebbe potuto riguardare “soltanto le eventuali riedizioni dell’opera letteraria de qua, successive al passaggio in giudicato della sentenza”.
5.1. – Il motivo e’ infondato.
L’azione inibitoria – che, come questa Corte ha affermato gia’ da tempo risalente, ben puo’ essere fatta valere, pure al di fuori delle ipotesi tipizzate, a tutela dei diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’articolo 2 Cost. (cfr. in tale prospettiva Cass., 22 giugno 1985, n. 3769) e, tra questi, dunque, anche del diritto alla reputazione ed all’onore – e’ funzionale ad evitare l’insorgenza di un pregiudizio ad un diritto o interesse giuridicamente rilevante del soggetto titolare degli stessi o a contenerne gli effetti permanenti, mirando, dunque, a prevenire per il futuro la ripetizione di atti o la continuazione di un’attivita’ contra ius, causativi di danno, anche non patrimoniale, senza, pero’, dover configurarsi, necessariamente, secondo il paradigma dell’illecito aquiliano.
Cio’ premesso, i ricorrenti non solo non mettono in discussione la qualificazione della domanda dell’originario attore come volta ad ottenere una tutela di tipo inibitorio, ne’ contestano la possibilita’ che di un siffatto rimedio ci si possa avvalere nel caso di lesione del diritto alla reputazione personale, ma neppure dubitano (e cio’ in sintonia con la giurisprudenza penale di questa Corte) del fatto che, sebbene la lesione della reputazione si sia gia’ verificata a seguito del reato di diffamazione a mezzo stampa – che e’ a consumazione istantanea e si determina nel momento stesso della pubblicazione del prodotto editoriale (Cass. pen., n. 1524 del 15/05/1979 – dep. 06/07/1979; Cass. pen., n. 1763 del 19/10/2010 – dep. 20/01/2011) -, in ragione di successive edizioni dell’opera letteraria contenente le medesime espressioni diffamatorie si venga a determinare un’ulteriore lesione alla reputazione personale, essendo diversa la platea di lettori rispetto a quella della precedente edizione (Cass. pen., n. 6 del 29/09/1983 – dep. 04/01/1984; Cass. pen., n. 5781 del 04/12/2012 – dep. 05/02/2013).
La censura, tuttavia, non coglie nel segno nel suo nucleo essenziale, ossia la’ dove postula che, al fine di conseguire la tutela inibitoria rispetto alle successive edizioni dell’opera letteraria diffamatoria (cio’ che la Corte territoriale ha avuto di mira con la riforma in parte qua della sentenza di primo grado, rivolgendo la condanna di inibizione alla commercializzazione del libro “(OMISSIS)” in presenza delle affermazione diffamatorie – e, dunque, imponendo la cancellazione delle stesse a spese dei danneggianti – non gia’ alla prima edizione, pubblicata nel 2006, bensi’ a quella successiva del 2011, pubblicata a giudizio civile in corso da tempo), sia necessario il passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la responsabilita’ civile del diffamante, giacche’ la tutela inibitoria, come detto, opera in funzione preventiva di un pregiudizio arrecabile ad un diritto/interesse ovvero per farne cessare il suo ulteriore protrarsi, senza essere necessariamente ancorata ai presupposti della responsabilita’ ex articolo 2043 c.c..
6. – Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti, in solido tra loro, condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
7. – Non si ravvisano i presupposti per attivare, su sollecitazione del controricorrente, la facolta’ di condanna delle parti soccombenti ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.