Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 13 aprile 2017, n. 9646

con riguardo alla responsabilita’ civile per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto, da parte dell’agente, dell’obbligo, imposto dall’articolo 141 C.d.S., di regolare la velocita’ in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura (allo scopo di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione), dev’essere valutato tenendo conto anche delle eventuali superiori cognizioni dell’agente in ordine alle caratteristiche concrete delle menzionate circostanze contingenti, non potendo il giudice procedere alla ricognizione dell’an e/o del quantum della colpa di detto agente sulla base di un parametro cognitivo d’indole puramente oggettiva (o astratta)”

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 13 aprile 2017, n. 9646

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11287-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) COOP. A R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 612/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 26/3/2015, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), anche nella qualita’ di genitori del minore (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS), per la condanna di (OMISSIS) (deceduto nel corso del giudizio), nonche’ della compagnia (OMISSIS) soc. coop a r.l. al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in conseguenza del quale il minore (OMISSIS)

(OMISSIS)Gavioli Demetrio (OMISSIS)

(OMISSIS)Gavioli Giorgio (OMISSIS)Menna Angela (OMISSIS)Gavioli Demetrio (OMISSIS)Gavioli Giancarlo (OMISSIS)Gavioli Leonida e (OMISSIS), sulla base di tre motivi d’impugnazione.

3. Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) cooperativa a r.l. che ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. A seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116, 194, 195 e 196 c.p.c., nonche’ degli articoli 141 e 142 C.d.S. e dell’articolo 2054 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte territoriale erroneamente valutato gli elementi di prova complessivamente acquisiti nel corso dell’istruzione del processo, e per aver trascurato di rilevare le circostanze di fatto costituite dalle tracce di frenata e dalla velocita’ eccessiva tenuta dal (OMISSIS) in occasione del sinistro stradale oggetto di giudizio.

6. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116, 194, 195 e 196 c.p.c., nonche’ degli articoli 141 e 142 C.d.S. e dell’articolo 2054 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte territoriale erroneamente valutato gli elementi di prova complessivamente acquisiti nel corso dell’istruzione del processo, e per aver trascurato di rilevare che la bicicletta del minore, (OMISSIS), al momento dell’impatto con l’autovettura antagonista, era ferma e non in movimento.

7. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Osserva il collegio come, attraverso le censure indicate (sotto tutti i profili di cui all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimita’ a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione.

In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non gia’ della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma dei vizi di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in se’ incontroverso, insistendo propriamente i ricorrenti nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Quanto alle censure prospettate in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data dell’11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza e’ impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimita’, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimita’ ai soli casi d’inesistenza della motivazione in se’ (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la torte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioe’ che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, la’ dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Cio’ posto, occorre rilevare l’inammissibilita’ delle censure in esame, avendo i ricorrenti propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisivita’ della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia.

Appare di immediato rilievo, pertanto, come, attraverso le odierne censure, i ricorrenti altro non prospettino se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimita’.

8. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 115 c.p.c., nonche’ degli articoli 140 e 141 C.d.S. e degli articoli 2729 e 2054 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la necessita’ di interpretare le norme di legge richiamate (con particolare riguardo all’obbligo di regolare la velocita’ in dipendenza delle condizioni e delle caratteristiche dei luoghi) sulla base di un parametro oggettivo e non soggettivo di valutazione, e per aver erroneamente interpretato gli elementi di prova complessivamente acquisiti nel corso dell’istruzione del processo in relazione alla circostanza dell’effettivo conseguimento della prova liberatoria relativa alla responsabilita’ del conducente dell’autovettura.

9. Ritiene il Collegio – in diverso avviso, rispetto alle preliminari indicazioni della proposta del relatore – che il motivo sia manifestamente fondato.

Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia manifestamente errato nell’interpretazione degli articoli 140 e 141 C.d.S., la’ dove ha affermato la necessita’ di specificarne il significato in forza di un parametro di valutazione di natura oggettiva (e non soggettiva), anche in ragione dell’esigenza di non incorrere in possibili discriminazioni tra eventuali responsabili.

In particolare, nel caso di specie, la corte ha ritenuto che la considerazione delle condizioni e dello stato dei luoghi, al fine di regolare la velocita’ del veicolo condotto (in modo da ridurne al minimo le potenzialita’ di pericolo) (articoli 140 e 141 C.d.S.), debba necessariamente predicarsi con riferimento a un modello oggettivo (e dunque astratto) di agente, non potendo attribuirsi alcun rilievo alle eventuali diverse e particolari conoscenze dello stesso, pena la consumazione di possibili (e, si suppone, ingiustificabili) discriminazioni.

L’interpretazione cosi’ orientata dal giudice a quo (qui sinteticamente compendiata) deve ritenersi radicalmente in contrasto con i principi che presiedono alla valutazione dell’elemento soggettivo della colpa nel sistema della responsabilita’ aquiliana, dovendo ritenersi che il rimprovero colposo elevato nei confronti dell’agente non possa prescindere dalla considerazione delle relative superiori cognizioni (nella specie, riferite alla condizione e allo stato dei luoghi percorsi), diversamente giungendosi a sottrarre, alla soglia della responsabilita’ per la violazione di situazioni soggettive altrui (sovente legate alle piu’ rilevanti e significative prerogative della persona), comportamenti stradali ragionevolmente inescusabili per la specifica misura di negligenza o di imprudenza obiettivamente manifestata dal relativo autore.

10. Sulla base delle argomentazioni che precedono – rilevata l’inammissibilita’ dei primi due motivi di ricorso, e in accoglimento del terzo – dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, che procedera’ al riesame della presente controversia attenendosi al seguente principio di diritto: “con riguardo alla responsabilita’ civile per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto, da parte dell’agente, dell’obbligo, imposto dall’articolo 141 C.d.S., di regolare la velocita’ in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura (allo scopo di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione), dev’essere valutato tenendo conto anche delle eventuali superiori cognizioni dell’agente in ordine alle caratteristiche concrete delle menzionate circostanze contingenti, non potendo il giudice procedere alla ricognizione dell’an e/o del quantum della colpa di detto agente sulla base di un parametro cognitivo d’indole puramente oggettiva (o astratta)”.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo motivo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.