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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 13 aprile 2017, n. 9548
in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attivita’ stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilita’ della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non puo’ essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attivita’ di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 13 aprile 2017, n. 9548
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21612/2014 proposto da:
(OMISSIS) MT, in persona del legale rappresentante p.t., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO GRUMELLI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del suo procuratore speciale, dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 59/2014 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 28/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
A seguito di un sinistro stradale, la (OMISSIS) CT effettuava la riparazione dell’autovettura del danneggiato e questi le cedeva il credito per i danni materiali subiti in conseguenza del sinistro.
La causa tra la CT, il danneggiante (OMISSIS) e la compagnia assicuratrice per la r.c.a di questi, (OMISSIS) s.p.a. si concludeva in primo grado con l’accoglimento parziale della domanda risarcitoria, escluse le spese stragiudiziali e le spese da noleggio sostitutivo.
L’appello della (OMISSIS) veniva rigettato con la sentenza qui impugnata.
La (OMISSIS) MT propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS) avverso la sentenza n. 59/2014, depositata dal Tribunale di Chieti in funzione di giudice d’appello in data 28 gennaio 2014.
Resiste con controricorso la societa’ di assicurazioni.
Il (OMISSIS), regolarmente intimato, non ha svolto attivita’ difensiva.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione di norme di diritto che non indica, da ricondurre all’ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale dichiarato non provato l’esborso relativo al noleggio di una vettura sostitutiva stante la mancata produzione della relativa fattura, che invece sostiene di aver regolarmente prodotto in primo grado. Di conseguenza, lamenta che il tribunale abbia erroneamente rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute per il noleggio per alcuni giorni di una vettura sostitutiva, sull’erroneo assunto che l’attrice non avesse documentalmente provato di aver sostenuto tali spese.
Trattasi all’evidenza di errore revocatorio, ricadente nell’ipotesi di cui all’articolo 395 c.p.c., n. 4: il ricorrente assume come verificatosi un fatto processuale (l’avvenuto deposito della fattura e la sua esistenza nel fascicolo) il cui verificarsi e’ stato positivamente escluso dal giudice di merito.
La contestazione sotto il profilo della violazione di legge e’ quindi inammissibile.
Attesa la formulazione del motivo, sono inconferenti i riferimenti all’orientamento giurisprudenziale qualificante il danno da fermo tecnico come ipotesi di danno in re ipsa, del resto superato dalle piu’ recenti pronunce di questa Corte quali Cass. n. 20620 del 2015.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione di non meglio precisate, anche in questo caso, norme di legge, per aver il giudice di merito ritenuto non ripetibili le spese di assistenza stragiudiziale sostenute dal danneggiato che si e’ avvalso della assistenza di una societa’ di infortunistica stradale, il cui ausilio tuttavia non e’ servito ad evitare la necessita’ di introdurre il giudizio.
Il motivo e’ infondato.
In effetti la ricorrente non precisa quale sia la violazione di legge commessa dal giudice di merito ma contesta la valutazione del tribunale, assumendo, sulla base della resistenza processuale della compagnia di assicurazioni, che in realta’ questa non pago’ spontaneamente contestando ogni voce di danno e che cio’ abbia determinato la necessita’ del ricorso alla societa’ infortunistica, tant’e’ che il giudice aveva riconosciuto i danni alla vettura, il cui costo era stato ritenuto antieconomico dall’assicurazione..
L’attivita’ svolta dalla societa’ infortunistica e’ stata in realta’ presa in considerazione e valutata dal tribunale e ritenuta sostanzialmente superflua, sull’assunto che si trattasse di sinistro semplice, con pieno riconoscimento di responsabilita’ da parte del conducente dell’altro veicolo, in cui tutti i danni materiali sono stati risarciti e in cui sostanzialmente, nella ricostruzione del giudice di merito, il ricorso alla societa’ infortunistica non e’ stato funzionale ne’ ad evitare il giudizio ne’ a risolvere un problema tecnico di una qualche complessita’, garantendo al suo assistito una migliore e piu’ rapida tutela.
Ha ritenuto pertanto che per questi motivi esse non fossero ripetibili da parte del danneggiato.
Si tratta di un accertamento in fatto, motivato e non sindacabile in questa sede.
Esso non contrasta affatto l’ultima giurisprudenza della Corte sul punto (Cass. n. 997 del 2010), richiamata nella stessa sentenza impugnata, secondo la quale, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attivita’ stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilita’ della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non puo’ essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attivita’ di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
La sentenza del tribunale ha ritenuto appunto non necessario ne’ giustificato il ricorso alla societa’ infortunistica, che rimane una scelta legittima e di maggior comodita’ del danneggiato, ma che non puo’ essere riversata sul danneggiante ne’ sulla compagnia assicuratrice di questa ove ritenuta sostanzialmente superflua ai fini di una piu’ pronta e semplice definizione del contenzioso.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa ex articolo 2697 c.c., comma 1, e articolo 24 Cost., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Afferma di aver articolato numerosi capitoli di prove orali a sostegno della sue domande volte al risarcimento del danno da fermo tecnico e alla rifusione delle spese da assistenza stragiudiziale, che esse sono state ritenute superflue e non ammesse dal giudice mentre poi le relative domande sono state rigettate: lamenta quindi di essere stata esclusa dalla possibilita’ di fornire la prova dei suoi diritti.
Il motivo e’ infondato.
Il primo gruppo di prove testimoniali, che la ricorrente riproduce, e’ relativo alla quantificazione dei danni e quindi non e’ pertinente con il motivo del ricorso, perche’ i danni alla vettura sono stati riconosciuti integralmente.
Quanto al secondo gruppo di capitoli, volto a provare l’attivita’ svolta dalla societa’ di infortunistica, sono stati valutati e ritenuti superflui dal tribunale il quale – come sopra affermato a proposito del secondo motivo – non ha negato che il danneggiato se ne fosse avvalso, ma ne ha escluso la ripetibilita’ ritenendola attivita’ non funzionale al giudizio.
Quanto al capitolo col quale la ricorrente voleva provare oralmente di aver sostenuto le spese da fermo tecnico del veicolo, il tribunale ha legittimamente ritenuto dirimente la mancanza della prova documentale, in conformita’ alle norme di legge che pongono dei limiti all’ammissibilita’ della prova testimoniale (ed affidano al giudice di merito la valutazione sull’opportunita’ o meno di superare tali limiti) privilegiando invece la prova documentale, in un’ottica di maggiore certezza e affidabilita’ di quest’ultima (Cass. n. 7905 del 2013).
Il ricorso va complessivamente rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in ragione delle particolarita’ della vicenda.
Atteso che il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.