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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 26 aprile 2017, n. 10220
L’articolo 141 cod. ass., dal canto suo, non e’ una norma che prevede una responsabilita’ oggettiva, ma e’ norma che contempla una mera presunzione di colpa a carico del vettore e del suo assicuratore, come lascia intendere l’inequivoco riferimento alla possibilita’ per il debitore di provare “il caso fortuito”.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 26 aprile 2017, n. 10220
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. ROSSI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13533-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di esercente la potesta’ genitoriale sul figlio minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il Sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 196/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. L’esposizione dei fatti di causa sara’ limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
2. Il (OMISSIS), si verifico’ un sinistro stradale che coinvolse due veicoli:
(a) l’autoveicolo Fiat Uno targato (OMISSIS), condotto da (OMISSIS), sul quale erano trasportate (OMISSIS) e (OMISSIS), assicurata contro i rischi della r.c.a. dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. (OMISSIS) s.p.a.);
(b) l’autoveicolo Opel Corsa targato (OMISSIS), condotto da (OMISSIS), sul quale erano trasportati (OMISSIS) e (OMISSIS), assicurata contro i rischi della r.c.a. dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. (olim, (OMISSIS) s.p.a.).
In conseguenza dello scontro (OMISSIS) e (OMISSIS) morirono; tutti i trasportati si ferirono.
2. Per quanto in questa sede ancora rileva, nel 2000 la vedova ( (OMISSIS)) e l’orfano ( (OMISSIS)) di (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Lecce i proprietari e gli assicuratori sia del veicolo su cui viaggiavano (d’ora innanzi, per brevita’, “il veicolo vettore”), sia dell’altro mezzo (d’ora innanzi, per brevita’, “il veicolo antagonista”).
Gli attori chiesero la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni consistiti sia nelle lesioni fisiche sofferte direttamente, sia nei pregiudizi derivati dall’uccisione del proprio congiunto, (OMISSIS).
3. Con sentenza 19 aprile 2012 n. 963, il Tribunale di Lecce accolse la domanda, e condanno’ tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni.
La sentenza di primo grado venne appellata in via principale dalla (OMISSIS) (assicuratore del vettore), ed in via incidentale da (OMISSIS).
La (OMISSIS) si dolse di essere stata condannata a risarcire ai trasportati (OMISSIS) e (OMISSIS) anche il danno da essi patito in conseguenza della morte del loro marito e padre; sostenne che tale decisione era erronea perche’ “il danno da perdita del congiunto non attiene alla qualita’ di trasportato” (cosi’ la sentenza qui impugnata, p. 6).
(OMISSIS) e il figlio, invece, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, si dolsero del rigetto, da parte del Tribunale, della loro domanda di risarcimento “del danno subito dal decesso del coniuge (OMISSIS), come perdita della capacita’ lavorativa di quest’ultimo” (cosi’ la sentenza impugnata, p. 10).
4. Con sentenza 18 marzo 2015 n. 196 la Corte d’appello di Lecce accolse l’appello principale della (OMISSIS), e rigetto’ quello incidentale di (OMISSIS).
La Corte d’appello ritenne che i danni da lutto patiti dai congiunti del vettore deceduto dovessero essere risarciti interamente, e solo, dall’assicuratore della r.c.a. dell’antagonista (la (OMISSIS)). Di conseguenza escluse la solidarieta’ tra i due assicuratori della r.c.a., e condanno’ la sola (OMISSIS) al risarcimento integrale, senza dare peso alcuno al concorso di colpa della vittima.
La Corte d’appello pervenne a questa conclusione cosi’ argomentando: (a) la solidarieta’ passiva tra il vettore e l’antagonista (ed i rispettivi assicuratori), ex articolo 2055 c.c., “vale solo per i danni alla persona patiti dai trasportati, non per i danni da morte del congiunto, perche’ tali danni hanno per presupposto non la qualita’ di trasportato, ma il rapporto di parentela;
(c) di conseguenza, dei danni patiti da (OMISSIS) e (OMISSIS) in conseguenza della morte del rispettivo marito e padre, doveva rispondere “il solo veicolo responsabile del decesso” (sic), ovvero quello condotto da (OMISSIS) ed assicurato dalla (OMISSIS);
(c) del concorso di colpa del vettore ( (OMISSIS)) non si puo’ tenere conto, perche’ la (OMISSIS) non ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo “la graduazione delle responsabilita’”.
5. La sentenza e’ stata impugnata per cassazione in via principale dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi; ed in via incidentale da (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso anch’esso fondato su due motivi.
La (OMISSIS) ha resistito con due controricorsi ad ambedue le impugnazioni.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Lamenta la violazione sia del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia la violazione del giudicato interno.
Sostiene che il vincolo del giudicato (interno) sarebbe stato violato perche’:
(-) il Tribunale aveva ritenuto i due conducenti coinvolti nel sinistro ( (OMISSIS), assicurato dalla (OMISSIS); e (OMISSIS), assicurato dalla (OMISSIS)) responsabili in pari misura dei danni patiti da (OMISSIS) e (OMISSIS);
(-) tale statuizione non era stata impugnata da alcuno; la (OMISSIS) infatti col suo appello non aveva affatto negato la sussistenza del concorso di colpa della vittima, ma aveva solo negato la sussistenza della solidarieta’;
(-) la Corte d’appello, pertanto, non poteva addossare alla sola (OMISSIS) (assicuratore della r.c. dell’antagonista) l’onere integrale del risarcimento del danno patito dai congiunti di (OMISSIS) in conseguenza della morte di questi, perche’ sulla sussistenza di un concorso di colpa della vittima nella misura del 50% si era formato il giudicato.
1.2. Il motivo e’ infondato in quanto il dispositivo della sentenza impugnata e’ conforme a diritto, sebbene la motivazione debba essere corretta.
Il presente giudizio ha ad oggetto il caso d’un sinistro stradale che provoca la morte del conducente, ed il ferimento dei suoi congiunti, trasportati.
In casi consimili occorre tenere distinte due questioni:
(a) chi abbia diritto al risarcimento, e nei confronti di chi;
(b) se la condotta colposa del defunto, che abbia concausato la propria morti possa essere opposta dai corresponsabili del danno ai congiunti della vittima.
1.3. In merito alla prima questione, e’ noto che nel caso di scontro tra veicoli a motore, ciascuno dei conducenti si presume responsabile:
(a) del 50% dei danni patiti dall’antagonista, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2;
(b) del 100% dei danni patiti dai terzi, ex articolo 2054 c.c., comma 1, “Terzi” sono tutte le persone diverse dai conducenti: trasportati sul veicolo condotto dal responsabile, trasportati su altri veicoli, non trasportati.
Costoro possono invocare, nei confronti del responsabile o dei corresponsabili, la presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 1, per ottenere il risarcimento di qualsiasi tipo di pregiudizio: danno alla salute, danno patrimoniale, danni da uccisione d’un congiunto, a nulla rilevando se, nel momento in cui il loro parente spirava, si trovassero a piedi o in macchina.
La sentenza impugnata, pertanto, e’ totalmente erronea la’ dove afferma che, nel caso di sinistro stradale concausato da due veicoli, il quale abbia provocato la morte d’una persona, “il danno da perdita del rapporto parentale e’ sottratto alla solidarieta’ gravante su entrambi i conducenti corresponsabili del sinistro, perche’ non ha come presupposto la qualita’ di terzo trasportato, ma il rapporto di parentela col defunto”.
La solidarieta’ tra corresponsabili, infatti, non dipende dalla natura del danno causato, ma dall’efficienza causale delle rispettive condotte.
1.4. In merito alla seconda questione, questa Corte ha gia’ ripetutamente stabilito – con orientamento al quale intende qui dare continuita’ – che “in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile” (Sez. 3, Sentenza n. 23426 del 04/11/2014; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 22514 del 23/10/2014).
1.5. Nel caso di specie, pertanto, i prossimi congiunti di (OMISSIS) avrebbero avuto diritto:
(a) al risarcimento integrale del danno alla salute, nei confronti di uno qualunque dei corresponsabili o dei loro assicuratori ex articolo 2055 c.c.;
(b) al risarcimento parziale del danno derivato dalla morte del loro congiunto, non perche’ tale credito “non ha per presupposto la qualita’ di trasportato”, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, ma perche’ il concorso di colpa del defunto era opponibile, ex articolo 1227 c.c., comma 1, anche ai suoi congiunti, e lo sarebbe stato comunque, trasportati o meno che fossero.
1.6. Posti questi principi, ed individuato dunque in cosa sia davvero consistito l’errore commesso dalla Corte d’appello, si puo’ ora passare ad esaminare se tale errore sia stato validamente censurato dalla (OMISSIS) col primo motivo di ricorso.
La (OMISSIS) sostiene, in primo luogo, che la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato, formatosi sulla statuizione di corresponsabilita’ paritaria del vettore e dell’antagonista, e dei rispettivi assicuratori. Questa doglianza e’ manifestamente infondata.
Il Tribunale accerto’ (o meglio, presunse) la colpa paritaria dei due conducenti, e li condanno’ in solido coi rispettivi assicuratori.
Per effetto della sentenza di primo grado, quindi, la (OMISSIS): (a) si trovo’ condannata a pagare il 100% del danno; (b) si trovo’ ad avere un coobbligato solidale.
Si tratta di due statuizioni diverse. L’una attiene al quantum dell’obbligazione risarcitoria, l’altra al quomodo. Esse possono coesistere o meno, e la riforma dell’una non spiega effetti sull’altra.
Di tali statuizioni la (OMISSIS) ha impugnato in grado di appello la seconda (l’affermazione del vincolo solidale), ottenendone la riforma. Pertanto dalla Corte d’appello la (OMISSIS) non si e’ vista attribuire una quota di responsabilita’ maggiore rispetto a quella assegnatale dal Tribunale (anche il Tribunale l’aveva condannata per l’intero), ma si e’ vista solo sottrarre un condebitore solidale verso cui promuovere un eventuale regresso.
La Corte d’appello dunque non ha violato alcun giudicato, per la semplice ragione che non si e’ occupata del problema del concorso di colpa della vittima, ma del problema della solidarieta’ tra i due assicuratori.
Ma ognun vede che altra e’ la questione della misura del debito, ben altra e’ la questione di stabilire quante e quali siano le persone che debbano pagarlo.
La circostanza che, per effetto dell’esclusione del vincolo solidale, la (OMISSIS) abbia di fatto perduto l’azione di regresso verso la (OMISSIS), e’ una conseguenza in facto dell’accoglimento del gravame, ma non incide sulla misura della condanna della (OMISSIS), che per l’intero danno fu pronunciata in primo grado, e per l’intero danno e’ rimasta in appello.
1.7. La (OMISSIS) sostiene, poi, che la Corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita, perche’ “dopo avere affermato che il danno da perdita parentale e’ sottratto alla solidarieta’ gravante su entrambi i conducenti corresponsabili”, avrebbe dovuto “coerentemente statuire che il danno da perdita parentale conseguente la morte (di) (OMISSIS) doveva restare a carico di (OMISSIS) limitatamente al 50%”.
Anche questa censura e’ infondata.
Essa non prospetta alcuna divergenza tra chiesto e pronunciato: la (OMISSIS) chiese alla Corte d’appello di essere esclusa dalla solidarieta’ passiva, e la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione, lasciando inalterate le parti restanti della sentenza.
La circostanza che la (OMISSIS) si sia ritrovata a dover pagare anche la quota di danno che il defunto ha concausato a se medesimo non e’ un effetto derivante da una violazione dell’articolo 112 c.p.c.: e’ un errore commesso sin dal primo grado che pero’, per quanto si dira’ tra breve, doveva essere censurato in grado di appello, e non lo e’ stato.
2. Il secondo motivo del ricorso principale.
2.1. Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 1227, 2043, 2054 e 2055 c.c..
Sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente addossato alla (OMISSIS) l’intera responsabilita’ per i danni derivati dalla morte di (OMISSIS), senza detrarre la percentuale di colpa concorrente del deceduto. Cosi’ facendo ha violato gli articoli 1227, 2043 e 2055 c.c..
2.2. Il motivo e’ inammissibile, a causa della formazione del giudicato interno.
In primo grado il Tribunale ritenne di dovere condannare al risarcimento i due assicuratori dei due conducenti coinvolti nel sinistro, in solido e per l’intero.
La (OMISSIS) (assicuratore del vettore) appello’, deducendo non gia’ l’omessa detrazione dal quantum debeatur della percentuale di concorso di colpa ascrivibile alla vittima, ma l’erronea attribuzione ad essa della qualita’ di “coobbligato solidale”.
A fronte di questa impugnazione, in appello la (OMISSIS) si limito’ a chiedere la conferma della decisione di primo grado.
Pertanto, a fronte dell’appello della (OMISSIS), e dinanzi al rischio di perdere un coobbligato solidale contro cui eventualmente promuovere il regresso, la (OMISSIS) avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato, col quale chiedere che la percentuale di colpa attribuibile alla vittima fosse detratta dal risarcimento dovuto dai responsabili, solidale o meno che fosse la loro obbligazione.
Non avendolo fatto, la Corte d’appello non era affatto tenuta a tornare sulla questione, sulla quale percio’ si e’ ormai formato il giudicato interno.
3. Il primo motivo del ricorso incidentale.
Col primo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 2055 c.c.; Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 129 e 141.
Sostengono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la “solidarieta’ tra assicuratori”, per i danni derivanti dalla morte di (OMISSIS). Deducono che l’assicuratore del vettore ( (OMISSIS)) era tenuto, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 141 a risarcire i danni patiti dai prossimi congiunti della vittima, persino nel caso di responsabilita’ esclusiva del deceduto.
3.1. Il motivo e’ manifestamente infondato, sebbene anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta.
La Corte d’appello di Lecce ha escluso che l’assicuratore della r.c.a. del conducente deceduto ( (OMISSIS)) dovesse indennizzare i parenti di questo, per il danno consistito nella sofferenza causata dalla morte. La motivazione posta dalla Corte d’appello a fondamento di tale decisione e’ erronea, per le ragioni gia’ esposte ai §§ 1.3 e ss..
Il dispositivo della sentenza impugnata, tuttavia, e’ conforme a diritto. L’assicuratore della r.c.a. infatti e’ obbligato nei confronti del terzo danneggiato solo se sussiste una colpa dell’assicurato, accertata o presunta che sia.
Se l’assicurato per colpa uccide se stesso, non commette alcun illecito nei confronti dei propri congiunti, e non e’ nemmeno concepibile che sorga una sua responsabilita’ verso questi ultimi (come gia’ ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 23426 del 04/11/2014).
Se non sorge una responsabilita’ civile dell’assicurato, non e’ possibile che sorga nemmeno quella del suo assicuratore. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha escluso la responsabilita’ della (OMISSIS), limitatamente al danno derivato dalla morte di (OMISSIS).
3.2. Rispetto ai rilievi che precedono, non sono pertinenti i richiami dei ricorrenti incidentali agli articoli 129 e 141 cod. ass..
Tali norme sono innanzitutto inapplicabili al caso di specie, avvenuto sette anni prima della loro entrata in vigore.
In ogni caso, l’articolo 129 cod. ass. e’ una norma sulla delimitazione del rischio assicurato nelle polizza r.c.a. (stabilendo quali siano i terzi danneggiati che possano invocare il risarcimento nei confronti dell’assicuratore del responsabile), e non si occupa del diverso problema della responsabilita’ dell’assicurato.
L’articolo 141 cod. ass., dal canto suo, non e’ una norma che prevede una responsabilita’ oggettiva, ma e’ norma che contempla una mera presunzione di colpa a carico del vettore e del suo assicuratore, come lascia intendere l’inequivoco riferimento alla possibilita’ per il debitore di provare “il caso fortuito”.
3.3. Ad abundantiam, vale la pena aggiungere che in ogni caso il motivo non e’ sorretto da un interesse ex articolo 100 c.p.c.: non essendovi infatti problemi di massimale o rischio di fallimento, non e’ chiaro quale vantaggio trarrebbero i danneggiati dall’aggiunta di un ulteriore debitore solidale, rispetto alla (OMISSIS).
4. Il secondo motivo del ricorso incidentale.
4.1. Col secondo motivo i ricorrenti incidentali sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 112, 163, 183 c.p.c.; Decreto Legge 23 dicembre 1977, n. 857, articolo 4); sia dal vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).
Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere nuova, e percio’ inammissibile, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle erogazioni economiche loro elargite dal defunto, domanda che invece era stata formulata.
Soggiungono che comunque, anche se la domanda suddetta fosse stata tardiva, la Corte d’appello non avrebbe potuto rilevarne la tardivita’, in difetto di appello incidentale da parte degli assicuratori.
4.2. Il motivo e’ inammissibile.
Dall’esame gli atti – consentito dal tipo di vizio prospettato dai ricorrenti – emerge infatti che in primo grado gli odierni ricorrenti incidentali invocarono il risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dell’uccisione del loro congiunto, e consistente nella perdita del sostentamento che il defunto avrebbe loro garantito, se fosse rimasto in vita.
Tuttavia, anche ad ammettere che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere tardiva la domanda in esame, v’e’ da rilevare che in primo grado essa fu rigettata per difetto di prova.
Pertanto, per dimostrare la sussistenza di un interesse ad impugnare la statuizione di novita’ della domanda, il ricorrente ha l’onere di dedurre che, se quella domanda fosse stata esaminata nel merito, sarebbe stata verosimilmente accolta: in difetto, sarebbe contrario all’economia dei giudizi cassare una sentenza d’appello, solo per far proclamare al giudice del rinvio che effettivamente la prova del danno non c’era.
Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno indicato le prove di cui si sarebbero avvalsi nel giudizio di rinvio a supporto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale; ed hanno anzi precisato di avere chiesto sul punto delle prove orali non ammesse dal giudice di merito, senza tuttavia ne’ trascriverne i capitoli, ne’ censurare la statuizione di rigetto.
Il motivo va dunque dichiarato inammissibile per difetto di interesse, attesa l’inutilita’ d’una ipotetica statuizione che l’accogliesse, in virtu’ del principio gia’ da tempo affermato da questa Corte, secondo cui “manca di interesse a dolersi in sede di legittimita’ la parte che abbia dedotto in sede di appello una questione sulla quale il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi, allorquando la questione, se fosse stata dal giudice presa in esame, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile”(Sez. 3, Sentenza n. 466 del 22/02/1971).
4.3. Non pertinente, infine, e’ il richiamo compiuto dai ricorrenti incidentali al Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, articolo 4. Tale norma infatti si applica ai soli casi di danni derivanti da invalidita’ permanente, e non da morte; e comunque trattasi di previsione che disciplina unicamente i criteri di liquidazione d’un danno gia’ accertato nella sua esistenza, ma non esonera la vittima dall’onere di provare l’esistenza dell’an debeatur.
5. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno compensate integramente tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali, in considerazione della soccombenza reciproca.
Nei rapporti tra i ricorrenti (principali ed incidentali) e la (OMISSIS) possono ugualmente essere compensate, in considerazione della oggettiva ambiguita’ ed erroneita’ in iure della sentenza impugnata, la quale puo’ avere indotto in errore le parti circa la sua rimovibilita’ nella presente sede.
6. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della ricorrente e dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso principale;
(-) rigetta il ricorso incidentale;
(-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimita’;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.